Controversie fiscali internazionali. Ecco le linee guida delle Entrate

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Per rimediare a fenomeni di doppia imposizione internazionale i contribuenti e l’Amministrazione fiscale hanno a disposizione la procedura amichevole (Mutual agreement procedure, cosiddetta Map).

La circolare 21/E, di oggi, fornisce chiarimenti riguardo la gestione delle controversie fiscali in sede di procedura amichevole. Vengono, in particolare, illustrate le diverse caratteristiche dell’istituto a seconda delle fonti giuridiche di attivazione, ossia le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e gli Stati partner dei trattati e, in sede europea, la “Convenzione arbitrale” (90/436/CEE del 23 luglio 1990) relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate.

Sono, inoltre, esplicitate le diverse fasi della procedura e i rispettivi collegamenti con il diritto interno. Viene, infine, fornita una guida puntuale sia sui requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità sia sulle modalità di accesso all’istituto.

Come risolvere una doppia imposizione sulla base delle Convenzioni bilaterali

In base all’articolo 25 del Modello Ocse il contribuente, sia persona fisica sia giuridica, che ritiene di essere o di poter essere leso da un’imposizione fiscale non conforme alla Convenzione, può attivare la procedura amichevole. Il caso può essere presentato all’autorità competente dello Stato di residenza del contribuente (per l’Italia il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze). Per quanto riguarda, tuttavia, le doppie imposizioni originate da rettifiche dei prezzi di trasferimento, la procedura amichevole può essere comunque validamente instaurata dall’impresa estera associata, che si rivolge all’autorità competente del proprio Stato di residenza per lamentare la doppia imposizione generatasi in seno al gruppo multinazionale.

Per individuare correttamente il termine entro il quale il contribuente può presentare l’istanza è necessario fare riferimento a quanto previsto dalla singola Convenzione, in genere due anni dalla prima notifica della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della convenzione. Il contribuente può com unque presentare l’istanza prima di ricevere l’avviso di accertamento (ad esempio, a seguito della notifica di un processo verbale di constatazione).

In generale, alle Map attivate in Italia ai sensi di una Convenzione bilaterale si affianca un procedimento giurisdizionale instaurato in base alla legislazione interna. L’opportunità di rivolgersi al giudice tributario corrisponde alla necessità di evitare che, in pendenza di procedura amichevole, l’imposta accertata in Italia diventi definitiva e, quindi, non modificabile in virtù dell’eventuale accordo raggiunto fra le autorità competenti.

Di conseguenza, se le autorità competenti giungono a un accordo che elimina la doppia imposizione senza che sia ancora intervenuto un giudicato, vale l’accordo amichevole a patto che il contribuente accetti i suoi contenuti e rinunci contestualmente al ricorso giurisdizionale.

Come risolvere una doppia imposizione in materia di transfer pricing sulla base della Convenzione arbitrale

A differenza della procedura amichevole istituita sulla base di accordi bilaterali tra Stati, quella prevista dalla “Convenzione arbitrale”, esclusivamente per risolvere questioni originate da rettifiche di transfer pricing, comporta l’obbligo per le autorità competenti di raggiungere un accordo che elimini la doppia imposizione. Se entro due anni la procedura amichevole non perviene a una sol uzione, le autorità competenti sono tenute a istituire una commissione consultiva al cui parere devono adeguarsi, a meno che non trovino un accordo alternativo che comunque elimini la doppia imposizione.

Possono presentare istanza di procedura amichevole all’autorità competente italiana sia le imprese residenti, in relazione ai rapporti di partecipazione con imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea, sia le stabili organizzazioni in Italia di imprese residenti in altro Stato membro. L’apertura può essere proposta se l’Amministrazione finanziaria italiana o quella dell’altro Stato membro intendono operare o hanno operato una rettifica degli utili delle imprese associate o delle loro stabili organizzazioni.

Il contribuente deve presentare istanza entro tre anni dalla prima notifica della misura che comporta o può comportare una doppia imposizione. Il contribuente può comunque presentare l’istanza prima di ricevere l’avviso di accertamento (ad esempio a seguito della notifica di un processo verbale di constatazione).

La fase arbitrale è possibile soltanto se l’impresa associata ha lasciato scadere i termini di presentazione del ricorso o ha rinunciato a quest’ultimo prima che sia intervenuta una sentenza.

Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.