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Sistemi operativi online: 5 applicazioni gratuite

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Vi presentiamo 5 applicazioni online, da usare gratutitamente con il solo browser, che permettono di accedere ad un sistema operativo online. Troverete programmi di scrittura, di grafica e spazio per salvare file. Un sistema operativo online permette di mantenere le impostazioni e i file anche quando vi si accede da postazioni e connessioni diverse.

– Glide: è un desktop virtuale accessibile tramite il browser. È compatibile con praticamente qualsiasi sistema operativo, a patto che sia equipaggiato del plug-in Flash 9. Attraverso questo desktop virtuale è possibile creare nuovi documenti e gestire i file presenti sul nostro disco rigido. Glide permette, oltre alla creazione e manipolazione di documenti, anche la gestione di calendari e liste di appuntamento, inoltre è possibile manipolare foto e immagini o creare presentazioni.

– G.ho.st: è un servizio che offre un sistema operativo online, al quale si può quindi accedere tramite il proprio browser. Dopo essersi registrati, si ha a disposizione una finestra simile a quella dei desktop tradizionali. Le diverse applicazioni, come i giochi o gli strumenti per la comunicazione, si attivano tramite il pulsante Go, o cliccando direttamente sulle icone. Lo spazio a disposizione per gestire i propri file, che possono essere condivisi con i nostri contatti, è di 15 GB. Grazie ad alcune partnership è poi possibile utilizzare altre utilità online, come Zoho o Google Docs per scrivere i propri documenti, o applicazioni create da terzi, attivabili dal menu App Directory.

– Online Operating System: è un servizio che mette a disposizione un desktop con icone e menu, simile a Windows. Possiede un programma per scrivere e uno per gestire immagini e foto, nonché diversi giochi e altre utilità come la posta elettronica e la rubrica. Lo spazio a disposizione è di 1 GB. I file creati possono essere condivisi con altri utenti, che in alcuni casi, come per il programma di scrittura, possono anche modificarli. È anche possibile creare dei gruppi di condivisione, per gestire meglio le collaborazioni. La sezione Developer Suite, accessibile tramite il menu, consente di creare le proprie applicazioni.

– Cloudo: è un web desktop con diverse applicazioni e un aspetto grafico personalizzabile che può, attraverso un Application Manager, installare diverse applicazioni. Ciascun utente può inoltre creare nuove applicazioni mediante un apposito ambiente di sviluppo, anch’esso online, al quale si accede tramite l’icona Dev-tool. Sono presenti alcune utility classiche come il calendario o l’agenda, e diversi giochi. C’è anche un programma per scrivere. Si possono caricare, ma non condividere, i propri file, comprese le immagini e la musica, che vengono visualizzate con appositi programmi. Non viene però specificato lo spazio totale a disposizione.

– myGoya: è un servizio che riproduce un desktop, con un menu superiore e una serie di applicazioni suddivise per settore. Si può cominciare da nuovo documento di testo, un foglio elettronico o una presentazione, o semplicemente caricare i propri file. Lo spazio a disposizione è però di soli 512 MB. Tra le altre funzioni anche una piattaforma per creare il proprio blog. E’ possibile usufruire di un’area condivisa per i propri file, chiamata sharebase, inserendo gli indirizzi email delle persone con le quali li vogliamo condividere. In un’apposita sezione del sito si può gestire il materiale multimediale, caricando ad esempio le foto e visualizzandole con una galleria, o utilizzando il media player per gli audio e i video.

Fonte: http://www. html.it/

L’Antitrust condanna Mediaset a pagare 130mila euro per l’aumento illecito degli abbonamenti “Mediaset premium gallery”

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L’Antitrust, accogliendo le richieste avanzate dall’associazione, ha accertato che RTI del gruppo Mediaset ha realizzato una variazione tariffaria “mascherata da una mera modifica dei programmi televisivi”, condannando la società al pagamento della sanzione. RTI nel mese di gennaio 2010 ha introdotto nel pacchetto “Mediaset Premium Gallery” due nuovi canali cinema, denominati “Cinema Energy” e “Cinema Emotion”, aumentando il canone di 2 o 4 euro al mese (a seconda del tipo di abbonamento in essere). L’aumento del prezzo è avvenuto con il meccanismo del silenzio-assenso, a seguito dell’invio di una lettera anonima e dal contenuto del tutto assimilabile ad un messaggio pubblicitario, con la quale non è stato correttamente segnalato che si trattava di un aumento tariffario che consentiva all’abbonato di recedere dal contratto. Oggi l’Antitrust, accogliendo le richieste avanzate dal Movimento Consumatori nello scorso gennaio, ha accertato che RTI del gruppo Mediaset ha realizzato una variazione tariffaria “mascherata da una mera modifica dei programmi televisivi”, condannando la società al pagamento di una sanzione di 130 mila euro. Considerata la grave illegittimità del comportamento tenuto da RTI, il Movimento Consumatori chiederà al Tribunale di Roma di inibire l’applicazione delle nuove tariffe e di informare tutti gli abbonati del diritto di ottenere in restituzione quanto corrisposto a seguito degli illegittimi aumenti tariffari. Se il gruppo Mediaset non restituirà spontaneamente gli illegittimi aumenti delle tariffe, l’associazione si vedrà costretta a promuovere una class action per tutelare i consumatori danneggiati. Il Movimento Consumatori invita tutti coloro che intendano ottenere il rimborsi da RTI a contattare l’associazione all’indirizzo azioni.collettive@movimentoconsumatori.it. ‘Questa vicenda – afferma Alessandro Mostaccio della segreteria nazionale del Movimento Consumatori – conferma che nel settore dei servizi televisivi a pagamento è in corso una competizione senza precedenti tra operatori che troppo spesso si basa su pratiche commerciali scorrette e non sulla sana comparazione prestazionale dei servizi. Le vittime sono i clienti che subiscono inconsciamente queste pratiche. Questa volta l’amaro in bocca resta a quelli di Mediaset Premium per aver di fatto subito un aumento tariffario illegittimo”.

E-book piu’ ecologici di libri cartacei. 14,4 mln e-reader al 2012 e benefici ambiente

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Nella sfida ecologica tra gli e-book i cari vecchi libri tradizionali a sorpresa vincono in primi. A certificarlo è un’indagine condotta dalla società americana Cleantech Group, che ha analizzato l’impatto ambientale del ciclo di vita di un prodotto leader nel mercato dei lettori di e-book, il Kindle di Amazon. Dai risultati emerge una maggiore sostenibilità del mercato degli e-book rispetto all’industria editoriale, considerata, per emissioni e dispendio di energia e materie prime, tra le più inquinanti al mondo. L’autrice della ricerca, Emma Ritch, fa notare ad esempio come nel solo anno 2008 il mercato editoriale americano, tra quotidiani, rivisti e volumi, abbia portato all’abbattimento di ben 125 milioni di alberi. I dati indicano che le emissioni di CO2 provocate da un lettore di libri elettronici nel corso del suo intero ciclo di vita vengono ammortizzate in un anno di uso, grazie al risparmio che nasce dalla rinuncia ai volumi cartacei. Un risparmio che viene calcolato in circa 168 kg di CO2 all’anno, equivalenti alle emissioni provocate dalla produzione e dalla distribuzione di 22,5 libri. Benefici notevoli per l’ambiente, soprattutto se il mercato degli e-reader, attualmente molto di nicchia, si svilupperà come da previsione fino ai 14,4 milioni di lettori nel 2012.
Fonte: Ansa

Prezzi: in arrivo maxi stangata d’autunno, +902 euro a famiglia. Il 23 scendono in piazza le associazioni

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Una maxi-stangata da 902 euro annui a famiglia sta per abbattersi sulle tasche degli italiani. Lo affermano le associazioni Adoc, Codacons, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori le quali, per difendere la categoria dei consumatori dalle speculazioni sui prezzi, hanno deciso di unirsi in una nuova e battagliera cordata, denominata CASPER – Comitato contro le speculazioni e per il risparmio. Proprio la speculazione – affermano i consumatori del Casper – è il motore che alimenta la stangata: di questi 902 euro che usciranno dalle tasche di ciascuna famiglia, ben 700 euro (77% del totale) sono attribuibili a manovre speculative e rincari arbitrari che non trovano alcuna giustificazione economica.
Le voci principali che incideranno maggiormente sui bilanci familiari, saranno:

* Alimentari, che con la ripresa della domanda, in assenza di politiche di liberalizzazione del mercato, aumenteranno di prezzo in modo consistente, dopo un anno di sostanziale stasi (+191 euro);

* Abitazione, una delle voci che maggiormente risente dei tagli decisi nella manovra di Governo, dato che comprende acqua e rifiuti, oltre ad elettricità e gas. Gli enti locali, infatti, finiranno per traslare sulle famiglie buona parte della riduzione dei trasferimenti, aumentando le tariffe dei servizi pubblici (+189 euro);

* Trasporti, voce che va dalla riparazione dell’auto alle ferrovie, dalla benzina ai famosi pedaggi autostradali e che, dopo aver inciso dal luglio 2009 al luglio 2010 più di ogni altra voce, avrà anche per il futuro il record di aumento (+195 euro).

Spiccano gli aumenti di banche, assicurazioni, tariffe di acqua e rifiuti. Le banche, in particolare, hanno evidentemente deciso durante l’estate di compensare il momento di crisi economica rivalendosi sui loro clienti, introducendo nuovi balzelli e aumentando il costo di alcune commissioni. Per quanto riguarda le assicurazioni il premio medio dell’Rc auto aumenterà dell’8%, per un importo pari a 33 euro. Lo studio è una elaborazione dei dati Istat, ossia considera le voci ed i pesi del paniere Istat, salvo per il dato delle assicurazioni, elaborato su dati Isvap.
Per protestare contro le speculazioni sui prezzi e richiamare l’attenzione delle istituzioni sul problema del caro-vita, il nuovo comitato CASPER, assieme alla Coldiretti, scenderà in piazza il prossimo 23 settembre a Roma, Foggia, Salerno e Catania. Nella capitale le 4 associazioni si raduneranno alle ore 11:30 davanti la sede dell’Antitrust – chiedendo a gran voce l’intervento dell’Autorità – e daranno vita ad una “pomodorata’, durante la quale i responsabili delle manovre speculative a danno degli utenti diverranno oggetto di lancio di pomodori. Durante l’incontro verranno resi noti i dati che dimostrano in modo inconfutabile le speculazioni su alcuni generi alimentari di largo consumo.

Web 2.0

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Originariamente il web è stato concepito come modo per visualizzare documenti ipertestuali statici; questo approccio può essere definito come Web 1.0.

In seguito, grazie all’integrazione con database e all’utilizzo di sistemi di gestione dei contenuti (CMS – ad esempio Joomla, WordPress, ecc.), Internet si è evoluta con siti dinamici.

Attraverso l’utilizzo di linguaggi di scripting come Javascript, degli elementi dinamici e dei fogli di stile (CSS) per gli aspetti grafici, si possono creare delle vere e proprie “applicazioni web” che si discostano dal vecchio concetto di semplice ipertesto e che puntano a somigliare ad applicazioni tradizionali per computer.

La differenza tra Web 1.0 e 2.0, più che altro, sta nell’approccio con il quale gli utenti si rivolgono al Web, che passa fondamentalmente dalla semplice consultazione alla possibilità di contribuire popolando e alimentando il Web con propri contenuti.

Il Web 2.0 costituisce anzitutto un approccio filosofico alla rete che ne connota la dimensione sociale, della condivisione, dell’autorialità rispetto alla mera fruizione: sebbene dal punto di vista tecnologico gli strumenti della rete possano apparire invariati (come forum, chat e blog, che “preesistevano” già nel web 1.0) è proprio la modalità di utilizzo della rete ad aprire nuovi scenari fondati sulla compresenza nell’utente della possibilità di fruire e di creare/modificare i contenuti multimediali.

Il Web 2.0 è, quindi, un termine utilizzato per indicare genericamente uno stato di evoluzione del  Web, rispetto alla condizione precedente.

Si tende ad indicare come Web 2.0 l’insieme di tutte quelle applicazioni online che permettono uno spiccato livello di interazione sito-utente:

– blog,

– forum,

– chat,

– sistemi quali: Wikipedia, Youtube, Facebook, mySpace, Twitter, Gmail, WordPress, ecc..

Se prima la costruzione di un sito web personale richiedeva la padronanza di elementi di HTML e programmazione, oggi con i blog chiunque è in grado di pubblicare i propri contenuti, dotandoli anche di veste grafica accattivante, senza possedere alcuna particolare preparazione tecnica.

Se prima le comunità web erano in stragrande maggioranza costituite da esperti informatici, oggi la situazione è completamente ribaltata. A farla da padroni sui blog sono scrittori, giornalisti, artisti, ecc. con una preparazione informatica non particolarmente elevata.

Le tecniche utilizzate fino a ieri per tenere più tempo i visitatori su un sito web (stickiness, letteralmente l'”appiccicosità” di un sito, cioè la capacità di tenere “incollati” gli utenti ad esso) stanno lasciando il posto ad altre concezioni di contatto con il fruitore. Attraverso le tecnologie di syndication (RSS, Atom, tagging) chi realizza contenuti fa in modo che questi possano essere fruiti non solo sul sito, ma anche attraverso canali diversi.

Un esempio di questi nuovi canali sono i feed, cioè delle liste di elementi con un titolo, che permettono il successivo collegamento ai contenuti informativi. Questi ultimi possono essere aggiornati e consultati di frequente con programmi appositi o anche attraverso i browser e quindi consentono di essere sempre a conoscenza dei nuovi contenuti inseriti su più siti senza doverli visitare direttamente.

Fonte: Wikipedia

Benzina: nuovo giro di aumenti in vista dello sciopero dei distributori

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Gli aumenti dei carburanti registrati in queste ore sono per il Codacons inaccettabili e potrebbero essere frutto di mera speculazione sulle spalle degli automobilisti. “Come da noi previsto solo due giorni fa, i listini di benzina e gasolio stanno salendo, proprio pochi giorni prima della serrata dei distributori, che si protrarrà per 3 giorni dal 15 al 17 settembre – spiega il Presidente Codacons, Carlo Rienzi – Aumenti che determineranno una maggiore spesa a carico di quanti, prima dell’inizio dello sciopero. decideranno di fare il pieno alla propria autovettura’. “Per tale motivo – prosegue Rienzi – chiediamo l’intervento dell’Antitrust, affinchè accerti se i rincari dei carburanti siano o meno giustificati o se, al contrario, rappresentino un comportamento speculativo a danno degli utenti’.

Concorsi pubblici: il Tar Puglia garantisce posti riservati a categorie protette

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La sezione leccese del T.A.R. di Puglia con la sentenza 1935 del 7 settembre 2010 di seguito commentata, getta un importante luce in materia di concorsi pubblici e categorie protette. Secondo i giudici amministrativi, infatti, le quote di posti nei concorsi pubblici per i soggetti che sono inseriti nelle categorie cosiddette “protette”, come gli invalidi civili o di guerra, devono essere applicate anche se non sono previste dal bando. Secondo la sentenza tale assunto deriva da specifiche riserve stabilite dalla legge e che in quanto tali operano in automatico. I Giudici del Tribunale amministrativo leccese hanno infatti accolto il ricorso di una donna, orfana di un caduto sul lavoro, contro la graduatoria di un concorso per insegnanti di francese nelle scuole superiori il cui bando non prevedeva esplicitamente tale riserva. La corte ha motivato l’accoglimento disponendo che “la riserva di posti a determinate categorie c.d. “deboli”, prevista ai sensi della legge n. 482/68, allo scopo di favorirne e tutelarne il concreto collocamento al lavoro, in considerazione di menomazioni fisiche contratte in particolari circostanze (invalidi di guerra, civili, per servizio o per lavoro, privi della vista e sordomuti, ovvero gli orfani o le vedove di deceduti per fatti o infermità di analogo genere), nell’evidente presupposto che costoro abbiano particolari difficoltà nel reperire una occupazione, anche in adesione a tradizionali e consolidati principi di solidarietà umana e sociale opera anche se il bando di concorso non l’ha prevista e si applica necessariamente anche alle selezioni per soli titoli, comunque preordinate all’assunzione”. Secondo Giovanni D’AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, la sentenza nel chiarire l’operatività ex lege della riserva di determinate quote di posti destinati obbligatoriamente alle categorie protette” pone fine alla discriminazione in atto nei confronti dei soggetti beneficiari molto spesso “dimenticati” dalla Pubblica Amministrazione, imponendone di tenerne in debito conto in sede di redazione dei bandi di concorso.

Cambiamenti climatici: aumento di 2 gradi inevitabile se si continua ad inquinare

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L’unico modo per riuscire a tenere l’aumento della temperatura globale sotto i due gradi, in modo da evitare gli effetti peggiori dei cambiamenti climatici, sarebbe smettere subito di costruire nuovi impianti e dispositivi inquinanti come automobili, industrie e centrali elettriche. Lo affermano due articoli pubblicati dalla rivista Science, in cui però si fa notare come questo sia un obiettivo irraggiungibile con le odierne tecnologie. l primo studio, opera di Steven Davis dell’università di Stanford, ha calcolato cosa succederebbe se da un giorno all’altro dovessimo utilizzare solo gli inquinanti già esistenti. Il risultato è stato che insieme auto, industrie e altri impianti produrrebbero ancora 496 miliardi di tonnellate di CO2 per 50 anni, una quantità che farebbe innalzare la temperatura media di ‘appena’ 1,3 gradi, sotto quindi il ‘livello di guardia. Per riuscirci senza intaccare la produttivita’, spiega l’esperto, bisognerebbe avere a disposizione fonti rinnovabili che producano almeno 30 Terawatt di energia entro metà secolo. Proprio quest’ultimo dato è quello che rende pessimisti gli scienziati, spiega Martin Hoffert della New York university in un articolo di accompagnamento: “Ci sono due impedimenti principali al raggiungimento di questo obiettivo – scrive Hoffert – innanzitutto le tecnologie ‘verdi’ attuali non hanno una sufficiente capacità di penetrare nel mercato e sostituirsi alle altre. Inoltre negli ultimi anni si sta assistendo a un sempre maggior ricorso alle fonti fossili, soprattutto da parte di Cina, India e Usa, e questo trend sarà molto difficile da invertire in tempo”.

Per l’apertura della partita Iva nasce la Comunicazone Unica

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Il decreto legge 7/2007 (articolo 9, comma 9) ha introdotto, per i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro delle imprese o al Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea), la “Comunicazione Unica” per la nascita dell’impresa: una sola procedura amministrativa che, esclusivamente per via telematica o supporto informatico, assolve tutti gli obblighi e gli adempimenti amministrativi e di natura fiscale, assistenziale e previdenziale. Il relativo modello è stato approvato con il Dm 2/11/2007 e modificato con il Dm 19/11/2009, con l’introduzione di nuovi Enti destinatari della Comunicazione. Ne fanno parte integrante i modelli AA7 e AA9 (dichiarazioni di inizio attività, variazione dati e cessazione attività ai fini Iva). La Comunicazione Unica è entrata in vigore il 19 febbraio 2008, ma per la piena operatività del nuovo procedimento è stato necessario attendere l’emanazione del Dpcm 6/5/2009. Quest’ultimo ha completato il quadro normativo, stabilendo le regole tecniche e individuando le tipologie di adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali interessati dalla Comunicazione Unica. Il Dl 78/2009, infine, ha previsto, il termine del 1° ottobre 2009 per l’entrata a regime della Comunicazione Unica e da tale data ha avuto inizio un periodo transitorio di sei mesi (fino al 31 marzo 2010), nel corso del quale era ancora consentito utilizzare le previgenti modalità di comunicazione con i vari Enti interessati. Pertanto, la Comunicazione Unica è diventata obbligatoria per le imprese a partire dal 1° aprile 2010. A decorrere da quella data, i soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese ovvero alla denuncia al Rea (definiti dal Dpr 581/1995) assolvono gli obblighi di inizio, variazione dati e cessazione attività (articolo 35 del Dpr 633/72) presentando la Comunicazione Unica, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini Iva sia l’unico adempimento da svolgere da parte dei soggetti obbligati.

I soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese
Il Registro delle imprese, previsto dall’articolo 2188 c.c., è un pubblico registro al quale si devono iscrivere tutti gli imprenditori. E’ stato effettivamente istituito con l’articolo 8 della legge 580/1993 e dal relativo regolamento di attuazione (Dpr 581/1995). La normativa ha preposto alla tenuta del Registro un apposito ufficio istituito presso le Camere di commercio.

Il Registro delle imprese è composto da una sezione ordinaria e più sezioni speciali.
Sono obbligati a richiedere l’iscrizione nella sezione ordinaria:
imprenditori individuali che esercitano un’attività commerciale, così come definita dall’articolo 2195 c.c.:
* società in nome collettivo
* società in accomandita semplice
* società di capitali
* società cooperative
* società consortili
* consorzi con attività esterna
* gruppi europei di interesse economico (Geie)
* aziende speciali e consorzi fra enti locali, previsti dal Dlgs 267/2000
* società estere, esclusivamente nel caso di apertura di una sede secondaria o di svolgimento dell’attività principale in Italia. La società estera che invece apre una semplice unità locale in Italia presenta denuncia al Rea
* associazioni e altri enti o organismi che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa
* enti pubblici economici (aventi per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale).
Sono obbligati a richiedere l’iscrizione in apposite sezioni speciali del Registro delle imprese:
1. ai sensi dell’articolo 2 del Dpr 558/1999,
* i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 c.c.
* gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c.
* le società semplici di cui all’articolo 2251 c.c.
* le imprese artigiane disciplinate dalla legge 443/1985
2. ai sensi del Dlgs 96/2001, le società tra avvocati
3. ai sensi dell’articolo 2497 bis c.c., le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento

I soggetti obbligati all’iscrizione al Rea
Il Repertorio economico amministrativo raccoglie le notizie di carattere statistico-economico amministrativo relative ai soggetti per i quali non sussistono i presupposti per l’iscrizione nel Registro delle imprese (associazioni riconosciute e non, fondazioni, comitati, enti non societari, organismi religiosi, eccetera).

L’apertura della partita Iva presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate
Possono continuare ad aprire la partita Iva presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, se non intendono farlo con la procedura ComUnica, i soggetti Iva che non hannol’obbligo di iscrizione presso il Registro delle imprese o presso il Rea. Si tratta dei produttori di lavoro autonomo ovvero quei soggetti individuati sia nell’articolo 53 del Tuir sia nell’articolo 55, comma 2, lettera a), dello stesso Dpr 917/1986. In quest’ultimo caso, ci si riferisce a tutte quelle attività non organizzate in forma d’impresa e dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 c.c. (prestazioni didattiche, di lavoro autonomo materiale, eccetera). Ad esempio, la risoluzione 129/1996 ha ritenuto che l’attività di fotografo possa rientrare nell’esercizio di arti e professioni di cui all’articolo 49 (ora 53) del Tuir o nell’attività d’impresa ex articolo 51 (ora 55), a seconda delle modalità in cui essa viene svolta (organizzazione o meno). Si evidenzia che, per tutte quelle attività residuali contenute nell’articolo 55, comma 2, lettera a), del Tuir, quando non organizzate in forma d’impresa, va valutato caso per caso l’obbligo di apertura con la procedura ComUnica, in quanto c’è anche da considerare se esse debbano o meno essere iscritte nelle sezioni speciali ovvero tra i piccoli imprenditori ex articolo 2083 c.c. o tra le imprese artigiane ex legge 443/1985. Nel caso la valutazione comporti l’obbligo di iscrizione presso le sezioni speciali, anche se l’attività è svolta senza organizzazione d’impresa, la procedura telematica di ComUnica rimarrà il solo canale percorribile.

Massimiliano Manni

Tar: le associazioni dei consumatori possono accedere ai documenti relativi gli autovelox

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Con la sentenza n. 32099/2010 il Tar Lazio ha stabilito che le associazioni dei consumatori (iscritte al registro di cui all’art. 137 del d.lgs. n. 205/2005) hanno il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al posizionamento, alla manutenzione e alla gestione degli apparecchi autovelox. La sentenza, depositata il 2 settembre dai giudici di legittimità di primo grado, è l’esito del ricorso di una nota associazione dei consumatori, la quale aveva fatto istanza per l’accesso ai documenti amministrativi in seguito alle segnalazioni di molti automobilisti che si erano rivolti all’associazione per numerosi verbali di accertamento di violazioni al codice della strada. L’associazione, in seguito al silenzio-diniego opposto dal comune di Fiumicino, aveva proposto ricorso, eccependo tra gli altri motivi, l’illegittimità del diniego non espresso e la violazione delle norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (ex artt. 22 e 24, legge n. 241/1990). Il Tar Lazio, sulla richiesta dell’associazione di annullare il silenzio diniego per permettere l’accesso ai documenti, ha dichiarato il ricorso ammissibile, dichiarando che le associazioni dei consumatori devono essere ammesse all’ostensione dei documenti amministrativi relativi a pubbliche funzioni o servizi pubblici rivolti ai consumatori e utenti, che incidono “in via diretta ed immediata, e non in via meramente ipotetica e riflessa, sui loro interessi”. I giudici amministrativi hanno motivato la decisione spiegando che, (pur non avendo le associazioni esponenziali dei diritti ed interessi dei consumatori un “diritto ad un controllo generalizzato sull’operato delle pubbliche amministrazioni” in quanto il diritto di accesso non può configurarsi come un’azione popolare), “l’art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990 attribuisce la qualifica di “interessati” all’accesso ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l’accesso”. Sulla base di quanto precisato il Tar ha quindi concluso per “la piena ammissibilità del gravame, in quanto proposto da un’associazione portatrice degli interessi diffusi dei consumatori ed utenti, in funzione della tutela di posizioni giuridiche soggettive degli associati, segnatamente dell’interesse, diretto, concreto ed attuale, suscettibile di azione in sede giurisdizionale anche in forma collettiva, alla inibizione di specifiche condotte adottate contra legem in spregio dei diritti degli utenti della strada o al ristoro dei pregiudizi patrimoniali conseguenti”.

Luisa Foti