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Dal Forum Ue sul transfer pricing una guida ai servizi intercompany

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Nel documento attenzione puntata su tutte quelle particolari tipologie di servizi che non generano valore aggiunto
I servizi intercompany possono variare notevolmente nell’ambito dei gruppi multinazionali: tuttavia, l’European Joint Transfer Pricing Forum (JTPF), nel documento intitolato “Guidelines on low value adding intra-group services” (consultabile al sito), ha posto la sua attenzione sul trattamento di quei servizi che nella pratica possono essere considerati come “the glue that holds the corporale structure together to support its main functions” o “of an administrative nature, auxiliary to the business of the recipient”. In sostanza, trattasi di quei servizi che hanno natura routinaria ovvero non generano valore aggiunto per i soggetti coinvolti. A questo proposito occorre rilevare che il concetto di valore aggiunto deve essere interpretato in relazione alla natura dei servizi resi, al fornitore e al beneficiario.
La tipologia dei servizi
I servizi previsti sono i seguenti: information technology, human resources; marketing services; legal services; accounting and administration services; technical services; quality control; other services. Secondo il Jtpf per questa tipologia di servizi è prevista l’applicazione di un mark-up (cioè la differenza tra il costo di un bene o servizio e il suo prezzo di vendita) contenuto, compreso in un range del 3-10% ma solitamente vicino a una percentuale del 5%. L’individuazione di tali valori non consente di escludere a priori l’applicazione di percentuali più elevate qualora queste siano giustificate dal caso di specie.
La documentazione da predisporre
In ogni caso il contribuente è tenuto a predisporre la documentazione a supporto dei servizi resi/ricevuti in coerenza con i principi espressi dall’Ocse nelle Transfer Pricing Guidelines (cfr. capitolo V) in tema di documentazione relativa ai prezzi di trasferimento. Un adeguato set documentale dovrebbe includere le seguenti informazioni:
service agreements;
una riconciliazione della transfer pricing policy adottata con i servizi resi a livello centralizzato;
descrizione dei servizi resi e delle società beneficiarie;
dettagli dei benefici o dei benefici attesi dalle società recipient. A tale riguardo per alcune tipologie di servizi occorre considerare che il beneficio è self-evident; in altre circostanze occorre considerare che non tutti i servizi si traducono in un vantaggio immediato per il beneficiario;
descrizione della struttura attraverso la quale i servizi sono resi: è questo il caso in cui i servizi sono resi della capogruppo o da altre società del gruppo o ancora da un centro servizi;
descrizione delle modalità di determinazione della remunerazione (ovvero descrizione della metodologia applicata) at arm’s length;
modalità di determinazione del cost pool;
descrizione delle allocation keys utilizzate (nel caso in cui si sia fatto ricorso a modalità di imputazione indiretta);
verifica del rispetto dell’arm’s length principle in relazione al mark-up applicato o in alternativa giustificazione sulla mancata applicazione del plus;
modalità di fatturazione, termini di pagamento, aggiustamenti derivanti dal confronto tra consuntivo e budget;
modalità di prestazione dei servizi in presenza di operazioni straordinarie (M&A);
trattamento dei servizi “on call”.
In questo modo l’Amministrazione finanziaria dovrebbe essere in grado di verificare il criterio di determinazione del compenso pattuito per i servizi contenuti nel service agreement, il vantaggio ottenuto dalla società beneficiaria del servizio, la congruità del corrispettivo e l’effettività dei servizi.
Diletta Fuxa
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/dal-mondo/articolo/dal-forum-ue-sul-transfer-pricing-una-guida-ai-servizi-intercompany

Entrate: accordo per Irap e addizionale Irpef

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Le Entrate del Veneto rinnovano il protocollo d’intesa per la gestione congiunta dei tributi
E’ stata rinnovata la convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e la Regione Veneto per la gestione dell’Irap e dell’Addizionale regionale all’Irpef. L’intesa prevede che l’Agenzia delle Entrate curerà, per conto della Regione, l’assistenza e l’informazione al contribuente per gli adempimenti necessari alla dichiarazione ed al pagamento delle due imposte.
Le Entrate gestiranno le attività di liquidazione, accertamento, riscossione spontanea e coattiva e le controversie davanti agli organi giurisdizionali.
Inoltre l’Agenzia in base all’accordo si occuperà dei rimborsi delle imposte indebitamente versate dai contribuenti nonché della gestione delle attività di interpello e consulenza giuridica.
I funzionari della Regione Veneto parteciperanno a corsi di formazione sulle due imposte organizzati dall’Agenzia delle Entrate per i propri dipendenti.
Si ricorda che i proventi derivanti dal controllo fiscale in materia di IRAP sono riversati direttamente nelle casse della Regione.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/dalle-regioni/veneto/articolo/entrate-accordo-irap-e-addizionale-irpef

Equo compenso e Decreto Bondi. Associazioni di consumatori al Tar

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Il sovrapprezzo imposto ai consumatori dal Decreto Bondi per il famigerato equo compenso per copia privata su cellulari, decoder, console per videogiochi, oltre che su cd, dvd, vergini e masterizzatori è iniquo e poco trasparente. Contro il decreto le associazioni di consumatori Altroconsumo, Cittadinanzattiva, Adiconsum, Movimento Difesa del Cittadino e Assoutenti intervengono al Tar Lazio. Domani la prima udienza.
Gli effetti nefasti del decreto sono quelli di pesare sulle tasche dei consumatori, fornire alla SIAE il beneficio gratuito di somme complessive notevoli e essere un freno concreto allo sviluppo delle tecnologie e del mercato dei contenuti digitali nel nostro Paese.
Il consumatore, ignaro, acquistando un cellulare paga 90 centesimi in più; per un decoder da 6,44 a 28,98 euro in più a seconda dell’ampiezza della memoria e così via per tutti gli altri devices, anche se non saranno mai utilizzati per fare copie private di opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore.
La misura, fortemente voluta dal ministero delle Attività culturali e approvata in violazione della riserva di legge in materia tributaria, è un vero e proprio aiuto di Stato, una tassa iniqua che vessa ancora una volta l’anello debole della catena, i consumatori.
Fonte: http://www.altroconsumo.it/prezzi/equo-compenso-e-decreto-bondi-associazioni-di-consumatori-al-tar-s272233.htm

MIUR, predisposto il bando per i progetti di ricerca di interesse nazionale riferito all’anno 2009

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Il bando, che è finalizzato al finanziamento di progetti che per complessità e natura richiedono di norma la collaborazione di più studiosi o le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni, prevede una scadenza al 16 aprile 2010 (per i Responsabili di unità) e una scadenza al 23 aprile 2010 (per i Coordinatori scientifici).
Le domande di finanziamento, redatte sia in italiano che in inglese, dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica. Entro i dieci giorni successivi gli interessati dovranno consegnarne anche una copia cartacea, debitamente sottoscritta dai proponenti, ai rettori degli Atenei di appartenenza e nel caso di responsabili di unità degli enti di ricerca ai rispettivi presidenti.
Le domande dovranno essere redatte attenendosi strettamente ai modelli appositamente predisposti dal Ministero, disponibili in rete sul MIUR.
Fonte: http://lazio-side.it/attualita/news/miur-predisposto-il-bando-per-progetti-di-ricerca-di-interesse-nazionale-riferito-allanno-2009.html

DDL Lavoro: CGIL chiede audizione alla Camera

Dopo aver espresso nei giorni scorsi “soddisfazione” e “apprezzamento” per la decisione del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, di rinviare alle camere il ddl lavoro, la CGIL chiede un incontro ai presidenti dei gruppi parlamentari e un’audizione al presidente della XI Commissione della Camera dei Deputati per esprimere le proprie opinioni sulle materie trattate dal disegno di legge. “A seguito – scrive la CGIL in una lettera inviata ai presidenti dei gruppi parlamentari – del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica del
disegno di legge ‘Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro’, siamo con la presente a chiederle di predisporre un incontro con la scrivente Organizzazione, al fine di esporre a Lei e alla Commissione le nostre opinioni sulle materie trattate dal disegno di legge”. La stessa lettera per la richiesta di un’audizione è stata inviata anche al presidente della XI Commissione della Camera dei Deputati.

Crisi fa crollare i redditi e il risparmio delle famiglie

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Gli effetti della crisi economica si pesano drammaticamente sui redditi delle famiglie italiane. Nel corso del 2009 il reddito disponibile delle famiglie è diminuito del 2,8% rispetto all’anno precedente, segnando così la riduzione più significativa a partire dagli anni ’90. E’ l’ISTAT a certificarlo con l’indagine diffusa oggi ‘Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società’. Sempre per quanto riguarda lo scorso anno la propensione al risparmio delle famiglie italiane si è attestata al 14%, anche qui toccando il livello più basso dal 1990. L’Istituto di statistica precisa che la propensione al risparmio si è ridotta dello 0,7% rispetto al 2008, mentre è rimasta ferma nel quarto trimestre 2009 rispetto al trimestre precedente. Dati ‘ufficiali’ e inequivocabili che per il Segretario Generale della CGIL, Guglielmo Epifani, mostrano che “non siamo fuori dalla crisi”.

MEF: ammontare di BTP in emissione

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Il MEF, facendo seguito al comunicato stampa del 7 aprile 2010, comunica l’ammontare dei BTP che verranno offerti nell’asta del prossimo 14 aprile.
– Buoni del Tesoro Poliennali:
decorrenza – scadenza: 15 gennaio 2010/15 aprile 2015; settima tranche
ammontare nominale dell’emissione:
da un minimo di 2.500 milioni di euro a un massimo di 3.500 milioni di euro
decorrenza – scadenza: 1º marzo 2009/2025; ottava tranche
ammontare nominale dell’emissione:
da un minimo di 1.500 milioni di euro a un massimo di 2.500 milioni di euro
Fonte: http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/?idc=24185

Una sentenza su cartelle viziate è impugnabile dalla sola Agenzia

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Non è ipotizzabile un litisconsorzio necessario tra Amministrazione e agente della riscossione
L’ufficio finanziario, che è stato parte nel giudizio di primo grado, può impugnare la sentenza sotto ogni aspetto e, quindi, anche in relazione ai vizi della cartella di pagamento e/o dell’avviso di mora non essendo necessario che, in ordine ai motivi relativi alla fase della riscossione, abbia proposto gravame anche l’agente della riscossione.
Questo l’interessante principio affermato dalla Cassazione nella pronuncia n. 6756 del 19 marzo.

I fatti di causa
Un contribuente impugna un avviso di mora, in quanto non preceduto da regolare notifica della cartella di pagamento, a seguito dell’iscrizione a ruolo di un debito Irpef rinveniente da un controllo effettuato ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973.
In seguito, lo stesso contribuente impugna due cartelle di pagamento (anni 1993-1994) eccependo, oltre alla nullità delle stesse per mancata sottoscrizione, l’intervenuta decadenza del potere di riscossione nonché la mancanza della preventiva notifica dell’avviso bonario.
Nei giudizi così instaurati, si costituiscono l’Agenzia delle Entrate, chiedendone l’inammissibilità, e il competente agente della riscossione che sostiene, in via pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva e, in subordine, l’infondatezza dei ricorsi.

I giudici di primo grado accolgono i ricorsi, previa riunione degli stessi, nella convinzione dell’intervenuta decadenza, da parte dell’Amministrazione convenuta, dal potere di riscossione, rilevando, inoltre, la decadenza dei termini per le attività di liquidazione delle dichiarazione dei redditi, relative agli anni di imposta in contestazione.
Avverso tale pronuncia, l’ufficio finanziario propone appello e ribadisce la legittimità del proprio operato, anche con riferimento alla successiva attività di riscossione.

I giudici di appello, nel distinguere tra le censure attinenti al potere di liquidazione – in relazione alle quali ritiene pienamente legittimata la sola Agenzia delle Entrate – e quelle concernenti la successiva attività di riscossione, per le quali afferma invece la legittimazione passiva del solo agente della riscossione, accoglie le doglianze dell’ufficio finanziario e conferma la legittimità dell’attività di liquidazione di cui all’articolo 36-bis del Dpr 600/1973.
Tuttavia, i giudici del gravame ritengono che l’appello proposto dall’Agenzia, quantunque fondato su questioni di merito, non merita accoglimento in quanto – in mancanza dell’appello proposto dall’agente della riscossione, in ordine ai punti della decisione di primo grado relativi alla fase di riscossione – il giudicato interno si è formato su questioni inerenti ai vizi propri degli atti impugnati e, sotto tale aspetto, sono inammissibili i motivi di appello proposti dall’unica parte appellante (ovvero l’Agenzia), a tanto non legittimata.
L’Agenzia propone allora ricorso per cassazione.
In particolare, contesta la sentenza di appello laddove la stessa, nell’esaminare i motivi del gravame relativi ai vizi delle cartelle, ritiene, illegittimamente, che sul punto si sia formato il giudicato, stante l’assenza di impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell’agente della riscossione.
Sempre l’Agenzia, ritiene sussistere la propria legittimazione passiva nel giudizio di appello, anche con riferimento all’impugnazione degli atti di riscossione e, in generale, a impugnare autonomamente la sentenza sfavorevole, avendo partecipato al giudizio di primo grado.

La Cassazione accoglie il ricorso e cassa, con rinvio, la sentenza di appello.
Innanzitutto, i giudici della Corte suprema – in linea con l’interpretazione fornita al riguardo in altre precedenti pronunce – rilevano l’erroneità della dicotomia operata dalla Commissione tributaria regionale in merito alla legittimazione dell’ufficio finanziario rispetto a quella dell’agente della riscossione.
Per la Cassazione, infatti, deve ritenersi oramai consolidato “…il principio secondo cui la posizione del concessionario nei confronti del contribuente, esaurendosi nella funzione di mero destinatario del pagamento, non comporta una situazione di litisconsorzio necessario, nè sostanziale, nè processuale, tra l’ente impositore ed il concessionario stesso, atteso che quest’ultimo (a parte l’esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell’operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come formato dall’ente (Cass., 26 gennaio 2010, n. 1372; Cass., 16 gennaio 2009 n. 933)”.

I giudici di piazza Cavour, poi, richiamano anche i principi contenuti nella nota sentenza 14612/2007, emessa dalle sezioni unite.
Infatti, in quella occasione, il Supremo collegio ha avuto modo di precisare che l’impugnazione di un avviso di mora emesso dall’agente della riscossione, laddove si eccepisce l’omessa notifica della cartella di pagamento, può “…essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore”.
Pertanto, nel caso in cui l’impugnazione riguardi il merito della pretesa impositiva, la legittimazione passiva resta in capo all’ente titolare del diritto di credito e non all’agente della riscossione che, qualora venga fatto destinatario dell’impugnazione, dovrà chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi dell’articolo 39 del Dlgs 112/1999, “…se non vuole rispondere dell’esito della lite, non trattandosi nella specie di vizi che riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi: l’enunciato principio di responsabilità esclude, come già detto, che il giudice debba ordinare ex officio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell’estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l’esattore e l’ente impositore” (Cassazione, sezioni unite, sentenza 14612/2007).

Sulla base di tali principi, la Cassazione ritiene illegittima la sentenza impugnata nel punto in cui ha erroneamente escluso la legittimazione dell’ufficio finanziario, già parte in primo grado, a impugnare sotto ogni aspetto – anche in relazione ai dedotti vizi delle cartelle e dell’avviso di mora – la decisione di primo grado.

Infine, per ulteriori approfondimenti sulle problematiche relative ai rapporti processuali tra agente della riscossione e Agenzia delle entrate, si rimanda alle istruzioni operative fornite con circolare 51/2008 (vedi articolo “Entrate-Concessionario, il giorno del giudizio nelle mani del contribuente”, pubblicato su Fiscooggi il 17 luglio 2008).
Marco Denaro
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/una-sentenza-su-cartelle-viziate-e-impugnabile-dalla-sola-agenzia

Inpdap: suona la campanella per la scadenza del Red 2009

Entro il 16 aprile i pensionati ritardatari devono esibire la certificazione reddituale riguardante il 2007 e 2008
Ultima chiamata all’appello per i pensionati Inpdap che non hanno ancora provveduto a comunicare i redditi relativi agli anni 2007 e 2008.

I titolari di trattamenti pensionistici collegati alla situazione reddituale sia del percettore che dei componenti del nucleo familiare, inclusi i pensionati ultrasettantacinquenni che hanno percepito, nel corso degli anni 2007 e 2008, la cosiddetta “quattordicesima”, prevista dalla legge 127/2007, dovranno presentare le dichiarazioni reddituali alle sedi Inpdap di competenza entro il prossimo 16 aprile.

La verifica reddituale riguarda anche i percettori di soli redditi derivanti da pensione, anche se tali redditi siano stati già dichiarati nella precedente “operazione Red 2008″, e i titolari di pensione sia di reversibilità (sorta dopo il 17 agosto 1995) sia diretta, entrambe erogate dall’Inpdap.

Nel caso di mancata presentazione nel termine indicato, con la rata di giugno verrà ridotta o sospesa la prestazione collegata al reddito. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i soli pensionati ultrasettantacinquenni che risultavano, nella precedente operazione Red 2008, non possedere alcun reddito diverso da pensione.

L’Inpdap, ogni anno, svolge l’attività di verifica dei redditi per i pensionati titolari delle seguenti prestazioni:
integrazione della pensione al minimo (articolo 2, comma 13, legge 335/1995)
assegno per il nucleo familiare
pensione al coniuge superstite
incremento di maggiorazione (articolo 38, legge 448/2001)
somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima, legge 127/2007).

L’Istituto di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica ha provveduto a informare i pensionati interessati dall'”operazione Red 2009” di verifica in atto nei loro riguardi.

Infine, una buona notizia: per l’anno 2010 i pensionati non dovranno più provvedere all’adempimento. L’articolo 15 della legge 102/2009 ha infatti stabilito che i dati reddituali, utili per effettuare le verifiche nei confronti dei percettori di prestazioni pensionistiche collegate al reddito, saranno forniti, in via telematica, dall’amministrazione finanziaria che detiene informazioni utili a determinare l’importo delle prestazioni previdenziali, collegate al reddito dei beneficiari.
r.fo.

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/inpdap-suona-la-campanella-la-scadenza-del-red-2009

Formazione gratuita per dirigenti e imprenditori PMI: LUISS Business School e S.F.C.

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LUISS in collaborazione con Sistemi Formativi Confindustria ha organizzato il progetto di formazione in “Management in Crisis Time & Cost Reduction”.
Si tratta di un percorso formativo rivolto a imprenditori e dirigenti di PMI iscritte al fondo FONDIRIGENTI, che vuole analizzare le modalità di gestione aziendale in periodi di crisi come quello trascorso e in parte attuale, con particolare riferimento alle metodologie di contenimento dei costi ed efficientamento dei processi.
Luiss sta portando avanti questo progetto sul territorio e vorrebbe organizzare il corso con un numero minimo di 12 dirigenti anche nel Lazio.
La partecipazione è a titolo gratuito.

Destinatari
Il percorso si rivolge a imprenditori, dirigenti e, più in generale, a quanti, nell’ambito delle proprie responsabilità,
hanno la necessità di accrescere conoscenze e competenze utili a gestire gli effetti prodotti dalla crisi.
Il programma si rivolge inoltre a:
• Dirigenti occupati di piccole e medie imprese aderenti a Fondirigenti;
• Dirigenti occupati delle funzioni operations di piccole e medie imprese manufatturiere e di servizi aderenti a Fondirigenti;
• Dirigenti disoccupati, da non più di 12 mesi dalla pubblicazione dell’Avviso avvenuta l’8 luglio 2009, già occupati presso aziende di qualunque dimensione purché aderenti a Fondirigenti.
Struttura
Il percorso formativo Ma.Cri.T. si articola in:
• 5 moduli di 1,5 gg, per complessive 50 ore di formazione d’aula;
• un project work interno all’azienda con consulenza a distanza;
• 1 giornata di follow up finale di 7 ore.
Le imprese interessate, possono segnalare la propria manifestazione di interesse a partecipare al corso, indicando riferimento telefonico e nome del referente aziendale, al seguente indirizzo e-mail: [email protected]
Fonte: http://lazio-side.it/attualita/news/formazione-gratuita-per-dirigenti-imprenditori-pmi-luiss-business-school-sfc.html