Equitalia nega la rateizzazione? Ricorso alla CTP

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La Cassazione conferma: sul diniego della rateizzazione decide il giudice tributario. Spetta, infatti, alla commissione tributaria la decisione sul rifiuto della rateizzazione dei tributi da parte della società di riscossione. Così hanno sentenziato i giudici della Suprema Corte a sezioni unite, nella sentenza 15647/2010 (che ribadiscono, tra l’altro, quanto già sancito con ordinanza 30 marzo 2010, n. 7612 sempre a Sezioni Unite), i quali hanno, altresì, chiarito che, a seguito della riforma ex articolo 12 della Legge n. 448/2001, la giurisdizione tributaria si applica a “qualsiasi controversia in materia di imposte e tasse, e, pertanto, anche alla concessione di agevolazioni, quali, appunto, la rateizzazione, visto che la stessa attiene alla fase della riscossione, precedente, pertanto, a quella della esecuzione in senso stretto o alla restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull’an, il quantum o le modalità di esecuzione del rimborso”. Con la sentenza in commento la Corte ha respinto il ricorso di Equitalia intervenendo a seguito di regolamento di giurisdizione promosso dalla stessa società di riscossione che, invece, riteneva sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.

La questione
Una società di Brindisi, dopo aver ricevuto un accertamento di maggiori imposte, aveva chiesto all’esattore una rateizzazione. La Società di riscossione Equitalia aveva risposto in maniera negativa a tale richiesta di rateizzazione; in seguito a ciò la società impugnava il diniego di fronte alla commissione tributaria provinciale di Brindisi. Equitalia, a tal punto, si rivolgeva alla Suprema Corte chiedendo che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore di quello amministrativo. A sostegno della propria tesi Equitalia deduceva che l’istanza di rateizzazione avvia un “vero e proprio procedimento amministrativo nell’ambito del quale il richiedente non vanta che un interesse legittimo al corretto esercizio del potere attribuito dalla legge al gestore del servizio pubblico di riscossione”. Da tale natura del procedimento, quindi, faceva discendere la giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione della Corte
I giudici di legittimità non hanno condiviso, però, la sopra citata tesi dichiarando la giurisdizione della Commissione tributaria pugliese, sottolineando, altresì, nella propria motivazione come la rateizzazione del debito fiscale costituisca un beneficio in favore dei contribuenti, aziende, e persone fisiche, che si trovano in difficoltà economiche. Nella sentenza de qua si legge testualmente che “In base all’articolo 19, DPR n. 602/1973 e successive modificazioni il contribuente che versi in temporanea condizione di obiettiva difficoltà, può richiedere all’agente della riscossione la ripartizione del pagamento in più rate mensili”. E’ sicuramente una disposizione destinata a venire incontro alle necessità del debitore, per il quale rappresenta quindi un’agevolazione, che anche nel linguaggio comune ha, per l’appunto, il significato di aiuto, favore, facilitazione. In definitiva, quindi, la causa contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di rateizzazione di un debito avente natura tributaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie, a nulla rilevando che la decisione su tale istanza debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse.

(Altalex Nota di Manuela Rinaldi)
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