CRESCITA, IN G.U. CREDITO D’IMPOSTA DEL 35% PER ASSUNZIONI QUALIFICATE

0
307

Risorse ad hoc per startup e imprese colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012

Roma, 23 Gennaio 2014 – E’ entrato in vigore il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 23 ottobre 2013) recante le regole di attuazione del credito di imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato, introdotto dall’articolo 24 del Dl 83/2012 “Misure urgenti per la crescita del Paese”.

L’agevolazione spetta a tutti i titolari di reddito di impresa e vale per le assunzioni a tempo indeterminato, avvenute dopo il 22 giugno 2012, di personale in possesso di titoli quali dottorato di ricerca universitario o laurea magistrale in discipline di ambito tecnico-scientifico. In questo secondo caso, il personale dovrà essere impiegato in attività di ricerca di base, ricerca industriale o sviluppo sperimentale.

L’agevolazione consiste in un credito di imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto per un periodo massimo di un anno e per un tetto annuale di 200 mila euro. Il costo aziendale è rappresentato dall’effettivo costo salariale sostenuto dall’impresa.

L’accesso all’agevolazione è concesso in regime «de minimis» alle startup innovative e agli incubatori certificati (per le assunzioni avvenute a partire dal 19 dicembre 2012 e successive all’iscrizione dell’impresa alla sezione speciale del Registro delle imprese), soggetti per i quali è prevista una riserva di 2 milioni di euro, oltre che alle imprese localizzate nei territori dei comuni interessati dall’evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012, identificati dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, per le quali è riservata una quota di risorse pari a 2 milioni di euro per il 2012 e 3 milioni a partire dal 2013.

Le domande di incentivo dovranno essere presentate tramite una apposita piattaforma informatica, attenendosi alle procedure e allo schema di domanda che sarà oggetto di una successiva comunicazione del Ministero.

Il credito di imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità, dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi e utilizzato in compensazione attraverso il modello F24.