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Formigoni: manovra spazza via federalismo fiscale

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“E’ insostenibile”, “è iniqua”. Sulla manovra correttiva del Governo è netto e chiaro il giudizio del presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, dopo l’incontro Governo-Regioni del 10 giugno.
”Tutti condividiamo le parole di Errani e la posizione dei presidenti delle Regioni e’ unanime”, ha aggiunto Formigoni. La serie storica dei dati degli ultimi anni dice che le Regioni hanno sempre fatto per intero la propria parte. Stiamo disponibili e pronti a farla fin da ora ma chiediamo che il provvedimento sia più equo su tutti e quattro i livelli di governo del Paese”.
Inoltre il federalismo fiscale rischia di essere ”spazzato via dal tavolo” dai tagli che la manovra correttiva impone alle Regioni, ha spiegato Formigoni in conferenza stampa al termine dell’incontro che le Regioni hanno avuto col Governo.
”Questa manovra non lo mette a rischio il federalismo fiscale, lo spazza proprio via dal tavolo”, ha aggiunto Formigoni. Ora, ha proseguito il governatore della Lombardia, ”dobbiamo lavorare tutti per cercare di recuperare questo progetto in cui crediamo”.
Le Regioni vogliono fare la propria parte e assumersi le responsabilità, ma in modo egualmente soppesato tra le altre tre componenti della spesa pubblica: ministeri, province e comuni. “C’e’ una emergenza nazionale, occorre salvare il federalismo fiscale e proporro’ ai miei colleghi, gia’ da martedi’ prossimo (15 giugno), di lavorare a questo salvataggio”. Le parole espresse dal presidente della Conferenza delle Regioni Vasco Errani sono state condivise ”da tutte le Regioni che hanno approvato un documento sul tema”.
”Non e’ vero – ha concluso Formigoni, replicando a Tremonti – che le Regioni finora hanno avuto ed ora e’ giusto che paghino. I numeri dimostrano che le Regioni hanno fatto meglio di altri”.
Fonte: http://www.regioni.it/newsletter/newsletter.asp?newsletter_data=2010-06-10&newsletter_numero=1595#art3

Corte UE: stesso trattamento nella distribuzione dei dividendi

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È la conclusione a cui è pervenuto il supremo organo di giustizia con la sentenza pronunziata il 3 giugno
La Commissione europea, nel ricorso presentato ai giudici comunitari, ha chiesto di pronunciarsi sul differente trattamento fiscale di dividendi distribuiti agli azionisti residenti e a quelli non residenti operato dal Regno di Spagna. Infatti è opinione della Commissione che la disposizione spagnola viene meno agli obblighi sanciti dalla normativa comunitaria e, in particolare, dell’articolo 56, n. 1 CE.

Il contenuto della normativa comunitaria
La normativa comunitaria (articolo 4, n. 1 della direttiva Ue del 23 luglio 1990, 90/435/CEE) stabilisce che una società madre o una sua stabile organizzazione, tenuto conto del legame con la società figlia, riceva utili dalla stessa società figlia. Al verificarsi di questa condizione, lo Stato di appartenenza della società madre può o astenersi dal sottoporre gli utili a imposizione o tassarli nel rispetto di precise indicazioni sancite dalla norma. In particolare lo Stato deve autorizzare la società madre o la stabile organizzazione a dedurre dall’imposta dovuta la parte dell’imposta societaria riferita ai richiamati utili scontata dalla società figlia a condizione che quest’ultima soddisfi i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 nei limiti dell’ammontare dell’imposta dovuta. Sul fronte della normativa comunitaria occorre premettere che per società madre si intende quella società che detiene una partecipazione diretta pari almeno al 20% di un’altra società pertanto controllata dalla prima. E che la predetta partecipazione debba essere detenuta continuativamente nell’anno che precede la data in cui l’utile distribuibile diventa esigibile

La normativa spagnola in materia
La normativa nazionale spagnola, di cui alla legge sul reddito società, stabilisce che laddove una società residente abbia detenuto per un periodo continuativo di tempo non inferiore a 12 mesi una partecipazione, diretta o indiretta, almeno del 5% nel capitale di un’altra società residente, la stessa società residente possa dedurre dal reddito imponibile l’intero importo lordo percepito.
L’art. 14, n.1, della legge relativa all’imposta sul reddito delle società non residenti enumera la tipologia di redditi esenti da imposta. Nel novero delle esenzioni ci sono proprio gli utili distribuiti da società controllate residenti sul territorio spagnolo alle loro controllanti stabilite in altri Stati membri qualora società madre e controllata siano assoggettati a imposizione in altro Stato membro ovvero la distribuzione degli utili non avvenga a seguito di messa in liquidazione della società controllata. Diversamente le altre società non residenti con partecipazione, inferiore al 20%, nel capitale di una società residente scontano l’imposta sui dividendi dovuta da quest’ultima.

Le osservazioni della Commissione europea
Nell’argomentare le motivazioni che hanno spinto a presentare ricorso, la Commissione europea ha osservato che la violazione contestata si verifica quando si subordina l’esenzione dei dividendi distribuiti da società residenti e non residenti in Spagna a un diverso livello di partecipazione delle società beneficiarie al capitale delle società distributrici, nella misura rispettivamente maggiore al 5% e al 20%. Si profila in tal modo una disparità di trattamento discriminatoria a danno delle società non residenti. Infatti se la partecipazione della società beneficiaria residente nella società distributrice raggiunge il 5%, i dividendi distribuiti sarebbero esenti da imposta. Al contrario se la società beneficiaria non fosse residente allora l’esenzione scatterebbe soltanto al raggiungimento di una quota di partecipazione non inferiore al 20%.

Le controdeduzioni della Spagna
Il Regno di Spagna dissente dalle critiche mosse dalla Commissione proponendo una diversa lettura delle disposizioni adottate nella fattispecie oggetto del giudicato. In primo luogo le situazioni disciplinate dall’articolo 14, n. 1, lett. h), della legge sulla tassazione delle società non residenti non sono paragonabili a quelle previste dalla legge sulla tassazione delle società. Applicabili le une alla distribuzione dei dividendi da parte di società con sede in Spagna a società non residenti, le altre ai dividendi distribuiti tra società stabilite in Spagna. In virtù del principio per evitare la doppia tassazione, attraverso apposite convenzioni tra Stati, la tassazione dei dividendi distribuiti tra società residenti nello stesso Stato spetterebbe proprio allo Stato di residenza delle stesse. La seconda osservazione sottolinea che la legislazione spagnola non sfavorisce le società non residenti se si considera l’effetto finale della tassazione della fattispecie impositiva nel suo insieme. Infine, considerata la volontà del Regno di Spagna di evitare imposizioni a catena dei dividendi percepiti dalle società residenti attraverso specifiche esenzioni, il medesimo Stato avrebbe compensato con eguale vantaggio la distribuzione di dividendi alle società non residenti all’atto della stipula delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

La posizione della Corte
Gli eurogiudici hanno dapprima constatato che la Spagna ha scelto di esercitare la sua competenza tributaria su dividendi distribuiti a società stabilite in altri Stati membri. Ne consegue un medesimo rischio di imposizione a catena di dividendi distribuiti tanto per le società beneficiare residenti che per quelle non residenti sicchè non può aversi per le stesse un diverso trattamento. A tal fine la Spagna ha sancito il pari trattamento attraverso una opportuna considerazione della distribuzione dei dividendi all’atto della stipula delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Secondo la Corte non si può escludere che uno Stato membro riesca a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato attraverso la stipula di apposite convenzioni. Ma nel caso di specie è stato rilevato come la maggior parte delle convenzioni stipulate dal Regno di Spagna prevedono che l’importo detratto o prelevato o a titolo di imposta in Spagna non possa eccedere la frazione dell’imposta dello Stato membro di residenza della società beneficiaria.

La neutralizzazione della differenza di trattamento
Il nocciolo del ragionamento è allora che la differenza di trattamento viene neutralizzata soltanto nel caso in cui i dividendi distribuiti in Spagna siano sufficientemente tassati nell’altro Stato membro. Dato che il diverso trattamento a cui sono sottoposti i dividendi, a seconda che siano versati a società residenti o meno, non può essere giustificato dalla diversa nazionalità delle società e che le convenzioni contro le doppie imposizioni non sono sufficienti a riequilibrare il diverso trattamento, gli eurogiudici non hanno potuto che constatare la violazione proposta nel ricorso.

Le conclusioni
Secondo la Corte di Giustizia la Spagna ha violato gli obblighi sanciti dalla normativa comunitaria (articolo 56, n.1). La violazione contestata è la subordinazione dell’esenzione ai fini fiscali dei dividendi distribuiti da società residenti in Spagna. La percentuale di partecipazione delle società beneficiarie al capitale di società distributrici è maggiore per le società residenti in altro Stato membro rispetto a quelle residenti in Spagna.
Andrea De Angelis

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/corte-ue-vale-lo-stesso-trattamento-nella-distribuzione-di-dividendi

Libertà d’impresa: ok da Pmi e Confartigianato

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di Alessandro Vinciarelli

Il ministro dell’Economia Giulio Tremonti, con il benestare del presidente del consiglio Silvio Berlusconi, ha recentemente proposto la modifica dell’art.41 della Costituzione sulla libertà di impresa, che consentirebbe alle imprese di muovere i primi passi senza la necessità di autorizzazioni.
Sul tema arriva anche l’approvazione della Confartigianato, che accoglie con «soddisfazione la proposta del Governo di elevare al rango costituzionale la valorizzazione della centralità dell’impresa» a tutto beneficio delle Pmi.
Questo è in sintesi il pensiero dell’organizzazione autonoma, riassunto nella relazione annuale dallo stesso presidente di Confartigianato, Giorgio Guerrini. Secondo la voce del presidente le aziende associate individuano nella complessità burocratica uno delle principali freni allo sviluppo economico e vedono la semplificazione come una necessaria e attesa rivoluzione.
A queste misure straordinaria per la libertà d’impresa – prosegue Guerrini – deve seguire un’efficace riduzione fiscale, che continua ad essere la maggiore preoccupazione per gli imprenditori.
Confartigianato individua anche la strada da percorrere per recuperare il terreno perso con le alte nazioni dell’Europa. Il segreto è puntare sul Made in Italy e sulle capacità di produzione di beni e servizi radicate nel territorio, uniche e differenti rispetto alla concorrenza delle altre nazioni.
Fonte: http://www.pmi.it/lavoro-e-imprenditoria/news/7223/liberta-dimpresa-ok-da-confartigianato.html

Pmi: in aumento le imprese IT, non i manager

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di Alessandro Vinciarelli

Nel corso degli ultimi cinque anni, compreso questo particolare biennio di crisi, il numero delle aziende ad alto fattore tecnologico ha subito un incremento che si avvicina al 100% nella Capitale. L’innovazione è stata infatti il traino dell’economia e dell’occupazione, riuscendo a mantenere in vita nonostante la crisi un notevole numero di Pmi.
Allo stesso tempo, tuttavia, le risorse manageriali presenti nelle aziende sono scese del 25% nel corso del 2009 e hanno continuato a perdere forza lavoro anche nel primo quadrimestre 2010.
La crisi non ha quindi risparmiato gli executive che, secondo il rapporto SRDAI (Unione degli Industriali e delle imprese di Roma), hanno registrato circa mille risoluzioni del rapporto di lavoro.
Da sola, l’ICT ha contribuito con quasi il 50% delle rinunce all’occupazione dirigenziale, seguito dai settori del Trasporto e Servizi (12%) e dell’Energia (12%).
A rinunciare ai dirigenti sono le Pmi, che scelgono di perdere qualche manager per ridurre le spese e i costi del personale. Una tendenza pericolosa – secondo il rapporto – in quanto esistono «strumenti, anche innovativi, per far sì che il costo per le imprese sia assolutamente sopportabile, specie se rapportato ai vantaggi» in termini di competitività sul territorio nazionale e internazionale.
Il messaggio è quello di investire in modo selettivo ma efficace, considerando i benefici che le figure manageriali possono portare all’azienda anche nel breve periodo, e non solo benefici direttamente economici ma anche di ricchezza generale e di occupazione.
Fonte: http://www.pmi.it/lavoro-e-imprenditoria/news/7227/in-aumento-le-imprese-it-non-i-manager.html

Effetti dell’abbandono del Lifo: in magazzino entra un nuovo codice

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Utilizzabile per il versamento della sostitutiva rideterminata a seguito della cessione dell’azienda contenitore
La riliquidazione dell’imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali di industrie petrolifere e soggetti Ias che hanno “riallineato” il magazzino, necessaria in caso di cessione dell’azienda che le contiene entro la fine del 2011, trova il suo codice tributo. E’ il “1831” ed è stato istituito con la risoluzione n. 49/E del 9 giugno.

Dalla manovra d’estate all’anticrisi del 2008
Sono stati due i decreti legge che, nel corso del 2008, hanno, con i loro interventi normativi, inciso sulla valutazione delle rimanenze e, quindi, sulla fiscalità diretta.

Con il primo dei due Dl (il n. 112/2008) è stato inserito nel corpo del Tuir l’articolo 92-bis. La norma ha obbligato le imprese esercenti attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi o di raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gpl e gas naturale, a lasciare il Lifo, anche se adottato ancora in bilancio, e a valutare “fiscalmente” le rimanenze finali con il metodo della media ponderata o con il Fifo. L’inevitabile (almeno in periodi di prezzi crescenti) incremento di valore è escluso dalla base imponibile Irpef, Ires e Irap e assoggettato a un’imposta sostitutiva, con l’aliquota del 16 per cento.

Il Dl 185/2008 ha, invece, dato l’opportunità agli Ias adopter di riallineare (anche in questo caso con imposta sostitutiva) il magazzino fiscale a quello civilistico. Divergenza originatasi dalla possibilità, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, di continuare a valutare fiscalmente le rimanenze utilizzando il Lifo, metodo vietato dagli Ias/Ifrs (Dlgs 38/2005, articolo 15, comma 2).

Con la cessione d’azienda la sostitutiva si adegua
E’ applicabile in entrambi i descritti casi la disposizione (Dl 112/2208, articolo 81, comma 24) che prevede la rideterminazione dell’imposta sostitutiva, con l’aliquota del 27,5%, nel caso di cessione dell’azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze, effettuata prima del termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2011.

E arriva il codice tributo
Per il versamento con F24 della “nuova” imposta sostitutiva dovrà essere utilizzato il codice tributo “1831” denominato “Riliquidazione dell’imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali ai sensi dell’art. 81, c. 24, del d.l. 25/6/ 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6/8/2008, n. 133, e dell’art. 15, c. 7, del d.l. 29/11/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28/1/2009, n. 2”.

Il codice va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/effetti-dellabbandono-del-lifo-magazzino-entra-un-nuovo-codice

Imprese start-up: parte dal Sud l’IRAP zero e lo stop alla burocrazia

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di Noemi Ricci

Burocrazia e tasse sono tra i fattori che più penalizzano il sistema produttivo italiano. Tra gli obiettivi della nuova manovra c’è appunto quello di ridurre IRAP e oneri burocratici per rilanciare gli investimenti, a partire dal Mezzogiorno per poi estendere in futuro la misura anche al resto del Paese.

Otto le regioni del Sud dove verrà ridotta l’aliquota IRAP (attualmente al 3,90%) fino ad azzerarla in caso di nuove iniziative produttive.
Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Inoltre, le pratiche burocratiche per il rilascio delle autorizzazione per l’avvio di nuove attività verranno drasticamente ridotte.
La Sicilia aveva già intrapreso la strada delle riduzioni amministrative applicando esenzioni totali a diverse realtà imprenditoriali, oltre quelle consentite dalla legge, con fatturato non superiore ai 10 milioni di euro, in virtù della propria autonomia.
In generale, le amministrazioni regionali finora avevano il potere di modificare l’aliquota, aumentandola o diminuendola di un solo punto percentuale. Ora tale limite viene eliminato.
Il provvedimento mira ad alleggerire il pesante carico fiscale che grava attualmente sulle start-up, lasciando libere le Regioni di decidere autonomamente se applicare l’azzeramento dell’aliquota, o ricorrere a un sistema di esenzioni, detrazioni e deduzioni indipendentemente dal settore produttivo in cui opera l’impresa.
Perchè le Regioni possano iniziare a mettere in atto tale scelta è necessario attendere il decreto che stabilirà il periodo d’imposta di inizio.
Per quanto riguarda la burocrazia, il progetto si inserisce in quadro più ampio sul quale puntano Berlusconi e Tremonti: la totale autocertificazione per le Pmi con verifiche ex post dei requisiti.
Anche in questo caso sarà necessario attendere il decreto attuativo, che stabilirà anche i confini entro i quali sarà valida la misura.
Fonte: http://www.pmi.it/contabilita-e-fisco/news/7213/start-up-parte-dal-sud-lirap-zero.html

Lavoro, arrivano i tirocini atipici nelle Pmi

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di Alessandro Vinciarelli

Tirocinio in azienda? Le categorie di lavoratori a rischio di esclusione possono rivelarsi risorsa importante, che deve essere ottimizzata e promossa: questo è l’obiettivo dell’iniziativa del Ministero del Lavoro, che con l’interpello 7/2010 ha aperto nuove possibilità di formazione per le Pmi interessate.

In linea con l’articolo 1322 del Codice civile, le aziende potranno scegliere di occupare addetti individuate dal regolamento comunitario 800/2008: ad esempio chi non è riuscito ad ottenere un impiego regolare negli ultimi sei mesi o anche gli over 50 soli o con più persone a carico.
I lavoratori saranno proposti sotto forma di tirocinanti e potranno intraprendere un periodo di formazione e orientamento on the job, senza istituire inizialmente un formale rapporto di lavoro subordinato.
Il numero di lavoratori svantaggiati, che comprendono ad esempio anche chi sta ancora studiando, varia in funzione della dimensione aziendale tra uno e il 10% del totale dei dipendenti.
Anche la durata varia, questa volta in funzione delle caratteristiche del tirocinante, che può essere scelto dall’azienda o essere indicato dal soggetto promotore, come ad esempio un centro per l’impiego o un consulente del lavoro. In particolare si passa dai quattro mesi per gli studenti che ancora frequentano la scuola secondaria, fino ai 24 mesi per i portatori di handicap.
Fonte: http://www.pmi.it/lavoro-e-imprenditoria/news/7214/lavoro-tirocini-atipici-nelle-pmi.html

Occupazione post-laurea: dominano i contratti precari

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La difficile congiuntura economica sta rendendo ancor più complesso l’ingresso nel mondo del lavoro delle giovani professionalità italiane. Ma è proprio sul capitale umano “eccellente” che dovrebbe basarsi la ripresa: questa l’idea alla base del convegno dal titolo “Il lavoro dei laureati in tempo di crisi” che si è tenuto oggi presso la Camera di Commercio di Milano.
Tema centrale, comprendere come attrarre cervelli (evitando la fuga all’estero), generare competenze alte e risposte creative per rilanciare il sistema produttivo locale.
Un’analisi regionale fondata sui dati rilevati da “Specula Lombardia”, progetto del sistema camerale volto a confrontare domanda e offerta di formazione superiore e universitaria, in collaborazione con le Università e le Province della Lombardia.
Quest’anno i dati sono stati incrociati con quelli di assorbimento occupazionale dell'”Iniziativa interuniversitaria Stella” dal consorzio Cilea (Consorzio Interuniversitario Lombardo per l’Elaborazione Automatica) per monitorare le caratteristiche dei percorsi di studio dei laureati e gli sbocchi occupazionali post-laurea a 12-15 mesi.
Confrontando il tutto con quanto rilevato dagli Osservatori del Mercato del Lavoro di tutte le province lombarde e dal Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia è emerso che i laureati lombardi hanno un buon grado di occcupabilità post-laurea, anche il quadro delle modalità contrattuali rimane piuttosto complesso e spesso critico.
Ancora una volta si conferma la necessità di dare maggiore spazio ai giovani talenti per valorizzarli ed evitare che portino le proprie capacità lontano dall’Italia.
Fonte: http://www.pmi.it/lavoro-e-imprenditoria/news/7216/occupazione-post-laurea-contratti-precari.html

Unico 2010: in arrivo la proroga al 6 luglio

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di Noemi Ricci

Arriva anche quest’anno la proroga per i termini di pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi redatta mediante Unico 2010, stando a quanto riferito. Dunque, per i contribuenti a cui si applicano gli Studi di settore la nuova scadenza sarà fissata per il 6 luglio, data entro la quale non verrà applicata alcuna maggiorazione dello 0,4% sui versamenti.
Il supplemento verrà invece applicato ai versamenti che perverranno entro la data del 5 agosto. Queste tutte le nuove date nel Dpcm ora alla firma del presidente del Consiglio.
La proroga per i versamenti è applicabile a tutti quelli in qualche modo legati agli Studi di settore, e quindi anche ai contributi previdenziali oltre il reddito minimo, il tributo annuale per le imprese alla Camera di Commercio, l’adeguamento IVA agli Studi di settore e così via.
Slittamento di 20 giorni che avviene per il terzo anno consecutivo. Negli ultimi due anni la motivazione risiede nel ritardo del rilascio della versione definitiva di Gerico, software necessario per l’applicazione dei correttivi che adeguano gli studi di settore alla crisi economica e finanziaria in atto.
Gli esclusi: per i contribuenti per i quali non si applicano gli studi di settore, permane la scadenza del 16 giugno; in questa categoria rientrano anche i contribuenti in regime de minimi.
Fonte: http://www.pmi.it/contabilita-e-fisco/news/7220/unico-2010-in-arrivo-proroga-al-6-luglio.html

Manovra: “Il Sole 24 Ore” evidenzia i tagli alle Regioni

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Sono otto miliardi e mezzo di euro i tagli della manovra del Governo ai servizi ai cittadini erogati dalle Regioni. Il dato economico è stato evidenziato in un articolo de “il Sole24Ore” che presenta una tabella regione per regione, settore per settore di servizio pubblico. La riduzione delle risorse per 2011 e 2012 (la riduzione dei fondi per Regione): Totale : 8.499,10
Lombardia: 1.337,7
Piemonte: 873,7
Liguria: 282,5
Toscana: 708,1
Umbria: 22,6
Lazio: 866,4
Campania: 837,5
Basilicata: 203,0
Calabria: 366,6
Puglia: 799,0
Molise: 81,6
Abruzzo: 322,1
Marche: 226,8
Emilia-Romagna: 731,0
Veneto: 640,3
A commento le interviste ai Presidenti di Veneto e Puglia, Luca Zaia e Nichi Vendola. “La mia regione – spiega il presidente Zaia -sarà della partita, perché se è fame deve essere fame per tutti: sui tagli, però, si deve negoziare”. Per Vendola: “questi tagli sono la più feroce forma di tassazione per i ceti medi e popolari, mentre si ripete la litania stucchevole secondo cui non si mettono le mani nelle tasche degli italiani”.
Fonte: http://www.regioni.it/newsletter/newsletter.asp?newsletter_data=2010-06-09&newsletter_numero=1594#art2