Maternità: il congedo parentale

0
317

Durante i primi 8 anni di vita del bambino, sia il padre che la madre, purchè non lavoratori a domicilio o domestici, hanno diritto, anche contemporaneamente, ad assentarsi dal lavoro per “congedo parentale”, per garantire cure e presenza al figlio. L’assenza dal lavoro può essere continuativa o frazionata e non può superare in totale, per entrambi i genitori, i 10 mesi.
Nel caso dei genitori adottivi, il congedo parentale può essere chiesto entro gli 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia e fino ai 18 anni del bambino. Il trattamento economico e previdenziale è diverso a seconda del periodo in cui viene utilizzato il congedo e dell’ammontare del reddito individuale del lavoratore che lo richiede. In particolare è prevista:
– un’indennità del 30% della retribuzione per un periodo complessivo di congedo fra i 2 coniugi di massimo 6 mesi a prescindere dal reddito.
– un’indennità pari al 30% per la durata del periodo di congedo se il reddito del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione che per il 2009 è pari a 458.20 euro.

Fonte: “Soldi e Diritti”