Quartetto di codici a debutto per le imprese in fase di start up. Con la risoluzione 63/E diffusa oggi, l’Agenzia battezza quattro nuovi codici tributo per versare con F24 l’imposta rideterminata ai fini dell’Irpef, delle relative addizionali e dell’Ires, sulle plusvalenze non reinvestite in seguito alla cessione di partecipazioni qualificate. A partire dall’anno d’imposta 2010, infatti, termina il regime speciale di esenzione introdotto dalla manovra d’estate 2008 per le plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni qualificate e non, nel caso non risultino rispettate le condizioni stabilite dalla norma.
In particolare, sono riprese a tassazione le plusvalenze realizzate nell’anno d’imposta 2008 non reinvestite entro due anni, da riportare in Unico 2011 per Persone fisiche ed Enti non commerciali.
I nuovi codici istituiti sono i seguenti :
CODICE DENOMINAZIONE
1128 Imposta rideterminata ai fini Irpef a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del Tuir
1132 Imposta rideterminata ai fini Ires a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del Tuir
3872 Addizionale comunale all’Irpef rideterminata a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del Tuir
3880 Addizionale regionale all’Irpef rideterminata a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del Tuir
I versamenti eseguiti con questi codici devono essere effettuati in un’unica soluzione. Infine, si ricorda che per le partecipazioni non qualificate il versamento è eseguito utilizzando il codice tributo “1100”.
Il testo della risoluzione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Inoltre, su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.