La tassazione agevolata dei premi di produttività

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Dal 2008 esiste un regime fiscale agevolato per i dipendenti del settore privato che ricevono somme legate a incrementi di produttività, innovazione e efficienza organizzativa, a livello aziendale, legati all’andamento economico dell’impresa. L’agevolazione consiste in una tassazione agevolata per tali somme entro i limiti dei 3.000,00 euro lordi per il 2008 e 6.000,00 per il 2009-2010. Su queste somme si applica un’imposta del 10% che sostituisce l’irpef e le addizionali regionali e comunali. Questo beneficio spetta ai lavoratori che hanno avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.000,00 nel 2007 e 35.000,00 nel 2008-2009. E’ comunque possibile non applicare tale regime agevolato se è meno favorevole della tassazione ordinaria. Con il decreto n.78 del 2010 il regime a tassazione agevolata è stato prorogato anche per il 2011 con alcune novità. Oggi è possibile beneficiare di tale metodo solo per i premi di produttività erogati in base ad accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, anche preesistenti, sempre connessi all’andamento dell’impresa. Questi accordi secondo l’applicazione del principio generale di libertà di forma non hanno particolari obblighi formali e possono ricondurre al quadro di riferimento collettivo nazionale. Inoltre i limiti da considerare sono 6.000,00 euro per l’importo massimo a tassazione agevolata e non oltre i 40.000,00 euro annui per il reddito di lavoro dipendente per l’anno 2010, sempre con aliquota applicata del 10%. Per quanto riguarda gli istituti agevolabili il seguente quadro è esplicativo:
ñ    straordinario: è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie);
ñ    lavoro a tempo parziale: è detassabile l’intero compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l’orario concordato, ma nei limiti dell’orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale);
ñ    lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l’eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno;
ñ    lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica;
Sono altresì detassabili le indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, sempre a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività. Per casi specifici e particolari si può consultare la circolare n. 3/E del 14/02/2011 sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Flavia Del Duca