Rinnovo dei certificati Oicvm vale la continuità temporale

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Precisazioni dell’Agenzia delle Entrate per le entità residuali indicate dalla direttiva Ue sul risparmio
Il rinnovo dei certificati rilasciati dall’Amministrazione finanziaria alle entità residuali che, ai fini dell’applicazione della direttiva sul risparmio, optano per l’applicazione del regime degli Oicvm (Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari) armonizzati, decorre dalla data loro di scadenza, a patto che la domanda di rinnovo sia stata presentata prima di questo termine.
Per i fondi da poco costituiti, invece, la validità del certificato decorre non dalla data del suo rilascio ma dalla data di costituzione dell’organismo. Poiché l’Amministrazione finanziaria ha 120 giorni di tempo dall’istanza per rilasciare il certificato, le “neoentità” devono presentare la domanda per il certificato entro un lasso di tempo ragionevole (che per l’Agenzia potrebbe essere di 60 giorni) dal loro avvio per evitare che la sua validità retroattiva agisca per un lasso di tempo troppo ampio dalla data del rilascio.
E’ quanto espresso dalla risoluzione n. 45/E del 28 maggio, con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce una consulenza giuridica a un contribuente sulle questioni inerenti la direttiva 2003/48/CE (cd. direttiva sul risparmio).

Ma cosa sono esattamente le entità residuali? Sono indicate dalla direttiva europea che, dal 1° luglio 2005, ha creato un sistema di scambio di informazioni tra i Paesi Ue sui pagamenti di interessi effettuati dagli operatori economici detti “agenti pagatori”, in favore di beneficiari effettivi, persone fisiche fiscalmente residenti in un altro Stato Ue o di entità residuali, organismi ai quali vengono pagati interessi a vantaggio di un beneficiario effettivo.
Le entità residuali possono scegliere, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 84/2005, di essere trattate, ai fini della direttiva sul risparmio, come Oicvm (Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari), presentando un’apposita istanza all’Amministrazione finanziaria.

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 luglio 2005 ha stabilito che l’Agenzia, entro 120 giorni dalla data dell’istanza, deve rilasciare, in caso di assenso, un certificato valido per un periodo di cinque anni.
La richiesta del contribuente scaturisce dall’avvicinarsi della data di scadenza del termine quinquennale di validità (30 giugno 2010) dei certificati in relazione alle istanze presentate entro il 31 dicembre 2005.
L’Agenzia è molto chiara: il rinnovo decorre dalla data di scadenza del precedente certificato e non da quella in cui viene presentata la richiesta, al fine di garantire la continuità temporale degli enti residuali (a patto che l’istanza di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del certificato). Per le istanze presentate dalle “neoentità”, invece, per permettere a queste di beneficiare dell'”opzione Oicvm” dal loro avvio, la validità del primo certificato decorre retroattivamente dalla data di costituzione purchè l’istanza per il riconoscimento come Oicvm armonizzato sia presentata entro un intervallo di tempo non lontano dal loro avvio (che l’Agenzia individua entro il termine di 60 giorni).

Alessandra Gambadoro
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/rinnovo-dei-certificati-oicvmvale-la-continuita-temporale