Plico consegnato all’incaricato:la notifica è ok, non fa una piega

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Senza querela di falso, è incontestabile il recapito nelle mani di persona che a ciò si è detta delegata. Poiché le risultanze della relata di notifica fanno prova fino a querela di falso, è assistita da fede privilegiata la dichiarazione in cui l’agente notificatore attesta di aver consegnato l’atto a persona incaricata dal destinatario di riceverlo.

Queste le conclusioni della sentenza della Corte di cassazione n. 17394 del 23 luglio, che – rigettando il ricorso del contribuente e confermando la sentenza della Commissione tributaria regionale favorevole all’ufficio – ha stabilito la legittimità della notifica dell’atto impositivo eseguita nel domicilio fiscale mediante consegna del plico a persona ivi reperita, dichiaratasi “incaricata” dal destinatario della notifica.

La vicenda di merito e i motivi di ricorso in Cassazione
Un contribuente impugnava vittoriosamente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Benevento una cartella di pagamento notificata nel luglio del 2002, conseguente all’iscrizione a ruolo delle maggiori somme dovute, relativamente alle annualità d’imposta 1995 e 1996, per Irpef, altri tributi diretti e accessori.In particolare, il collegio fiscale riconosceva come non ritualmente effettuata la notificazione degli atti di accertamento presupposti.

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, accogliendo l’appello dell’ufficio dell’Agenzia, aveva riformato la pronuncia di prime cure, l’interessato ricorreva in sede di legittimità.

Dinanzi alla Suprema corte, l’istante invocava la violazione e falsa applicazione degli articoli 139, 140 e 148 del c.p.c. nonché dell’articolo 60 del Dpr 600/1973, sostenendo che il giudice regionale aveva errato nel ritenere corretta la notifica dell’avviso di accertamento – e quindi valida la susseguente cartella di pagamento – nonostante tale notificazione fosse stata eseguita, a suo dire, in luogo diverso da quello consentito dalla legge e nonostante l’agente postale avesse consegnato il plico a persona “incaricata” che, sempre secondo l’assunto dell’interessato, non aveva in realtà alcun rapporto con esso contribuente.

La sentenza 17394/2010
La Cassazione, con la sentenza 17394/2010, ha rigettato in toto il ricorso della parte privata, confermando la sentenza del giudice tributario di seconde cure favorevole all’ufficio.
A tale esito i togati di piazza Cavour sono pervenuti anzitutto rilevando come, a differenza di quanto affermato dall’istante, in realtà la notifica dell’avviso di accertamento era stata correttamente eseguita, ai sensi del citato articolo 60 del Dpr 600/1973, nel luogo indicato dal medesimo contribuente quale suo domicilio fiscale.
Infatti, spiega la pronuncia in commento, secondo quanto risultava dalla sentenza impugnata – in una affermazione non specificamente smentita dal ricorrente e, pertanto, tale da configurare circostanza incontestata – il domicilio fiscale dell’interessato era nel luogo dallo stesso indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2002: e ciò “a prescindere dal fatto che allo stesso indirizzo potesse essere ubicato anche altro studio professionale (di un fratello del contribuente)”.

Tanto chiarito nel primo punto della parte motiva della sentenza in rassegna, i giudici hanno quindi affrontato la seconda doglianza sollevata dal ricorrente principale, rilevando che la consegna dell’atto in mani di un determinato soggetto, qualificato dall’agente notificatore come “persona incaricata”, non può essere genericamente contestata dal contribuente, in quanto l’operato di tale funzionario, che riveste la qualifica di pubblico ufficiale, fa fede fino a querela di falso.
Nella specie, puntualizzano i giudici di nomofilachìa, la consegna dell’atto a mani di persona che aveva dichiarato di essere “incaricata” per la ricezione risulta incontestabile, non essendo stata impugnata la relata, in merito, con lo strumento della querela di falso (ciò in applicazione del disposto dell’articolo 2700 del codice civile a norma del quale l’atto pubblico – categoria in cui rientra anche la relazione di notifica – “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”).

Nel terzo punto della parte in diritto della pronuncia, il Supremo collegio affronta poi la problematica più generale se la notifica dell’atto impositivo nel domicilio fiscale del contribuente possa ritenersi validamente eseguita mediante consegna del plico a persona ivi reperita, dichiaratasi “incaricata” dalla persona fisica destinataria della notifica.
A tale questione, chiosano i giudici, nella specificità del caso concreto si deve dare risposta positiva.
Ciò in quanto l’articolo 60 del Dpr 600/1973, in materia di notificazione di atti tributari al contribuente, rinvia, salve le modifiche ivi specificamente elencate, alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del c.p.c.
Fra queste, le norme applicabili alla fattispecie sono quelle contenute nei commi secondo e terzo dell’articolo 139, con la conseguenza che, laddove il destinatario dell’atto non venga rinvenuto nei luoghi in cui può essere legittimamente ricercato (tra i quali, precisa l’odierno arresto, in materia tributaria è compreso il domicilio fiscale), la consegna può essere fatta dall’agente notificatore, tra gli altri, a una “persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda”.
Quando poi, come nel caso in esame, la notifica sia stata eseguita per posta, in base alle disposizioni dell’articolo 7 della legge 890/1982, l’agente postale legittimamente può effettuare la consegna del piego destinato al contribuente “a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario”.

In definitiva, come sancito nella chiosa della sentenza 17394/2010, laddove l’agente notificatore (ivi compreso l’ufficiale postale) attesti nella relata che l’atto è stato consegnato a soggetto dichiaratosi “incaricato” di ciò dal destinatario – vale a dire quando la persona che riceve l’atto si qualifichi come “addetta… al servizio del destinatario” – ciò “è sufficiente ad attestare la validità della notifica, come peraltro è stato già ritenuto, in analoghe circostanze, con giurisprudenza (Cass. n. 2675/1996) che il collegio condivide”.

Massimo Cancedda
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