Intesa Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

0
311
FOTO DI REPERTORIO

Il 29 aprile 2010 la Conferenza unificata ha sancito l’Intesa sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative nonché il monitoraggio del sistema di interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui al Decreto del Ministro per le pari opportunità del 12 maggio 2009 inerente la ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l’anno 2009. (Pari opportunità – Politiche della Famiglia – Lavoro e Politiche sociali – Economia e Finanze) Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, n.26/CU.  L’Intesa si iscrive nel più ampio quadro di interventi denominatoItalia 2020. Programma di azioni per l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro, sottoscritto dal Ministro per le Pari Opportunità e dal Ministro del Lavoro a dicembre 2009.

Obiettivi e finalità

L’Intesa individua due obiettivi generali:

  1. rafforzare la disponibilità dei servizi e/o degli interventi di cura alla persona per favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
  2. potenziare i supporti finalizzati a consentire alle donne la permanenza, o il rientro, nel Mercato del Lavoro.

In attuazione di queste finalità generali, l’Intesa indica le seguenti finalità specifiche:

  • creazione o implementazione di nidi, nidi famiglia, servizi e interventi similari (“mamme di giorno”, educatrici familiari o domiciliari, ecc.) definiti nelle diverse realtà territoriali;
  • facilitazione per il rientro al lavoro di lavoratrici che abbiano usufruito di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione anche tramite percorsi formativi e di aggiornamento, acquisto di attrezzature hardware e pacchetti software, attivazione di collegamenti ADSL, ecc.;
  • erogazione di incentivi all’acquisto di servizi di cura in forma di voucher/buono per i servizi offerti da strutture specializzate (nidi, centri diurni/estivi per minori, ludoteche, strutture sociali diurne per anziani e disabili, ecc.) o in forma di “buono lavoro” per prestatori di servizio (assistenza domiciliare, pulizia, pasti a domicilio, ecc.);
  • sostegno a modalità di prestazione di lavoro e tipologie contrattuali facilitanti (o family friendly) come banca delle ore, telelavoro, part time, programmi locali dei tempi e degli orari, ecc.;
  • altri eventuali interventi innovativi e sperimentali proposti dalle Regioni e dalle Province autonome purché compatibili con le finalità della presente intesa.

Le finalità generali, nonché le finalità specifiche, vengono perseguite dalle Regioni e dalle Province Autonome nell’ambito della propria autonomia legislativa e programmatoria.

Fonte: Dipartimento per le Pari Opportunità