I programmi informativi possono ora andare in onda su altre emittenti, come Mediaset, Sky e La7, ma non sul servizio pubblico, per il quale gli utenti pagano il canone.
Siamo al paradosso.
Il ricorso Altroconsumo contro la delibera RAI di sospensione dei programmi d’informazione in periodo prelettorale è ancora in piedi e sarà affrontato quanto prima al Tar Lazio in via cautelare.
Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo: “Gli utenti devono veder ripristinate le regole-base per poter essere informati in modo completo, obiettivo, imparziale e corretto dal servizio pubblico radiotelevisivo. La pluralità e diversità di fornitori di contenuti informativi, in concorrenza tra loro, sono alla base di uno stato civile”.
Continua la raccolta di firme per la petizione su www.altroconsumo.it a sostegno della richiesta di Altroconsumo di ripristino dei programmi d’informazione e in difesa dell’articolo 21 della Costituzione.
Fonte: http://www.altroconsumo.it/radio-tv/tar-lazio-stop-alla-sospensione-dei-programmi-informativi-per-mediaset-sky-e-la7-altroconsumo-ripristino-informazione-anche-sul-servizio-pubblico-s270413.htm
Tar Lazio, stop alla sospensione dei programmi informativi per Mediaset, Sky e La7. Altroconsumo: ripristino informazione anche sul servizio pubblico
Alberghi italiani, aumentano le presenze a febbraio
Nello scorso mese di febbraio il settore alberghiero ha rivisto in Italia la luce in fondo al tunnel riportando una crescita delle presenze dell’1,5% rispetto al mese di febbraio del 2009; a darne notizia è la Federalberghi che in merito ha effettuato la consueta inchiesta mensile interpellando un campione di operatori del settore sparsi in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Pur tuttavia, secondo Bernabò Bocca, Presidente di Federalberghi-Confturismo, non è il caso di cantar vittoria visto che a fronte del lieve incremento dei flussi la situazione, per quel che riguarda gli introiti degli operatori del comparto, rimane critica.
Secondo il Presidente Bocca, infatti, il dato dello scorso mese deve essere letto considerando il fatto che il Carnevale e la neve hanno contribuito a far aumentare le presenze di clienti, ma nello stesso tempo i flussi di cassa delle imprese languono in quanto le tariffe degli alberghi o sono in calo generalizzato, o al massimo sono ferme.
Non a caso, il mese scorso a fronte dell’incremento del flusso di clientela c’è stato un calo dei livelli occupazionali dello 0,8% derivante dalla contrazione del 2,5% per i lavoratori a tempo indeterminato, ed un contestuale rialzo del 3,2% per i lavoratori con contratto a tempo determinato. Di conseguenza il Presidente della Federalberghi-Confturismo ritiene necessario che il Governo e gli istituti di credito diano il necessario sostegno al sistema imprenditoriale alberghiero al fine di evitare nuove perdite di posti di lavoro.
Al riguardo, infatti, il Presidente Bocca ha posto l’accento sul fatto che a crescere sono i dipendenti con contratto a termine, mentre scendono quelli con contratto di lavoro stabile; il che significa che le imprese sono loro malgrado costrette a seguire questa strada al fine di poter abbattere i costi fissi visto che sono già parecchi i mesi che i ricavi languono.
Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/alberghi-italiani-aumentano-le-presenze-a-febbraio/25943/
Wind: Gubitosi, collaborazione Tlc per ridurre costi
Il comparto delle telecomunicazioni rappresenta un settore stabile ma anche pieno di opportunità. A dichiararlo è stato l’Amministratore delegato di Wind, Luigi Gubitosi, il quale, in un’intervista rilasciata al quotidiano “Sole 24 Ore“, prevede che in futuro tra i player delle tlc ci sarà una maggiore collaborazione con la finalità di ridurre i costi; questo perché le società, seppur in un contesto vivace, non possono più pensare di far leva solo sulla crescita, ma devono anche mettere a punto delle sinergie e delle collaborazioni a livello infrastrutturale allo stesso modo di come una utility adotta il proprio modello di business.
Questo secondo l’Ad del colosso delle telecomunicazioni vale sia per la telefonia fissa, sia per quella mobile in un anno come 2010 che nel complesso per il comparto è atteso piatto, ovverosia caratterizzato da una crescita zero e da una tendenza di medio e lungo periodo per la quale, a fronte di un livello basso per i costi variabili, c’è da fare i conti con i costi fissi che, invece, sono alti, e con prezzi per i servizi che tendono a scendere; al riguardo, tra l’altro, Luigi Gubitosi ritiene come passo obbligato per il settore quello di spostarsi dai servizi classici a quelli che offrono un più elevato valore aggiunto.
A conti fatti, quindi, l’Amministratore Delegato di Wind prevede che così come ad esempio i grandi marchi del settore automobilistico mettono assieme le loro tecnologie, anche le Tlc molto presto stipuleranno una sorta di “fusione” per quel che riguarda le infrastrutture in modo tale da spingere in alto la redditività grazie alle conseguenti sinergie.
Ed in merito a Wind, l’Amministratore Delegato ha reso noto che in questa prima parte del 2010 la società sta acquisendo nuove quote di mercato, in particolar modo nel comparto business dove l’azienda in passato non aveva ancora raggiunto un grado di penetrazione elevato.
Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/wind-gubitosi-tlc-dovranno-collaborare-per-ridurre-i-costi/25951/
Cassa integrazione: prolungamento, posizione Confartigianato
Nei giorni scorsi presso la Camera dei Deputati la Commissione Lavoro ha approvato un importante progetto di Legge che prevede l’estensione, ovverosia il prolungamento, della cassa integrazione guadagni ordinaria da 52 a 78 settimane. L’approvazione di tale misura è stata ben accolta dai Sindacati, con in testa la Cgil, ma nelle ultime ore, per voce del Ministro Sacconi, s’è appreso che il Governo in merito a tale allungamento fornirà un parere negativo.
Di conseguenza tutto rischia di naufragare anche perché secondo l’Esecutivo ci sono già tutti gli strumenti necessari per il sostegno all’occupazione ed al reddito dei lavoratori. Ma sulla questione è intervenuta anche la Confartigianato, la quale sul progetto di Legge relativo all’estensione della cassa integrazione ha espresso forti perplessità; in particolare, il Presidente dell’Associazione degli artigiani, Giorgio Guerrini, ha dichiarato che un provvedimento di questo tipo andrebbe solo ad avvantaggiare alcune aziende.
Dubbi e perplessità sono stati espressi dal Presidente Guerrini anche in merito alla copertura finanziaria necessaria per sostenere tale misura; la Confartigianato teme in particolare che vengano sottratte risorse alla cassa integrazione in deroga che si sta rivelando un valido strumento anticrisi visto che estende la platea dei beneficiari, ed avvantaggia soprattutto quelle piccole imprese, comprese quelle dell’artigianato, che vanno avanti con non poche difficoltà, e che sono lontane dai riflettori mediatici.
Ed in merito alle politiche per il lavoro, nei giorni scorsi sempre la Confartigianato è intervenuta in merito ai benefici previdenziali che nel Ddl Lavoro riguardano i lavoratori dipendenti che esercitano mansioni usuranti, ma che escludono invece i lavoratori autonomi determinando secondo l’Associazione degli artigiani una ingiusta ed inaccettabile disparità. Positiva è invece la posizione della Confartigianato in merito ad un altro provvedimento, ovverosia quello che prevede per i giovani la possibilità di utilizzare l’ultimo anno della scuola dell’obbligo per l’apprendistato.
Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/cassa-integrazione-prolungamento-posizione-confartigianato/25931/
Poste Italiane: ingresso nelle assicurazioni ramo danni
Poste Italiane, dopo aver diversificato il proprio business passando dai servizi di recapito a quelli bancari e finanziari, fino ad arrivare, con PosteMobile, ai servizi di telecomunicazioni per i cellulari, si prepara a fare il suo ingresso nel settore assicurativo ramo danni. Ad annunciarlo, in un’intervista rilasciata al “Sole 24 Ore”, è stato Massimo Sarmi, Amministratore Delegato di Poste Italiane, con la società che diventerà operativa in materia di polizze RC non appena avrà ottenuto il via libera da parte dell’Isvap, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.
L’obiettivo è quello di vendere polizze ramo danni “in proprio” senza avvalersi quindi per questo comparto di partnership. Secondo Ivano Giacomelli, segretario nazionale dell’Associazione Codici, l’annuncio di Poste Italiane di entrare nel mercato assicurativo ramo danni non giunge inaspettato, ma in ogni caso trattasi di un’operazione che rischia di essere dannosa per i consumatori visto che la società si sta sempre di più spostando sull’area finanziaria con la conseguenza che trascura il servizio universale.
Di riflesso, l’Associazione ritiene opportuno che Poste Italiane da un lato rispetti l’obbligo di effettuare i dovuti investimenti nel settore postale, e dall’altro fissi un tetto limite ai proventi incassati attraverso le attività e gli asset dell’area finanziaria; questo al fine di capire e di individuare la quota di investimenti del servizio pubblico che andrà a sostenere le operazioni di natura finanziaria.
E riguardo al servizio universale il mese scorso la Cisl Poste, con preoccupazione, ha fatto sapere come, proprio a causa dello spostamento dell’asse del business di Poste Italiane verso l’area finanziaria, siano a rischio ben diecimila posti di lavoro nel settore postale ed in quello di recapito delle lettere. In merito, Mario Petitto, Segretario Generale della Cisl Poste, ha non a caso dichiarato come il Sindacato già da parecchio tempo stia portando avanti con Poste Italiane una trattativa al fine di arginare quella che per il servizio postale è diventata in tutto e per tutto una vera e propria emorragia.
Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/poste-italiane-ingresso-nelle-assicurazioni-ramo-danni/25927/
Corte dei Conti: nominato Segretario Generale della Corte dei conti Gian Giorgio Paleologo
Con decreto n. 5 del 10 marzo 2010 il Presidente della Corte dei conti di concerto con il Consiglio di Presidenza ha nominato Segretario Generale della Corte dei conti il Presidente di Sezione Gian Giorgio Paleologo. La nomina ha decorrenza dal 10 marzo 2010 per la durata di un biennio.
Biografia del Presidente Gian Giorgio Paleologo
Nato a Roma.il 5 luglio 1937.
Dopo la laurea in giurisprudenza ha vinto numerosi concorsi presso amministrazioni pubbliche e ed poi risultato primo del concorso a referendario presso la Corte dei conti nei cui ruoli è entrato in data 1 luglio 1972.
Dal 1972 ad oggi ha svolto tutte le funzioni istituzionali (di controllo, giurisdizionali e requirenti) in particolare : presso la Delegazione regionale per la Toscana (1972/1973); la Procura Generale ( 1973/1974);le Sezioni riunite in sede referente (1974 /1978 ) periodo in cui ha curato la redazione di parti generali delle Relazioni al Parlamento – organizzazione della P.A. ed attività contrattuale – sia di parti speciali – Presidenza del Consiglio, Ministero dell’interno ed i giudizi di parificazione sui rendiconti generali della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province Autonome).
E’stato il primo consigliere delegato al controllo sugli atti di governo , ruolo che ha svolto per 13 anni consecutivi da 1984 al 1997 .E’ stato relatore ed estensore di delibere di grande rilievo partecipando tra l’altro alle Sezioni Riunite quali fra le altre :la deliberazione con cui le Sezioni riunite, modificando il precedente orientamento, hanno riconosciuto natura di procedimento di riesame alla richiesta di visto con riserva;quella con la quale la Sezione del controllo in occasione della prima applicazione della legge n. 20 del 1994 – ha definito i programmi ed i criteri di riferimento del controllo successivo, ha proceduto alla determinazione del numero e delle competenze dei collegi, in relazione a tipologie di controllo, settori e materie, ed ha determinato i criteri generali per la composizione dei collegi ; quella con cui le Sezioni riunite, hanno adottato il regolamento per l’organizzazione dei collegi regionali di controllo e di una sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali (deliberazione 13 giugno 1997, in G.U. n. 145 del 1997).
Dal 16 agosto 1984 è stato preposto al Servizio Documentazione e Studi. Dal 25 febbraio 1997 al 31 dicembre 2000 è stato Delegato al controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (tra le numerose deliberazioni della Sezione del controllo redatte nell’esercizio di tale funzione, v., in particolare, quella concernente la proposizione di conflitto di attribuzione nei confronti del Governo, conflitto risolto dalla Corte costituzionale in favore della Corte dei conti) .
Dal 1° gennaio 2001 al 25 ottobre 2002: Delegato al controllo sugli atti dei Ministeri istituzionali .
Dal 25 ottobre 2002 al 20 aprile 2006: Presidente della Sezione di controllo per la Regione Calabria.
Dal 26 aprile 2006al 2008 : Presidente della Sezione Giurisdizionale per l’Abruzzo – Dal 2008: Presidente di coordinamento delle Sezioni Riunite in sede di controllo.
Fra i vari incarichi extraistituzionali ha svolto dal 2004 le funzioni di componente della Camera dei Lavori Pubblici e dal 2005 di Presidente della Camera Arbitrale.
E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche su temi di diritto pubblico ed ha svolto molteplici incarichi di docenza , fra i quali, per molti anni presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
Fonte: file:///Users/MacBook/Downloads/default.htm
Indagini bancarie buone per il fisco anche se c’è segreto istruttorio
La mancanza dell’autorizzazione non invalida l’accertamento basato sui dati raccolti dalla Guardia di finanza
È valido l’accertamento fiscale basato sulle indagini effettuate sui conti bancari, anche se il procedimento penale a carico del contribuente è coperto da segreto istruttorio. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4741 del 26 febbraio, ha respinto il ricorso di un mobilificio che aveva ricevuto un avviso di rettifica in materia di Iva conseguente ad attività istruttoria condotta sui conti bancari di un socio non amministratore della società.
La vicenda processuale
A discapito della prima decisione di merito favorevole al contribuente, la Commissione tributaria regionale ha confermato la validità di un atto impositivo rettificativo del volume di affari Iva di una società di persone, emesso a seguito di accertamenti della Guardia di finanza sui conti correnti bancari di pertinenza.
In particolare, i punti di dissertazione venuti a galla nella vicenda, e diversamente risolti nei tre gradi del giudizio, sostanzialmente riguardano:
• il preteso utilizzo illegittimo ai fini fiscali della documentazione bancaria acquisita nel corso di attività di polizia giudiziaria, per mancanza dell’autorizzazione preventiva del procuratore della Repubblica al rilascio delle copie della documentazione per effetto del segreto istruttorio che copre l’attività processuale penale
• l’illegittimo utilizzo della conoscenza della prova testimoniale, che avrebbe comportato violazione del diritto di difesa del contribuente.
La Commissione regionale ha accolto il gravame dell’ufficio, esternando le seguenti osservazioni.
Diversamente dal “travisamento” dei fatti risultante dalla precedente fase del giudizio, il secondo giudice afferma che non si è in presenza di un utilizzo di elementi acquisiti in sede penale e poi trasfusi nell’accertamento fiscale, bensì di una normale indagine svolta in sede amministrativa, le cui risultanze sono state anche trasmesse alla procura della Repubblica essendo emersi indizi di reato, il che significa che non occorreva alcuna autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, come invece preteso dalla ricorrente. Infatti, nel corso delle indagini condotte dalla polizia tributaria erano emersi una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti in merito a una “intensa” illecita attività finalizzata alla commissione di reati, con rilevanza sia penale in senso stretto sia penaltributaria (Dlgs 74/2000), ponendo in essere attività dolosa tendente artificiosamente a perpetrare rilevante evasione fiscale. Da tali indagini erano emersi riscontri di fatti gestionali posti in essere dalla società verificata che hanno disvelato condotte omissive e simulatorie atte a fare apparire, attraverso un’ingegnosa architettura di apparente regolarità fiscale, una situazione patrimoniale e reddituale del tutto diversa da quella reale.
Le risultanze delle indagini effettuate hanno avuto origine dalla procedura di controllo dei conti correnti bancari eseguiti presso un soggetto legittimato perché legato alla società da un rapporto qualificato, socio non amministratore (Cassazione 1452/2009, 27032/2007, 18421/2005), e sono state condotte in istruttoria con dovizia di riscontri e contestazioni rinvenibili nella redazione, dopo l’esecuzione di controlli incrociati, di un apposito prospetto delle schede clienti, allegato allo stesso processo verbale di constatazione, regolarmente notificato alla verificata a conclusione dei controlli.
Le acquisizioni testimoniali raccolte in sede investigativa non hanno conflitto con alcuna disposizione normativa costituzionale o di legge ordinaria (tanto meno con l’articolo 7 del Dlgs 546/1992, che, comunque, è posto a presidio dell’attività processuale non di quella amministrativa), posto che le stesse sono state raffrontate in quella sede dalla Guardia di finanza con le scritture contabili e la documentazione acquisita al fascicolo. Al riguardo, costituisce infatti principio consolidato quello secondo cui il divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio davanti alle Commissioni tributarie si riferisce alla prova testimoniale da assumere nel processo e non implica l’inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni raccolte dall’amministrazione procedente e rese da “terzi”, e cioè da soggetti estranei rispetto al rapporto tra il contribuente-parte e l’erario; tali informazioni testimoniali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, e devono pertanto essere necessariamente supportate da riscontri oggettivi (Cassazione 903/2002, 8683/2002, 4423/2003, 21271/2008).
Cosicché l’ispezione condotta dai verificatori sulla contabilità della ricorrente fuga qualsiasi preteso vizio di legittimità circa l’utilizzazione ai fini fiscali delle dichiarazioni rese da terzi. Per conseguenza, dall’acquisizione e valutazione di convincenti elementi di riscontro derivante dall’esame della documentazione contabile ed extracontabile, quindi diversi dalle testimonianze, ne è derivata una inevitabile ricostruzione indiretta dei ricavi occulti presuntivamente conseguiti dalla società mediante vendite non documentate. In fattispecie similari, difatti, l’ufficio accertatore può fondare la rettifica dei maggiori ricavi, rispetto a quelli dichiarati, su “gravi incongruenze”, anche se poste al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall’articolo 39, comma 1, lettera d), Dpr 600/1973, ossia su presunzioni “supersemplici”, non dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (articolo 2729 cc) (Cassazione 2876/2009, 16379/2008, 24532/2007, 26919/2006).
L’amministrazione finanziaria, quindi, nel rettificare i ricavi aziendali occultamente conseguiti, si è avvalsa legittimamente delle risultanze bancarie accertate presso terzi dalla Guardia di finanza (Cassazione 10148/2000, 15234/2001), in ciò abilitata dalle specifiche disposizioni normative contenute negli articoli 32, comma 1, n. 2), Dpr 600/1973, e 51, comma 2, n. 2), Dpr 633/1972 (normativa che riguarda specificamente lo sviluppo in campo fiscale degli accertamenti bancari eseguiti nell’ambito dei poteri di polizia giudiziaria).
Inoltre, è convincimento della Commissione del riesame (affermazione che segna il passaggio motivazionale essenziale della decisione) che, quand’anche l’asserzione del contribuente avesse fondamento, nell’attuale sistema del giudizio tributario non è rinvenibile una disposizione simile a quella posta nel giudizio penale dall’articolo 191 cpp, che sancisce espressamente il divieto di utilizzare prove acquisite in modo illecito o illegittimo quando queste risultano oggettivamente attendibili, come ben evidenziato dalla Corte di cassazione nella sentenza 4987/2003, allorché afferma che, dal momento che l’autorizzazione prevista dall’articolo 51, comma 2, n. 7), del Dpr 633/1972, attiene ai rapporti interni degli uffici e in materia tributaria non vige il principio (presente nel codice di procedura penale) della inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita, ben possono essere utilizzati ai fini dell’emissione di un avviso di accertamento (e nel successivo processo tributario) le copie dei conti bancari intrattenuti da una banca con il contribuente, acquisite dall’ufficio tributario presso l’istituto bancario in difetto della suddetta autorizzazione.
In altri termini, ove i dati e le notizie emersi in sede di attività di polizia giudiziaria fossero stati acquisiti senza il rispetto delle forme e dei modi previsti dalle norme in materia di accertamento (ad esempio, perquisizione effettuata senza l’autorizzazione del procuratore della Repubblica), non ne sarebbe in alcun modo preclusa l’utilizzazione, visto che si tratterebbe di vizi “coperti” dall’acquisizione in sede di indagini penali di dati successivamente pervenuti all’amministrazione finanziaria a seguito della trasmissione fatta dalla polizia giudiziaria, “copertura” che opererebbe indipendentemente dalla presenza o meno dell’autorizzazione alla trasmissione stessa (Cassazione 7791/2001, 3326/2009).
Decisione della Cassazione
Decidendo la vertenza, la Suprema corte respinge il ricorso della società e afferma il principio secondo cui il contribuente, laddove intenda far valere una incongruenza sulla valutazione dei fatti e delle circostanze operata dal giudice del merito, ha l’obbligo di indicare gli elementi e i conferenti punti della decisione e dell’atto impositivo impugnato a sostegno di tale assunto, non potendo risolversi la contestazione in un vizio squisitamente ermeneutico (nella specie, in relazione all’utilizzo di indagini finanziarie compiute in sede amministrativa o di polizia giudiziaria).
Uno dei punti contestati dal contribuente era il fatto che il procedimento penale a suo carico era coperto da segreto istruttorio, ma a tale obiezione la Corte di legittimità ha controbattuto affermando che, in realtà, il risultato utilizzato – come inequivocabilmente ha motivato il giudice del riesame – era quello basato su un’indagine amministrativa condotta dalla Guardia di finanza e, quindi, indipendentemente dal procedimento penale.
A tal fine, rafforzando un univoco indirizzo giurisprudenziale (Cassazione 3852/2001, 14058/2006, 22035/2006, 2450/2007), la Corte di legittimità ha argomentato che, in tema di accertamento, la necessità dell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per la trasmissione di atti, documenti e notizie acquisite nell’ambito di un’indagine o un processo penale, disposta dall’articolo 63, comma 1, del Dpr 633/1972, il cui contenuto è stato riprodotto nell’articolo 33, comma 3, del Dpr 600/1973, è prevista a salvaguardia del segreto delle indagini penali (ex articolo 329 cpp) e non ha alcuna finalità di tutela nei confronti del contribuente (in tale contesto, è stato perfino ammesso – Cassazione 22119/2007 – che la Guardia di finanza possa procedere all’acquisizione ai fini fiscali di documenti che si trovi a detenere a seguito del dissequestro disposto dal giudice penale, senza che occorra alcuna autorizzazione, in quanto con il provvedimento di dissequestro l’autorità penale ha mostrato di non ritenere i documenti in questione utili all’indagine e non ricorre l’ipotesi, costituzionalmente protetta, di accesso al domicilio privato).
Le considerazioni esposte derivano dalle riferite disposizioni che assegnano alla Guardia di finanza il ruolo di cooperazione con gli uffici fiscali per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento tributario; organo investigativo che espleta analoga funzione di interesse pubblico allorché agisce anche in veste di polizia giudiziaria per il perseguimento dei reati fiscali. Nell’ambito di tale attività investigativa, le norme fiscali riconoscono così all’autorità giudiziaria penale il potere di derogare al segreto istruttorio, in vista dell’interesse a un sollecito e corretto accertamento tributario (Cassazione 22173/2008). Di conseguenza, l’eventuale trasmissione non autorizzata di atti coperti dal segreto istruttorio rileva solo nell’ambito del giudizio penale e – se può giustificare provvedimenti a carico del trasgressore – non inficia la valenza probatoria dei dati trasmessi, né implica l’invalidità dell’atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi (Cassazione 22555/2007, 28695/2005, 7208/2003). Ciò in quanto l’autorizzazione del procuratore della Repubblica è “rivolta alla tutela della segretezza delle indagini penali”, ma non comporta una limitazione o un condizionamento della capacità di difesa della parte privata (Cassazione 7208/2003, Corte costituzionale 51/1992).
Quanto sopra, diversamente dalle fattispecie previste per l’accesso ai fini fiscali dall’articolo 52, commi 2 e 3, del Dpr 633/1972 (trattasi degli accessi in locali diversi da quelli destinati dal contribuente all’esercizio dell’attività ovvero per procedere a perquisizioni personali o all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli, ecc.), per i quali non può prescindersi – pena l’invalidità delle operazioni effettuate – dalla prescritta autorizzazione del procuratore della Repubblica.
In tal modo, la Suprema corte ha confermato la sentenza di secondo grado sullo specifico punto.
Salvatore Servidio
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/indagini-bancarie-buone-il-fisco-anche-se-ce-segreto-istruttorio
Fondo conti dormienti, 600 milioni per rimborsare le vittime dei crack
Il dato è stato fornito oggi in una risposta del Tesoro a una interrogazione in commissione Finanze alla Camera
L’importo complessivo delle somme che sono affluite nel Fondo conti dormienti ammonta a circa un miliardo di euro, di cui 400 milioni già utilizzati per finanziare un nuovo Fondo destinato a sostenere interventi urgenti e indifferibili. La consistenza residuale, disponibile sulla contabilità speciale conti dormienti, ammonta a 600 milioni di euro che saranno utilizzati per far fronte alle richieste di rimborso. Una volta che tali richieste risulteranno soddisfatte, la rimanenza potrà essere impiegata secondo le finalità prevista dall’articolo 1, comma 354-novies, della legge 266/2005 (Finanziaria 2006).
La dichiarazione, resa oggi dal Tesoro, prende le mosse da una interrogazione parlamentare presentata in commissione Finanze alla Camera.
L’idea del Fondo risale alla Finanziaria 2006 che, all’articolo 1, commi 343 e 345, ne prevedeva l’istituzione con l’obiettivo di indennizzare tutti quei risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, erano rimasti vittime di frodi finanziarie e avevano subito un danno ingiusto non risarcito. L’alimentazione del Fondo sarebbe stata assicurata dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come “dormienti” all’interno del sistema bancario nonché del settore assicurativo e finanziario.
Con successivo Dpr 116/2007, che dava attuazione alla norma contenuta nella Finanziaria, si stabiliva che l’assenza di attività da parte del titolare del rapporto protrattasi per un periodo di 10 anni costituiva presupposto affinché i rapporti bancari, con saldo superiore a un determinato ammontare, potessero essere considerati dormienti, con conseguente devoluzione delle somme e dei valori relativi al Fondo.
L’articolo 1, comma 345-novies, ha poi demandato a un decreto del presidente del Consiglio dei ministri la definizione di presupposti e procedure per ottenere gli indennizzi destinati alle vittime di frodi finanziarie e ai danneggiati dai bond argentini, definendo anche i limiti e le priorità di assegnazione.
r.fo.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/fondo-conti-dormienti-600-milioni-rimborsare-le-vittime-dei-crack
Iva agevolata in edilizia: breve excursus fra norme e prassi
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l’aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Per poter compiutamente esporre le condizioni che regolano l’applicabilità dell’aliquota ridotta nella cessione di beni in edilizia, è di fondamentale importanza definire il concetto di beni finiti e quello di materie prime o semilavorati.
I primi sono, per definizione generale, quei beni che, anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero, non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile (risultano ancora attuali, a questo proposito, le circolari ministeriali 25/1979 e 14/1981). Sono state fornite anche esemplificazioni pratiche nel tempo (in particolare, nelle circolari 14/1981 e 1/1994), indicando quali beni finiti, per esempio, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi esterni e interni, i sanitari per il bagno, i prodotti per impianti idrici, per impianti di riscaldamento, nonché le relative prestazioni accessorie di posa in opera. “Trattasi, infatti, di beni aventi caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità” (risoluzione 39/1996).
Non sono da considerare beni finiti quelli che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono materie prime o semilavorate per il cessionario (per esempio, mattoni, maioliche, chiodi, eccetera).
Per esclusione, tutti gli altri materiali (che quindi non hanno le caratteristiche sopra elencate) sono da considerarsi materie prime e, a titolo esemplificativo, la circolare ministeriale 142/1994 ha elencato: materiali e prodotti dell’industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione; materiali inerti, quali polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti; laterizi quali tegole, mattoni, tavelle, tabelloni e comignoli; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, laterocemento, ferrocemento, fibrocemento; materiali per pavimentazione interna o esterna e per rivestimenti, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in Pvc, piastrelle di grès, marmo, maiolica, ceramica, lastre di marmo, listoni e doghe in legno, perline, pannelli di legno per rivestimenti, linoleum, carte da parati, piastrelle da rivestimento murale in sughero, battiscopa; materiale di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi.
Il legislatore tributario, sin dalla prima emanazione del Dpr 633/1972, ha ritenuto opportuno prevedere un regime agevolato per le operazioni imponibili nel campo dell’edilizia, discriminando, all’interno di queste, fra operazioni di cessione di beni finiti, di cessione di materie prime e semilavorate per l’edilizia e di prestazioni di servizi in dipendenza di contratti d’appalto.
Attualmente, dopo diverse modifiche e integrazioni, le varie fattispecie sono state inserite in alcune voci delle parti II e III della tabella A allegata al Dpr 633/1972.
L’applicazione dell’aliquota ridotta è limitata a quei beni (appunto denominati “beni finiti”) acquistati da un soggetto che li impiega direttamente in una delle realizzazioni “agevolate”, sia che questo soggetto costruisca “in economia” sia che esegua lavori in appalto e subappalto.
Da ciò discende che gli stessi beni che si trovino non nell’ultimo anello della fase di commercializzazione, bensì in uno stadio precedente, non possono beneficiare dell’aliquota ridotta (per esempio, sconterà l’aliquota ridotta la cessione di infissi da parte di un commerciante a un privato che costruisce una casa di abitazione con le caratteristiche non di lusso, mentre gli stessi infissi acquistati da un commerciante presso un grossista dovranno essere assoggettati ad aliquota ordinaria).
In particolare, si applica l’aliquota del 4% per la vendita di prodotti finiti relativi alla costruzione dei cosiddetti edifici Tupini (articolo 13 della legge 408/1949), delle costruzioni rurali a destinazione abitativa (inseriti alla voce n. 24 della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972).
L’aliquota del 10% si applica, invece, per la vendita di prodotti finiti forniti per la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della legge 847/1964 (integrato dall’articolo 44 della legge 865/1971), oltre che per la cessione di beni finiti forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 457/1978, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del medesimo articolo (in pratica si escludono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria) di cui alla voce n. 127-terdecies della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972.
Tali principi si ritrovano anche nella risoluzione prot. 353485 del 1982, sulla cessione di caminetti, che, dopo aver classificato tali beni tra quelli finiti “in quanto sia da un punto di vista strutturale che funzionale rientrano a pieno nel concetto di bene finito sopra illustrato”, evidenzia la diversa aliquota Iva applicabile a seconda della cessione. Pertanto, i caminetti dovranno essere assoggettati ad aliquota agevolata del 2% (allora vigente) se ceduti a “chi li impiega per realizzare immobili agevolati (case non di lusso, scuole, case rurali, eccetera). Sono invece da assoggettare all’aliquota ordinaria le cessioni di caminetti effettuate in una fase di commercializzazione diversa da quella testé indicata (ad esempio: cessioni dal produttore al grossista) ovvero le cessioni le cessioni effettuate nei confronti di chi li impiega per realizzare immobili non agevolati (ad esempio: alberghi)”. Altro aspetto importante evidenziato dalla risoluzione è che oggetto della cessione “deve, comunque, essere il caminetto completo, ne sia o meno prevista la posa in opera: nell’ipotesi infatti che vengano cedute singole parti, ciascuna dovrà essere assoggettata all’aliquota propria”.
Nel caso invece di fornitura di materie prime o semilavorate, si applica l’aliquota ordinaria, qualora si tratti di semplice compravendita (indipendentemente dai soggetti tra cui è posta in essere) anche se corredata dall’eventuale posa in opera.
Il criterio discriminate per l’eventuale applicabilità di aliquote agevolate nel caso di materie prime o semilavorate è nel tipo di contratto che intercorre tra le parti ovverosia se prestazione di servizi dipendente da contratto di appalto oppure cessione di beni con o senza prestazione accessoria della posa in opera.
Per qualificare un contratto come appalto (piuttosto che vendita con posa in opera), occorre verificare la concreta volontà delle parti ovvero verificare se prevale l’obbligazione di fare rispetto a quella di dare. Laddove si tratta di appalto, è applicabile l’aliquota Iva ridotta anche in presenza di materie prime o semilavorate impiegate per la realizzazione dell’opera commissionata dal cliente (per esempio un impianto idro-sanitario, di riscaldamento, elettrico, eccetera), precisamente il 4% per interventi di cui alla voce n. 39 della tabella A, parte II, e del 10% per gli interventi previsti dalle voci 127-septies, 127-duodecies, 127-quaterdecies della tabella A, parte III, nonché per gli interventi edilizi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 488/1999 (esplicitati al paragrafo n. 4 della circolare 71/2000).
Con riferimento a tale ultima disposizione di natura derogatoria, sempre prorogata nel corso degli anni, va ricordato che la legge 191/2009 (Finanziaria 2010) l’ha resa stabile, prevedendo “a regime” l’aliquota ridotta del 10% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie (lettere a) e b) dell’articolo 31 della legge 457/1978) effettuate su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.
In tal caso, l’applicazione dell’aliquota ridotta è condizionata dall’eventuale impiego dei “beni significativi” individuati dal Dm 29/12/1999 (ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagno, impianti di sicurezza). In pratica, occorre considerare il valore complessivo della prestazione, individuare il valore del bene significativo e sottrarlo dal corrispettivo. La differenza costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l’aliquota ridotta. Il valore residuo del bene, invece, va assoggettato all’aliquota ordinaria del 20 per cento.
Vincenzo Loiacono
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/analisi-e-commenti/articolo/iva-agevolata-edilizia-breve-excursus-fra-norme-e-prassi
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