In vista delle elezioni regionali e amministrative del 28 e 29 marzo, e degli eventuali turni di ballottaggio previsti per aprile, il Garante della Privacy, con provvedimento pubblicato nella G.U. n.43 del 22 febbraio 2010, ricorda le prescrizioni generali cui devono attenersi partiti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati per l’utilizzo dei dati personali dei cittadini ai fini di comunicazione politica e propaganda elettorale.
Fino al 31 maggio 2010 è consentito utilizzare i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, per esclusivi fini di propaganda elettorale, senza obbligo di rendere l’informativa, quindi senza che sia necessario il preventivo consenso dei cittadini, nelle ipotesi in cui:
i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati;
il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un’idonea informativa anche sintetica.
I titolari di cariche elettive possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori.
Decorsa la data del 31 maggio, partiti, comitati promotori, sostenitori e candidati possono continuare a trattare i dati raccolti lecitamente, anche semplicemente conservandoli, per esclusiva finalità di selezione di candidati, propaganda e comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 31 luglio 2010; in caso contrario, cioè in mancanza di informativa, i dati dovranno essere cancellati.
A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall’interessato, è necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Lo stesso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.
Sono utilizzabili anche i dati degli abbonati presenti negli elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate. Sono ugualmente utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).
Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l’anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.
A parte la sospensione prevista fino al 31 maggio 2010, i cittadini devono essere informati sull’uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l’interessato, l’informativa va data al momento del primo contatto o all’atto della registrazione.
Fonte: Autorità garante per la protezione dei dati personali
Redazione internet – Maddalena Baldi
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/consenso_dati/
Propaganda elettorale, le regole del Garante della privacy
Trasparenza, controlli e sanzioni contro la corruzione
Piano nazionale anticorruzione e osservatorio sulla corruzione, banca dati lavori pubblici ed esaltazione della trasparenza con l’utilizzo spinto delle nuove tecnologie: sono questi gli strumenti scelti dal governo per prevenire la corruzione nelle pubbliche amministrazioni.
Rendere virtuoso il comportamento della Pubblica Amministrazione e sanzionare chi si comporta in maniera infedele. E’ lo “spirito” con il quale il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il disegno di legge contro la corruzione. Ad illustrare il provvedimento è stato il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, insieme al ministro della pubblica amministrazione ed innovazione, Renato Brunetta, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi, al termine del Consiglio dei Ministri.
Il ministro Alfano ha chiarito che il Governo ha voluto approvare ”un’ampia normativa non solo sull’aspetto sanzionatorio ma anche a favore dell’efficienza della Pubblica Amministrazione”. Mentre, il ministro Brunetta, ha parlato di “Semplificazione, trasparenza, efficienza come strumenti di lotta alla corruzione”. “Pensiamo – ha aggiunto Brunetta – di esserci adeguati nella maniera più piena e totale a tutte le prescrizioni previste nella convenzione Onu”.
Il Consiglio dei ministri di oggi ha concluso ed approvato il provvedimento, il cui esame era iniziato nella seduta del 19 febbraio scorso. La proposta iniziale – predisposta dal guardasigilli Angelino Alfano – puntava a modificare le previsioni del codice penale e inaspriva le relative pene, il testo approvato oggi risulta invece integrato con una serie di norme, elaborate dai ministri Brunetta, Calderoli e Maroni, che mirano a prevenire i fenomeni corruttivi.
Il disegno di legge consta di tre capitoli:
1. piano nazionale anticorruzione e trasparenza per ridurre i rischi anticorruzione nella pa
2. disciplina enti locali in cui vengono rafforzati i controlli e dettati i criteri di eleggibilità nelle cariche elettive
3. norme sanzionatorie
1. Piano nazionale anticorruzione
In primo luogo viene previsto il Piano nazionale anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base dei singoli Piani di azione, nei quali ciascuna amministrazione centrale indica:
– il grado di esposizione al rischio di corruzione dei propri uffici,
– le misure organizzative necessarie a fronteggiare tale rischio,
– le procedure di selezione,
– la formazione e rotazione dei funzionari che operano in settori sensibili,
– le soluzioni, anche normative, per prevenire ed individuare tempestivamente gli illeciti.
Inoltre, una rete nazionale anticorruzione, composta da referenti di ciascuna pubblica amministrazione, fornirà al Dipartimento della funzione pubblica elementi per valutare l’idoneità degli strumenti adottati, al fine di definire programmi informativi e formativi per i dipendenti pubblici che favoriscano il corretto esercizio delle funzioni ad essi affidate, nonché monitorare l’effettiva attuazione dei singoli Piani di azione.
Presso il Dipartimento della funzione pubblica viene infine istituito l’Osservatorio sulla corruzione e gli altri illeciti nella pubblica amministrazione, con compiti di analisi e informazione.
Nascono nuovi obblighi
– Per le pubbliche amministrazioni quello di pubblicare sui siti istituzionali informazioni relative a procedimenti amministrativi “sensibili” (quelli cioè che hanno ad oggetto autorizzazioni, concessioni, appalti pubblici, erogazioni di benefici economici a persone o enti pubblici o privati, concorsi e progressioni di carriera);
Per le stazioni appaltanti quello di trasmettere, tempestivamente e direttamente all’Autorità di vigilanza, tutti i dati relativi a contratti di lavori, servizi e forniture, al fine di realizzarne l’anagrafe e consentire la conoscibilità, per gli operatori di settore e per gli stessi cittadini, dell’attività contrattuale posta in essere dalla pubblica amministrazione, nonché dagli altri soggetti tenuti al rispetto della normativa sugli appalti pubblici.
2. Controlli sugli enti locali
Nuovi e migliorati i controlli sugli enti locali, sia sul piano della funzionalità, che della spesa e dei controlli strategici.
Per le società partecipate è previsto che l’amministrazione definisca preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizzi un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3. Impianto sanzionatorio
Per assicurare la legalità nella pubblica amministrazione, è previsto che nei casi di rimozione del Presidente della giunta regionale disposta ai sensi dell’articolo 126 della Costituzione, chi abbia ricoperto la carica di Presidente della Regione non possa essere candidato ad alcuna carica elettiva né ricoprire incarichi di governo o di amministrazione in enti pubblici nazionali o locali.
Viene poi ampliato il novero delle sentenze definitive di condanna ostative alla candidatura alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e alla assunzione di importanti cariche negli enti locali.
Fortemente aggravate le sanzioni penali previste per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
Sul disegno di legge è stata sentita l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, i cui suggerimenti sono stati in gran parte recepiti.
Fonte: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/anticorruzione_ddl/
Compensazione fiscale vincolata: l’istituto segue regole rigide
La particolarità dell’obbligazione tributaria non ne ammette l’applicazione in maniera generalizzata
In materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo contravvenire al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso e ogni deduzione è regolata da specifiche e inderogabili norme di legge.
Tale principio non può ritenersi superato dall’articolo 8, comma 1, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti (demandando ad appositi regolamenti l’estensione di tale istituto ai tributi per i quali non è contemplato).
Questo perchè, in ambito tributario, l’articolo 17 del Dlgs 241/1997, nell’ammettere la compensazione in sede di versamenti unitari delle imposte, ne ha limitato l’applicazione all’ipotesi di crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti e risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Questo l’importante principio affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 2957 del 10 febbraio, con la quale la Corte suprema ha dato seguito a un orientamento che sembrerebbe oramai consolidato (cfr Cassazione, sentenze nn. 12262/2007, 15128/2006 e 15123/2006).
Il fatto
L’Amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, nel confermare la pronuncia di primo grado, aveva annullato un avviso di accertamento Irpef, emesso da un ufficio finanziario lombardo, per intervenuta compensazione.
La Corte accoglie il ricorso con le argomentazioni richiamate.
Tuttavia, la sentenza in commento offre l’occasione per svolgere alcune brevi considerazioni in materia di compensazione tributaria.
La compensazione civilistica e fiscale
In ambito civilistico, l’articolo 1241 del codice civile prevede l’estinzione dell’obbligazione per compensazione, stabilendo che “Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti…”.
Il successivo articolo 1242 dispone che “La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d’ufficio”, mentre, l’articolo 1243 prevede che la compensazione legale si verifica “…solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili”.
L’operatività dell’istituto civilistico della compensazione in ambito tributario è stata in passato sempre esclusa, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sia pure sulla base di argomentazioni diverse, alcune volte motivate sulla indisponibilità del credito tributario, altre volte, invece, sulla base dell’articolo 1246 del codice civile, secondo cui non sono compensabili i crediti per loro natura impignorabili (quali sono appunto i crediti tributari).
In materia tributaria, invece, la compensazione non è stata ammessa come principio di carattere generale ma è stata limitata a ipotesi speciali. In particolare, nell’ambito del sistema di liquidazioni e versamenti unitari delineato dal Dlgs 241/1997, l’articolo 17 attribuisce al contribuente la possibilità di eseguire versamenti (nei confronti dell’Erario, enti locali e previdenziali) con eventuale compensazione dei crediti dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.
A ben vedere, la compensazione prevista dal citato articolo 17 si differenzia in modo assai rilevante da quella civilistica, in quanto sembrerebbe possibile che l’effetto estintivo si verifichi anche laddove non vi sia identità fra i soggetti che assumono le contrapposte posizioni creditorie e debitorie, atteso che la stessa è ammessa anche fra crediti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e debiti verso gli istituti previdenziali o le Regioni e viceversa.
I due istituti, infatti, pur avendo la medesima ratio, non sono contraddistinti dagli stessi requisiti essenziali, con la conseguenza che essi non sono del tutto sovrapponibili.
Nel delineato quadro normativo, si inserisce l’articolo 8, comma 1, della legge 212/2000, secondo cui “L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione”.
Evidentemente, tale norma si riferisce a possibilità diverse da quelle già concesse dal richiamato articolo 17 del Dlgs 241/1997 e, in particolare, è stato rilevato come la disposizione dello Statuto abbia inteso fare riferimento, nella sua laconicità, alla compensazione contemplata dal codice civile e, quindi, alla relativa disciplina ivi contenuta, fermo restando che l’articolo 8 dello Statuto non reca alcuna limitazione in tema di crediti che possono essere opposti in compensazione dal contribuente ai fini dell’estinzione dell’obbligazione tributaria.
A conferma di ciò, la Corte di cassazione, nella sentenza 22872/2006, ha affermato che l’applicazione del principio di compensazione vige nell’ordinamento tributario ancor prima dell’espresso riconoscimento contenuto nell’articolo 8 dello Statuto, pertanto, “L’operatività della compensazione nel campo tributario è stata affermata dalla giurisprudenza della Corte nelle sentenze 10 febbraio 2001, n. 1930, 13 dicembre 2004, n. 27761, e 26 novembre 2005, n. 17301. Aderendo a tale principio il Collegio osserva che l’esercizio del potere regolamentato in materia di compensazione, previsto dal citato art. 8, non può considerasi condizione necessaria per l’operatività della compensazione, ma attribuisce soltanto all’Amministrazione finanziaria la possibilità di disciplinarne l’applicazione. Per cui, secondo il principio affermato da questa Corte (sent. n. 14579/2001), in difetto di una specifica normativa, devono applicarsi i principi dettati dal codice civile (artt. 1241 e seguenti)”.
Marco Denaro
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/compensazione-fiscale-vincolata-listituto-segue-regole-rigide
L’ispezione non è autorizzata? Dati validi se “buoni all’uso”
Possibile l’utilizzo di prove reperite irritualmente, ma idonee a rappresentare la situazione del contribuente
E’ legittimo l’accertamento basato sui dati extra-contabili raccolti dagli organi di verifica, anche se il reperimento degli stessi è avvenuta in maniera irrituale. E’ il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 3388 del 12 febbraio.
La pronuncia si riferisce a una verifica della Guardia di finanza nei confronti di una società a responsabilità limitata. In particolare, il personale della Gdf aveva emesso a carico della Srl un processo verbale di constatazione, concernente una maggiore Iva, motivando il recupero sulla base di una presunta utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.
Dopo la conferma dell’accertamento in primo grado, la Ctr accoglieva il ricorso della società, perché i dati su cui si fondava la pretesa dell’Amministrazione finanziaria erano stati acquisiti dalla Gdf su supporti informatici trovati in locali diversi dalla sede della società, mancando, quindi, una specifica autorizzazione.
Il ricorso per Cassazione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate sulla base delle seguenti motivazioni.
In tema di accessi, ispezioni e verifiche, l’articolo 33, comma 1, del Dpr 600/1973, richiama l’articolo 52 del Dpr 633/1972. Quest’ultima disposizione prevede che per l’accesso degli impiegati dell’Amministrazione finanziaria in locali adibiti ad attività commerciali, è necessaria apposita autorizzazione del capo dell’ufficio da cui gli impiegati dipendono. Non è prevista, inoltre, una specifica causa di nullità dell’attività istruttoria qualora tale precetto non sia rispettato.
Se l’accesso avviene, al contrario, in un domicilio privato, è necessaria anche l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria; in mancanza di quest’ultima, l’accesso è illegittimo per violazione del principio costituzionale di inviolabilità del domicilio.
Nel caso in esame, l’accesso non aveva interessato il domicilio privato del rappresentante legale, bensì un locale relativo alla società: il luogo dove venivano custoditi dei supporti informatici contenenti dati aziendali.
Inoltre, se anche questo centro elaborazione dati fosse potuto essere ricondotto a un soggetto “terzo” rispetto al contribuente sottoposto a verifica, l’articolo 39 del Dpr 600/1973 non stabilisce l’impossibilità di utilizzare a fondamento della pretesa tributaria delle prove reperite in modo irrituale, a condizione che la documentazione “extra-contabile” rinvenuta sia attendibile e, quindi, idonea a rappresentare la situazione economico-patrimoniale del contribuente.
Conclusioni
La sentenza offre alcuni spunti di riflessione, in quanto i principi in essa espressi si riverberano sul contenzioso tra fisco e contribuente.
La pronuncia della Corte conferma, innanzitutto, un orientamento di legittimità non nuovo: il riconoscimento del valore probatorio, ai fini della pretesa fiscale, di documenti acquisiti, in sede di accesso dai nuclei di verifica, in modo irrituale.
Nel caso esaminato, l’irritualità era rappresentata dalla presunta mancanza di apposita autorizzazione del capo dell’ufficio, dal quale i verificatori dipendevano, per l’accesso nel centro elaborazione dati (qualora il medesimo fosse riconducibile a un soggetto “terzo” al contribuente).
Resta inteso che tale valore probatorio sussiste se gli elementi acquisiti risultano idonei alla ricostruzione della posizione fiscale del soggetto sottoposto a verifica.
Ulteriore spunto di riflessione è dato dall’affermazione del principio di “inversione dell’onere della prova” in caso di accertamento basato su documenti extra-contabili, che non costituiscono parte integrante delle scritture contabili obbligatorie dell’impresa.
A tal proposito, i documenti e gli appunti acquisiti nel corso di una verifica fiscale, che realizzano nel loro complesso una vera e propria contabilità “in nero”, costituiscono presunzioni semplici, dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
In tale ipotesi, spetterà, pertanto, al contribuente fornire la prova contraria dell’irrilevanza della documentazione a fondamento della pretesa tributaria.
Giovanni Bagni
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/lispezione-non-e-autorizzata-dati-validi-se-buoni-alluso
Lotta all’evasione fiscale, la performance 2009 dell’Agenzia
I vertici delle Entrate presentano i “frutti” raccolti grazie all’attività di accertamento e le strategie in pista
Martedì 2 marzo, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, il direttore vicario, Marco Di Capua, e il direttore centrale Accertamento, Luigi Magistro, in conferenza stampa, faranno il punto sui risultati conseguiti nel 2009 e sulle strategie delle attività di controllo e accertamento svolte nell’ambito della lotta all’evasione.
L’evento avrà luogo alle 9.30 nella sede centrale dell’Agenzia, a Roma, in via Cristoforo Colombo, 426 c/d.
I giornalisti interessati all’incontro possono richiedere l’accredito all’indirizzo e-mail: [email protected], entro le 17 di lunedì 1° marzo.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/lotta-allevasione-fiscale-la-performance-2009-dellagenzia
Istat: dati su Pil e disoccupazione
L’Istat rileva i dati sia del Pil che della disoccupazione, quest’ultima a gennaio è all’8,6%. La disoccupazione quindi è sempre in aumento raggiungendo i livelli del 2004, mentre il Pil nel 2009 diminuisce del 5%. Una precedente stima segnava una contrazione del 4,9%.
Il tasso di disoccupazione continua a salire e a gennaio si posiziona all’8,6%, dall’8,5% di dicembre 2009. L’Istat sottolinea che e’ il dato peggiore da gennaio 2004, inizio delle serie storiche. L’occupazione a gennaio invariata rispetto a dicembre, mentre ha perso l’1,3% rispetto a gennaio 2009, pari a 307 mila unita’ in meno. Il numero delle persone in cerca di occupazione a gennaio risulta pari a 2,1 milioni, in crescita dello 0,2% (+5mila) rispetto al mese precedente e del 18,5% (+334mila) rispetto a gennaio 2009.
Il prodotto interno lordo nel 2009 in Italia ha registrato una contrazione del 5%, come in Germania, Regno Unito e Giappone, ma peggio di Francia (-2,2%) e Usa (-2,4%).
E’ in aumento il debito pubblico che ha raggiunto quota 115,8% rispetto al 105,8% di un anno fa. Nel 2009 inoltre e’ salita anche la pressione fiscale passata al 43,2% dal 42,9% dell’anno precedente.
Scheda su ‘andamento del Pil lo scorso anno, in base ai dati finora disponibili per gli altri paesi e riportati dall’Istat nei conti economici:
PAESE PIL 2009
—————————————————————-
ITALIA -5,0%
GERMANIA -5,0%
REGNO UNITO -5,0%
GIAPPONE -5,0%
STATI UNITI -2,4%
FRANCIA -2,2%.
TivuSat: smart card, si chiede intervento Agcom
La Rai ha attivato la procedura grazie alla quale gli abbonati alla televisione di Stato, in regola con il pagamento del canone, possono acquisire, ad un prezzo pari al solo rimborso delle spese, la smart card di TivùSat senza la necessità di dover acquistare il relativo decoder certificato per la visione dei canali della piattaforma free sul satellite. Ma secondo l’Adiconsum la Rai sta prendendo in giro sia gli abbonati, sia la stessa Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, visto che gli abbonati Rai che non sono coperti dal segnale del digitale terrestre alla fine dovranno spendere una cifra comparabile con l’acquisto di un decoder certificato TivùSat.
L’utente televisivo tagliato fuori dal digitale terrestre, infatti, oltre alla smart card, che costa 21,60 euro per le modalità di acquisto in contrassegno, dovrà anche comprare il modulo Cam da collegare al decoder; e siccome questo modulo, come sottolinea l’Adiconsum, costa 69 euro, ne consegue che la spesa complessiva a carico del consumatore è pari a ben 90,60 euro.
Il tutto nonostante il Contratto di servizio preveda l’assoluta gratuità per quel che riguarda la smart card con la conseguenza che i cittadini non coperti dal segnale del digitale terrestre si troveranno costretti a mettere mano al portafoglio per colpe non proprie. La smart card TivùSat, lo ricordiamo, può essere richiesta anche online e pagata con carta di credito, al costo di 16,20 euro, direttamente dal sito Internet della Rai.
Intanto, l’Adiconsum ha apertamente chiesto in merito l’intervento da parte dell’Agcom visto che da un lato la Rai afferma d’aver in questo modo ottemperato alle disposizioni dell’Authority, ma dall’altro a conti fatti non è cambiato nulla. Lo dimostra in tal senso, secondo l’Associazione, il fatto che gli utenti TivùSat che vedranno i canali con un decoder non certificato non potranno godere di alcun tipo di assistenza.
Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/tivusat-smart-card-adiconsum-chiede-intervento-agcom/25459/
Gratta e vinci: Codacons, è un gioco d’azzardo
In Italia tra scommesse online e nelle agenzie, Superenalotto, Win for Life e Lotto le opportunità per gli italiani al fine di giocare e tentare la fortuna non mancano. Oltre ai giochi citati ci sono anche le cosiddette lotterie istantanee, ovverosia i “Gratta e vinci” che, in base a quanto sottolinea il Codacons, rappresentano in tutto e per tutto un gioco d’azzardo; come diretta conseguenza, la loro vendita, attraverso bar, tabaccherie, edicole e distributori automatici, è severamente e strettamente vietata ai minori di diciotto anni. Ma questo divieto viene effettivamente rispettato?
Ebbene, il Codacons al riguardo denuncia come siano fin troppi i “Gratta e vinci” che vengono acquistati e che finiscono nelle mani dei minorenni, bambini compresi; di conseguenza l’Associazione invita i Monopoli di Stato ad effettuare controlli nelle rivendite al fine di evitare la vendita dei “Gratta e vinci” in maniera indiscriminata senza alcun controllo, da parte degli esercenti, dell’età degli acquirenti.
L’Associazione su questo problema ha inviato una lettera al Consorzio Lotterie Nazionali ed ai Monopoli di Stato, ma in attesa di provvedimenti in merito il Codacons ha altresì annunciato che provvederà a fare in proprio delle indagini utilizzando dei “giovani civetta” al fine di accertare se “Gratta e vinci’ vengano effettivamente vietati alla vendita, da parte degli esercenti, ai minori di diciotto anni.
Il fatto è grave se si considera che sempre di più tra i giovani, a causa di una maggiore tolleranza e la crescente liberalizzazione del mercato, aumenta il rischio di contrarre la “GAP”, la malattia da Gioco d’Azzardo Patologico che, come mette in evidenza il Codacons, colpisce sempre di più i giovani, ed in particolar modo i minorenni, anche perché spesso si arriva addirittura all’incoraggiamento al gioco d’azzardo quando invece sul tema sarebbe necessaria una profonda riflessione e la formazione di una coscienza collettiva.
Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/gratta-e-vinci-codacons-e-un-gioco-d-azzardo/25467/


