È stata inviata il 15 giugno alle Regioni, alle Province Autonome e alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile impegnate nell’emergenza Covid-19, la circolare n. COVID19/34712, con la quale sono state definite le disposizioni per la presentazione delle richieste dei rimborsi (ai sensi degli artt. 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018), delle relative istruttorie e liquidazioni relative alle attività svolte dai volontari nell’ambito dell’emergenza in corso.
La circolare precisa che i rimborsi spettano per i volontari impegnati appartenenti a:
· le Organizzazioni iscritte agli elenchi territoriali attivate dalle Regioni e Province Autonome e le sezioni territoriali delle Organizzazioni iscritte all’elenco centrale, attivate o impiegate e coordinate dalle Regioni e Province Autonome;
· le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte all’elenco centrale, attivate dal Dipartimento della Protezione Civile;
· le Organizzazioni di Volontariato degli enti di terzo settore attivate direttamente dal Dipartimento ai sensi del comma 4 dell’art. 40 del Codice.
Rimborsi giornate lavorative. In particolare, è stato precisato che, al fine di ottenere l’autorizzazione al superamento di 30 giorni continuativi per le attività di volontariato, (ai sensi del comma 2 dell’art. 39 del D. Lgs. 1/2018, ed in conformità con l’art. 3 dell’OCDPC n. 655 del 25 marzo 2020 e l’art. 35-bis della legge n. 27/2020), le Regioni e le Province Autonome relativamente ai volontari da loro attivati, provvederanno alla comunicazione mensile al Dipartimento dei nominativi, del numero complessivo delle giornate effettuate dai volontari e delle motivazioni. Le Organizzazioni iscritte nell’elenco centrale attivate dal Dipartimento, provvederanno tramite pec, alla stessa comunicazione.
Il documento precisa inoltre le procedure per le richieste di rimborso ai datori di lavoro dei volontari, ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi: si specifica la modulistica da utilizzare, cosa precisare nei modelli e l’eventuale documentazione da fornire.
Le richieste di rimborso dovranno essere inviate alle Regioni e alle Province Autonome che hanno provveduto all’attivazione del volontariato e al rilascio degli attestati di partecipazione alle attività emergenziali e al Dipartimento della Protezione Civile per le associazioni attivate dal Dpc, ad esclusione dei datori di lavoro dei volontari appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato della Croce Rossa Italiana, dell’Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze e della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, le quali provvederanno a raccogliere le richieste.
Rimborsi per le spese sostenute dalle Organizzazioni di volontariato. Anche in riferimento a questa tipologia di richiesta di rimborsi la circolare specifica quali modelli utilizzare, le tipologie di spese ammesse o meno al rimborso e la relativa documentazione da allegare. Le richieste devono essere presentate al Dipartimento per il tramite delle Regioni e delle Province autonome, se si tratta di rimborsi alle Organizzazioni di Volontariato attivate a livello territoriale mentre le Organizzazioni attivate dal Dipartimento e iscritte all’elenco centrale dovranno inviare la documentazione al Dipartimento via pec (protezionecivile@pec.governo.it).
I rimborsi alle Organizzazioni di Volontariato che operano in ambito dell’emergenza Covid-19 potranno essere oggetto di anticipazioni da parte del Dipartimento della Protezione Civile, delle Regioni e delle Province Autonome che hanno provveduto all’attivazione, come previsto dell’art. 40 del D. Lgs. 1/2018, come modificato dall’art. 20 del D. Lgs. 6 febbraio 2020 n. 4.