Semplificazioni fiscali: la Riqualificazione energetica degli edifici

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre è stato pubblicato il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014, recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell’art. 7 della legge delega n. 23/2014. Contiene un nutrito pacchetto di semplificazioni, vediamo nel dettaglio la Riqualificazione energetica degli edifici .

Niente più obbligo, per i contribuenti beneficiari della detrazione (attualmente al 65%) per interventi di riqualificazione energetica, di comunicare all’Agenzia delle Entrate, in casi di lavori “pluriennali”, le spese sostenute nell’anno precedente (l’omesso adempimento comportava non la perdita dello “sconto” fiscale, ma l’applicazione di una sanzione da 256 a 2.065 euro). La norma , prima dell’attuale Decreto legge, imponeva l’invio di una comunicazione da parte dei contribuenti che intendessero godere della detrazione d’imposta del 55 o del 65 % per la riqualificazione energetica degli edifici, relativamente ai lavori da effettuare oltre il periodo d’imposta. Per i lavori iniziati nel 2014 e che proseguiranno nel 2015, per ottenere la detrazione del 65 % (prevista fino al 31 dicembre 2015 dal ddl Stabilità), non sarà più necessario trasmettere la suddetta comunicazione. Al contrario, nessuna comunicazione doveva essere inviata nel caso in cui i lavori fossero iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta.

La documentazione necessaria

Resta invece confermato l’obbligo per il contribuente di trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la documentazione costituita dall’attestato di riqualificazione energetica e la scheda descrittiva degli interventi realizzati.

Chi può usufruire del bonus

Hanno diritto all’agevolazione tutti coloro che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento, in particolare:

– Le persone fisiche, compresi gli esercenti di arti e professioni;

-Chi consegue un reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);

-Le associazioni tra professionisti;

-Gli enti pubblici e i privati che non svolgono attività commerciale.

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