Lavoro sommerso e irregolare, aumenta l’importo delle sanzioni

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Ridefinire il sistema sanzionatorio in materia di contrasto al lavoro sommerso, sia con riguardo alla maxi-sanzione che in merito alla sospensione dell’impresa, nonché il sistema sanzionatorio amministrativo in materia di orario di lavoro; prevedere uno stringente coordinamento ispettivo fra Ministero del Lavoro vigilante e Inps e Inail vigilati; autorizzare una procedura straordinaria per l’assunzione di 250 ispettori del lavoro. Sono queste alcune delle norme contenute nell’art. 14 del decreto “Destinazione Italia”, in vigore dal 24 dicembre 2013.

Nel decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. n. 300 del 23 dicembre 2013) in vigore dal 24 dicembre 2013, contenente interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, ha trovato inaspettatamente (e forse senza neppure una evidente e diretta connessione per materia rispetto alla natura e agli scopi del provvedimento) una piccola ma incisiva serie di misure di rilievo sanzionatorio e ispettivo.

Maxi-sanzione contro il sommerso

L’art. 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 145/2013 prevede che l’importo delle sanzioni amministrative di cui all’art. 3 del decreto-legge 22febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, è aumentato del 30%; inoltre si stabilisce che la violazione non è ammessa alla procedura di diffida di cui all’art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. I nuovi importi sanzionatori sono in vigore dal 24 dicembre 2013; tuttavia per stabilire in concreto la disciplina sanzionatoria applicabile si ritiene che il personale ispettivo debba individuare il momento in cui si consuma l’illecito, vale a dire indicare il tempo della cessazione della occupazione irregolare:

  • condotta cessata prima del 24 dicembre 2013: si applica la maxi-sanzione previgente da 1.500 a 12.000 euro più 150 euro di maggiorazione e per le ipotesi di lavoro parzialmente in nero opera la fattispecie attenuta da 1.000 a 8.000 euro più 30 euro di maggiorazione giornaliera;

Quanto alle modalità di calcolo della maxi-sanzione e ai parametri da adottare, la novella legislativa prevede ora una duplice soglia di sanzione amministrativa:

  • «da euro 1.950 a 15.600 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 per ciascuna giornata di lavoro effettivo» con riferimento alla tipologia di illecito ordinariamente contestabile, vale a dire l’occupazione totalmente irregolare di un lavoratore subordinato (ipotesi base);
  • «da euro 1.300 a 10.400 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 39 per ciascuna giornata di lavoro irregolare» con riferimento alla tipologia di illecito attenuata, vale a dire quando il lavoratore subordinato risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo a quello rilevato “in nero” (ipotesi attenuata).

In entrambi i casi, infatti, si tratta di una sanzione pecuniaria a proporzionalità progressiva, dove rilevano due elementi distinti:

  • una base sanzionatoria stabilita in misura fissa predeterminata dalla legge in ragione del numero dei lavoratori coinvolti e irregolarmente occupati (per ciascun lavoratore irregolare);
  • un coefficiente moltiplicatore, rectius di maggiorazione, che varia a seconda delle concrete circostanze di fatto verificatesi nella fattispecie sottoposta ad accertamento (per giornata di lavoro effettivo nella ipotesi base, per giornata di lavoro irregolare nella ipotesi attenuata), che interviene a variare proporzionalmente, in base alla gravità della condotta oggetto di ispezione, l’importo complessivo della sanzione pecuniaria da irrogare.

Con riferimento ai due momenti sanzionatori (base e moltiplicatore) devono ritenersi entrambi ammissibili al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981; ne deriva, dunque, che in entrambe le ipotesi di illecito (maxi-sanzione base e attenuata) sarà possibile ammettere il trasgressore al pagamento della sanzione in misura ridotta e, conseguentemente, la sanzione pecuniaria irrogabile sarà rispettivamente, pari a 3.900 euro per lavoratore oltre a 65 euro di maggiorazione giornaliera e a 2.600 euro per lavoratore oltre a 13 euro di maggiorazione giornaliera (doppio del minimo edittale per la base fissa e un terzo della misura edittale per il coefficiente moltiplicatore).

A differenza che nel quadro sanzionatorio in vigore fino al 23 dicembre 2013, la nuova maxi-sanzione non può formare oggetto di diffida amministrativa, per cui il datore di lavoro non avrà l’opportunità di procedere al pagamento di una sanzione ridottissima (pari al minimo per la misura fissa e a un quarto per la maggiorazione giornaliera) a fronte di una immediata regolarizzazione.

Sospensione dell’impresa

Ancora nell’art. 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 145/2013 si trova la previsione secondo cui l’importo delle somme aggiuntive di cui all’art. 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relative alla revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale è aumentato del 30%.

Rimangono intatti i presupposti oggettivi che consentono ai titolari del potere sospensivo di adottare il relativo provvedimento nelle due distinte fattispecie che riguardano, rispettivamente, il lavoro irregolare e le gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.

Muta, invece, una delle condizioni necessarie perché si possa ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell’impresa.

Con riferimento alla revoca della sospensione dell’attività d’impresa, l’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che «il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell’organo di vigilanza che lo ha adottato», non necessariamente quindi dal medesimo ispettore che ha adottato il provvedimento, ma dall’organo al quale appartiene (così Circolare n. 33 del 10 novembre 2009).

Così, con riferimento alla sospensione adottata dagli Ispettori del lavoro, essa potrà essere revocata dalla Direzione Territoriale del Lavoro (comma 4) a seguito di:

  1. regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalla documentazione obbligatoria, la quale dovrà essere intesa non già come mera effettuazione della comunicazione di assunzione, o della denuncia agli enti previdenziali, o come registrazione sul libro unico del lavoro, ma piuttosto anche come adempimento dei doveri minimi in materia di sicurezza, del datore di lavoro o del dirigente, di informazione, formazione e addestramento, nonché di sorveglianza sanitaria, se prevista;
  1. accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  2. pagamento della somma aggiuntiva unica pari, dal 24 dicembre 2013, a euro 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a euro 3.250 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza.

Sanzioni per l’orario di lavoro

L’art. 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 145/2013 stabilisce che gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di orario di lavoro, “con esclusione delle sanzioni previste dall’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo”, sono decuplicate.

Invero l’art. 10 del D.lgs. n. 66/2003 non contiene ipotesi sanzionatorie, ma soltanto norme di precetto, sanzionate dall’art. 18-bis, comma 3, nonostante il tono letterale della disposizione, sembra chiara la volontà del legislatore di esonerare gli illeciti in materia di ferie dall’aumento sanzionatorio introdotto.

Le fattispecie di illecito in materia di orario di lavoro interessate dall’incremento punitivo dettato dal decreto-legge n. 145/2013, dunque, sono soltanto quelle attinenti al superamento dei limiti massimi di durata della prestazione lavorativa settimanale, al mancato riposo giornaliero e al mancato riposo settimanale, condotte il cui nuovo quadro sanzionatorio, in vigore dal 24 dicembre 2013, viene riassunto nella tabella che segue.

ILLECITO

SANZIONE AMMINISTRATIVA

Superamento del limite massimo dell’orario settimanale medio
(Art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 66/2003)

  • da 1.000 a 7.500 euro fino a cinque lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e fino a due periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);
  • da 4.000 a 15.000 euro da sei a dieci lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e da tre a quattro periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);
  • da 10.000 a 50.000 euro da undici lavoratori in su (anche per un solo periodo di riferimento) e da cinque periodi di riferimento in su (anche solo per un lavoratore).

(Art. 18-bis, c. 3, D.Lgs. n. 66/2003)

Mancata concessione del riposo giornaliero
(Art. 7, c. 1, D.Lgs. n. 66/2003)

  • da 500 a 1.500 euro fino a cinque lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e fino a due periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);
  • da 3.000 a 10.000 euro da sei a dieci lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e da tre a quattro periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);
  • da 9.000 a 15.000 da undici lavoratori in su (anche per un solo periodo di riferimento) e da cinque periodi di riferimento in su (anche solo per un lavoratore).

(Art. 18-bis, c. 4, D.Lgs. n. 66/2003)

Mancata concessione del riposo settimanale e domenicale
(Art. 9, c. 1, D. Lgs. n. 66/2003)

  • da 1.000 a 7.500 euro fino a cinque lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e fino a due periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);
  • da 4.000 a 15.000 euro da sei a dieci lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e da tre a quattro periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);
  • da 10.000 a 50.000 euro da undici lavoratori in su (anche per un solo periodo di riferimento) e da cinque periodi di riferimento in su (anche solo per un lavoratore).

(Art. 18-bis, c. 3, D.Lgs. n. 66/2003)

Coordinamento ispettivo di Ministero, Inps e Inail

Una fondamentale disposizione dettata in tema di semplificazione dei controlli ispettivi in materia di lavoro è contenuta nell’art. 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 145/2013.

La norma prevede, infatti, che ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza (art. 3 del D.lgs. n. 124/2004), si intende assicurare il migliore e maggiormente razionale utilizzo del personale ispettivo da parte degli Istituti e degli Enti che gestiscono forme di previdenza (contributiva e assicurativa) obbligatorie, mediante una preventiva approvazione della programmazione delle verifiche ispettive, che tali enti ed Istituti intendono svolgere, sia in sede centrale che territoriale, da parte delle rispettive strutture (centrali e territoriali) del Ministero del Lavoro.

Il legislatore, dunque, mostra di voler evitare duplicazioni di interventi ispettivi da parte di Inps e Inail, rispetto alle attività di vigilanza poste in essere dalle Direzioni territoriali del lavoro (Dtl). Si tratta, indubbiamente, se la norma verrà concretamente ed effettivamente attuata, di un primo importante passo verso la semplificazione della vigilanza in materia di lavoro e previdenza.

Sebbene il passaggio decisivo verso una semplificazione efficace, che impedirebbe qualsiasi ripetizione di interventi ispettivi da parte di tre organismi differenti, sarebbe quello di un azzeramento della vigilanza ispettiva da parte degli Istituti previdenziali, facendo confluire tutta la vigilanza in capo ai soli uffici territoriali del Ministero del Lavoro, con conseguente trasferimento di tutto il personale ispettivo di Inps e Inail presso le Dtl del medesimo territorio, lasciando ai funzionari amministrativi delle strutture previdenziali l’onere di determinare, con provvedimenti esecutivi, il dovuto contributivo ed assicurativo (oltreché sulla scorta delle analisi sui dati raccolti e disponibili) sulla base dei verbali di accertamento redatti dalle Dtl allorché divenuti definitivi per adesione del trasgressore (che ha pagato le sanzioni ridotte o quelle ridottissime a seguito di diffida) ovvero per adozione dell’ordinanza-ingiunzione da parte del Direttore della Dtl.

Nuove assunzioni di Ispettori del lavoro

L’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 145/2013 autorizza il Ministero del Lavoro ad incrementare la dotazione organica del personale ispettivo per un totale di 250 unità, delle quali 200 nel ruolo di Ispettore del lavoro e 50 in quello di Ispettore tecnico, da destinare agli uffici territoriali delle regioni del centro-nord Italia, procedendo “in modo progressivo” alle conseguenti assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari introdotti dalla stessa norma per gli anni 2014, 2015 e 2016, con obbligo per il Ministero del Lavoro di comunicare annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il numero degli ispettori assunti e la relativa spesa

Finalizzazione degli interventi

Infine, se l’incipit del primo comma dell’art. 14 del decreto-legge n. 145/2013 chiarisce che l’intera disposizione è finalizzata a “rafforzare l’attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, la successiva lettera c) specifica che i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni sono destinati al finanziamento di misure anche di tipo organizzativo finalizzate ad una maggior efficacia della vigilanza in materia di lavoro e per iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, nonché per le attività di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro effettuate da parte delle Direzioni territoriali del lavoro. Le somme introitate, peraltro, dovranno assicurare risorse per le spese di missione del personale ispettivo, in particolare per quanto attiene alle spese per l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto da parte degli Ispettori del lavoro (la cui razionalizzazione, in una prospettiva di economicità finalizzata all’ottimizzazione del servizio reso, è demandata ad un apposito decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto-legge n. 145/2013).

 UGL – UNIONE GENERALE DEL LAVORO