Licenziamento per giusta causa e tipizzazioni del CCNL di riferimento

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La CORTE DI CASSAZIONE con la Sentenza del 23 maggio 2019, n. 14063 affronta il problema dell’Utilizzo della card dipendenti a favore di un familiare.Il caso specifico; alla commessa di una profumeria si imputava di aver usato la card riservata ai dipendenti per l’acquisto di prodotti per la propria madre e di avere consentito a quest’ultima la partecipazione ad un concorso riservato ai clienti, tale condotta a giudizio aziendale comportava il venir meno del rapporto di fiducia.

Il tribunale di Roma, respingeva il reclamo proposto dalla lavoratrice, rilevando che l’utilizzo della card dipendenti a favore di un familiare, espressamente vietato dal regolamento aziendale e la conseguente applicazione di uno sconto indebito, nonché l’utilizzo dello scontrino per la partecipazione ad un concorso riservato ai clienti integravano una condotta che violava gravemente i doveri di correttezza della lavoratrice, suscettibile di ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

Nel giudizio emergeva che la Violazione del regolamento aziendale e conseguente Lesione del vincolo fiduciario, ed affermava che “le tipizzazioni delle fattispecie previste dal contratto collettivo nell’individuazione delle condotte costituenti giusta causa di recesso non sono vincolanti per il giudice, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell’articolo 2119 Cc”.

In sostanza, il giudice se da una parte deve tenere conto delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo previste dal contratto collettivo di riferimento, dall’altra queste ipotesi non sono vincolanti e la scala di valori formulata dalle parti sociali deve essere utilizzata come un mero parametro di riferimento al fine della valutazione della specifica fattispecie oggetto in giudizio.

La Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile licenziare il dipendente per giusta causa ove il contratto collettivo di riferimento prevede il recesso esclusivamente in caso di comportamenti di maggiore gravità, inerenti ad ipotesi di reato.

Alfredo Magnifico

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