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Italia, regge l’economia preoccupa il lavoro

Disoccupazione, Pil e deficit dell’Italia posso lasciarci soddisfatti. Complessivamente il Paese ha tenuto bene e molto meglio di economie dell’Eurozona messe peggio, senza considerare ovviamente quelle messe male come Grecia e Portogallo. I dati Istat diffusi oggi mostrano un Paese in difficoltà che ha passato un 2009 terribile. Lo testimonia prima di tutto il dato sul Pil calato del 5% peggiore risultato dal 1980, ma sullo stesso livello del calo della Germania e degli Stati Uniti (flessione del 4,9%), tanto per fare un esempio. Nonostante una forte recessione il rapporto deficit/Pil ha tenuto arrivando al rapporto del 5,3%, molto meglio di molti Paesi dell’euro.

Con una variazione tutto sommato modesta del deficit lo scorso anno il nostro Paese è riuscito ad avere una caduta del Prodotto Interno Lordo pressappoco uguale a quella degli altri Paesi che hanno speso molto in termini di investimenti pubblici per combattere la recessione. Inoltre l’Italia è riuscita a tenere una disoccupazione inferiore a molti altri Paesi, e comunque inferiore alla media Uem. Nell’Eurozona a gennaio il livello dei senza lavoro ha raggiunto il 9,9% contro l’8,6% in Italia. Purtroppo questo dato è in crescita dello 0,1% rispetto al mese precedente ma solo dell’1,3% rispetto a gennaio 2009.

Il livello occupazionale in Italia è quello dei tre parametri, Pil, deficit e disoccupazione, che preoccupa di più. A gennaio il tasso dei senza lavoro ha toccato il livello più alto da almeno sei anni. I disoccupati hanno superato la soglia di 2 milioni per il quarto mese consecutivo e rispetto a dicembre sono saliti di 5mila. E a pagare sono soprattutto i giovani. Tra i 15 e i 24 anni il tasso di disoccupazione è del 26,8%, oltre tre volte la media nazionale.
Sommando disoccupati e inattivi la popolazione che non lavora tra i 15 e i 64 anni è di 17,015 milioni di persone, a cui vanno comunque aggiunti i lavoratori in cassa integrazione.
Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/italia-regge-l-economia-ma-la-disoccupazione-incalza/25507/

Corte dei conti: relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di CONSIP S.p.A. per l’esercizio 2008

Nell’adunanza del 9 febbraio 2010, la sezione controllo enti ha approvato la relazione sulla gestione finanziaria della Consip S.p.A. per l’esercizio finanziario 2008.
Significativi risultati sono stati conseguiti da Consip nell’anno in esame.
Sul piano della digitalizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, i fatti salienti hanno riguardato l’impulso impresso alla coordinata crescita infrastrutturale e tecnologica delle varie aree del dicastero, la più estesa copertura delle principali funzioni istituzionali, il concreto avvio di attività nel campo dell’open source, finalizzato anche al contenimento dei costi del software.
Sul versante del Programma di razionalizzazione della spesa per consumi intermedi si registrano, da un lato, il processo di consolidamento degli strumenti di acquisto tradizionale in ottica di “public technology procurement” (tra cui negozi elettronici e gare telematiche ) e l’avvio, dall’altro, del percorso di implementazione dei nuovi strumenti di acquisto introdotti dal Codice dai contratti pubblici (ed, in particolare, dell’Accordo quadro).
L’utile netto di esercizio – che nell’anno precedente era stato spinto da un rimborso “una tantum” erogato dall’Inps – scende da 3,166 a 0,600 milioni, ma nella serie depurata di tale posta esprime una entità pressoché equivalente a quella esposta nel 2007 (590 mila euro).
Il patrimonio netto ha superato nel 2008 la soglia dei 20 milioni di euro.
Al fine di meglio rappresentare l’andamento economico-finanziario della gestione, Consip ha provveduto a riclassificare lo stato patrimoniale e il conto economico, tenendo conto delle modifiche apportate all’articolo 2428 c.c. dal d.lgs. 32/2007.
L’analisi fondata su una serie di indici – comunemente adottati nel campo societario – conferma, nei limiti in cui può essere utilmente applicata alla Consip, la buona tenuta del bilancio aziendale.
Una delle maggiori criticità del programma di razionalizzazione della spesa per consumi intermedi risiede nella difficoltà di quantificare i risparmi ottenuti dal sistema delle convenzioni.
L’ancoraggio a dati reali della grandezza risparmio costituisce elemento essenziale per rendere effettive le linee di contenimento della spesa per l’acquisto di beni e servizi tracciate nei documenti di finanza pubblica.
Dall’annuale indagine MEF/ISTAT risulta, comunque, che nel 2008 le convenzioni Consip hanno consentito un risparmio medio di circa il 22% sui prezzi di acquisto normalmente praticati alle amministrazioni pubbliche.
D’altra parte, una accentuata dinamica mostra anche il transato sul mercato elettronico, più che raddoppiato rispetto all’esercizio precedente (da 83,6 a 172,3 milioni).
Per la Corte “il tema del contenimento e della razionalizzazione della spesa per consumi intermedi risulta limitativo se riferito alla sola spesa del bilancio dello Stato, che incide per meno di un decimo sul totale degli acquisti effettuati nel settore pubblico. Resta, pertanto, decisivo il “focus” sull’ampia area di spesa gestita dalle amministrazioni territoriali.Non a caso a tale riguardo la legge finanziaria per il 2007 ha previsto, nell’ottica di un sistema nazionale di procurement pubblico, lo sviluppo del c.d. “sistema a rete”. Concreti passi in tale direzione sono stati compiuti nel 2008, a partire dall’accordo approvato nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni”.
Fonte: http://webmaildomini.aruba.it/cgi-bin/webmail.cgi?cmd=delitem_next-1430&java_email=true&require_lock=true&fld=Inbox&encode_text=fld&utoken=info!40negozioterminus.it!40localhost!3A143_!7E2-e082d482be5467a505e100_0

PMI. Moratoria sui debiti: i dati aggiornati al 31 gennaio e la lista dei mutui ammissibili per la sospensione

Vengono resi oggi disponibili i risultati al 31 gennaio 2010 sull’applicazione dell’Avviso comune sulla sospensione dei debiti delle Piccole e Medie Imprese. L’Avviso è stato sottoscritto dal Ministro dell’economia e delle finanze, l’Associazione Bancaria Italiana e i rappresentanti delle imprese di tutti i settori economici.
Le domande di sospensione pervenute al 31 gennaio 2010 sono state circa 136 mila, (+16 per cento rispetto allo stock delle domande pervenute al 31 dicembre 2009). Dopo la forte accelerazione dei primi mesi, il numero delle imprese interessate sembra andare verso una stabilizzazione.
Tenendo conto dei tempi di istruttoria (circa 30 giorni), sono già state accolte fino a gennaio quasi 100 mila domande per circa 8 miliardi di euro di mutui e leasing sospesi.
Inoltre, l’Avviso Comune ha recentemente incluso alcune fattispecie di operazioni di particolare interesse per il settore agricolo nonché è stata ampliata anche ai mutui con agevolazione pubblica, se esplicitamente deliberato dall’Ente erogante.
Si allega la documentazione pervenuta al Dipartimento del Tesoro da parte degli enti eroganti con la lista delle agevolazioni pubbliche a cui far riferimento: 

 http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/?idc=23716

Propaganda elettorale, le regole del Garante della privacy

In vista delle elezioni regionali e amministrative del 28 e 29 marzo, e degli eventuali turni di ballottaggio previsti per aprile, il Garante della Privacy, con provvedimento pubblicato nella G.U. n.43 del 22 febbraio 2010, ricorda le prescrizioni generali cui devono attenersi partiti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati per l’utilizzo dei dati personali dei cittadini ai fini di comunicazione politica e propaganda elettorale.
Fino al 31 maggio 2010 è consentito utilizzare i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, per esclusivi fini di propaganda elettorale, senza obbligo di rendere l’informativa, quindi senza che sia necessario il preventivo consenso dei cittadini, nelle ipotesi in cui:
i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati;
il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un’idonea informativa anche sintetica.
I titolari di cariche elettive possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori.
Decorsa la data del 31 maggio, partiti, comitati promotori, sostenitori e candidati possono continuare a trattare i dati raccolti lecitamente, anche semplicemente conservandoli, per esclusiva finalità di selezione di candidati, propaganda e comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 31 luglio 2010; in caso contrario, cioè in mancanza di informativa, i dati dovranno essere cancellati.
A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall’interessato, è necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Lo stesso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.
Sono utilizzabili anche i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate. Sono ugualmente utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).
Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l’anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.
A parte la sospensione prevista fino al 31 maggio 2010, i cittadini devono essere informati sull’uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l’interessato, l’informativa va data al momento del primo contatto o all’atto della registrazione.
Fonte: Autorità garante per la protezione dei dati personali
Redazione internet – Maddalena Baldi
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/consenso_dati/

Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali – anno 2009

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2010 il Decreto Interministeriale del 25 novembre 2009, relativo al riparto del Fondo Nazionale per le politiche sociali per l’anno 2009.
Il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), istituito al fine di promuovere interventi di assistenza alle persone e alle famiglie, finanzia un sistema articolato di Piani Sociali Regionali e Piani Sociali di Zona che descrivono, per ciascun territorio, una rete integrata di servizi alla persona rivolti all’inclusione dei soggetti in difficoltà, o comunque all’innalzamento del livello di qualità della vita.
Questa modalità di intervento ridisegna un nuovo sistema di welfare che intende partire da una visione di insieme delle problematiche, per operare sugli specifici settori, sempre tenendo conto delle interdipendenze tra i fenomeni sociali e tra le politiche pubbliche.
Il Ministero si occupa di monitorare sia l’andamento della spesa per trasferimenti monetari, sia della spesa territoriale per servizi.
La gestione delle risorse nazionali per le politiche sociali risponde agli obiettivi generali fissati nella legge 328/2000 e alla definizione e all’aggiornamento di un complesso sistema di analisi dei bisogni sociali sui quali il Ministero è impegnato, a partire dalle attività seguenti:
definizione di metodologie per l’analisi della domanda sociale finalizzata a una più ampia conoscenza del fabbisogno sul territorio;
analisi del fenomeno della povertà in Italia;
analisi dell’impatto del federalismo sulle politiche sociali.
Per l’anno 2009 è destinata al FNPS la somma di € 1.420.580.157.
842.000,00 € sono destinati al finanziamento di diritti soggettivi, quali: assegni di maternità; assegni ai nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave; indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major;
518.226.539,00 € sono le risorse destinate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
60.353.618,00 € sono le risorse assegnate al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali destinate prevalentemente al volontariato, all’immigrazione, all’inclusione sociale.
Fonte: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/ripartizione_fondo_politiche_sociali_2009/

Trasparenza, controlli e sanzioni contro la corruzione

Piano nazionale anticorruzione e osservatorio sulla corruzione, banca dati lavori pubblici ed esaltazione della trasparenza con l’utilizzo spinto delle nuove tecnologie: sono questi gli strumenti scelti dal governo per prevenire la corruzione nelle pubbliche amministrazioni.
Rendere virtuoso il comportamento della Pubblica Amministrazione e sanzionare chi si comporta in maniera infedele. E’ lo “spirito” con il quale il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il disegno di legge contro la corruzione. Ad illustrare il provvedimento è stato il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, insieme al ministro della pubblica amministrazione ed innovazione, Renato Brunetta, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi, al termine del Consiglio dei Ministri.
Il ministro Alfano ha chiarito che il Governo ha voluto approvare ”un’ampia normativa non solo sull’aspetto sanzionatorio ma anche a favore dell’efficienza della Pubblica Amministrazione”. Mentre, il ministro Brunetta, ha parlato di “Semplificazione, trasparenza, efficienza come strumenti di lotta alla corruzione”. “Pensiamo – ha aggiunto Brunetta – di esserci adeguati nella maniera più piena e totale a tutte le prescrizioni previste nella convenzione Onu”.
Il Consiglio dei ministri di oggi ha concluso ed approvato il provvedimento, il cui esame era iniziato nella seduta del 19 febbraio scorso. La proposta iniziale – predisposta dal guardasigilli Angelino Alfano – puntava a modificare le previsioni del codice penale e inaspriva le relative pene, il testo approvato oggi risulta invece integrato con una serie di norme, elaborate dai ministri Brunetta, Calderoli e Maroni, che mirano a prevenire i fenomeni corruttivi.
Il disegno di legge consta di tre capitoli:
1. piano nazionale anticorruzione e trasparenza per ridurre i rischi anticorruzione nella pa
2. disciplina enti locali in cui vengono rafforzati i controlli e dettati i criteri di eleggibilità nelle cariche elettive
3. norme sanzionatorie
1. Piano nazionale anticorruzione
In primo luogo viene previsto il Piano nazionale anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base dei singoli Piani di azione, nei quali ciascuna amministrazione centrale indica:
– il grado di esposizione al rischio di corruzione dei propri uffici,
– le misure organizzative necessarie a fronteggiare tale rischio,
– le procedure di selezione,
– la formazione e rotazione dei funzionari che operano in settori sensibili,
– le soluzioni, anche normative, per prevenire ed individuare tempestivamente gli illeciti.
Inoltre, una rete nazionale anticorruzione, composta da referenti di ciascuna pubblica amministrazione, fornirà al Dipartimento della funzione pubblica elementi per valutare l’idoneità degli strumenti adottati, al fine di definire programmi informativi e formativi per i dipendenti pubblici che favoriscano il corretto esercizio delle funzioni ad essi affidate, nonché monitorare l’effettiva attuazione dei singoli Piani di azione.
Presso il Dipartimento della funzione pubblica viene infine istituito l’Osservatorio sulla corruzione e gli altri illeciti nella pubblica amministrazione, con compiti di analisi e informazione.
Nascono nuovi obblighi
– Per le pubbliche amministrazioni quello di pubblicare sui siti istituzionali informazioni relative a procedimenti amministrativi “sensibili” (quelli cioè che hanno ad oggetto autorizzazioni, concessioni, appalti pubblici, erogazioni di benefici economici a persone o enti pubblici o privati, concorsi e progressioni di carriera);
Per le stazioni appaltanti quello di trasmettere, tempestivamente e direttamente all’Autorità di vigilanza, tutti i dati relativi a contratti di lavori, servizi e forniture, al fine di realizzarne l’anagrafe e consentire la conoscibilità, per gli operatori di settore e per gli stessi cittadini, dell’attività contrattuale posta in essere dalla pubblica amministrazione, nonché dagli altri soggetti tenuti al rispetto della normativa sugli appalti pubblici.
2. Controlli sugli enti locali
Nuovi e migliorati i controlli sugli enti locali, sia sul piano della funzionalità, che della spesa e dei controlli strategici.
Per le società partecipate è previsto che l’amministrazione definisca preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizzi un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3. Impianto sanzionatorio
Per assicurare la legalità nella pubblica amministrazione, è previsto che nei casi di rimozione del Presidente della giunta regionale disposta ai sensi dell’articolo 126 della Costituzione, chi abbia ricoperto la carica di Presidente della Regione non possa essere candidato ad alcuna carica elettiva né ricoprire incarichi di governo o di amministrazione in enti pubblici nazionali o locali.
Viene poi ampliato il novero delle sentenze definitive di condanna ostative alla candidatura alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e alla assunzione di importanti cariche negli enti locali.
Fortemente aggravate le sanzioni penali previste per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
Sul disegno di legge è stata sentita l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, i cui suggerimenti sono stati in gran parte recepiti.
Fonte: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/anticorruzione_ddl/

Compensazione fiscale vincolata:
l’istituto segue regole rigide

La particolarità dell’obbligazione tributaria non ne ammette l’applicazione in maniera generalizzata
In materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo contravvenire al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso e ogni deduzione è regolata da specifiche e inderogabili norme di legge.
Tale principio non può ritenersi superato dall’articolo 8, comma 1, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti (demandando ad appositi regolamenti l’estensione di tale istituto ai tributi per i quali non è contemplato).
Questo perchè, in ambito tributario, l’articolo 17 del Dlgs 241/1997, nell’ammettere la compensazione in sede di versamenti unitari delle imposte, ne ha limitato l’applicazione all’ipotesi di crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Questo l’importante principio affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 2957 del 10 febbraio, con la quale la Corte suprema ha dato seguito a un orientamento che sembrerebbe oramai consolidato (cfr Cassazione, sentenze nn. 12262/2007, 15128/2006 e 15123/2006).

Il fatto
L’Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, nel confermare la pronuncia di primo grado, aveva annullato un avviso di accertamento Irpef, emesso da un ufficio finanziario lombardo, per intervenuta compensazione.
La Corte accoglie il ricorso con le argomentazioni richiamate.
Tuttavia, la sentenza in commento offre l’occasione per svolgere alcune brevi considerazioni in materia di compensazione tributaria.

La compensazione civilistica e fiscale
In ambito civilistico, l’articolo 1241 del codice civile prevede l’estinzione dell’obbligazione per compensazione, stabilendo che “Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti…”.
Il successivo articolo 1242 dispone che “La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d’ufficio”, mentre, l’articolo 1243 prevede che la compensazione legale si verifica “…solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili”.
L’operatività dell’istituto civilistico della compensazione in ambito tributario è stata in passato sempre esclusa, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sia pure sulla base di argomentazioni diverse, alcune volte motivate sulla indisponibilità del credito tributario, altre volte, invece, sulla base dell’articolo 1246 del codice civile, secondo cui non sono compensabili i crediti per loro natura impignorabili (quali sono appunto i crediti tributari).
In materia tributaria, invece, la compensazione non è stata ammessa come principio di carattere generale ma è stata limitata a ipotesi speciali. In particolare, nell’ambito del sistema di liquidazioni e versamenti unitari delineato dal Dlgs 241/1997, l’articolo 17 attribuisce al contribuente la possibilità di eseguire versamenti (nei confronti dell’Erario, enti locali e previdenziali) con eventuale compensazione dei crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.
A ben vedere, la compensazione prevista dal citato articolo 17 si differenzia in modo assai rilevante da quella civilistica, in quanto sembrerebbe possibile che l’effetto estintivo si verifichi anche laddove non vi sia identità fra i soggetti che assumono le contrapposte posizioni creditorie e debitorie, atteso che la stessa è ammessa anche fra crediti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e debiti verso gli istituti previdenziali o le Regioni e viceversa.
I due istituti, infatti, pur avendo la medesima ratio, non sono contraddistinti dagli stessi requisiti essenziali, con la conseguenza che essi non sono del tutto sovrapponibili.
Nel delineato quadro normativo, si inserisce l’articolo 8, comma 1, della legge 212/2000, secondo cui “L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione”.
Evidentemente, tale norma si riferisce a possibilità diverse da quelle già concesse dal richiamato articolo 17 del Dlgs 241/1997 e, in particolare, è stato rilevato come la disposizione dello Statuto abbia inteso fare riferimento, nella sua laconicità, alla compensazione contemplata dal codice civile e, quindi, alla relativa disciplina ivi contenuta, fermo restando che l’articolo 8 dello Statuto non reca alcuna limitazione in tema di crediti che possono essere opposti in compensazione dal contribuente ai fini dell’estinzione dell’obbligazione tributaria.
A conferma di ciò, la Corte di cassazione, nella sentenza 22872/2006, ha affermato che l’applicazione del principio di compensazione vige nell’ordinamento tributario ancor prima dell’espresso riconoscimento contenuto nell’articolo 8 dello Statuto, pertanto, “L’operatività della compensazione nel campo tributario è stata affermata dalla giurisprudenza della Corte nelle sentenze 10 febbraio 2001, n. 1930, 13 dicembre 2004, n. 27761, e 26 novembre 2005, n. 17301. Aderendo a tale principio il Collegio osserva che l’esercizio del potere regolamentato in materia di compensazione, previsto dal citato art. 8, non può considerasi condizione necessaria per l’operatività della compensazione, ma attribuisce soltanto all’Amministrazione finanziaria la possibilità di disciplinarne l’applicazione. Per cui, secondo il principio affermato da questa Corte (sent. n. 14579/2001), in difetto di una specifica normativa, devono applicarsi i principi dettati dal codice civile (artt. 1241 e seguenti)”.
Marco Denaro
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/compensazione-fiscale-vincolata-listituto-segue-regole-rigide

L’ispezione non è autorizzata?
 Dati validi se “buoni all’uso”

Possibile l’utilizzo di prove reperite irritualmente, ma idonee a rappresentare la situazione del contribuente
E’ legittimo l’accertamento basato sui dati extra-contabili raccolti dagli organi di verifica, anche se il reperimento degli stessi è avvenuta in maniera irrituale. E’ il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 3388 del 12 febbraio.

La pronuncia si riferisce a una verifica della Guardia di finanza nei confronti di una società a responsabilità limitata. In particolare, il personale della Gdf aveva emesso a carico della Srl un processo verbale di constatazione, concernente una maggiore Iva, motivando il recupero sulla base di una presunta utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

Dopo la conferma dell’accertamento in primo grado, la Ctr accoglieva il ricorso della società, perché i dati su cui si fondava la pretesa dell’Amministrazione finanziaria erano stati acquisiti dalla Gdf su supporti informatici trovati in locali diversi dalla sede della società, mancando, quindi, una specifica autorizzazione.

Il ricorso per Cassazione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate sulla base delle seguenti motivazioni.
In tema di accessi, ispezioni e verifiche, l’articolo 33, comma 1, del Dpr 600/1973, richiama l’articolo 52 del Dpr 633/1972. Quest’ultima disposizione prevede che per l’accesso degli impiegati dell’Amministrazione finanziaria in locali adibiti ad attività commerciali, è necessaria apposita autorizzazione del capo dell’ufficio da cui gli impiegati dipendono. Non è prevista, inoltre, una specifica causa di nullità dell’attività istruttoria qualora tale precetto non sia rispettato.
Se l’accesso avviene, al contrario, in un domicilio privato, è necessaria anche l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria; in mancanza di quest’ultima, l’accesso è illegittimo per violazione del principio costituzionale di inviolabilità del domicilio.

Nel caso in esame, l’accesso non aveva interessato il domicilio privato del rappresentante legale, bensì un locale relativo alla società: il luogo dove venivano custoditi dei supporti informatici contenenti dati aziendali.
Inoltre, se anche questo centro elaborazione dati fosse potuto essere ricondotto a un soggetto “terzo” rispetto al contribuente sottoposto a verifica, l’articolo 39 del Dpr 600/1973 non stabilisce l’impossibilità di utilizzare a fondamento della pretesa tributaria delle prove reperite in modo irrituale, a condizione che la documentazione “extra-contabile” rinvenuta sia attendibile e, quindi, idonea a rappresentare la situazione economico-patrimoniale del contribuente.

Conclusioni
La sentenza offre alcuni spunti di riflessione, in quanto i principi in essa espressi si riverberano sul contenzioso tra fisco e contribuente.
La pronuncia della Corte conferma, innanzitutto, un orientamento di legittimità non nuovo: il riconoscimento del valore probatorio, ai fini della pretesa fiscale, di documenti acquisiti, in sede di accesso dai nuclei di verifica, in modo irrituale.
Nel caso esaminato, l’irritualità era rappresentata dalla presunta mancanza di apposita autorizzazione del capo dell’ufficio, dal quale i verificatori dipendevano, per l’accesso nel centro elaborazione dati (qualora il medesimo fosse riconducibile a un soggetto “terzo” al contribuente).
Resta inteso che tale valore probatorio sussiste se gli elementi acquisiti risultano idonei alla ricostruzione della posizione fiscale del soggetto sottoposto a verifica.

Ulteriore spunto di riflessione è dato dall’affermazione del principio di “inversione dell’onere della prova” in caso di accertamento basato su documenti extra-contabili, che non costituiscono parte integrante delle scritture contabili obbligatorie dell’impresa.
A tal proposito, i documenti e gli appunti acquisiti nel corso di una verifica fiscale, che realizzano nel loro complesso una vera e propria contabilità “in nero”, costituiscono presunzioni semplici, dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
In tale ipotesi, spetterà, pertanto, al contribuente fornire la prova contraria dell’irrilevanza della documentazione a fondamento della pretesa tributaria.
Giovanni Bagni
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/lispezione-non-e-autorizzata-dati-validi-se-buoni-alluso

Libri sociali, adempimenti in vista. 
Vidimazione entro martedì 16

La tassa forfetaria annuale è dovuta da tutte le società di capitali, a prescindere dal numero di registri tenuti
Società di capitali chiamate in cassa per il pagamento della concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri sociali (libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del comitato esecutivo, delle assemblee degli obbligazionisti). Scade infatti il 16 marzo il termine ultimo per effettuare il versamento della tassa senza applicazione di sanzioni.

La tassa è dovuta in misura forfetaria ed annualmente (articolo 3, nota 3, della tariffa allegata al Dpr 641/1972) da Spa, Srl, Sapa, società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali; in pratica, tutti i soggetti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, quindi anche gli enti che svolgono attività commerciali. Chiamate all’adempimento anche le società in liquidazione ordinaria fino a quando permane l’obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili (cioè fino al momento della loro cancellazione dal Registro delle imprese) e quelle sottoposte a procedure concorsuali.

Il termine per il versamento coincide con quello dell’Iva dovuta per l’anno precedente, pertanto è fissato al 16 marzo.
L’importo dovuto prescinde dal numero dei libri e dei registri tenuti e dalle relative pagine, e ammonta a 309,87 euro se, alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento (quindi, al 1° gennaio 2010), l’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non è superiore a 516.456,90 euro. In caso contrario, la misura della tassa è pari a 516,46 euro.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con indicazione, nella sezione “Erario”, del codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali, dell’importo e dell’anno per il quale viene eseguito il pagamento (2010). Per l’importo dovuto, è possibile far ricorso alla compensazione con eventuali crediti vantati di altre imposte e contributi.
Per le società di nuova costituzione, invece, il pagamento va effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (su cui vanno riportati gli estremi di versamento), mediante bollettino di conto corrente postale intestato all’Ufficio del Registro di Roma – Tasse di concessioni governative – c/c postale n. 6007.
r.fo.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/libri-sociali-adempimenti-vista-vidimazione-entro-martedi-16-marzo

Lotta all’evasione fiscale,
la performance 2009 dell’Agenzia

I vertici delle Entrate presentano i “frutti” raccolti grazie all’attività di accertamento e le strategie in pista
Martedì 2 marzo, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, il direttore vicario, Marco Di Capua, e il direttore centrale Accertamento, Luigi Magistro, in conferenza stampa, faranno il punto sui risultati conseguiti nel 2009 e sulle strategie delle attività di controllo e accertamento svolte nell’ambito della lotta all’evasione.

L’evento avrà luogo alle 9.30 nella sede centrale dell’Agenzia, a Roma, in via Cristoforo Colombo, 426 c/d.

I giornalisti interessati all’incontro possono richiedere l’accredito all’indirizzo e-mail: [email protected], entro le 17 di lunedì 1° marzo.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/lotta-allevasione-fiscale-la-performance-2009-dellagenzia