Aliquote contributive 2010: ARTIGIANI E COMMERCIANTI

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Anche per l’anno 2010, le aliquote contributive dovute per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciale restano confermate nella misura del 20% stabilita dall’art. 1 co. 768 della L. 296/2006.
Al riguardo, la circolare INPS 2.2.2010 n. 14 fornisce le seguenti ulteriori indicazioni:
Minimale di reddito per il 2010
Per l’anno 2010, il reddito minimo annuo (c.d. “minimale”), da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto da artigiani e commercianti, è stabilito in misura pari a 14.334,00 euro.
Anche in presenza di un reddito d’impresa inferiore, i contributi “minimi” da versare all’INPS vanno comunque calcolati sul minimale.
Massimale di reddito per il 2010
Per quanto riguarda i contributi sul reddito d’impresa eccedente il minimale, essi sono dovuti entro un limite massimo di reddito annuo (c.d. “massimale”), pari, per il 2010, a 70.607,00 euro (elevato a 92.147,00 euro per gli iscritti con decorrenza dal gennaio 1996 o successiva, privi di anzianità contributiva al 31.12.95).
Aumento dell’1% in caso di redditi eccedenti il primo scaglione e fino al massimale
Per artigiani e commercianti resta fermo l’aumento delle aliquote contributive di un punto percentuale in caso di redditi eccedenti il limite di retribuzione annua pensionabile – fissato, per il 2010, in misura pari a 42.364,00 euro (c.d. primo scaglione) – e fino al raggiungimento del massimale (art. 3-ter del DL 384/92, convert. L. 438/92).
Riduzione del 3% per i collaboratori di età inferiore a 21 anni
Un’ulteriore precisazione riguarda il mantenimento dell’agevolazione prevista dall’art. 1 co. 2 della L. 233/90 per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a 21 anni, per i quali spetta una riduzione dell’aliquota contributiva del 3%.
Tale riduzione è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie 21 anni.
Contributo per la “rottamazione dei negozi o delle licenze”
Con riferimento ai soli iscritti alla Gestione commercianti, alla contribuzione dovuta a titolo previdenziale deve essere sommato il contributo aggiuntivo dello 0,09%, istituito dal D.Lgs. 207/96, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale (c.d. “rottamazione dei negozi o delle licenze”).
L’obbligo di versare la suddetta aliquota aggiuntiva è stato, infatti, differito al 31.12.2013 dall’art. 19-ter del DL 185/2008 (convert. L. 2/2009).
Aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione artigiani
Alla luce delle suesposte precisazioni, le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione artigiani, relative all’anno 2010, risultano, pertanto, pari al:
– 20%, sul minimale e sui redditi d’impresa superiori a 14.334,00 e fino a 42.364,00 euro;
– 21%, sui redditi d’impresa superiori a 42.364,00 e fino a 70.607,00 euro (o 92.147,00 euro).
Per i coadiuvanti fino a 21 anni d’età, le suddette aliquote sono ridotte, rispettivamente, al 17%e al 18%.
Aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione commercianti
Quanto alle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione commercianti per l’anno 2010, esse risultano pari al:
– 20,09%, sul minimale e sui redditi d’impresa superiori a 14.334,00 e fino a 42.364,00 euro;
– 21,09%, sui redditi d’impresa superiori a 42.364,00 e fino a 70.607,00 euro (o 92.147,00 euro).
Tali aliquote sono ridotte, rispettivamente al 17,09% e al 18,09%, per i coadiutori fino a 21 di età.
Contribuzione per le prestazioni di maternità
Anche per il 2010, il contributo per il finanziamento delle prestazioni di maternità è stabilito, per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, in misura pari a 0,62 euro mensili.

Fonte: http://www.finanzaediritto.it/articoli/aliquote-contributive-2010-artigiani-e-commercianti-4498.html