Affitti: stop alla nullità del contratto senza Ape ma i pagamenti diventano tracciabili

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affittoNon più locazioni pagate in contanti. Dal 1° gennaio 2014, tra le tante novità, è entrato in vigore anche l’obbligo di corrispondere il fitto con strumenti tracciabili. A prevederlo è sempre la Legge di Stabilità 2014 che impone a tutti i titolari di immobili locati di munisti di un qualsiasi strumento bancario o postale per ricevere i fitti mensili. La norma non fissa un limite preciso quindi si impone su tutti gli ammontare di canone pena una sanzione che va dall’1 al 40% come stabilito dalle leggi antiriciclaggio. Sanzione che scatterà non solo per il locatore ma anche per il locatario. L’obbligo di tracciabilità è circoscritto solo alle abitazioni quindi esclude tutti quegli immobili destinati ad attività commerciali e uffici, nonché quelli di proprietà degli Iacp. Cosa importante è che, oltre ad un limite di canone, non è stato stabilito nemmeno un limite di strumenti di pagamento per cui si lascia ai soggetti interessati la libertà di scegliere tra bonifico, assegno bancario o postale, assegno circolare, carta di debito o credito. Il tutto probabilmente per permettere a conduttore e prestatore di optare per una soluzione che vada in contro alle rispettive esigenze che, in alcuni casi come quello dei pensionati, possono essere del tutto particolari.
Tra le novità in materia di locazione, inoltre, viene confermata anche l’eliminazione della pena di nullità del contratto in caso di mancata allegazione dell’Ape. Con il decreto Destinazione Italia, infatti, ha abolito la sanzione estrema lasciando in vigore solo le multe da un minimo di 3000 euro ad un massimo di 18mila (da 1000 a 4mila euro in caso di locazione di singole unità immobiliari).
Il Decreto va così a modificare quanto stabilito in precedenza dal Dlgs 192/2005, art.6 convertito in legge 90/2013, in vigore a partire dallo scorso 4 agosto che sanciva che chiunque si appresti a locare un locale è obbligato a mettere a disposizione del potenziale locatario l’attestazione affinché gli sia chiaro il potenziale energetico dell’immobile e, quindi, del suo consumo o risparmio. Si tratta di un’operazione che deve essere effettuata necessariamente prima della stipula del contratto stesso affinché ci si renda conto se affittare quella determinata superficie sia conveniente a livello di consumi o meno e si acquisiscano eventuali informazioni sugli interventi da effettuare per migliorarne le prestazioni.
Il momento della visione dell’Ape è importante a tal punto che, nel corso della stipula del contratto, all’interno della documentazione si dovrà inserire un’apposita clausola in cui si dichiari che il locatario ha ricevuto tutte le informazioni e le carte utili per prendere conoscenza di questa particolare caratteristica dell’immobile. Fatto ciò, al contratto si dovrà allegare l’Ape certificato da un apposito tecnico che non potrà essere un parente (fino al quarto grado) ma un soggetto indipendente. Si potrà optare anche per una copia fotostatica del documento purché sia a colori tanto da permettere di individuare le otto tipologie di classificazione energetica, e sia sempre autenticata dal tecnico. All’interno del contratto, inoltre, si dovrà ancora inserire una postilla in cui si dichiari che è stato allegato l’attestato il quale, infine, ne dovrà risultare parte integrante eventualmente spillando il tutto insieme.
La pena della nullità sarà sostituita da una semplice sanzione a cui saranno sottoposti anche i soggetti che avranno stipulato contratti a partire dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della Legge 90) a meno che la nullità non sia già stata sancita da un giudice. La sanzione non esime, comunque, dall’adeguarsi alle direttive di legge perché in ogni caso il locatore è tenuto a mettere a disposizione del locatario l’Ape e tutta la documentazione ad esso inerente.
La norma riguarda tutti tipi di locazione ad esclusione di contratti che riguardino interi edifici e trasferimenti a titolo oneroso per cui resta l’obbligo di allegazione dell’Attestato.
Con il decreto Destinazione Italia si specifica che:
– per i contratti di compravendita l’Attestato di prestazione energetica deve essere obbligatoriamente allegato e l’acquirente deve sottoscrivere la clausola di ricevuta informazione in merito;
– per le donazioni l’obbligo di allegare la documentazione non c’è ne c’è quello di sottoscrivere la clausola di ricezione delle informazioni ma l’Ape deve essere comunque effettuato;
– per i contratti di locazione di singole unità immobiliari l’allegato Ape non è obbligatorio ma l’edificio deve esserne dotato e il conduttore dovrà sottoscrivere di averlo ricevuto;
– per i contratti di locazione di un’intero edificio, infine, è obbligatorio allegare l’Attestato nonché sottoscrivere di aver preso informazioni in merito.

C.M.