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Concorso per 1 dirigente chimico (veneto) ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE DI LEGNARO

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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE DI LEGNARO
Concorso (Scad. 19 giugno 2017)

Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, ex articolo 15-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i., di un dirigente chimico.

 
    In esecuzione della deliberazione del direttore generale  n.  154
del 13 aprile 2017 e' indetta una selezione pubblica,  per  titoli  e
prova colloquio,  per  l'assunzione  a  tempo  determinato,  ex  art.
15-octies del decreto  legislativo  n.  502  del  1992  e  s.m.i.,con
rapporto di lavoro ad impegno ridotto pari al 75%,  di  un  dirigente
chimico da assegnarsi alla Struttura SCS1 -  Analisi  del  rischio  e
sorveglianza  in  sanita'  pubblica   dell'Istituto   zooprofilattico
sperimentale delle Venezie,  nell'ambito  del  progetto  «RC  IZS  VE
06/15:  Bioaccumulo   di   nanoparticelle   in   molluschi   edibili:
approfondimenti  metodologici  quali  strumenti  per  la  valutazione
dell'esposizione ambientale e dei consumatori». Il termine utile  per
la  presentazione  delle  domande  e   della   documentazione   scade
improrogabilmente  il  trentesimo  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del presente estratto nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
BANDO

Lavoratori dello spettacolo e flessibilità del congedo parentale

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L’INPS ha pubblicato il messaggio 30 maggio 2017, n. 2214, al fine di fornire chiarimenti ai lavoratori autonomi dello spettacolo iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), identificato anche con le sigle PALS – ex ENPALS, sull’applicabilità dell’istituto della flessibilità, di cui all’art. 20 del Testo Unico di maternità/paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

 

Nel messaggio si precisa che, posta l’attuazione delle norme generali in materia di trattamento economico stabilite nel predetto d.lgs n. 151/2001, trovano applicazione anche le disposizioni ivi contenute in ordine all’istituto della flessibilità del congedo di maternità/paternità, fermo restando il rispetto delle condizioni previste, comprese quelle relative alle certificazioni mediche.

Gestione Dipendenti Pubblici: prescrizione contributi pensionistici

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Nell’ambito del processo di integrazione delle prassi in vigore presso l’ex INPDAP con quelle vigenti in INPS, si è provveduto all’analisi della normativa che regola la prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle casse della Gestione Dipendenti Pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS), tenuto conto delle specificità relative alle suddette casse.

La legge 8 agosto 1995, n. 335 ha riformato la disciplina dei trattamenti pensionistici vigenti nell’ambito dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa e ha previsto la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni.

Per garantire l’uniformità delle regole amministrative vigenti per tutti i datori di lavoro, sia pubblici sia privati, tali disposizioni si applicano anche alla contribuzione pensionistica dovuta alle casse gestite dall’ex INPDAP.

Per una consulenza gratuita in materia fiscale e/o porre quesiti agli esperti di Terminus Consulenza e Caf ( Emilio Castelli ed Elenia Valente) si può  inviare una mail a [email protected] oppure telefonare allo 0874/98926.

UniCoop Firenze: lavoro per Allievi Capi Reparto

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Unicoop Firenze cerca Allievi Capi Reparto da inserire attraverso un percorso di formazione e lavoro.

La ricerca è finalizzata a nuove assunzioni nei supermercati del Gruppo. Le selezioni sono rivolta a diplomati e laureati, e non è richiesta esperienza.

 

L’AZIENDA

Unicoop Firenze sc è una società cooperativa che fa parte del noto sistema di Cooperative di Consumatori italiano Coop. E’ nata, nel 1973, in seguito alla fusione di Toscocoop, Coop Etruria e Unicoop Empoli, a cui in seguitosi è unita anche Unicoop – Cooperative Pisane Riunite. Ha sede legale a Firenze e direzione operativa e centro distribuzione a Scandicci. Oggi Unicoop Firenze conta ben 104 punti vendita a gestione diretta. E’ presente nelle province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Vanta circa 1.253.541 soci e impiega oltre 7.900 collaboratori.

LAVORO PER ALLIEVI CAPI REPARTO

La cooperativa ha aperto una campagna di recruiting per reclutare Allievi Capi Reparto. Le risorse selezionate potranno lavorare nei supermercati Unicoop Firenze e saranno inserite attraverso un programma di crescita per ricoprire il ruolo di Capo Reparto. In particolare, saranno inserite all’interno dei Reparti Freschissimi, ovvero Ortofrutta, Gastronomia, Forneria, Carni e Pescheria. La fase iniziale delle selezioni è stata affidata all’Agenzia per il Lavoro Gi Group.

CANDIDATURA

REQUISITI

L’offerta di lavoro Unicoop è rivolta a candidati in possesso di diploma o, preferibilmente, di una laurea. Le risorse ricercate sono interessate a lavorare nelle vendite e nel settore commerciale, nell’ambito della Grande Distribuzione Organizzata – GDO.

Dovranno dimostrarsi in grado di gestire le merci e i team dei reparti di riferimento, pertanto devono possedere spiccate doti di ascolto e osservazione. Attente e motivate, devono essere domiciliate in una provincia tra quelle di Firenze, Siena, Pisa, Lucca, Prato, Arezzo e Pistoia. E’ richiesta anche la disponibilità alla mobilità geografica nel territorio della Toscana.

Piccoli coloni e compartecipanti familiari: aliquote contributive 2017

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È stata pubblicata la circolare INPS 26 maggio 2017, n 92 che illustra gli aggiornamenti per la contribuzione al fondo pensioni lavoratori dipendenti per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari.

Le aliquote in vigore dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 sono riportate in allegato alla circolare.

Accedendo al servizio “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF” sarà possibile visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24.

Il pagamento dovrà essere effettuato in quattro rate tramite modello F24 e potrà avvenire presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.

I termini di scadenza sono:

  • 1° rata 17 luglio 2017;
  • 2° rata 18 settembre 2017;
  • 3° rata 16 novembre 2017;

4° rata 16 gennaio 2018.0505

Part-time,il secondo lavoro non è da considerare comportamento illecito

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La Corte di Cassazione con la sentenza n°13196/17 ha annullato il regolamento aziendale della Encal Cisal che stabiliva che i dipendenti, qualora assunti in regime di tempo parziale, non potevano svolgere altri impieghi una volta terminati i turni, sia nel pubblico che nel privato.

Osservatorio sulle pensioni ex ENPALS e Gestione Dipendenti Pubblici

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Sono stati pubblicati gli aggiornamenti degli Osservatori su Gestione ex ENPALS e Gestione Dipendenti Pubblici (GDP), con i dati relativi alle pensioni vigenti al 1°gennaio 2017 e liquidate nel 2016.

In riferimento alla Gestione ex ENPALS, il numero delle pensioni vigenti e gli importi annui in pagamento a inizio 2017 hanno subito un decremento rispetto al 2016, con una netta differenziazione tra la categoria dei lavoratori dello spettacolo e quella degli sportivi professionisti.

Per la GDP si registra un incremento dello 0,8% del numero delle pensioni vigenti al 1° gennaio 2017 e un aumento dell’1,9% dell’importo complessivo annuo rispetto al 2016.

info grafica 1 - importo annuo Ex-Enpals

info grafica 2 - importo annuo GDP

Il 77,4% delle famiglie risiede in abitazioni di proprietà Dal 2016 il prelievo sugli immobili è diminuito di 4,4 miliardi di cui 3,6 sulla prima casa Il patrimonio immobiliare italiano nel report del Dipartimento Finanze (Mef) e delle Entrate

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Il 77,4% delle famiglie risiede in abitazioni di proprietà Dal 2016 il prelievo sugli immobili è diminuito di 4,4 miliardi di cui 3,6 sulla prima casa Il patrimonio immobiliare italiano nel report del Dipartimento Finanze (Mef) e delle Entrate Quasi 20 milioni di famiglie sono proprietarie della casa in cui abitano, il 77,4% del totale. L’abitazione vale in media nel 2014 circa 170 mila euro (1.450 €/m2 ), valore però in calo del 2,4% rispetto al 2013. Gli italiani proprietari di un appartamento sono oltre 25,7 milioni (dipendenti e pensionati nell’81,7% dei casi) mentre i locatari sono 4,7 milioni. La superficie media di un’abitazione è pari a 117 m2 . Oltre un miliardo di euro è l’ammontare delle agevolazioni fiscali erogate per quasi 3,7 milioni di interventi di ristrutturazioni, riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli edifici effettuati nel 2014. È la fotografia del patrimonio immobiliare italiano al 31 dicembre 2014 scattata dall’Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia, in collaborazione con il partner tecnologico Sogei, i cui dati sono riassunti nella sesta edizione del rapporto “Gli immobili in Italia”, presentato oggi a Roma presso Sala Polifunzionale del Mef. Il volume analizza la distribuzione della proprietà e del patrimonio immobiliare sul territorio nazionale, in relazione alle caratteristiche sociodemografiche ed economiche dei proprietari, con approfondimenti sulla tassazione immobiliare e sulle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia, la riqualificazione energetica e per interventi antisismici. La casa è di proprietà – Ipotizzando che ad ogni abitazione principale corrisponda una famiglia, nel 2014 in Italia il 77,4% delle famiglie risultano proprietarie dell’abitazione in cui risiedono. Questo dato è sensibilmente più elevato al Sud e nelle Isole (82,9%), prossimo al dato nazionale al Nord (75,3%), mentre è più basso al Centro (il 73,9%). Come gli italiani utilizzano la propria abitazione – Nel 2014 la maggior parte delle abitazioni di proprietà delle persone fisiche sono utilizzate come abitazione principale (62,6%), il 17,9% sono a disposizione (le cosiddette “seconde case”) e solo l’8,8% dello stock abitativo è dato in locazione. Un ulteriore 2,8% è rappresentato dalle abitazioni date in uso gratuito a un proprio familiare. Il valore delle abitazioni – Nel 2014 il valore medio nazionale di un’abitazione si attesta intorno ai 170 mila euro, con un valore unitario di 1.450 €/m2 , in calo del 2,4% rispetto all’anno precedente. A livello regionale la variabilità è abbastanza sostenuta e va dai circa 285 mila euro in Trentino Alto Adige ai circa 82 mila euro nel Molise. Nelle 12 maggiori città italiane con popolazione oltre i 250.000 abitanti, il valore medio delle abitazioni si è ridotto quasi ovunque, con un deciso calo a Torino (-11,4%). Le uniche variazioni positive si osservano a Milano (+4,5%) e, in maniera più contenuta, a Venezia (+0,9%). Per quanto riguarda invece le pertinenze, una cantina vale in media circa 6mila euro, mentre un box/posto auto vale circa 22mila euro. Roma, Milano e Napoli – Lo studio analizza, in dettaglio, anche la situazione immobiliare nelle tre principali metropoli italiane. A Roma sono circa 900 mila le famiglie proprietarie della casa di residenza, quasi il 65% del totale. A Napoli e Milano la quota è più contenuta, 62% e 58% rispettivamente. A Roma la superficie media di un’abitazione è pari a 103 m2 , con un valore medio di circa 354 mila euro (3.448 €/m2 ); a Milano è di 88 m2 , con un valore medio di circa 269 mila euro (3.058 €/m2 ); a Napoli la superficie media di un’abitazione è 102 m2 , per un valore medio di circa 250 mila euro (2.458 €/m2 ). L’identikit del proprietario… – Nel 2014, dei 40,7 milioni di contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, oltre 25,7 milioni (il 63,2% del totale dei contribuenti) sono risultati proprietari di immobili o di quote immobiliari. I lavoratori dipendenti e i pensionati costituiscono l’81,7% dei proprietari: più della metà dei proprietari risiede al Nord (50,7%), il 23,1% al Centro e il 26,2% al Sud e nelle Isole. Le donne proprietarie di abitazioni sono circa 886 mila in meno degli uomini, ma il valore delle loro abitazioni è maggiore, nonostante il reddito imponibile sia nettamente inferiore. In crescita sono, invece, i proprietari senza figli a carico, che rappresentano il 76,6% del totale. Infine, i proprietari con età inferiore ai 35 anni rappresentano il 9% della popolazione, quelli con età superiore ai 65 anni sono il 32,6%, mentre quelli di età compresa fra i 35 e i 65 anni sono il 58,4%. …e del locatore – Complessivamente nel 2014 gli individui locatori di immobili, in Italia, sono 4,7 milioni, con un aumento di circa il 4,1% rispetto al 2012. Il canone annuo medio rimane invariato (circa 9,7 mila euro). Il 34,9% dei locatori (quasi 1,7 milioni) ha un’età compresa tra 51 a 70 anni, seguono i proprietari con età compresa tra 31 e 50 anni (il 23,1%) e gli ultrasettantenni (il 22,2%), mentre i locatori con meno di 30 anni sono il 2,4% del totale. Nel 2013, gli immobili locati a uso abitativo assoggettati a tassazione ordinaria erano il 61% circa, quelli con cedolare secca ordinaria il 34% e quelli con cedolare secca ad aliquota ridotta il 5%. La tassazione sulla casa – Dal 2016 il prelievo sugli immobili si è ridotto di 4,4 miliardi di cui 3,6 miliardi riferibili all’abolizione della Tasi sulle abitazioni principali non di lusso. Ne hanno beneficiato 19,5 milioni di contribuenti (per il 75% lavoratori dipendenti e pensionati) per un risparmio medio pro capite di 175 euro annui L’Imu versata nel 2016 è pari a 18,8 miliardi e la Tasi sui servizi indivisibili a 1,1 miliardi, per un totale di 19,9 miliardi di euro di gettito complessivo Imu/Tasi. La composizione percentuale del gettito complessivo mostra che, nel 2016, del totale del prelievo sugli immobili circa il 48% delle entrate deriva dall’Imu e solo il 3% dalla Tasi, per effetto dell’esenzione dal pagamento dell’imposta sulle abitazioni principali. Il gettito da imposte di natura reddituale è pari al 21% del totale ed è in gran parte attribuibile all’Irpef (14% del totale) e alla cedolare secca sulle locazioni abitative (5%), il cui gettito cresce di anno in anno. L’Iva sulle compravendite di immobili rappresenta il 13% delle entrate complessive, mentre le imposte di registro e bollo costituiscono il 7% del totale. Le agevolazioni fiscali per ristrutturazioni e riqualificazione energetica – Nel periodo 2005-2014 sono stati effettuati complessivamente 17,1 milioni di interventi per il recupero del patrimonio edilizio, con un ammontare di spesa totale pari a 94,3 miliardi di euro circa e una spesa media per opera pari a 5,5 mila euro. In particolare, nell’anno di imposta 2014, i contribuenti che hanno riportato in dichiarazione spese per ristrutturazione edilizia, sono 7,6 milioni. La detrazione media è pari a circa 542 euro per contribuente. Gli immobili su cui sono stati effettuati interventi di ristrutturazione sono 719,8 mila e la spesa media maggiore (10,6 mila euro) è sostenuta per gli immobili situati nei piccolissimi Comuni (fino a 5 mila abitanti). Riguardo al genere, i contribuenti di genere maschile che hanno dichiarato lavori di ristrutturazione sono 4,4 milioni, mentre le donne solo 3,2 milioni. La spesa media è di 13,2 mila euro per gli uomini e 11,3mila euro per le donne, mentre le detrazioni medie sono pari a 578 euro per gli uomini e 492 euro per le donne. Dal 2008 al 2014 sono stati effettuati 2,7 milioni di interventi di riqualificazione energetica, per una spesa totale pari a 19,3 miliardi di euro e una spesa media di 7,2 mila euro. Il 61,7% dei soggetti che richiedono una detrazione sono di sesso maschile e spendono in media 11,4 mila euro, contro i 9,2 mila euro di spesa dei contribuenti di genere femminile. Per entrambe le tipologie di bonus, la distribuzione per classi di età evidenzia che il numero massimo di lavori è sostenuto da contribuenti con più di 60 anni. Le agevolazioni per interventi antisismici e messa in sicurezza degli edifici – Da agosto 2013, data di introduzione dell’agevolazione fiscale, a dicembre 2014 sono stati effettuati oltre 45 mila interventi relativi all’adozione di misure antisismiche. L’ammontare totale di spesa per questa categoria di opere è pari a oltre 300 milioni di euro e la spesa media è di circa 6,7 mila euro. Per questi interventi sono state richieste detrazioni per un importo totale pari a circa 19,7 milioni di euro, cui corrisponde un beneficio fiscale medio pari a 435 euro. I beneficiari sono, nella maggior parte dei casi, di genere maschile (61%) e spendono in media più delle donne (8,7 mila euro, contro i 7,3 mila euro circa spesi dalle donne): di conseguenza beneficiano di una detrazione più elevata (568 euro contro i 476 euro per le donne). Con riferimento alla classe di età, il numero maggiore di beneficiari si registra nelle classi tra i 30 e i 45 anni e oltre i 60 anni (rispettivamente 14,7 mila e 12,8 mila contribuenti). Ulteriori approfondimenti – Il volume Gli immobili in Italia è disponibile gratuitamente in forma digitale sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione l’Agenzia comunica > prodotti editoriali > Pubblicazioni su catasto, cartografia e mercato immobiliare, e sul sito www.finanze.gov.it, in > Dati e statistiche fiscali > Gli immobili in Italia.

Per una consulenza gratuita in materia fiscale e/o porre quesiti agli esperti di Terminus Consulenza e Caf ( Emilio Castelli ed Elenia Valente) si può  inviare una mail a [email protected] oppure telefonare allo 0874/98926.

Adempimento collaborativo Le Entrate fissano le linee guida

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L’Agenzia delle Entrate detta le disposizioni attuative dell’adempimento collaborativo, il cui obiettivo è promuovere e instaurare un rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente, che miri ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Tale finalità è perseguita tramite la comunicazione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. Questo regime innovativo comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle Entrate sia per i contribuenti ammessi, oltre a rispondere ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso. Il provvedimento firmato oggi dal Direttore fornisce le indicazioni e le linee-guida di un’interlocuzione costante e preventiva tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti ammessi al regime e declina le competenze per i controlli e per le attività relative al nuovo regime. I contribuenti interessati – Nel corso della prima fase d’applicazione, al regime di adempimento collaborativo sono ammessi esclusivamente: i soggetti residenti e non residenti il cui volume d’affari o ricavi non sia inferiore a dieci miliardi di euro; i soggetti residenti e non residenti con un volume d’affari o ricavi non inferiore a un miliardo di euro, a patto che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota; le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia fornita a seguito di istanza d’interpello sui nuovi investimenti – Dlgs n. 147/2015, articolo 2 – indipendentemente dal volume d’affari o di ricavi. Sotto il profilo dei requisiti soggettivi, è estesa la partecipazione al regime anche alle società appartenenti al gruppo del soggetto che ha presentato domanda di ammissione e che svolgono nei confronti di esso funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale. Trasparenza in cambio di certezza – Riguardo la comunicazione tra contribuenti e Amministrazione, il provvedimento introduce regole procedimentali specifiche che disciplinano l’interlocuzione “preventiva” con l’Agenzia delle Entrate. In particolare, sono previste modalità ad hoc per la formalizzazione delle posizioni assunte al fine di dar sempre evidenza dell’interlocuzione. Tra queste, la sottoscrizione di un “accordo di adempimento collaborativo”, che disciplina il trattamento fiscale delle operazioni, o di un complesso di operazioni, ritenute strategiche dall’impresa, e la redazione, entro il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali, di una “nota di chiusura della procedura”, in cui il contribuente e l’ufficio riepilogano e danno atto di tutte le posizioni assunte nel corso delle interlocuzioni, sia sulle fattispecie comunicate dal contribuente sia su quelle approfondite su iniziativa dell’ufficio, esplicitando, per ogni tema o argomento discusso, se il contribuente condivide la posizione dell’ufficio, se su di essa si è formato un “accordo di adempimento collaborativo”, oppure se il contribuente non condivide la posizione dell’ufficio. In quest’ultimo caso le posizioni, definite “sospese”, saranno oggetto di riesame, anche dopo la chiusura del periodo di imposta, in un’ottica deflattiva del contenzioso. Sui controlli, spazio al nuovo ufficio dedicato alla Cooperative compliance – Il sistema delle competenze per i controlli e le attività relative al regime dell’adempimento collaborativo, nell’ambito della competenza esclusiva dell’Agenzia delle Entrate, è improntato ai seguenti principi:  centralità del controllo preventivo: la sede naturale per il controllo dei contribuenti in cooperative è costituita dalle interlocuzioni preventive;  non reiterazione dei controlli su fattispecie già affrontate o in corso di approfondimento nell’ambito delle interlocuzioni preventive: in tale ambito l’istituto del tutoraggio dei grandi contribuenti si intende assorbito nel complesso delle attività e dei controlli, di carattere preventivo, svolti dall’ufficio Cooperative compliance;  garanzia dell’interfaccia unica per i contribuenti in cooperative: sotto tale profilo il provvedimento, nel rispetto dei criteri di ripartizione delle competenze previsti dalla legge, radica presso l’ufficio Cooperative compliance la competenza, in via esclusiva, per l’esercizio dei poteri istruttori finalizzati all’acquisizione di dati e notizie utili ai fini del controllo sostanziale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ammessi al regime, entro gli ordinari termini di scadenza del controllo.

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SCADENZIARIO FISCALE GIUGNO

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Scadenze del 12-06-2017

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare precedente

 

Chi: Soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

Cosa: Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare del 2017, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”

Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, seguendo le modalità descritte nell’allegato al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017 denominato “Modalità di trasmissione dati”

Tipologie tributi:

  • Comunicazioni

Categorie contribuenti:

  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie
  • Enti che non svolgono attività commerciali
  • Organi e amministrazioni dello Stato
  • Altri soggetti

Scadenze del 15-06-2017

Esercenti commercio al minuto e soggetti della grande distribuzione: adempimenti contabili

 

Chi: Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati – Soggetti che operano nella grande distribuzione e che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi secondo la Circolare 23/02/2006 n. 8/E

Cosa: Registrazione, anche cumulativa, delle operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate nel mese solare precedente

Modalità: Annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Tipologie tributi:

  • adempimenti contabili

Categorie contribuenti:

  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società

ASD, Pro-loco e altre associazioni: adempimenti contabili

Chi: Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro-loco che hanno optato per il regime fiscale agevolato di cui all’art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398

Cosa: Dette associazioni devono annotare, anche con un’unica registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente

Modalità: Annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato.

Tipologie tributi:

  • adempimenti contabili

Categorie contribuenti:

  • Enti che non svolgono attività commerciali
  • Altri soggetti

Soggetti IVA: adempimenti contabili

Chi: Soggetti Iva

Cosa: Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente

Modalità: La fattura deve anche contenere l’indicazione della data e del numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa

Tipologie tributi:

  • adempimenti contabili

Categorie contribuenti:

  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie
  • Enti che non svolgono attività commerciali

Ravvedimento

Chi: Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi

Cosa: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 maggio 2017, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve)

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore N.B. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo

Codici Tributo:

  • 1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef
  • 1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires
  • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva
  • 1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap
  • 1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale
  • 1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’Irpef – Autotassazione – art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
  • 4061 – Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 – SANZIONE
  • 4062 – Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 – INTERESSI
  • 4063 – Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 – SANZIONE
  • 4064 – Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 – INTERESSI
  • 4065 – Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 – SANZIONE
  • 4066 – Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 – INTERESSI
  • 8901 – Sanzione pecuniaria Irpef
  • 8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
  • 8904 – Sanzione pecuniaria Iva
  • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
  • 8907 – Sanzione pecuniaria Irap
  • 8918 – Ires – Sanzione pecuniaria
  • 8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef

Tipologie tributi:

  • Ravvedimento

Categorie contribuenti:

  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie
  • Enti che non svolgono attività commerciali
  • Organi e amministrazioni dello Stato
  • Altri soggetti
  • Dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali
  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali

Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Ravvedimento

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi

Cosa: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 maggio 2017, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve)

Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche. N.B. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo

Codici Tributo:

  • 137E – Interessi sul ravvedimento Ires – Art. 13 D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
  • 138E – interessi ravvedimento IVA – Art. 13 D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
  • 139E – Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive – Art. 13 D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
  • 140E – Interessi sul ravvedimento Irap – Art. 13 d.lgs. N. 472 del 18/12/1997
  • 801E – Sanzione pecuniaria IVA
  • 802E – Sanzione pecuniaria IRES
  • 890E – Sanzioni per ravvedimento su ritenute erariali
  • 891E – Sanzioni per ravvedimento su addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta
  • 892E – Sanzioni per ravvedimento su Irap
  • 893E – Sanzioni per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta

Tipologie tributi:

  • Ravvedimento

Categorie contribuenti:

  • Organi e amministrazioni dello Stato

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche – riferiti al mese precedente

Chi: Acquirente Unico S.p.a.

Cosa: Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitabile e accreditabile nelle fatture emesse dalle imprese elettriche riferiti al mese precedente (Articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94

Modalità: Esclusivamente in via telematica utilizzando l’infrastruttura SID (Sistema Interscambio Dati) utilizzata nella modalità di scambio dati FTP, con protezione del canale trasmissivo tramite la tecnologia VPN IPsec in modalità site-to-site

Tipologie tributi:

  • Comunicazioni

Categorie contribuenti:

  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società

Definizione agevolata dei carichi affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento): Comunicazione di Equitalia ai contribuenti che hanno fatto domanda

Chi: Equitalia S.p.a.

Cosa: Comunicazione ai contibuenti che hanno presentato la “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” ex art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 dell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse

Modalità: Secondo le modalità indicate sul sito internet di Equitalia S.p.a.

Tipologie tributi:

  • Comunicazioni

Categorie contribuenti:

  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società

Scadenze del 16-06-2017

Istituti di credito e intermediari finanziari: Versamento imposta sostitutiva

Chi: Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati

Cosa: Versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal “conto unico” relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:

  • 1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie

Istituti di credito e intermediari finanziari: Versamento imposta sostitutiva

Chi: Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a.

Cosa: Versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal “conto unico” relativo al mese precedente, sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a.

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:

  • 1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie

Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d’imposta

Cosa: Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:

  • 1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente
  • 1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni
  • 1604 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione
  • 1904 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione
  • 1905 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive
  • ritenute

Categorie contribuenti:

  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie
  • Enti che non svolgono attività commerciali

Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci: versamento del restante 40% dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap

Chi: Società (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) che, entro il 30 settembre 2016, hanno assegnato o ceduto ai soci beni immobili – diversi da quelli indicati nell’art. 43, comma 2, primo periodo, del D.P.R. n. 917/1986 – o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa e che si avvalgono del regime fiscale agevolato di carattere temporaneo previsto dall’art. 1, commi da 115 a 120, della legge n. 208/2015. N.B. Il regime agevolato è subordinato alla condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 208/2015

Cosa: Versamento del restante 40% dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap. L’imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:

  • 1836 – Imposta sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate – articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
  • 1837 – Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate – articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie

Trasformazione in società semplice: versamento del restante 40% dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap

Chi: Società (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili – diversi da quelli indicati nell’art. 43, comma 2, primo periodo, del D.P.R. n. 917/1986 – o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa e che entro il 30 settembre 2016 si sono trasformate in società semplici

Cosa: Versamento del restante 40% dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap. L’imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:

  • 1836 – Imposta sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate – articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
  • 1837 – Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate – articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie

Estromissione degli immobili strumentali dall’impresa individuale: versamento del restante 40% dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap

hi: Soggetti che alla data del 31 ottobre 2015 rivestono la qualifica di “imprenditore individuale” e la conservano fino al 1° gennaio 2016, che possiedono beni immobili strumentali di cui all’art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 e che entro il 31 maggio 2016 hanno optato per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016

Cosa: Versamento del restante 40% dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:

  • 1127 – Imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale – articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali

Imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato in regime di risparmio amministrato

Chi: Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati

Cosa: Versamento dell’imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato)

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:

  • 1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie

Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio

Chi: Banche, SIM, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati

Cosa: Versamento dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:

  • 1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie

Liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili

Cosa: Liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese precedente

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:

  • 6005 – Versamento Iva mensile maggio

Tipologie tributi:

  • Iva

Categorie contribuenti:

  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie

Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell’Iva relativa al secondo mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998

Cosa: Liquidazione e versamento dell’Iva relativa al secondo mese precedente

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:

  • 6005 – Versamento Iva mensile maggio

Tipologie tributi:

  • Iva

Categorie contribuenti:

  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie

Scadenze del 20-06-2017

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente

Chi: Imprese elettriche

Cosa: Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94)

Modalità: Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati

Tipologie tributi:

  • Comunicazioni

Categorie contribuenti:

  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società

Scadenze del 26-06-2017

Operatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione INTRASTAT

 

Chi: Operatori intracomunitari con obbligo mensile

Cosa: Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE

Modalità: Esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all’Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico

Tipologie tributi:

  • Intra

Categorie contribuenti:

  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie

Scadenze del 30-06-2017

Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2017

Chi: Soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo. N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto. La dichiarazione presentata entro il 30 giugno 2017 esplica effetti solo per il canone dovuto per il secondo semestre solare 2017 (luglio-dicembre 2017)

Cosa: Presentazione del modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato” per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento

Modalità: In via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali telematici Fisconlineo Entratel. Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato” debitamente compilato e sottoscritto, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamento TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta.

Tipologie tributi:

  • altro
  • Richieste/domande/Istanze
  • Comunicazioni

Categorie contribuenti:

  • Dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali

Comuni: trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento

Chi: Comuni

Cosa: Segnalazioni, di cui al punto 3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi statali avvalendosi di S.I.A.T.E.L.

Modalità: Utilizzando un’apposita applicazione realizzata in ambiente WEB e disponibile sul sistema S.I.A.T.E.L.-PuntoFisco

Tipologie tributi:

  • Comunicazioni

Categorie contribuenti:

  • Organi e amministrazioni dello Stato

Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2017

Chi: Soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo. N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto. La dichiarazione presentata entro il 30 giugno 2017 esplica effetti solo per il canone dovuto per il secondo semestre solare 2017 (luglio-dicembre 2017)

Cosa: Presentazione del modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato” per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento

Modalità: In via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali telematici Fisconlineo Entratel. Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato” debitamente compilato e sottoscritto, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamento TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta.

Tipologie tributi:

  • altro
  • Richieste/domande/Istanze
  • Comunicazioni

Categorie contribuenti:

  • Dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali

Operatori finanziari: comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria dei dati riferiti al mese precedente

Chi: Operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (vale a dire Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario)

Cosa: Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria

Modalità: Esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline

Tipologie tributi:

  • Comunicazioni

Categorie contribuenti:

  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

Chi: Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali

Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)

Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

Tipologie tributi:

  • Intra

Categorie contribuenti:

  • Enti che non svolgono attività commerciali
  • Altri soggetti

ASD che hanno presentato domanda per l’ammissione al riparto della quota del 5 per mille: presentazione dichiarazione sostitutiva

Chi: Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, che hanno presentato la domanda per partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2017

Cosa: Invio al CONI, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente. N. B. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, la fotocopia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore.

Modalità: Esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. da inviare all’Ufficio del CONI territorialmente competente

Tipologie tributi:

  • dichiarazioni sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Enti che non svolgono attività commerciali

Enti della ricerca scientifica e dell’università che hanno presentato domanda per partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille: presentazione dichiarazione sostitutiva

Chi: Enti senza scopo di lucro di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23/04/2010 che hanno presentato domanda di iscrizione nell’elenco del “Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università” ai fini dell’ammissione al riparto della quota del 5 per mille dell’Irpef per l’Anno Finanziario 2017 (si tratta di enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica)

Cosa: Invio al MIUR, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente. N. B. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, la fotocopia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore.

Modalità: Esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. da inviare al MIUR

Tipologie tributi:

  • dichiarazioni sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Enti che non svolgono attività commerciali
  • Organi e amministrazioni dello Stato

Enti del volontariato che hanno presentato domanda per partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille: presentazione dichiarazione sostitutiva con allegata copia del documento di riconsocimento del rappresentante legale in corso di validità

Chi: Enti che hanno presentato la domanda di iscrizione nell’elenco degli “Enti del Volontariato” tenuto dall’Agenzia delle Entrate ai fini dell’ammissione al riparto della quota del cinque per mille per l’Anno Finanziario 2017, vale a dire: ONLUS di cui all’art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano senzza scopo di lucro nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997

Cosa: Invio, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell’iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente. N. B. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, la fotocopia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore.

Modalità: Tramite raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (c.d. PEC), indirizzata alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’ente.

Tipologie tributi:

  • dichiarazioni sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Enti che non svolgono attività commerciali

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: Presentazione del modello “REDDITI Persone Fisiche 2017” presso gli uffici postali in forma cartacea

Chi: Persone fisiche non obbligate all’invio telematico della dichiarazione dei redditi

Cosa: Presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello “REDDITI Persone Fisiche 2017” e della scelta per la destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef

Modalità: Presentazione del modello “REDDITI Persone Fisiche 2017” presso gli uffici postali

Tipologie tributi:

  • dichiarazioni irpef

Categorie contribuenti:

  • Dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali

Riallineamento dei valori civilistici ai valori fiscali: versamento imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap sulle deduzioni extracontabili

30GIUGNO2017

Chi: Contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC ai sensi dell’art. 1 comma 48, della Legge 244/2007 (c.d. riallineamento istantaneo)

Cosa: Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap sulle deduzioni extracontabili. N. B. Ai sensi dell’art. 3 del D. M. 3 marzo 2008 l’imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali; sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuali

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:

  • 1123 – Imposta sostitutiva epr il recupero a tassazione dell’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lett. b) del Tuir – Art. 1, comma 48, legge n. 244/2007

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie

Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento parziale delle divergenze ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.L. n. 185/2008: versamento imposta sostitutiva dell’ires, dell’Irap e di eventuali addizionali, su ciascun saldo oggetto di riallineamento

30GIUGNO2017

Chi: Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze

Cosa: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addiizonali, con aliquota del 16%, su ciascun saldo oggetto di riallineamento delle divergenze a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:

  • 1818 – Imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, comma 5, D. L. 185/2008

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie

Soggetti che applicano gli IAS/IFRS: versamento imposta sostitutiva dell’ires, dell’Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dall’eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accontamento

30GIUGNO2017

Chi: Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze

Cosa: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dall’eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:

  • 1819 – Imposta sostitutiva sulle divergenze dall’applicazione dei principi contabili internazionali di cui all’art. 15, c. 3, lett. b), D. L. n. 185/2008 – Divergenze IAS/IFRS (commi 5 e 6, art. 13, D. Lgs. n. 28/2005)

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie

Soggetti che applicano gli IAS/IFRS: versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili

30GIUGNO2017

Chi: Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze

Cosa: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:

  • 1820 – Imposta sostitutiva sulle divergenze dall’applicazione dei principi contabili internazionali di cui all’art. 15, c. 3, lett b), D.L. n. 185/2008 – Divergenze IAS/IFRS (comma 2, art. 13, D. Lgs. n. 38/2005)

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie

Soggetti che applicano gli IAS/IFRS: versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili

30GIUGNO2017

Chi: Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che adottano gli IAS/IFRS (art. 15 del D. L. n. 185/2008) che optano per il riallineamento delle divergenze

Cosa: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:

  • 1820 – Imposta sostitutiva sulle divergenze dall’applicazione dei principi contabili internazionali di cui all’art. 15, c. 3, lett b), D.L. n. 185/2008 – Divergenze IAS/IFRS (comma 2, art. 13, D. Lgs. n. 38/2005)

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie

Affrancamento saldo attivo della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni: versamento imposta sostitutiva

30GIUGNO2017

Chi: Soggetti titolari di reddito d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio (società per azioni e in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative; società di mutua assicurazione; società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; persone fisiche che svolgono attività produttiva di reddito d’impresa secondo quanto previsto dall’art. 55 del TUIR, per i beni relativi all’attività commerciale esercitata; enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e soggetti equiparati;enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, per i beni relativi all’attività commerciale esercitata; società di ogni tipo e gli enti non residenti, compresi i trust, nonché le persone fisiche non residenti, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni), che effettuano la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2015

Cosa: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%, sul saldo attivo della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni.

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:

  • 1813 – Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all’art. 1, c. 142, legge n. 147/2013, e succ. modif.

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF

30GIUGNO2017

Chi: Soggetti che effettuano operazioni di conferimento di beni o aziende in favore dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) residenti

Cosa: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei CAF residenti, senza alcuna maggiorazione

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:

  • 2728 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali
  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie
  • Enti che non svolgono attività commerciali
  • Organi e amministrazioni dello Stato
  • Altri soggetti

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda a favore dei CAF

30GIUGNO2017

Chi: Società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) del D.lgs. N. 241/1997 che effettuino cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda nei confronti dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) di cui al medesimo articolo

Cosa: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di cessione di beni, di aziende o rami di azienda a favore dei CAF, senza alcuna maggiorazione

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:

  • 2728 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società

Soggetti che pongono in essere operazioni straordinarie che optano per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008: Versamento imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti all’avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e sui maggiori valori attribuiti ai crediti

30GIUGNO2017

Chi: Soggetti esercenti attività d’impresa con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) che optano per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008

Cosa: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, nella misura del 16% ,sui maggiori valori attribuiti all’avviamento, ai marchi d’impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza alcuna maggiorazione

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:

  • 1821 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 10, D.L. 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali
  • 1822 – Imposta a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 11, D.L.185/2008 – Maggiori valori altre attività
  • 1823 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 11, D.L. 185/2008 – Maggiori valori crediti

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie

Affrancamento dei maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo a seguito di operazioni straordinarie o traslative realizzate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016

30GIUGNO2017

Chi: Soggetti esercenti attività d’impresa con periodo di imposta coincidente con l’anno solare che hanno posto in essere operazioni straordinarie o traslative nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 15, commi 10-bise 10-ter del D. L. n. 185/2008, vale a dire della facoltà di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d’impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d’esercizio, sempre che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite ed iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni straordinari o traslative, previo pagamento di un’imposta sostitutiva

Cosa: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, con aliquota del 16% ,sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali nonché sui maggiori valori – attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato – delle participazioni di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni, senza alcuna maggiorazione

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:

  • 1843 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, commi 10-bis e 10-ter, d.l. n. 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie

Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle rChi: Titolari persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di cui all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. N. 171/2005, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità

Cosa: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:

  • 1847 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall’attivit¿i noleggio occasionale – Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171/2005

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali
  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie
  • Enti che non svolgono attività commerciali
  • Organi e amministrazioni dello Stato
  • Altri soggetti

elative addizionali

Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva

30GIUGNO2017

Chi: Persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2017, a titolo di saldo per l’anno 2016 e di primo acconto per l’anno 2017, senza alcuna maggiorazione

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:

  • 1790 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Acconto prima rata – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014
  • 1792 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Saldo – Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali

Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2017 e del saldo 2016 dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali

30GIUGNO2017

Chi: Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età

Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2017, a titolo di saldo per l’anno 2016 e di primo acconto per l’anno 2017, senza alcuna maggiorazione

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:

  • 1793 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ACCONTO PRIMA RATA – Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011
  • 1795 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – SALDO – Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali

Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni: versamento imposta sostitutiva

30GIUGNO2017

Chi: Soggetti titolari di reddito d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio (società per azioni e in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative; società di mutua assicurazione; società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; persone fisiche che svolgono attività produttiva di reddito d’impresa secondo quanto previsto dall’art. 55 del TUIR, per i beni relativi all’attività commerciale esercitata; enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali e soggetti equiparati;enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, per i beni relativi all’attività commerciale esercitata; società di ogni tipo e gli enti non residenti, compresi i trust, nonché le persone fisiche non residenti, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni), che effettuano la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2015

Cosa: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali sui maggiori valori iscritti in bilancio in sede di rivalutazione, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:

  • 1811 – Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – Art. 1, c. 140, legge n. 147/2013, e succ. modif.

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie

Rideterminazione del valore delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2015: versamento della terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva

30GIUGNO2017

Chi: Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2015

Cosa: Versamento della terza e ultima rata dell’imposta sostitutiva – nella misura del 4% per le partecipazioni non qualificate e del 8% per le partecipazioni qualificate – del valore risultante dalla perizia giurata di stima. N.B. sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

Codici Tributo:

  • 8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali
  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati

Rideterminazione del valore delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2016: versamento della seconda rata imposta sostitutiva

30GIUGNO2017

Chi: Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2016

Cosa: Versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. N.B. sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

Codici Tributo:

  • 8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali
  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati

Rideterminazione del valore delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2017: versamento in un’unica soluzione o della prima rata imposta sostitutiva

30GIUGNO2017

Chi: Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2017

Cosa: Versamento in un’unica soluzione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata dell’imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. N.B. in caso di pagamento rateale, contestualmente al versamento della seconda e terza rata (30 giugno 2018 e 30 giugno 2019) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

Codici Tributo:

  • 8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali
  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati

Rideterminazione del valore delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2017: versamento in un’unica soluzione o della prima rata imposta sostitutiva

30GIUGNO2017

Chi: Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017

Cosa: Versamento in un’unica soluzione o, in caso di pagamento rateale,della prima rata dell’imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima . N.B. in caso di pagamento rateale, contestualmente al versamento della seconda e terza rata (30 giugno 2018 e 30 giugno 2019) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

Codici Tributo:

  • 8056 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali
  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati

Versamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell’art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

30GIUGNO2017

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2017, REDDITI Persone Fisiche 2017 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2017 e dichiarazione IRAP 2017)

Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell’art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione

Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

Codici Tributo:

  • 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali
  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali

Scadenze del 30-06-2017

Regime opzionale di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ: versamento imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate sugli immobili destinati alla locazione

Adempimento: Imposte sostitutive

Versamento della rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate

Conferimenti in SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari: Versamento delle imposta sostitutiva sul reddito e dell’Irap

Adempimento: Imposte sostitutive

Versamento della rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle SIIQ o nelle SIINQ. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate

Società che hanno posto in essere operazioni straordinarie e che optano per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986: Versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l’avviamento

Adempimento: Imposte sostitutive

Versamento della rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento di aziende, fusioni e scissioni. N. B. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi annuali nella misura del 2,5%

Imposta sostitutiva sui disallineamenti derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza: Versamento in unica soluzione

Adempimento: Imposte sostitutive

Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore

Adempimento: Irap

Versamento dell’Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione

Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento totale delle divergenze ai sensi dell’art. 15, comma 4, del D.L. n. 185/2008: versamento Ires e Irap sulla somma algebrica delle differenze

Adempimento: Irap

Versamento, in unica soluzione, dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento totale delle divergenze (saldo globale) a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione

IRAP: versamento primo acconto 2017 e saldo 2016

Adempimento: Irap

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, delI’Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2016 e di primo acconto per l’anno 2017, senza alcuna maggiorazione

Soggetti Ires: versamento saldo 2016 e primo acconto 2017 dell’Irap

Adempimento: Irap

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2016 e di primo acconto per l’anno 2017, senza alcuna maggiorazione

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore

Adempimento: Ires

Versamento dell’Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione

Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento totale delle divergenze ai sensi dell’art. 15, comma 4, del D.L. n. 185/2008: versamento Ires e Irap sulla somma algebrica delle differenze

Adempimento: Ires

Versamento, in unica soluzione, dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento totale delle divergenze (saldo globale) a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione

Scadenze del 30-06-2017

Adempimento: Ires

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Ires, a titolo di saldo per l’anno 2016 e di primo acconto per l’anno 2017, senza alcuna maggiorazione

Società “di comodo”: versamento della maggiorazione del 10,5% dell’aliquota ordinaria dell’Ires

Adempimento: Ires

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l’anno 2016 e di primo acconto per l’anno 2017, senza alcuna maggiorazione

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore

Adempimento: Iva

Versamento dell’Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Adempimento: Iva

Liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente

IVA: versamento del saldo 2016

Adempimento: Iva

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2016 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2017 – 30/06/2017

Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del saldo IVA 2016

Adempimento: Iva

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativa all’anno 2016 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2017 – 30/06/2017

Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2016

Adempimento: Iva

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2016 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2017 – 30/06/2017

Sostituti c.d. “minimi”: versamento ritenute su redditi di lavoro autonomo

Adempimento: ritenute

Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell’anno 2016

Sostituti c.d. “minimi”: versamento ritenute alla fonte su provvigioni

Adempimento: ritenute

Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell’anno 2016

Sostituti c.d. “minimi”: versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto

Adempimento: ritenute

Versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell’anno 2016

CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2016 e primo acconto 2017

Adempimento: cedolare secca

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2016 e di primo acconto per l’anno 2017, senza alcuna maggiorazione

Imprese di assicurazione: Versamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio

Adempimento: altro

Versamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio

Imprese di assicurazione operanti in regime di libertà di prestazione dei servizi: Versamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio

Adempimento: altro

Versamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia

Versamento dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi

Adempimento: altro

Versamento dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore

Adempimento: altro

Versamento della eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell’adeguamento spontaneo agli studi di settore, senza alcuna maggiorazione

Versamento da parte dei creditori pignoratizi

Adempimento: altro

Versamento, in unica soluzione o come 1° rata, dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, senza alcuna maggiorazione

Versamento da parte dei creditori pignoratizi

Adempimento: altro

Versamento, in unica soluzione o come 1° rata, dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, senza alcuna maggiorazione

Imposta sulle assicurazioni: versamento

Adempimento: altro

Versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio 2017 nonché gli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile 2017

Contributo di solidarietà: versamento saldo 2016

Adempimento: altro

Versamento in unica soluzione o come prima rata, del contributo di solidarietà dovuto per l’anno d’imposta 2016 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, senza alcuna maggiorazione

IVIE: versamento saldo 2016 e primo acconto 2017

Adempimento: altro

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2016 e di primo acconto per l’anno 2017, senza alcuna maggiorazione

dempimento: altro

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l’anno 2016 e di primo acconto per l’anno 2017, senza alcuna maggiorazione

IVAFE: versamento saldo 2016 e primo acconto 2017

Adempimento: altro

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2016 e di primo acconto per l’anno 2017, senza alcuna maggiorazione

Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Adempimento: altro

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione

Versamento della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale sugli assegni bancari o postali in forma libera

Adempimento: Imposta di bollo

Versamento della 3° rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sugli assegni bancari e postali in forma libera in circolazione. La rata deve essere versata mediante integrazione della rata bimestrale liquidata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972

Versamento della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale sui vaglia postali in forma libera

Adempimento: Imposta di bollo

Versamento della 3° rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sui vaglia postali in forma libera in circolazione. La rata deve essere versata mediante integrazione della rata bimestrale liquidata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972

Versamento della rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale

Adempimento: Imposta di bollo

Versamento della 3° rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2017

Ravvedimento annuale

Adempimento: addizionali

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 giugno 2016, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un ottavo del minimo (ravvedimento)

Addizionale Regionale all’IRPEF: versamento

Adempimento: addizionali

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale regionale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2016, senza alcuna maggiorazione

Addizionale Comunale all’IRPEF: versamento primo acconto 2017 e saldo 2016

Adempimento: addizionali

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale comunale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2016 e di primo acconto per l’anno 2017, senza alcuna maggiorazione

Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

Adempimento: addizionali

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale all’Ires pari al 4% dell’utile prima delle imposte risultante dal conto eco

Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica

Adempimento: addizionali

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l’anno 2016 e di primo acconto per l’anno 2017, senza alcuna maggiorazione

Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica

Adempimento: addizionali

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l’anno 2016 e di primo acconto per l’anno 2017, senza alcuna maggiorazione

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore

Adempimento: Irpef

Versamento dell’Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione

Dichiarazione dei redditi cartacea presentata dagli eredi

Adempimento: Irpef

Presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scelta per la destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef

Ravvedimento annuale

Adempimento: Irpef

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 giugno 2016, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un ottavo del minimo (ravvedimento)

IRPEF: versamento primo acconto 2017 e saldo 2016

Adempimento: Irpef

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2016 e di primo acconto per l’anno 2017, senza alcuna maggiorazione

Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Adempimento: Irpef

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche: Presentazione del modello “REDDITI Persone Fisiche 2017” presso gli uffici postali in forma cartacea

Presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello “REDDITI Persone Fisiche 2017” e della scelta per la destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef

Comuni: trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento

Segnalazioni, di cui al punto 3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi statali avvalendosi di S.I.A.T.E.L.

Operatori finanziari: comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria dei dati riferiti al mese precedente

Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria

Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2017

Presentazione del modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato” per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento

Canone abbonamento TV: presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2017

Presentazione del modello “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato” per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento