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Polizze dormienti: eliminazione retroattività insufficiente

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Gli eredi di polizze vita sottoscritte da persone decedute prima della data del 27 ottobre 2007 non rischieranno di vedersi sottratte le somme con destinazione al Fondo per il risarcimento delle vittime delle truffe e degli scandali finanziari. Questo dopo che nei giorni scorsi il Governo ha provveduto ad eliminare la retroattività che avrebbe oltremodo danneggiato i consumatori/risparmiatori, i quali sulle polizze hanno un tempo fin troppo breve, e pari ad appena due anni, per evitare che le somme vadano prescritte.

Le somme, infatti, in tal caso passano allo Stato che le utilizza per finanziare progetti quali la social card, la ricerca, la stabilizzazione dei lavoratori precari e risarcimenti vari. Ebbene, al riguardo il Movimento Consumatori non è per nulla soddisfatto visto che l’eliminazione della retroattività non risolve il problema relativo ai termini di prescrizione; per il futuro, infatti, le somme delle polizze vita non richieste entro due anni dall’evento per cui iniziano a maturare i tempi che portano alla prescrizione, confluiranno automaticamente nel Fondo per i crac finanziari.

Di conseguenza, MC bolla la soluzione del Governo come “pasticciata“, ed invita l’Esecutivo a provvedere con urgenza a cancellare direttamente la norma sulle polizze dormienti; in questo modo, tra l’altro, le assicurazioni sulla vita sono soggette a termini di prescrizione pari ad appena due anni quando invece per gli investimenti di natura finanziaria e per le giacenze in conto corrente devono trascorrere dieci anni senza alcuna movimentazione prima che questo accada.

Secondo il presidente del Movimento Consumatori Lorenzo Miozzi, occorre evitare che l’Esecutivo “continui questo indebito scippo che ha le vesti di una vera e propria tassa sul lutto“; di conseguenza, l’Associazione nei giorni scorsi ha confermato che continuerà a battersi affinché il Governo elimini definitivamente la norma sulla prescrizione delle polizze vita introdotta con il cosiddetto “Decreto Alitalia“.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/polizze-dormienti-eliminazione-retroattivita-insufficiente/26949/

Rc Auto: arrivano i rincari

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Dopo l’aumento dei treni e delle autostrade arrivano puntuali i rincari dell’Rc auto, già da parecchie settimane preannunciati congiuntamente da Adusbef e dalla Federconsumatori. Ebbene, al riguardo le due Associazioni sottolineano come ora anche l’Isvap abbia certificato dei rincari che sono pari a ben il 15%, il che significa un aggravio medio a famiglia pari a ben 130 euro all’anno. Insomma, per “coprire” l’auto dall’obbligo della responsabilità civile di questo passo ci vorrà un mutuo visto che già da anni i premi per l’assicurazione della macchina non fanno altro che aumentare a carico degli assicurati, anche quando questi da un anno all’altro non commettono incidenti con colpa.

A conti fatti, quindi, le due Associazioni mettono in evidenza come nulla sia cambiato da quando il mercato delle polizze auto è stato, per così dire, liberalizzato visto che i rincari medi sono stati superiori al 170%! Adusbef e Federconsumatori si chiedono come mai chi ha la responsabilità istituzionale per intervenire non stia facendo nulla.

A preannunciare i rincari che puntualmente sono arrivati erano state le Associazioni dei Consumatori, con in testa proprio l’Adusbef e la Federconsumatori, ma anche le stesse Associazioni degli agenti per una scelta che ha del clamoroso visto che l’Rc auto contribuirà ad erodere ulteriormente il già esiguo poter d’acquisto delle famiglie italiane.

Nei giorni scorsi l’Adusbef e la Federconsumatori avevano aggiornato la stangata 2010 portandola a 761 euro medi a famiglia; ma visto che siamo solo ad aprile, e visto che le notizie che arrivano sui prezzi dei beni e dei servizi sono sempre negative e sfavorevoli per le famiglie, c’è da credere che la stima delle due Associazioni rischi di essere ulteriormente rivista verso l’alto. Ad aumentare, lo ricordiamo, oltre ai treni, autostrade ed Rc auto sono anche i mutui, i servizi bancari, l’acqua, la tassa sui rifiuti e, tra l’altro, anche i costi legati alla presentazione dei ricorsi contro le multe.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/rc-auto-arrivano-i-rincari/26965/

Bollette luce: ecco quanto incassa lo Stato

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L’Autorità per l’Energia ha calcolato che in media una famiglia italiana paga su base annua una bolletta elettrica per un importo pari a 426 euro; di questi però ben 99 euro, corrispondenti al 23% circa, vanno allo Stato sotto la voce “oneri generali di sistema“. A metterlo in evidenza nei giorni scorsi è stato il movimento Cittadinanzattiva in concomitanza con l’annuncio, da parte dell’Autorità per l’Energia, della revisione tariffaria sull’elettricità che vede il prezzo dell’energia elettrica in calo del 3,1% nel trimestre corrente a favore delle famiglie italiane.

Di contro, il gas per il periodo aprile – giugno 2010 è aumentato del 3,6% per effetto di una concorrenza nel settore che ancora lascia a desiderare. Cittadinanzattiva ritiene che il Governo debba garantire più concorrenza nel settore energetico, ma dovrebbe altresì porre fine a fare cassa con le bollette della luce degli italiani; secondo il movimento, infatti, il 23% che lo Stato incassa sulla bolletta della luce delle famiglie italiane non serve per metterlo a disposizione della fiscalità generale, ma serve, ad esempio, per incentivare le fonti rinnovabili o per le operazioni, mai effettuate, di dismissione delle vecchie centrali nucleari.

Per questo secondo Cittadinanzattiva gli oneri generali di sistema assomigliano ad una vera e propria tassa che, tra l’altro, è in aumento e grava sulle bollette delle famiglie; il movimento caldeggia quindi una revisione di tali oneri, o quantomeno l’eliminazione della tassa sulla tassa, ovverosia togliere sugli oneri generali di sistema l’aggravio dell’imposta sul valore aggiunto (Iva).

Per quanto riguarda invece il gas, gli aumenti registrati negli ultimi mesi a carico delle famiglie rendono poco efficace anche la stessa riduzione delle bollette della luce, ragion per cui anche in tale settore, così come in quello dei carburanti, servono misure efficaci finalizzate a tutelare gli utenti finali.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/bollette-luce-ecco-quanto-incassa-lo-stato/26969/

Benzina: prezzi sempre più in alto

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La Pasqua è appena finita e dopo alcuni giorni di calma piatta i prezzi della benzina alla pompa sono tornati a surriscaldarsi. In accordo con quanto rende noto Staffettaonline.com, la benzina ha sfondato in data odierna la quota di 1,42 euro al litro, mentre per un litro di gasolio di euro ce ne vogliono quasi 1,26. E’ probabile che nelle prossime ore le Associazioni dei Consumatori tornino a farsi sentire per denunciare l’ennesimo salasso che da qui a fine anno rischia di pesare non solo per gli automobilisti, ma anche per le famiglie visto che di questo passo le ripercussioni sui prezzi al consumo dei beni di prima necessità non potranno che essere negative.

A breve, intanto, gli attori della filiera dovrebbero essere convocati dal Governo per mettere a punto in materia di carburanti una riforma che cerchi di accontentare un po’ tutti. Da un lato, in particolare, ci sono i gestori delle pompe di benzina che chiedono, tra l’altro, anche più sicurezza e più tutele visto che quello del benzinaio sta diventando un mestiere sempre più rischioso.

Dall’altro le Associazioni dei Consumatori da mesi caldeggiano l’apertura del mercato della distribuzione dei carburanti alla GDO unitamente alla sterilizzazione dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) ed all’aumento sulla rete dei distributori self service che permettono di pagare la benzina alcuni centesimi di euro al litro in meno.

Ma la questione chiave, quella più importante, riguarda il meccanismo di determinazione dei prezzi, sul quale probabilmente si registreranno ampie differenze di vedute tra le compagnie petrolifere ed i Consumatori. Alcune Associazioni, in particolare, caldeggiano l’istituzione di un’Autorità di controllo sulla determinazione dei prezzi alla pompa di benzina e diesel, mentre altre ritengono necessario che la revisione dei prezzi dei carburanti avvenga periodicamente, in corrispondenza di date prefissate così come avviene per le tariffe della luce e del gas.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/benzina-prezzi-sempre-piu-in-alto/26957/

Incentivi cucine, moto, elettrodomestici: attenti ai prezzi

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Partono giovedì 15 aprile gli incentivi per l’acquisto di cucine, elettrodomestici, moto e, tra l’altro, anche abbonamenti Internet Adsl per i giovani. Pur tuttavia, le famiglie interessate agli acquisti col bonus statale farebbero meglio ad iniziare a farsi un giro nei negozi alla ricerca magari della cucina per la quale è stato programmato l’acquisto. Questo al fine di accertarsi che il prezzo di vendita prima dell’avvio degli incentivi coincida con quello praticato dal rivenditore quando la campagna di bonus statali sarà iniziata.

E’ l’Adiconsum che in particolare invita i consumatori ad effettuare tale verifica al fine di non cadere nella trappola del riprezzamento dei beni che si potranno acquistare con gli ecoincentivi. L’Associazione dei Consumatori, infatti, teme che si verifichino le stesse situazioni del periodo dei saldi, quanto lo sconto praticato sulle merci in vendita non è quello reale in quanto a monte c’è stato prima un riprezzamento. Lo sconto statale deve essere chiaramente reale e non fittizio, altrimenti a conti fatti a guadagnarci, due volte, sarebbe solo il rivenditore.

Nel caso in cui il consumatore dovesse invece rilevare dei riprezzamenti, l’Adiconsum invita a segnalare ogni tentativo di truffa sia alla Polizia Municipale, sia alla Guardia di Finanza e per conoscenza anche all’Associazione dei Consumatori chiamando al numero presente in questa pagina Web.

Ricordiamo che oltre all’acquisto di cucine, moto, scooter, elettrodomestici ed abbonamenti Internet Adsl si possono acquistare con gli sconti statali anche le eco-case, le gru per l’edilizia e le macchine agricole e movimento di terra. Ma ci sono anche incentivi per la nautica che spaziano dai motori fuoribordo, con bonus per singolo acquisto fino a 1.000 euro, e per gli stampi per scafi da diporto con uno sconto statale che può arrivare fino a ben 200 mila euro ad impresa.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/incentivi-cucine-moto-elettrodomestici-attenti-ai-prezzi/26961/

L’assicurazione deve risarcire il danno per l’incendio di un veicolo in sosta

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La copertura assicurativa obbligatoria, riguarda anche i danni provocati a terzi, derivati dall’incendio di un’auto in sosta sulla via pubblica, perché anche la sosta costituisce circolazione.
Per la giurisprudenza di merito e di legittimità meno recente, la sosta di un veicolo sulla pubblica via non poteva considerarsi evento relativo alla circolazione stradale e quindi i danni provocati dall’incendio di un veicolo in sosta, non potevano farsi rientrare nella previsione dell’articolo 2054 del Codice civile, con la conseguente inapplicabilità della copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile auto. (Cass. civ. Sez. III, 09-06-1997, n. 5146; Cass. civ. Sez. III, 06-05-1998, n. 4575).
Secondo un indirizzo più recente, confermato dalla sentenza 3108/2010, agli effetti dell’articolo 2054 del Codice civile e della legge sull’assicurazione obbligatoria, n. 990/1969, anche la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata costituisce circolazione, con la conseguenza che per i danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo (non determinato da fatto doloso del terzo) risponde l’assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l’inizio della sosta e l’insorgere dell’incendio (Cass. Civ. 06/02/2004 n. 2302; Cass. civ. Sez. III, 05-08-2004, n. 14998).
La recente decisione prende in esame precedenti pronunce di un indirizzo per così dire intermedio (ritenuto non condivisibile e superato) secondo cui, per il risarcimento delle conseguenze dannose, occorre considerare e distinguere se l’incendio può considerarsi evento collegato alla circolazione stradale, o meno.
Nel senso che per la copertura assicurativa sarebbe necessario “un particolare e specifico nesso eziologico con un determinato avvenimento attinente alla circolazione” (Cass., 20 novembre 2003, n. 17626) che lo colleghi ad una collisione (così Cass., n. 4575/98) o al “normale utilizzo funzionale del veicolo assicurato” (così Cass., n. 5146/97).
Costante nel tempo è rimasto invece il principio giurisprudenziale (confermato dalla decisione in commento) che se l’incendio sia stato appiccato dolosamente, le conseguenze dannose che ne siano derivate ai terzi non possono essere ricollegate alla circolazione stradale, con la conseguenza che in tal caso l’assicuratore per la responsabilità civile del veicolo, dal quale si è propagato l’incendio non può essere chiamato a risponderne.
Per la decisione in commento, l’incendio di un veicolo in sosta (e la conseguente situazione dannosa) deve considerarsi evento legato alla circolazione stradale anche quando dovessero intervenire fattori esterni non immediatamente ricollegabili alla sua circolazione ed alla sua utilizzazione come veicolo.
Questo perché come la più recente (condivisa) giurisprudenza ha affermato la sosta su area pubblica o ad essa equiparata è essa stessa circolazione, in quanto anche in occasione di fermate o soste “sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone”.
Alla luce di quest’ultima decisione e delle altre più recenti pronunce dei giudici di legittimità i seguenti dati possono considerarsi definitivamente acquisiti:
la sosta è essa stessa circolazione perché “comprende in sé il complesso delle situazioni dinamiche e statiche in cui è posto il veicolo sulla pubblica via”;
deve considerarsi sempre relativo alla circolazione l’incendio propagatosi dal veicolo in sosta, a meno che esso non sia stato appiccato dall’azione dolosa di terzi;
al danneggiato deve essere riconosciuta azione diretta nei confronti dell’assicuratore del veicolo.
(Altalex, 1° aprile 2010. Nota di Giuseppe Mommo)
Fonte: http://webmaildominiold.aruba.it/cgi-bin/webmail.cgi?cmd=item-1959&require_lock=true&java_email=true&fld=Inbox&encode_text=fld&utoken=info!40negozioterminus.it!40localhost!3A143_!7E2-04ca659bffd36ea206e700_0

Il professionista che lavora da casa non paga l’Irap

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Un libero professionista adibisce una stanza della propria abitazione all’esercizio dell’attività professionale; si dota di un fax, di una libreria, di un apparecchio per videoscrittura a memoria elettronica (pc) non avvalendosi, nemmeno a titolo occasionale , di alcun collaboratore.
Ora, i redditi maturati e percepiti dal professionista sono soggetti a tassazione IRAP (imposta regionale sulle attività produttive)?
Risponde al quesito posto la sentenza della Corte di Cassazione n. 15110/2009. Il giudizio di legittimità si fonda sul combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 446/97 per cui l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’IRAP qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
Se alla Suprema Corte incombe l’onere di accertare la legittimità del provvedimento di esenzione dell’applicazione dell’imposta, al giudice di merito spetta accertare il requisito dell’autonoma organizzazione che ricorre quando il contribuente a qualsiasi titolo sia solo ed unico responsabile dell’organizzazione; significa cioè, che non deve figurare in strutture organizzative in cui la responsabilità è in capo ad altri.
Altra ipotesi di autonoma organizzazione si ravvede quando il professionista disponga ed utilizzi beni di natura strumentale che, per dirla col principio dell’”id quod plerumque accidit” (come da prassi), costituiscono un quid pluris rispetto la strumentazione necessaria per svolgere adeguatamente l’attività d’impresa di organizzazione.
Si ritiene, sposando l’orientamento della Corte che, al di là dell’esatta interpretazione del requisito dell’autonoma organizzazione, la “condictio sine qua non” legittimante insindacabilmente la mancata applicazione dell’IRAP sia che il professionista svolga la propria attività in completa solitudine senza avvalersi, quindi, di alcun collaboratore nemmeno in sporadiche e/o occasionali giornate.
Autore: mariagrazia mazzaraco
Fonte: http://webmaildominiold.aruba.it/cgi-bin/webmail.cgi?cmd=item-1970&require_lock=true&java_email=true&fld=Inbox&encode_text=fld&utoken=info!40negozioterminus.it!40localhost!3A143_!7E2-04ca659bffd36ea206e700_0

Progetti in favore delle famiglie, arrivano i finanziamenti ad hoc

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Parte dei contributi è destinata alla realizzazione di programmi contro la povertà e l’esclusione sociale
Oltre un milione di euro per finanziare progetti destinati ad aiutare le famiglie per l’anno 2010. A definire tempi, modalità e soggetti destinatari è un bando del dipartimento per le Politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei ministri, annunciato con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo.

E’ fissato a 180mila euro il contributo che verrà assegnato a ogni progetto selezionato.
Una parte dei finanziamenti sarà destinata, in particolare, ai programmi contro la povertà e l’esclusione sociale delle famiglie. Potranno partecipare al bando i soggetti privati, comunque denominati, che operano prevalentemente nel campo delle politiche a tutela della famiglia. Rimangono fuori, invece, le persone fisiche, i partiti, i sindacati e tutte le associazioni facenti capo o affiliate a essi.
I progetti andranno presentati entro il prossimo 24 maggio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al dipartimento per le Politiche della famiglia.
Sarà una commissione ad hoc, nominata con decreto del capo del dipartimento, a valutare i progetti basandosi su parametri riferiti alla stabilità del progetto, all’impatto che esso può avere sul contesto territoriale, all’elaborazione della proposta progettuale e alla qualità, innovatività e adeguatezza a soddisfare le esigenze delle famiglie.
Il bando, nel dettaglio, elenca anche i costi ammissibili e la documentazione da allegare alla domanda. Non potranno essere presentate più richieste in relazione allo stesso progetto. In caso di progetti realizzati da più soggetti, tra questi dovrà essere nominato un mandatario come unico rappresentante.
Gli ammessi al finanziamento dovranno stipulare un’apposita convenzione con il dipartimento, anche per regolare la materiale erogazione dei contributi, previa presentazione, da parte di chi ha proposto il progetto, del documento unico di regolarità contributiva (Durc) e dell’informativa antimafia.
I progetti, infine, non potranno avere una durata superiore a 24 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione.

r.fo.

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/progetti-favore-delle-famiglie-arrivano-i-finanziamenti-ad-hoc

Cartelle su contributi Inps: competenza al tribunale ordinario

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Dubbio sciolto con la proposta di regolamento preventivo di giurisdizione alle Sezioni unite

Il 18 marzo scorso la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6539, ha sancito la giurisdizione del giudice ordinario sui ricorsi relativi a cartelle esattoriali notificate da Equitalia relative a contributi Inps. La pronuncia si ricollega al principio generale enunciato dalla Corte stessa, nel 2008: la cartella esattoriale è un atto privo di autonomia, “costituisce uno strumento in cui viene enunciata una pregressa richiesta di natura sostanziale”, quindi deve essere “impugnata davanti al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale, a nulla valendo che l’atto non contenga una puntuale indicazione della fonte di credito fatta valere” (sentenza delle sezioni unite, n. 3001/2008).

La vicenda
Una società a responsabilità limitata riceveva una cartella esattoriale relativa a contributi Inps connessi agli anni 2000 e 2001; conseguentemente decideva di impugnare la cartella nei confronti di Equitalia Gerit Spa, presentando ricorso sia davanti al Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, sia alla Commissione tributaria provinciale di Roma.

La ricorrente proponeva, poi, regolamento preventivo di giurisdizione alle Sezioni unite della Corte di cassazione, per sciogliere il dubbio su quale fosse il giudice competente in ordine al processo nel quale era parte: il giudice tributario, secondo gli articoli 2, comma 1, e 19 del decreto legislativo 546/1992, oppure il giudice del lavoro, in applicazione dell’articolo 24, comma 5 del Dlgs 46/1999.

La società formulava anche due quesiti di diritto: il primo sull’applicabilità del Dlgs 546/1992 piuttosto che del decreto 46/1999, considerata l’unificazione degli istituti assistenziali e previdenziali nell’ente principale, l’Inps, quale soggetto devoluto a pagare pensioni e assistenza sanitaria; il secondo, sulla giusta interpretazione da dare alla facoltà al cittadino-contribuente di proporre opposizione, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, nei confronti di eccezioni relative all’iscrizione a ruolo (articolo 24, comma 5, Dlgs 46/1999). La ricorrente, in sintesi, chiedeva se la facoltà del ricorso al giudice del lavoro andasse interpretata come un obbligo o come una possibilità alternativa alla giurisdizione delle commissioni tributarie – articolo 2, Dlgs 546/1992 – o, ancora, come facoltà alternativa quella data dall’articolo 19 del medesimo decreto).

Inoltre, chiedeva alla Corte di dichiarare come “non manifestamente infondata” la questione di legittimità costituzionale del Dlgs. 46/1999, articolo 24, per violazione degli articoli 3 e 25 della Costituzione, in considerazione della diversità dei termini di impugnativa e del giudice dell’impugnativa medesima, nonostante l’avvenuta unificazione del servizio sanitario nazionale e dell’Inps.

La sentenza
La Corte sancisce la giurisdizione del giudice ordinario, considerati sia la natura del rapporto previdenziale (la cartella esattoriale notificata da Equitalia Gerit Spa si riferisce a ruoli emessi dall’Inps per contributi previdenziali obbligatori) sia il disposto normativo del Dlgs 46/1999 che, all’articolo 24, prevede espressamente la possibilità, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, di proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo davanti al giudice del lavoro (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 7399/2007).

La Corte risponde implicitamente al primo quesito e chiarisce la validità dell’applicazione dell’articolo 24, non essendo qui in discussione anche i contributi dovuti al servizio sanitario nazionale, rientranti invece nella giurisdizione tributaria (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 2871/2009). In merito al secondo quesito, la Corte sottolinea come alla locuzione impiegata dal legislatore (“può”) per riferirsi al potere di impugnativa, corrisponda sempre (in termini di “deve”) un onere di impugnare, evidenziando la non rilevanza della questione posta dalla società ricorrente.

In merito alla questione di legittimità costituzionale lamentata dalla società ricorrente, la Corte considera insussistente sia la violazione dell’articolo 25 della Costituzione, perché la scelta è strettamente legata alla natura (in questo caso previdenziale e non tributaria) dell’obbligazione dedotta in giudizio, sia il contrasto con l’articolo 3, per evidente mancanza di tertium comparationis (in quanto la normativa vigente in materia non consente la possibilità di scegliere un giudice diverso da quello “naturale”).
Le conclusioni
Il regolamento preventivo di giurisdizione è uno strumento che consente di risolvere in breve tempo le questioni di giurisdizione: le parti, per sciogliere il dubbio su quale sia il giudice munito di giurisdizione in ordine al processo, possono rivolgersi direttamente alle Sezioni unite della Cassazione affinché decidano sulla questione.L’utilizzo di un simile strumento ha permesso di far risaltare, nel caso esaminato, la natura strumentale della cartella esattoriale: la natura sostanziale rimane esclusivamente in capo all’oggetto della richiesta cui la cartella si riferisce, ossia i contributi previdenziali. Naturale conseguenza di tale considerazione sul rapporto sottostante, è la decisione sulla competenza del giudice: in tale contesto il giudice del lavoro (giudice ordinario).
Flavia Gentili

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/cartelle-su-contributi-inps-competenza-al-tribunale-ordinario

Polizze dormienti: eliminazione retroattività insufficiente

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Gli eredi di polizze vita sottoscritte da persone decedute prima della data del 27 ottobre 2007 non rischieranno di vedersi sottratte le somme con destinazione al Fondo per il risarcimento delle vittime delle truffe e degli scandali finanziari. Questo dopo che nei giorni scorsi il Governo ha provveduto ad eliminare la retroattività che avrebbe oltremodo danneggiato i consumatori/risparmiatori, i quali sulle polizze hanno un tempo fin troppo breve, e pari ad appena due anni, per evitare che le somme vadano prescritte.

Le somme, infatti, in tal caso passano allo Stato che le utilizza per finanziare progetti quali la social card, la ricerca, la stabilizzazione dei lavoratori precari e risarcimenti vari. Ebbene, al riguardo il Movimento Consumatori non è per nulla soddisfatto visto che l’eliminazione della retroattività non risolve il problema relativo ai termini di prescrizione; per il futuro, infatti, le somme delle polizze vita non richieste entro due anni dall’evento per cui iniziano a maturare i tempi che portano alla prescrizione, confluiranno automaticamente nel Fondo per i crac finanziari.

Di conseguenza, MC bolla la soluzione del Governo come “pasticciata“, ed invita l’Esecutivo a provvedere con urgenza a cancellare direttamente la norma sulle polizze dormienti; in questo modo, tra l’altro, le assicurazioni sulla vita sono soggette a termini di prescrizione pari ad appena due anni quando invece per gli investimenti di natura finanziaria e per le giacenze in conto corrente devono trascorrere dieci anni senza alcuna movimentazione prima che questo accada.

Secondo il presidente del Movimento Consumatori Lorenzo Miozzi, occorre evitare che l’Esecutivo “continui questo indebito scippo che ha le vesti di una vera e propria tassa sul lutto“; di conseguenza, l’Associazione nei giorni scorsi ha confermato che continuerà a battersi affinché il Governo elimini definitivamente la norma sulla prescrizione delle polizze vita introdotta con il cosiddetto “Decreto Alitalia“.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/polizze-dormienti-eliminazione-retroattivita-insufficiente/26949/