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In uso per il notaio “digitale” la smart card per rogare gli atti

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A partire dal 3 agosto sarà possibile affiancare alla stipula in forma cartacea anche quella on line
Va in soffitta l’immagine del vecchio “notaro”, sommerso da scartoffie, che legge con voce stentorea l’atto che sentenzia il passaggio, a vario titolo, di beni mobili e immobili tra le parti. Dal prossimo 3 agosto il notaio diventa “informatico”.

Il via a questa operazione di “new look” di quella che è sempre stata considerata una professione fatta di carta e penna, lo dà il decreto legislativo n. 110 del 2 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio. La norma attuale si inserisce nell’ambito di quanto prescritto dal “Codice dell’amministrazione digitale” (Dlgs n. 82/2005) che sta contribuendo a svecchiare anche quei settori, sia pubblici che privati, che hanno resistito nei tempi.

È questo il caso della professione notarile che, seppur fortemente rinnovata nel corso di questi ultimi anni, trovava, ad esempio, nella firma e nell’apposizione del sigillo sull’atto un ostacolo alla sua trasformazione on line.

Come cambia l’atto pubblico
Innanzitutto il notaio dovrà obbligatoriamente munirsi di firma digitale, che diventa lo strumento unico per l’esercizio delle sue funzioni. Si tratta di un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su chiavi crittografate che, al momento, risulta essere il sistema più sicuro in campo informatico. Il Consiglio nazionale del notariato rilascerà ad ogni iscritto un certificato qualificato di firma che attesta anche la sua iscrizione nel ruolo.

Al momento della lettura dell’atto ci saranno le vere novità. Innanzitutto il notaio potrà leggere direttamente sul pc il rogito che si appresta a firmare con le parti, potrà ricevere la sottoscrizione elettronica di queste ultime sia sotto forma di firma digitale che con firma elettronica non qualificata. Sarà il notaio stesso, sottoscrivendo l’atto, alla presenza delle parti, con la smart card contenente la sua firma digitale a validare le firme dei contraenti.

Gli eventuali documenti redatti in forma cartacea verranno digitalizzati e allegati all’atto “informatico”, così da permetterne una stesura completamente on line. Questo comporta, come logica conseguenza prevista dal decreto, che tutti i repertori e i registri obbligatori per la professione notarile vengono formati e conservati su supporto informatico.

Da qui inizia un percorso virtuoso, già effettivo da diverso tempo, che vede viaggiare il rogito notarile, per tutti gli adempimenti previsti (registrazione, trascrizione, registro delle imprese, eccetera), su una strada completamente “digitalizzata”.
Anche il cliente potrà avere la sua copia dell’atto su supporto informatico (pennetta o cd), oltre alla tradizionale forma cartacea, se la desidera, che, da questo momento in poi, saranno equivalenti.

Infine, per conservare gli atti, il decreto prevede che presso il Consiglio nazionale del notariato sia predisposta una apposita struttura in cui il notaio riversa tutte le copie informatiche degli atti rogati o autenticati anche su carta, e dalla quale egli stesso, mediante la smart card, potrà estrarre duplicati o copie attestandone la conformità all’originale.
Lilia Chini

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/uso-il-notaio-digitale-la-smart-card-rogare-gli-atti

Pensione di vecchiaia: nuovi limiti di età per le donne del pubblico impiego

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Pensione di vecchiaia: nuovi limiti di età per le donne del pubblico impiego. di Emanuele dr. Soraci Nella seduta del 10 giugno 2010 il Consiglio dei Ministri ha formulato l’emendamento n. 2228 da presentare al Senato della Repubblica in sede di conversione del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante misure correttive alla manovra finanziaria per il periodo 2010/2012, che prevede il brusco innalzamento dell’età pensionabile delle donne del pubblico impiego a 65 anni a partire dal 1° gennaio 2012. L’emendamento è stato concepito al fine di ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee emessa in data 13 novembre 2008 (causa C 46/07) che ha condannato la Repubblica italiana per aver mantenuto in vigore nel nostro sistema previdenziale una normativa che consente ai pubblici dipendenti il diritto a percepire la pensione di vecchiaia ad età diverse a seconda che si tratti di uomini o di donne. Invero, già nel 2005 la Repubblica italiana è stata oggetto di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea sulla base del combinato disposto dell’art. 5 del decreto legislativo n. 503/1992 e dell’art. 2, comma 21, della legge n. 335 dell’8 agosto 1995 che ha sancito l’età pensionabile a 60 anni per i dipendenti pubblici di sesso femminile e a 65 anni per i dipendenti di sesso maschile, costituendo pertanto una trattamento meno favorevole per gli uomini, in violazione del trattato delle Comunità europee. Le basi giuridiche su cui si fonda la sentenza vanno individuate sia nell’art. 3 del Trattato istitutivo delle Ce, che riconosce l’uguaglianza tra uomini e donne come un principio fondamentale sia nell’art. 141, paragrafo 3, che autorizza la Comunità ad adottare provvedimenti intesi a garantire l’applicazione del principio della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Questi articoli del Trattato istitutivo della Ce sono stati più volte richiamati dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in svariate sentenze e sono stati i presupposti per l’adozione di direttive attinenti ai vari aspetti delle pari opportunità nello specifico discrimine basato sul sesso. Tra le direttive di maggiore portata possiamo rinvenire la n. 2006/54/CE del 05 luglio 2006, adottata dal Consiglio e dal Parlamento europeo riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego, che ribadisce che le pensioni dei dipendenti pubblici sono, a tutti gli effetti, una parte della retribuzione e in quanto tale sono soggette alle regole di parità di trattamento e inoltre l’età pensionabile assume particolare rilievo per le specifiche prestazioni di vecchiaia concesse a persone che si occupano dei figli. In sede di contenzioso con la Commissione europea, i delegati italiani hanno sostenuto la tesi che la diversa età prevista dalla normativa italiana per il raggiungimento del diritto alla pensione per gli uomini e per le donne non comporta l’obbligo per queste ultime di interrompere il rapporto lavorativo, bensì la mera facoltà discrezionale di optare per la c.d. “uscita anticipata” al raggiungimento dei 60 anni di età. (art. 16 del d.lgs n. 503/92). Di ciò sarebbe prova il fatto che le donne aventi diritto a tale opzione per aver raggiunto il sessantesimo anno di età nel 66 per cento dei casi hanno liberamente deciso di proseguire il proprio rapporto di lavoro. Nonostante la tesi sostenuta dai delegati italiani la Commissione ha, tuttavia, ritenuto che solo l’aver previsto normativamente la facoltà del pensionamento a 60 anni a favore delle donne costituisce in ogni caso una discriminazione ai sensi dell’art. 141 Ce, procedendo quindi al differimento alla Corte di giustizia. A seguito di questi avvenimenti il nostro legislatore, pur se con una certa riluttanza, si è adoperato per attendere alla diffida della Commissione europea con una norma che prevede il graduale innalzamento dell’età pensionabile delle donne sino al raggiungimento dei 65 anni nel 2018. Ma la recente sentenza della Corte di giustizia europea è servita da pretesto alla commissione per dare una svolta decisiva alla querelle polverizzando la gradualità delle tappe e ha indotto il legislatore italiano ad introdurre l’emendamento per il collocamento a riposo per anzianità di servizio a 65 anni anche per le donne sin dal 2011. Lo stesso commissario europeo alla Giustizia Viviane Reding, ha ribadito che la nuova legge sull’età pensionabile delle donne nel pubblico impiego deve entrare in vigore ed essere applicata entro il 2012, e malgrado ha riconosciuto l’oggettiva difficoltà dell’Italia ad adeguarsi, questa deve ottemperare alla decisione presa dalla Corte di Giustizia in proposito. Il cambiamento della legislazione può essere combinato con le misure di consolidamento del bilancio. La commissaria ha, inoltre, evidenziato che tutti gli stati membri devono essere trattati in modo uguale, quindi l’Italia deve adeguarsi alle pari opportunità per quanto riguarda l’età pensionabile. Il ministro del lavoro Sacconi, dopo l’incontro con il commissario europeo alla Giustizia, ha annunciato che non c’è stato spazio per alcuna trattativa perché la commissaria Reding ha confermato la negazione della gradualità dell’applicazione del provvedimento che il legislatore italiano ha stabilito per il 2018. Il concetto è stato rafforzato ulteriormente allorquando l’esecutivo europeo ha minacciato la necessità di rimborsare i lavoratori di sesso maschile perché costretti a un più lungo periodo di lavoro rispetto alle donne e maggiore attesa di pensione rispetto alle donne. Il quadro normativo L’orinario quadro normativo in materia di limiti di età pensionabile lo possiamo individuare nell’art. 3, comma 1 lettera a), della legge n. 421 del 23/10/1992 (g.u. n. 257 Suppl. Ord. del 31/10/1992) che stabilisce la graduale elevazione dei limiti di età a 60 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini in ragione di un anno ogni due anni dal 1994. Successivamente la pensione di vecchiaia dei dipendenti di sesso femminile della pubblica amministrazione è stata ripresa dal combinato disposto dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e dalla tabella A e dall’art. 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (suppl. ord. alla g.u. n. 190 del 16/08/1995) che dispone, a decorrere dal 1 gennaio 1996, per questa categoria di lavoratori la possibilità di percepire la pensione di vecchiaia all’età di 60 anni, senza tuttavia prevedere una facoltà analoga per i dipendenti pubblici di sesso maschile che fissa l’età massima di pensione a 65 anni. Infine, in ossequio alla pronuncia della Corte di giustizia europea il legislatore ha previsto, con l’art. 22 ter della legge n. 102 del 03 agosto 2009, per le dipendenti del pubblico impiego iscritte alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, di aumentare l’età minima a partire dalla quale queste maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia. In particolare, le disposizioni contenute nella legge individuano, per l’anno 2010, il requisito anagrafico di 61 anni per accedere al pensionamento di vecchiaia. Tale limite viene incrementato di un anno a decorrere dal primo gennaio 2012 e di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, sino al raggiungimento dell’età di 65 anni, come riportato nella tabella seguente: – 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2011 61 anni – 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2013 62 anni – 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2015 63 anni – 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2017 64 anni – dal 1 gennaio 2018 65 anni Restano immutate le vigenti disposizioni per le donne magistrato, ambasciatori, professoresse universitarie che prevedono requisiti anagrafici più elevati, per il personale femminile appartenente alle forze armate, l’arma dei carabinieri, il corpo della guardia di finanza, le forze di polizia ad ordinamento civile e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite di età rimane fissato al compimento di 60 anni. Una esenzione è stata prevista dall’art. 22 ter per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2009 abbiano maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della entrata in vigore della legge n. 102/2009, infatti queste conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia secondo la normativa previgente e possono chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Il comma 2 dell’articolo 22 ter introduce anche una importante novità a decorrere dall’01 gennaio 2015 e cioè le modifiche ai requisiti di età anagrafica per l’accesso al sistema pensionistico verranno formulati in funzione dell’incremento della speranza di vita determinata dall’Istat e dall’Eurostat in riferimento ai 5 anni precedenti e sanciti con un apposito regolamento, da adottare entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia. Per il periodo transitorio, viene solo stabilito che, in sede di prima attuazione (cioè nel 2015 e in riferimento al quinquennio 2010-2014) l’incremento dei requisiti anagrafici non potrà in ogni caso essere superiore a 3 mesi. Il legislatore ha previsto nell’emendamento una clausola di salvaguardia per le impiegate che maturano i requisiti di pensione entro il 31 dicembre 2011 le quali potranno accedere al pensionamento anche negli anni successivi al contrario di coloro che matureranno i requisiti nel 2012 per cui dovranno maturare i 65 anni, ovviamente la norma vuole evitare una cospicua fuoriuscita anticipata dal lavoro. Tale normativa di fatto è un compromesso tra la nostra normativa previdenziale e quella europea emessa per salvaguardando i diritti maturati dalle dipendenti pubblici. Gli effetti Dal punto di vista economico l’eliminazione del graduale innalzamento dell’età pensionabile per vecchiaia delle donne del pubblico impiego se ci consente di ottemperare alla disposizioni della comunità europea di fatto non comporterà dei cospicui risparmi nell’erogazione dei trattamenti pensionistici in quanto l’età media delle donne nella pubblica amministrazione è di poco superiore ai 62 anni per raggiungere l’anzianità contributiva e dunque ciò significa che in sicuramente, in linea generale, sceglieranno il collocamento a riposo per limiti contributivi. Si stima che l’innalzamento dell’età pensionabile per le donne della pubblica amministrazione a 65 anni coinvolgerà una platea di 25.000 donne stimata fino al 2019. Lo stesso ministro Renato Brunetta nel corso della conferenza stampa ha sottolineato che l’intervento non serve a fare cassa perché l’impatto economico sarà zero nel 2010 e nel 2011, 50 milioni nel 2012 e 150 nel 2013. Una nota positiva, invece, è la dichiarazione del ministro per le pari opportunità Mara Carfagna con la quale ha annunciato che i risparmi che si prevede conseguire da questo emendamento confluiranno nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui verranno finanziati interventi dedicati a politiche sociali e familiari che consentano alle lavoratrici di conciliare con meno difficoltà la vita professionale con quella familiare. Quindi, il sacrificio che l’Europa chiede alle dipendenti statali italiane sarà compensato da un investimento nei servizi alla famiglia, nelle strutture per l’infanzia e nella non-autosufficienza. Bisogna, inoltre, tenere in debita considerazione che sino a quando il legislatore non interverrà per modificare la vigente normativa in materia di riscatto, ricongiunzione ecc.. le impiegate pubbliche continueranno a corrispondere delle somme di denaro superiori rispetto ai colleghi uomini. Nello specifico, allo stato quo le donne potendo accedere al pensionamento per vecchiaia all’età di 60, cioè prima degli uomini, nel caso in cui intendano riscattare o ricongiungere dei periodi assicurativi questi verranno computati con l’applicazione di indici superiori di quelli applicati per gli uomini, in quanto le prime godranno dei benefici pensionistici cinque anni prima dei colleghi.

Emanuele Soraci

Fonte: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8743.asp

Corte Ue, i dazi vanno distinti dal prezzo delle merci importate

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È la conclusione a cui sono pervenuti gli eurogiudici su una questione che coinvolge la normativa olandese

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata proposta nell’ambito di una controversia insorta tra una società olandese, spedizioniere doganale, che si è opposta alle autorità fiscali nazionali per un avviso in cui si chiedeva il recupero a posteriori di una obbligazione doganale. Il tutto mettendo in discussione l’interpretazione del codice doganale comunitario, in particolare l’articolo 33 del regolamento n. 2913 del Consiglio 12 ottobre 1992.

Il codice doganale comunitario
Il principale riferimento normativo è l’articolo 29, n. 1 del codice doganale comunitario secondo cui il valore in dogana delle merci importate corrisponde al valore di transazione. Nello specifico, si tratta del prezzo effettivo delle merci da corrispondere per l’esportazione nel territorio comunitario salvo quanto stabilito ai successivi articoli 32 e 33. Quest’ultimo articolo individua, distinguendoli dal prezzo effettivo, gli elementi che vanno ad aggiungersi al prezzo, quali sono le spese di trasporto delle merci o le spese di costruzione istallazione o montaggio fino agli interessi finanziari. Ma quello che maggiormente interessa è che vanno separatamente indicati i dazi all’importazione e le altre imposizioni da pagare a seguito della circolazione delle merci nel territorio comunitario. Infine secondo l’articolo 220, n. 1, del codice doganale, l’importo dei dazi nell’ambito di un obbligazione doganale deve essere contabilizzato come indicato dagli articoli 218 e 219. Qualora tale contabilizzazione non è effettuata o è di livello inferiore all’importo dovuto, l’autorità doganale dovrà provvedere a posteriori.

La causa principale e la questione pregiudiziale
Una società olandese in veste di spedizioniere doganale ha presentato, negli anni che vanno dal1998 al 2000, svariate dichiarazioni di immissione in libera pratica di prodotti ittici compilando le stesse in nome e per conto proprio ma su incarico di un trasportatore islandese.
A seguito di ulteriori approfondimenti sull’origine dei prodotti si è accertato che provenivano in realtà da Paesi non membri della comunità europea e pertanto era necessario rideterminare i dazi in virtu’ di un aliquota adeguata alla nuova situazione. La società olandese dopo ripetuti tentativi, di opposizione avverso gli avvisi di accertamento, non andati a buon fine la questione viene sollevata avanti al giudice del rinvio. Quest’ultimo ha rilevato in prima istanza, come nella causa principale, il fatto che i dazi doganali, come stabilito dalle parti, sarebbero stati a carico della parte venditrice. Ma come già riferito i dazi in parola erano stati calcolati in maniera errata a seguito di una imprecisione circa l’origine dei prodotti. Il punto fondamentale su cui fare chiarezza, per il giudice del rinvio, è stabilire, nelle circostanze descritte nella causa principale, se siano o meno state soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 33 del codice doganale comunitario. Altra questione, è mantenere distinti i dazi all’importazione dal prezzo effettivo delle merci importate per evitare di calcolarli, oltre che sul valore economico reale delle merci, anche sui dazi. Il giudice del rinvio decide di sospendere il procedimento e sollevare la questione dinanzi alla Corte di giustizia europea. Per le autorità olandesi nelle circostanze descritte nella causa principale la condizione di indicazione distinta dei dazi doganali (articolo 33 del codice doganale) non era rispettata dalle parti contrattuali che non hanno indicato l’importo dei dazi.

Il codice doganale comunitario e i dazi all’importazione
La questione posta dal giudice del rinvio ai togati comunitari si sostanzia nello stabilire il rispetto o meno di quanto stabilito dall’articolo 33 del codice doganale. Secondo l’articolo richiamato i dazi all’importazione devono essere indicati distintamente rispetto al prezzo effettivo delle merci importate, anche se tali dazi non siano stati indicati al momento della conclusione dell’operazione o calcolati a una aliquota inferiore. Secondo costante giurisprudenza, la normativa comunitaria in materia doganale prevede un sistema equo, uniforme e neutro nell’ambito dei valori doganali. Seguendo le disposizioni contenute nell’articolo 29, n. 1, codice doganale, il valore doganale delle merci importate è pari al prezzo effettivo delle merci. Prezzo che deve riflettere il valore economico reale della merce importata. I giudici comunitari hanno rilevato, in merito alla distinta indicazione dei dazi in fattura o nella dichiarazione doganale, che, secondo quanto indicato nella decisione del giudice del rinvio, le controparti si erano accordate stabilendo a carico della parte venditrice i dazi che devono essere considerati inclusi nel prezzo effettivo delle merci. E questo sebbene le parti contrattuali non abbiano indicato l’importo di alcun dazio.
Pertanto, come riconosciuto dal governo olandese e dalla Commissione europea, il venditore sopporta sia i rischi connessi alla consegna che le spese conseguenti alla consegna e l’importo dei dazi doganali. In secondo luogo, i giudici della Corte rilevano che, in virtù degli articoli 217 e 220 del codice doganale, le autorità dello Stato d’importazione sono responsabili del calcolo dei dazi all’importazione. Non di meno si deve considerare che, a differenza delle altre componenti di spesa indicate nell’articolo 33 del codice doganale, i dazi all’importazione sono sanciti in termini vincolanti dalla tariffa doganale dell’Unione.

Le conclusioni della Corte
Secondo gli eurogiudici si deve escludere il rischio di un errata indicazione del dazio ai fini di un valore inferiore delle merci. La questione di cui alla causa principale deve essere risolta dichiarando che la condizione di cui all’articolo 33 del codice doganale, per cui i dazi all’importazione devono essere indicati distintamente dal prezzo effettivo delle merci importate, è soddisfatta attraverso la specifica menzione del dazio nella dichiarazione doganale anche se a causa di errore sull’origine delle merci l’importo del dazio non è stato comunicato.

Andrea De Angelis

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/corte-ue-i-dazi-vanno-distinti-dal-prezzo-delle-merci-importate

Fisco: entro l’anno le tasse si pagheranno al supermercato o in tabaccheria

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Sulla base di un protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministro per la pubblica Amministrazione e l’Innovazione ed il presidente di Equitalia, sarà possibile, entro l’anno pagare le tasse anche al supermercato o in tabaccheria Il protocollo si propone di ampliare l’accessibilita’ ai servizi della Pubblica amministrazione. Per garantire velocita’ e sicurezza è previsto l’utilizzo del codice a barre inserito sul bollettino e lo scontrino sarà rilasciato a garanzia di avvenuto pagamento. Il Dipartimento per la Digitalizzazione e l’Innovazione Tecnologica si e’ impegnato a favorire la diffusione degli accordi anche presso le Regioni e gli Enti locali. Entro l’anno, dunque, spiega il Ministro, “tutti i cittadini potranno pagare le cartelle delle tasse Equitalia in tabaccheria, nei centri commerciali o negli uffici postali. Con quest’iniziativa che non ha costi aggiuntivi i cittadini avranno la possibilita’ di accedere ai servizi con orari piu’ lunghi e in modo piu’ facile. […] Sara’ piu’ facile pagare le tasse. Si tratta di un contributo alla lotta all’evasione e ai ritardi dei pagamenti”.

Fonte: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8751.asp

Energia rinnovabile: Sì a linee guida per autorizzazione impianti

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Via libera (nella Conferenza Unificata dell’8 luglio) alle linee guida nazionali per il procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Si tratta però di un avviso favorevole condizionato all’accoglimento di una serie di emendamenti che le Regioni hanno consegnato al Governo. Le proposte delle Regioni sono contenute in un testo pubblicato nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it.
Il link è : http://www.regioni.it/mhonarc/details_confpres.aspx?id=184269
Si riporta di seguito il testo integrale.
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME – 10/060/CU25/C5
Linee guida nazionali per il procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi – richieste di emendamento all’accoglimento delle quali si condiziona l’approvazione del provvedimento
Punto 25) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime avviso favorevole all’approvazione delle linee guida in argomento condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte di emendamento:
1) Paragrafo 9.1: il limite massimo dell’entità degli oneri istruttori dovrà essere pari allo 0,03 % dei costi di investimento;
2) Paragrafo 13.1, lettera i: l’avvallamento delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente ai fini della determinazione di differenti soglie e/o importi per la cauzione stabilita a favore delle amministrazioni deve essere facoltativo e non obbligatorio;

3) Dopo il punto 18.6 dell’articolo 18 (Disposizioni transitorie e finali), è inserito il seguente:
“18.7 Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trneto e di Bolzano che provvedono alle finalità delle presenti linee guida ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione”;
4) Conseguentemente sono soppressi tutti i riferimenti diretti alle Province autonome contenuti nei punti 1.2 (Principi generali inerenti l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili); 17.1 e 17.2 (Aree non idonee);
5) Allegato 2, punto 2 lettera h: gli oneri di compensazione a favore dei Comuni sede di impianto dovranno avere un massimale del 3%.

Fonte: www.regioni.it

Contrasto al lavoro nero, la prefettura di Salerno presenta i dati 2010 sulle ispezioni in provincia

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La prefettura di Salerno rende noti i risultati dei controlli per il contrasto al lavoro nero effettuati nella provincia nel primo semestre 2010, forniti dall’Ufficio provinciale del lavoro. L’attività ispettiva è legata al Piano straordinario di vigilanza in agricoltura e nell’edilizia presentato nel gennaio scorso in Consiglio dei ministri insieme alle misure del Piano straordinario contro le mafie.

Per quanto riguarda il settore agricolo,sono state ispezionate 617 aziende, 204 delle quali hanno presentato profili di irregolarità tra cui 190 casi di lavoro nero. Nel campo dell’edilizia, sono state riscontrate 566 irregolarità – in 246 casi si tratta di lavoro nero – su 796 cantieri controllati.

Durante la riunione presieduta dal prefetto di Salerno Sabatino Marchione – alla quale hanno partecipato il direttore dell’ufficio provinciale del lavoro, il direttore provinciale dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps) e rappresentanti delle Forze dell’ordine – sono state anche individuate le linee di indirizzo per il proseguimento dell’attività ispettiva. Il gruppo di lavoro ha, infine, elaborato misure per responsabilizzare ulteriormente le associazioni datoriali e quelle che rappresentano i migranti allo scopo di supportare le procedure di ingresso dei lavoratori stranieri stagionali, per favorire condizioni di legalità nel mercato del lavoro.

Fonte: http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/dalle_Prefetture/2010/0932_2010_07_15_riunione_su_controlli_lavoro_nero.html

Lavoratori extra UE: verso nuove regole per i lavoratori stagionali e specializzati

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La Commissione europea ha presentato, martedì 13 luglio 2010, due nuove proposte legislative con l’obiettivo di semplificare e armonizzare le regole riguardanti l’ingresso di lavoratori extra UE nei 27 Paesi membri. I progetti si riferiscono in particolare ai regimi riguardanti i lavoratori stagionali e il trasferimento di personale specializzato da paesi extra UE. Nel primo caso, la proposta di direttiva riguarda i cit tadini di paesi terzi che entrano negli Stati membri per esercitare un lavoro stagionale nel territorio dell’UE sulla base di uno o più contratti a tempo determinato conclusi direttamente tra il cittadino del paese terzo e il datore di lavoro stabilito in uno Stato membro. Nel secondo, invece, la Commissione propone un insieme comune di norme per istituire una nuova procedura accelerata di ammissione (termine di 30 giorni, permesso combinato di soggiorno e di lavoro) a favore di un gruppo ristretto di lavoratori altamente specializzati (“manager”, “specialisti” e “laureati in tirocinio”) provenienti da paesi terzi. L’importanza del lavoro stagionale e il ruolo che esso ricopre nelle attività economiche nell’Unione è in continua crescita. I datori di lavoro che hanno bisogno di manodopera per lavori stagionali, specie nei settori agricolo, orticolo e turistico, devono ricorrere a lavoratori provenien… no lavor atori dell’UE sono disponibili per questo tipo di lavoro. Ciononostante, i lavoratori stagionali dei paesi terzi sono spesso sfruttati e costretti a lavorare in condizioni che mettono a rischio la loro salute e sicurezza e spesso sono immigrati illegali. Ecco perché avere un quadro comune e più semplice che offra soluzioni a questi problemi è più che necessario. Le novità che la proposta intende inserire sono diverse: una procedura più semplice per l’ammissione dei lavoratori stagionali extra UE, fondata su definizioni e criteri comuni, in particolare la stipula di un contratto o un’offerta di lavoro vincolante, indicante l’ammontare della retribuzione, una durata massima del lavoro stagionale uguale per tutta l’UE (6 mesi l’anno), un permesso di lavoro stagionale per tre anni o una procedura di riammissione semplificata per le stagioni successive, norme sulle condizioni di lavoro dei lavoratori stagionali extra UE e libertà per gli St ati membri di decidere il numero dei lavoratori stagionali da ammettere. La stessa importanza riveste anche l’altra proposta formulata dalla Commissione, ovvero quella relativa al trasferimento di personale specializzato all’interno della stessa azienda (sovente multinazionale) da una sede in un paese terzo in uno degli Stati membri. Per beneficiare di conoscenze specialistiche o competenze non disponibili localmente, le imprese multinazionali devono trasferire nelle loro filiali e succursali nell’UE personale altamente qualificato proveniente da paesi terzi. In alcuni paesi dell’UE ottenere un permesso di lavoro comporta una procedura lenta e complessa e anche per chi lo possiede può essere difficile spostarsi da un paese europeo ad un altro. Le imprese che vogliono trasferire i loro dipendenti di un paese terzo in un paese dell’UE si trovano di fronte a un insieme di norme e procedure diverse da uno Stato membro all’altro. Questo … irino a: norme comuni per una nuova procedura accelerata di ammissione dei lavoratori altamente specializzati di paesi terzi che possiedono competenze e conoscenze preziose per le imprese europee, condizioni di soggiorno più attraenti per il personale trasferito temporaneamente e le relative famiglie, regole più semplici per i dipendenti non europei che devono spostarsi all’interno dell’UE per motivi di lavoro, parità di opportunità per lavoratori UE e extra UE, una flessibilità che permetta di tener conto delle esigenze dei singoli paesi, che sono liberi di determinare il numero dei lavoratori ammessi nel loro territorio.

Fonte: www.osecoweb.org

Università e imprese: 2,5 milioni per l’internazionalizzazione

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Il bando intende favorire la competitività internazionale delle PMI italiane, avvicinando il sistema produttivo alla ricerca accademica e favorendo il trasferimento tecnologico attraverso progetti di internazionalizzazione che coinvolgano università e imprese. L’intervento è realizzato in applicazione dell’Accordo tra Ministero dello Sviluppo Economico, ICE (Istituto per il Commercio Estero) e CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane). La misura sostiene, in particolare, la collaborazione all’estero nel campo della ricerca applicata, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, anche in relazione alla valorizzazione e alla promozione di brevetti o imprese spin-off. Per ogni progetto selezionato è previsto il cofinanziamento del 50% dei costi, fino ad un massimo di 125 mila euro. Le risorse a disposizione sono pari a 2,5 milioni di euro. Le domande vanno presentate entro il 30 settembre. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio 2010.

Fonte: www.osecoweb.org

Confconsumatori.com: attivo per tutta l’estate lo “Sportello del Turista”

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L’associazione confconsumatori.com ha reso noto che per tutta l’estate resterà attivo lo “Sportello del Turista” che offrirà assistenza su pacchetti turistici e viaggi Lo sportello è attivo presso la sede di Catania ma è possibile ricevere assistenza anche telefonica (095/2500426) o via e-mail (confconsumatorisicilia@hotmail.com). L’assistenza viene fornita su pacchetti turistici per viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso. Il consumatore – spiega l’associazione – “ha diritto al risarcimento del danno in caso di mancato o inesatto adempimento da parte dell’organizzatore (tour operator) o del venditore (agenzia di viaggi). Il consumatore deve contestare ogni mancanza nell’esecuzione del contratto e sporgere reclamo a mezzo raccomandata a.r..” L’associazione richiama anche l’attenzione su altre frequenti problematiche come l’overbookink nei viaggi aeresi, la cancellazione del volo ritardi e problemi con i bagagli. Ridardi e disservizi riguardano anche chi viaggia in treno. IN tal caso spiega l’associazione “è possibile chiedere il risarcimento in virtù delle norme introdotte dal codice del consumo, nonostante che Trenitalia invochi, spesso infondatamente, l’applicazione di una legge speciale del 1935 in virtù della quale il viaggiatore avrebbe diritto al risarcimento solo in alcuni casi limitati”. Quanto agli automobilisti l’associazione ricorda che si ha diritto di richiedere danni causati da ‘insidia e trabocchetto’ per la presenza di oggetti o di olio sulla carreggiata, danni causati da tempi di percorrenza superiori rispetto al normale, come ritardi o soste prolungate. L’assistenza di confconsumatori si estende anche a chi viaggia in nave nel caso di mancata partenza o di ritardo.

Roberto Cataldi

Fonte: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8752.asp

Cnel: 2009 occupazione giovanile ridotta dell’11%

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Da un’indagine del Cnel, emerge che nel 2009 l’occupazione giovanile si’ e ridotta dell’11%.
La crisi nel 2009 per l’occupazione ha fatto sentire i suoi effetti peggiori sui giovani: tra i 15 e 24 anni si è infatti registrato un taglio del 10,8%, e anche tra gli occupati più grandi (fino a 34 anni) si rileva un’intensa riduzione.
Il Cnel evidenzia che in termini assoluti tra il 2008 e il 2009 si sono persi 485mila posti di lavoro per persone fino ai 34 anni, mentre per le classi più mature (dai 35 anni in su) si registra un incremento di 125mila occupati, concentrati essenzialmente sulle età prossime al pensionamento.
Intanto gli ordinativi dell’industria hanno registrato a maggio un aumento del 26,6% (dato grezzo) rispetto allo stesso mese del 2009 e in rialzo del 3,2% rispetto ad aprile. Lo comunica l’Istat, secondo cui inoltre il fatturato dell’industria italiana ha registrato a maggio un aumento dell’8,9% rispetto allo stesso mese del 2009 e dello 0,8% rispetto ad aprile, il piu’ alto dato tendenziale dal febbraio del 2008.

– Cnel: http://www.regioni.it/mhonarc/details_news.aspx?id=185153

– Istat: Industria. A maggio +8,9% il fatturato e +26,6% gli ordini in un anno

Fonte: www.regioni.it