I fondi strutturali, obiettivo dei quali è contribuire allo sviluppo delle regioni europee meno competitive, sono uno dei pilastri della politica europea e della solidarietà fra paesi. Nel passato hanno permesso di stimolare l’economia delle regioni beneficiarie, ma anche di quelle che contribuivano alla realizzazione dei progetti. Oggi, la sfida più importante per la politica di coesione è dare risposte alla crisi economica. I programmi per il periodo 2007-2013 ammontano a un totale di quasi 350 miliardi di euro: più di un terzo del budget totale dell’UE. Ma al primo april e di quest’anno, ovvero a metà strada del periodo di programmazione, solo il 27% della somma totale era già stato allocato. Le ragioni sono due: da un lato le procedure troppo burocratiche, dall’altro le difficoltà finanziarie degli Stati beneficiari, che non riescono a co-finanziare i progetti – come richiesto dalle normative comunitarie. Ma la crisi impone che i fondi vengano spesi nei prossimi mesi, in modo da creare lavoro e ripresa, senza aspettare il 2013. La Commissione ha dunque proposto un regolamento per alleggerire le norme per beneficiare dei fondi. Prima di tutto, l’esecutivo pensava di rimuovere l’obbligazione del co-finanziamento, concedendo fino al 100% del costo di un progetto. Un’idea che non è piaciuta a Parlamento e Consiglio. Fra le altre proposte della Commissione, quella di anticipare al 2010 una parte del budget previsto per i prossimi anni, in modo da permettere ai Paesi in situazione pi&ugr… Paesi ba ltici e Romania – di accelerare i progetti. Un’altra novità sarebbe l’alleggerimento della regola N+2, che obbliga gli Stati membri a restituire a Bruxelles i fondi non spesi entro due anni: con il nuovo regolamento, le risorse del 2007 non utilizzate potrebbero ancora essere spese.
Imprese, Urso: “approvato il nuovo fondo per l’export”
“Le imprese che esportano hanno finalmente un nuovo strumento a loro disposizione, il fondo per l’internazionalizzazione, di circa 300 milioni di euro, che prevede per le aziende che ne faranno richiesta tassi scontati (dal 40% al 15%), aumento delle quote erogabili (dal 10% al 30%), scoperto di garanzia fino al 50% del finanziamento agevolato. In questa fase difficile della congiunta economica è un sostegno concreto a chi scommette sull’internazionalizzazione come arma vincente per agganciare la ripresa”. È quanto afferma Adolfo Urso Vice Ministro allo Sviluppo Economico con delega al Commercio Estero che informa come il Comitato Agevolazioni ha dato il via libera definitivo alla riforma degli strumenti di agevolazione finanziaria all’internazionalizzazione a valere sul Fondo 394/81, innovandoli per venire incontro alle esigenze delle imprese che operano sui mercati esteri creando il nuovo strumento della patrimonializzazione pensato per favorire l’export delle PMI.
In particolare si è introdotta la riduzione del tasso agevolato applicabile: che passa dal 40% al 15% del tasso di riferimento, l’aumento della quota erogabile a titolo di anticipo (dal 10% al 30%), l’ammissibilità delle spese sostenute dall’impresa sin dalla data di presentazione della domanda (e non più dall’accoglimento della stessa) e, in tema di garanzie, la possibilità di concedere condizioni più favorevoli per le PMI sulla base della loro affidabilità e capacità di rimborso.
In particolare per le PMI “meritevoli” è previsto uno scoperto di garanzia sino al 50% del finanziamento agevolato concesso. Con il nuovo strumento finanziario si è rafforzato anche il patrimonio delle PMI esportatrici per renderle più competitive sui mercati esteri. L’intervento consiste in un finanziamento agevolato concesso a fronte dell’impegno dell’impresa beneficiaria di migliorare/salvaguardare nel tempo la propria solidità patrimoniale e di continuare le azioni di sviluppo della propria presenza all’estero. Lo strumento è finalizzato, grazie all’intervento della SIMEST, a migliorare la solidità patrimoniale e le dimensioni delle PMI, che, poi, sono i maggiori ostacoli all’internazionalizzazione delle nostre imprese.
Fonte: http://www.mincomes.it/news/news2010/aprile/cs140410.htm
“Nativi digitali”, cercasi idee giovani per cambiare il mondo
L’idea più brillante mai sviluppata su Internet? A scoprirla ci proveranno un milione e mezzo di studenti italiani, in oltre tremila istituti superiori sparsi per tutta la penisola, con il sostegno del Registro.it gestito dall’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa (Iit-Cnr). Con l’unico limite della fantasia e della creatività, i ragazzi sono invitati a emulare Larry Page o Mark Zuckerberg (che, poco più che maggiorenni, crearono dal nulla Google e Facebook) per indagare le potenzialità della Rete e trarne spunti per un utilizzo evoluto e consapevole. I progetti più validi verranno sostenuti per giungere a compimento.
Leggi tutto l’articolo su Sophia.it
Fonte: www.sophia.it
Tutti i vantaggi del contratto unico
di Tito Boeri e Pietro Garibaldi
E’ stato presentato in Senato un disegno di legge di riforma del mercato del lavoro, che riprende una nostra proposta: l’istituzione di un contratto unico a tutele progressive. E’ un modo per conciliare la flessibilità in ingresso richiesta dalle imprese con le esigenze di stabilità dei lavoratori. Si tratta di una riforma non più rinviabile. Per rendere più proficua la discussione riassumiamo qui i tratti distintivi del Ddl.
Quarantotto senatori e due deputati (1) hanno sottoscritto un disegno di legge e che raccoglie una proposta elaborata su questo sito: l’istituzione di un contratto unico a tutele progressive, un modo per conciliare la flessibilità in ingresso richiesta dalle imprese con le esigenze di stabilità dei lavoratori. Ci auguriamo che presto il Ddl sia oggetto di discussione istituzionale e che dia un contributo importante a una riforma non più rinviabile.
Nel frattempo il disegno di legge è già stato ampiamente dibattuto dai giornali, anche se raramente i suoi contenuti sono stati spiegati in modo esaustivo. E in alcuni casi si è preferito denigrarlo senza neanche preoccuparsi di fornirne una descrizione.
Per contribuire al dibattito proviamo qui sotto a illustrare i tratti distintivi del Ddl e a mettere in luce l’urgenza della riforma.
IL CUI UNIFICA
A differenza delle riforme introdotte in Italia dal 1990 e di altre proposte recenti di riforma del mercato del lavoro (link alla Damiano e Alessia), il disegno di legge Nerozzi non istituisce alcuna nuova figura contrattuale da aggiungere alle quarantaquattro già esistenti. Al contrario, vuole evitare che, come oggi, i lavoratori entrino nel mercato del lavoro con un contratto temporaneo per poi dover vivere nella spasmodica attesa di una sua conversione in un contratto a tempo indeterminato. Il Cui è da subito un contratto a tempo indeterminato. Nessuna conversione è richiesta. E la protezione contro il rischio di licenziamento viene fornita fin dal primo giorno.
IL CUI NON RICHIEDE NUOVE TASSE
Da anni si cerca di contrastare il dualismo del nostro mercato del lavoro con incentivi fiscali alle assunzioni con contratti a tempo indeterminato. È la strada già intrapresa col cosiddetto bonus Sud e col bonus assunzioni del 2001. Come hanno mostrato valutazioni dell’esperienza italiana e di altri incentivi di questo tipo istituiti in Spagna, i risultati sono molto deludenti perché spesso si incentiva ad assumere con contratti atipici chi altrimenti verrebbe fin da subito assunto con contratti a tempo indeterminato, pur di beneficiare degli incentivi alla conversione. E per rendere conveniente la trasformazione, l’incentivo deve essere sostanzioso date le attuali asimmetrie fra contratti a tempo indeterminato e lavori temporanei. Questo significa costi molto elevati per le casse dello Stato, quindi nuove tasse. Il Cui non costa nulla alle casse dello Stato ed è molto più efficace perché cerca di trasformare tutte le assunzioni in contratti a tempo indeterminato fin dall’inizio.
IL CUI PROTEGGE CHI NON È PROTETTO
La contrattazione collettiva può cambiare le regole del Cui rendendole ancora più protettive nei confronti dei lavoratori. Il Cui è, infatti, uno strumento per garantire tutele minime ai lavoratori che sfuggono alle maglie della contrattazione. Non proibisce altre formule contrattuali, ma mira a un loro forte ridimensionamento scoraggiandone l’abuso.
GLI ATTUALI CONTRATTI FLESSIBILI SONO LEGITTIMI SOLO SE PAGANO DI PIÙ
Il problema del cosiddetto precariato risiede nella combinazione di bassi salari e instabilità. I lavoratori non hanno modo di assicurarsi contro il rischio di perdere il loro impiego. Il principio seguito nel Ddl è proprio quello di imporre ai datori di lavoro che volessero assumere con contratti a progetto o a tempo determinato di pagare i lavoratori al di sopra di una soglia. In particolare, un’assunzione con un contratto a tempo determinato è legittima solo se comporta un salario annuale (o equivalente in termini di orario ridotto) di almeno 25mila euro. Nel caso dei lavoratori parasubordinati, la soglia è più elevata in considerazione anche della loro maggiore esposizione al rischio di perdere il lavoro: si tratta in questo caso di 30mila euro.
ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE E SALARIO MINIMO
Coerente con l’idea che bisogna fornire ai lavoratori la possibilità di assicurarsi contro i rischi è anche il progressivo allineamento dei contributi previdenziali fra i diversi tipi di contratto.
E sempre coerente con questa filosofia è la scelta di prevedere un minimo retributivo, un salario minimo per i lavoratori non contrattualizzati, ormai una quota maggioritaria dell’occupazione.
(1) Al Senato il primo firmatario è Paolo Nerozzi. Alla Camera gli onorevoli Bobba e Mosca hanno recentemente presentato il ddl e stanno in questi giorni raccogliendo le firme.
Fonte: http://www.lavoce.info/articoli/pagina1001663.html
È “60” l’identikit della garanzia per i debiti “pesanti”con il Fisco
Il nuovo codice consente di individuare chi presta la “copertura” per ingenti rateizzazioni
La Finanziaria del 2008 ha inserito la possibilità per il contribuente di rateizzare le somme dovute in seguito ai controlli automatici delle dichiarazioni (articolo 36-bis Dpr n. 600/1973 e articolo 54-bis Dpr n. 633/1972).
La norma prevede che, nel caso in cui le somme dovute superino i 50mila euro, il contribuente presti adeguata garanzia pari all’ammontare dell’importo dovuto, compresa la sanzione in misura piena. Il contribuente può optare per una polizza fideiussoria, per una fideiussione bancaria oppure può ottenere dall’ufficio l’autorizzazione ad accendere, in proprio o tramite terzo datore, un’ipoteca volontaria di primo grado su un immobile di sua esclusiva proprietà.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento, anche di una sola rata, decade il beneficio previsto e l’ufficio invia al garante o terzo datore di ipoteca, prima dell’iscrizione a ruolo, un invito a pagare entro 30 giorni dalla notifica l’intero importo del debito residuo. Con la risoluzione n. 31/E del 23 aprile, l’Agenzia delle Entrate attiva il codice “60-garante/terzo datore”, per identificarlo.
Il versamento va effettuato, attraverso l’F24, utilizzando i codici tributo riportati nella notifica originaria e il codice atto, senza possibilità di compensazione.
Nel momento della compilazione del modello di pagamento, il codice “60” va riportato nella sezione “Contribuente”, nel campo “Codice identificativo” e il codice fiscale del garante/terzo datore va inserito nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.
r.fo.
Posta elettronica certificata. Debuttano le caselle dell’Agenzia
Le mail inviate hanno il valore legale equiparato a una raccomandata A/R con ora di spedizione e ricezione
Sono disponibili le prime caselle di Posta elettronica certificata dell’Agenzia delle Entrate che, attraverso l’uso di questo nuovo strumento, punta a ridurre i tempi e i costi di esecuzione degli adempimenti, aumentando il livello di digitalizzazione dell’attività amministrativa.
Le direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate hanno comunicato i riferimenti del nuovo servizio mail attivo presso gli uffici Gestione tributi.
Ecco gli indirizzi mail:
Basilicata – [email protected]
Bolzano – [email protected]
Calabria – [email protected]
Emilia Romagna – [email protected]
Friuli Venezia Giulia – [email protected]
Lazio – [email protected]
Liguria – [email protected]
Lombardia – [email protected]
Marche – [email protected]
Molise – [email protected]
Piemonte – [email protected]
Puglia – [email protected]
Sardegna – [email protected]
Sicilia – [email protected]
Toscana – [email protected]
Trento – [email protected]
Umbria – [email protected]
Valle d’Aosta – [email protected]
Veneto – [email protected].
L’indirizzo email delle direzioni centrali, invece, è [email protected].
Tramite Pec, gli intermediari fiscali operanti nelle regioni interessate potranno richiedere l’autorizzazione all’apposizione del visto di conformità, necessario per le compensazioni Iva di importo superiore ai 15mila euro annui. L’impiego sarà poi progressivamente esteso ad altri adempimenti, in corso di individuazione, che potranno essere effettuati con il medesimo sistema.
I contribuenti abruzzesi e campani potranno scrivere rispettivamente agli indirizzi [email protected] e [email protected] anche per richiedere assistenza su tematiche di carattere generale, sulle attività in materia di trasparenza amministrativa, sulle competenze e le attività dei Caf. In Abruzzo e in Campania, inoltre, gli Enti territoriali potranno utilizzare il canale di informazione per i servizi di consulenza, formazione e gestione operativa dei tributi propri.
La posta elettronica certificata è un nuovo sistema attraverso il quale è possibile inviare email con valore legale equiparato a una raccomandata con avviso di ricevimento, con attestazione dell’orario esatto di spedizione e ricezione. Questo sistema presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica “tradizionale”, cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell’invio e della consegna dei messaggi email al destinatario.
Chiunque può avere la Pec, facendone richiesta ai gestori regolarmente iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Cnipa (Centro nazionale per l’informatica nell’amministrazione pubblica). Per i professionisti è obbligatorio dotarsene, mentre per i cittadini è prevista la possibilità di assegnazione gratuita.
r.fo.
Inps, campagne Red 2010 – 2011. Ripartono da zero le convenzioni
Anche al singolo professionista, se ci sono i requisiti, la possibilità di firmare la “collaborazione” con l’ente Saranno stipulate dall’Inps convenzioni nuove di zecca per la trasmissione telematica dei modelli Red 2010 e 2011, relativi agli anni d’imposta 2009 e 2010. Avranno durata biennale. Con la circolare n. 61 del 22 aprile, l’Istituto detta le regole per ottenere l’abilitazione alla spedizione in rete. I vecchi accordi firmati dall’ente con gli intermediari, secondo la determinazione n. 79/2008 del Commissario straoridnario, per gli anni 2009, 2010, e 2011 sono stati, infatti, superati e, quindi, disdetti, a causa delle novità introdotte dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 102/2009. Secondo l’attuale norma, per semplificare la verifica dei redditi dei pensionati, l’Agenzia delle Entrate e, in generale, tutte le amministrazioni pubbliche, devono trasmettere all’Inps (e agli altri enti previdenziali e di assistenza obbligatoria) i dati in loro possesso relativi ai redditi dei beneficiari delle prestazioni previdenziali e, in alcuni casi, anche dei loro familiari. Sono chiamati a firmare gli intermediari abilitati a certificare le dichiarazioni dei redditi: i Caf a livello centrale, alcune associazioni professionali a livello nazionale. Possibilità, inoltre, di sottoscrivere le intese anche con le sedi periferiche, presso le direzione competenti per territorio. Il singolo professionista, non iscritto a una delle associazioni convenzionate, può ottenere ugualmente l’abilitazione alla trasmissione telematica dei Red, se in possesso dei requisiti indicati nella circolare. r.fo.
Fisco, contribuenti.it: + 6,8% tasse locali
Le tasse locali, nel 2010, sono cresciute del 6,8% passando da 106,2 a 118,9 miliardi mentre quelle statali sono aumentate dell’ 1,6%.
La studio, condotto da Krls Network of Business Ethics per conto dell’Associazione Contribuenti Italiani sarà pubblicato nel prossimo numero di maggio del mensile Contribuenti.it.
Napoli prima, Campobasso ultima, ma stavolta i contribuenti del capoluogo campano avrebbero fatto a meno di questo primato. È infatti Napoli, tra tutti i comuni capoluogo d’Italia, dove la pressione la pressione tributaria locale è cresciuta di più nel 2010. Ogni abitante del comune partenopeo verserà nel corso del 2010 ai propri enti locali, imposte, tasse, tributi e addizionali varie per 2.572,89 euro contro una media nazionale di 1.710,15 euro anche se il capoluogo partenopeo è da ritenere fuori classifica, visto che tra le entrate tributarie provinciali annovera la tassa rifiuti, che «falsa» la classifica: da sola incide per 507,45 euro contro la media nazionale di 230,20 euro.
Al secondo posto c’è Milano con 2458,00. Al terzo posto si trova Aosta con 2296,80 euro e al quarto posto Bologna con 2289,44 euro. All’ultimo posto, a livello nazionale, si trova Campobasso con soli 702,30 euro pro capite.
Nello studio, Krls Network of Business Ethics ha analizzato tutti i “balzelli” applicati dagli enti locali, intesi come sommatoria delle imposte versate dai contribuenti ai Comuni, Provincie e Regioni. Imposte che ciascun ente locale applica, per legge, ai propri residenti, sia persone fisiche che giuridiche. Per i Comuni sono state esaminate le principali fonte di gettito tributario quali l’Ici, l’addizionale comunale Irpef, Iciap, l’imposta sulla pubblicità e la tassa cimiteriale. Per la Provincia, invece, l’imposta sulla Rc auto, l’addizionale sulla bolletta dell’Enel, l’imposta di trascrizione e la tariffa rifiuti urbani. Per la Regione, infine, l’Irap, la compartecipazione all’Iva, all’addizionale regionale sull’Irpef e la compartecipazione sulle accise della benzina. Tra le entrate extratributarie, invece, sono state prese in considerazione le multe automobilistiche e la tariffa oraria per la sosta auto.
Nello studio di Contribuenti.it è emerso anche come avviene la ripartizione delle imposte tra gli enti locali: il 54,3% va alle Regioni, il 40,6% dei Comuni ed il rimanente 5,1% alle Province.
“Dall’analisi dei dati emerge un quadro allarmante – afferma Vittorio Carlomagno, presidente di Contribuenti.it Associazione Contribuenti Italiani – Si pagano più tasse dove si ricevono meno servizi. Serve un Garante per la sorveglianza dei tributi da istituire presso le Prefetture. L’attività di Mister Fisco dovrà essere indirizzata verso tre filoni d’azione: la sorveglianza della tassazione degli enti locali, sia attraverso le segnalazioni dei cittadini sia attraverso una più stretta collaborazione con la Guardia di Finanza; il coordinamento ed il confronto con le altre istituzioni locali e nazionali nel contrasto all’evasione fiscale e l’attuazione della tax compliance”.
Fonte: http://www.contribuenti.it/
Acquisti da società cartiera. Va dimostrata la buona fede
Detrazione dell’Iva e costi deducibili solo se il contribuente prova l’inconsapevolezza del comportamento illecito
Qualora l’Amministrazione finanziaria contesti l’indebita detrazione dell’Iva o la deduzione dei costi sostenuti per operazioni soggettivamente inesistenti, il contribuente ha l’onere di provare di non aver avuto consapevolezza della falsità ideologica delle fatture emesse a fronte delle operazioni inesistenti. Tale prova, peraltro, non può essere validamente fornita dimostrando che la merce è stata effettivamente ricevuta e ne è stato versato il corrispettivo, trattandosi di circostanze non concludenti.
Lo ha affermato la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 9138 del 16 aprile, ha provveduto a richiamare e chiarire alcuni importanti principi elaborati nel corso degli anni in tema di operazioni inesistenti.
La vicenda
La controversia, sottoposta al giudizio della Suprema corte, ha ad oggetto l’impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento, a mezzo del quale l’ufficio finanziario aveva ritenuto indebita la detrazione dell’Iva e la deduzione dei costi in quanto relative a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti.
Nei primi due gradi di giudizio veniva confermata la legittimità dell’atto impositivo in quanto i giudici di merito statuivano l’irrilevanza della dimostrazione, da parte della società, che la merce era stata effettivamente ricevuta e che ne era stato effettuato il pagamento.
La società provvedeva, quindi, ad adire la Corte di cassazione eccependo, in particolare, di aver realmente effettuato i pagamenti della merce ricevuta dalla società “cartiera” e di non essere stata a conoscenza della condotta illecita posta in essere dalla società fornitrice. Ulteriormente, la ricorrente rilevava che, avendo l’ufficio svolto le sue contestazioni in materia di detrazione Iva, i costi e i relativi oneri dovevano essere comunque riconosciuti come deducibili dal reddito imponibile essendo stati effettivamente sostenuti.
I principi affermati dalla Corte
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso del contribuente attraverso un preciso percorso di analisi.
Il Collegio ha, prima di tutto, effettuato un excursus dei numerosi principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di operazioni inesistenti.
In particolare, i giudici di legittimità hanno precisato che:
la nozione di “fattura inesistente” non comprende solo l’ipotesi di mancanza assoluta dell’operazione fatturata, bensì “ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, ivi compresa l’ipotesi di inesistenza soggettiva, nella quale, pur risultando i beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell’impresa utilizzatrice, venga accertato che uno o entrambi i soggetti sono falsi” (Cass. 62378/2006)
la nozione di “fattura soggettivamente inesistente” presuppone, da un lato, l’effettività dell’acquisto dei beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell’impresa utilizzatrice delle fatture e, dall’altro, la simulazione soggettiva ossia la provenienza della merce da ditta diversa da quella figurante sulle fatture medesime (Cass. 29467/2008)
nell’ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell’imposta versata in rivalsa al soggetto diverso dall’effettivo cedente/prestatore, che ha, tuttavia, emesso la fattura, non sorge immancabilmente, per il solo fatto dell’avvenuta corresponsione dell’imposta ivi formalmente indicata, ma richiede altresì, che il committente/cessionario, il quale invochi la detrazione, fornisca sul proprio stato soggettivo in ordine all’altruità della fatturazione, riscontri precisi, non limitandosi a sostenere l’avvenuta consegna della merce e il pagamento della stessa nonché dell’Iva riportata sulla fattura emessa dal terzo, trattandosi di circostanze non decisive in rapporto alle peculiarità del meccanismo dell’Iva e dei relativi, possibili, abusi (Cass. 1950/2007)
sotto il profilo probatorio, in presenza di elementi probatori forniti dall’ufficio finanziario a sostegno della propria tesi, è onere del contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni, tenendo presente che, in caso di contestazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, non rileva la presenza di documenti contabili formalmente regolari o l’effettività delle transazioni.
In applicazione di tali principi, la Suprema corte statuisce che, in caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, al committente/cessionario può essere riconosciuto il diritto a detrarre l’Iva “solo a condizione che provi che la controparte venditrice appariva legittimata a ricevere il pagamento dell’Iva in base a circostanze univoche” che, nel caso oggetto della sentenza, non erano state fornite.
Analogamente, sotto il profilo dell’imposizione diretta, il diritto alla deduzione dei costi è possibile solo se emerge chiaramente la buona fede del contribuente. E’ necessario, quindi, che il committente/cessionario dimostri di “non aver avuto consapevolezza della falsità ideologica” delle fatture rilasciate a fronte dell’operazione, vale a dire della diversità tra il soggetto effettivamente cedente e quello indicato nelle fatture. Tale prova, chiariscono i giudici, non può essere validamente fornita soltanto dimostrando che la merce è stata effettivamente ricevuta e ne è stato versato il corrispettivo, “trattandosi di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a mostrare l’inesistenza della frode”.
Considerazioni conclusive
Secondo le statuizioni della Suprema corte, in caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, il pagamento della fattura e il relativo versamento dell’Iva danno diritto alla detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti e alla deduzione dei costi dal reddito imponibile solo se il fruitore riesce a dimostrare l’estraneità e l’inconsapevolezza della illiceità del comportamento altrui al di là delle apparenze costituite dalla ricezione dei beni o dal versamento del corrispettivo.
In altri termini, grava sul contribuente l’onere probatorio previsto dalla Corte di giustizia Ce per legittimare la detrazione dell’Iva relativa alle fatture soggettivamente inesistenti ricevute dall’interposto: il contribuente deve dimostrare che, anche usando l’ordinaria diligenza, non avrebbe mai potuto comprendere che l’effettivo cedente non era colui che risultava nella fattura (sentenze causa C- 439/04; causa C- 271/06).
Angelina Iannaccone
Operazione cinque per mille 2010. Ai blocchi di partenza le domande
Varato il Dpcm che definisce modalità di iscrizione e criteri di ammissione al riparto per i soggetti interessati
Anche per il 2010 è confermata la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille a finalità di interesse sociale. Il 23 aprile è stato, infatti, firmato il Dpcm che definisce le categorie degli enti ammessi al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto delle diverse tipologie di soggetti interessati. L’Agenzia delle Entrate, come lo scorso anno, curerà la predisposizione dell’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche.
Le domande vanno presentate esclusivamente in via telematica, direttamente dagli interessati, oppure rivolgendosi a intermediari autorizzati. Sul sito dell’Agenzia sono reperibili il nuovo modello di iscrizione, le istruzioni e il software per la compilazione.
Iscrizione: come e quando
Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche possono presentare sin da ora la domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il prodotto informatico disponibile sul web, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari autorizzati.
Ultimo giorno utile per l’invio delle istanze, a pena di decadenza, è il prossimo 7 maggio, data entro la quale dovranno riproporre l’iscrizione anche gli enti presenti negli elenchi degli scorsi anni. Non verranno accettate domande che arrivino oltre il termine stabilito o con modalità diversa da quella telematica.
Nel momento dell’iscrizione, agli enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche verrà rilasciata automaticamente una ricevuta, attestante la ricezione, riepilogativa dei dati presenti nella domanda. Nel caso in cui risulti una discordanza tra il nominativo del legale rappresentante firmatario della istanza e quello risultante all’Anagrafe tributaria vi sarà una segnalazione sull’avviso.
Gli ammessi al 5 per mille
Per il 2010 il 5 per mille è destinato al finanziamento di:
Enti del volontariato, nei quali rientrano Onlus, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997
Enti della ricerca scientifica e dell’università
Enti della ricerca sanitaria
Attività sociale svolta dal Comune di residenza del contribuente
Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, ai sensi dell’articolo 90 della legge n. 289/2002, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni sportive dilettantistiche nella cui organizzazione sia presente il settore giovanile e che siano affiliate a una federazione sportiva nazionale, a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. Inoltre le associazioni devono svolgere in via prevalente una delle seguenti attività:
avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
La formazione degli elenchi
Il Dpcm del 23 aprile definisce la procedura per la predisposizione degli elenchi dei beneficiari, per la formulazione della scelta e per la successiva assegnazione delle somme. Dal 14 maggio saranno consultabili sul sito dell’Agenzia quattro distinti elenchi, redatti sulla base delle domande di iscrizione trasmesse telematicamente, per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto all’attribuzione del beneficio del 5 per mille.
In riferimento alle liste provvisorie degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, in caso di errori, sarà il legale rappresentante a segnalarli alla direzione regionale delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente entro il 20 maggio. Il 25 maggio successivo verrà pubblicata una nuova versione aggiornata degli elenchi con le correzioni effettuate.
I legali rappresentanti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti negli elenchi dovranno, obbligatoriamente entro il 30 giugno, inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, rispettivamente alla direzione regionale dell’Agenzia, ovvero all’ufficio del Coni, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale degli organismi interessati, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la persistenza dei requisiti.
Per agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica consente la stampa del modello di dichiarazione, parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati nel momento dell’iscrizione. Il modulo va completato da parte del rappresentante legale dell’ente inserendo le sole informazioni mancanti.
L’elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’università è curato dal competente ministero che acquisisce le domande di iscrizione e le inoltra telematicamente per la pubblicazione sul sito delle Entrate.
Il ministero della Salute curerà, invece, la predisposizione e l’invio dell’elenco degli enti per la ricerca sanitaria, mentre per i comuni beneficiari dell’agevolazione non è previsto l’inoltro di alcun elenco in quanto il contribuente potrà esprimere la preferenza esclusivamente per il proprio Comune di residenza.
Obbligo di rendicontazione
Anche per il 2010 tutte le tipologie di enti assegnatari del 5 per mille sono obbligate a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale deve risultare l’effettivo utilizzo degli importi percepiti.
Lilia Chini


