Rendicontazione Paese per Paese, tutto pronto per lo scambio automatico di informazioni L’Agenzia detta le regoleper i gruppi multinazionali con ricavi sopra750 milioni di euro Le società controllantiitaliane hanno tempo fino al 31 dicembre 2017per trasmettere i dati del 2016

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L’Agenzia delle Entrate pubblica le istruzioni per le multinazionali con sede in Italia tenute alla
comunicazione dei dati delle società controllate, nell’ambito dello scambio automatico di
informazioni in materia fiscale o country by country reporting. Nel caso di gruppi di imprese
multinazionali con un bilancio consolidato che riporta ricavi complessivi per almeno 750 milioni
di euro, le società controllanti residenti nel nostro Paese dovranno comunicare alle Entrate i dati
relativi al 2016 entro il 31 dicembre 2017. Il provvedimento firmato oggi dal Direttore
dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in attuazione della legge di stabilità 2016 e
della direttiva 2016/881 dell’Unione europea, fornisce le indicazioni e le scadenze per la
trasmissione dei dati, come previsto dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del
23 febbraio 2017 che ha disciplinato nel dettaglio l’applicazione e le condizioni dello scambio
automatico di informazioni.
Quali sono i soggetti tenuti alla rendicontazione Paese per Paese – La rendicontazione deve
essere presentata dalla controllante capogruppo, residente nel territorio dello Stato, di un gruppo
di imprese multinazionali i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato sono pari o
superiori a 750 milioni di euro o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a
750 milioni di euro alla data del 1° gennaio 2015. In alcuni casi particolari definiti dal decreto
del Mef del 23 febbraio 2017 (articolo 2, comma 2, lettera b), in cui la controllante capogruppo
del gruppo multinazionale non è residente in Italia, la rendicontazione dovrà essere presentata
dall’entità residente nel territorio dello Stato, appartenente al gruppo multinazionale, tenuta
all’obbligo di rendicontazione oppure dall’entità residente nel territorio dello Stato designata dal
gruppo multinazionale. Questo è il caso, ad esempio, in cui la controllante capogruppo del
gruppo multinazionale non residente in Italia non è obbligata a presentare la rendicontazione
Paese per Paese nella giurisdizione dove ha la residenza fiscale.
Primo invio entro il 31 dicembre 2017 – Per i gruppi multinazionali con un periodo di imposta
di rendicontazione che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e termina prima del 31
dicembre 2016, la comunicazione va effettuata entro il 31 dicembre 2017. A regime la scadenza
sarà, per ciascun anno oggetto di comunicazione, entro i dodici mesi successivi all’ultimo giorno
del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale. Le informazioni vanno
trasmesse attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Quali dati vanno comunicati – Le società multinazionali devono comunicare le informazioni
relative a:
 le giurisdizioni fiscali in cui le entità appartenenti al gruppo di imprese
multinazionali sono residenti a fini fiscali o, nel caso di stabili organizzazioni, in cui
queste ultime sono situate;
 i ricavi (costituiti dalla somma dei ricavi di tutte le entità appartenenti al gruppo di
imprese multinazionali);
 gli utili (o le perdite) al lordo delle imposte sul reddito (costituiti dal “Risultato
prima delle imposte”) di tutte le entità appartenenti al gruppo;
 le imposte sul reddito effettivamente versate durante il periodo d’imposta da tutte le
entità appartenenti al gruppo;
 le imposte correnti maturate sull’utile imponibile o alla perdita fiscale dell’anno a cui
si riferisce la rendicontazione di tutte le entità appartenenti al gruppo;
 il capitale dichiarato, dato dalla somma del capitale sociale e delle riserve di capitale
di tutte le entità appartenenti al gruppo;
 gli utili non distribuiti;
 il numero di addetti;
 le immobilizzazioni materiali.
Le informazioni viaggiano in due lingue – In base al provvedimento pubblicato oggi, le
multinazionali operanti in Italia dovranno inoltrare la documentazione in lingua italiana e in
lingua inglese per il successivo scambio delle informazioni con le altre giurisdizioni, in linea con
quanto previsto dal regolamento 2016/1963 della Commissione europea.
Dall’Ocse al tavolo di confronto – Il contenuto della rendicontazione Paese per Paese è stato
definito in conformità alle direttive dell’OCSE, in particolare alla “Guidance on the
Implementation of Country-by-Country Reporting”, pubblicata sul sito istituzionale dell’OCSE
nel mese di settembre 2017, e alla normativa comunitaria. Il Provvedimento recepisce, inoltre,
alcune delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria durante la consultazione che ha
preceduto la redazione della versione definitiva del documento.

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