Il fermo auto iscritto dal concessionario della riscossione sul veicolo del contribuente è illegittimo se tale misura risulta sproporzionata rispetto al debito erariale.
Ciò è quanto sancito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (sentenza n.28/12/2013), secondo la quale l’applicazione di questo strumento in maniera “indiscriminata” potrebbe configurare un eccesso di potere da parte del concessionario della riscossione, soprattutto se tale provvedimento cautelare non risulta adeguatamente motivato e sussiste una reale sproporzione tra la misura adottata e il credito da garantire.
In particolare, nel caso di specie i giudici hanno evidenziano come tale atto fosse gravemente viziato poiché non erano stati assolutamente indicati i motivi per i quali il concessionario aveva ritenuto di dover applicare una misura così invasiva.
Tale pronuncia ha sicuramente una portata innovativa ma non unica nel suo genere (si veda ad esempio la sen tenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.10/10/12 e la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n.177/02/11, liberamente visibili su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti).
Alla luce di ciò, ne deriva che se da una parte la legge concede degli strumenti al concessionario per garantire l’esigibilità dei crediti dello Stato, dall’altra questi devono essere adottati con estrema cautela, nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo (legge n.241/90) e dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n.212/2000) e dunque dovranno essere quanto meno motivati.
Avv. Matteo Sances