Lavoro/ No al licenziamento di chi non vuole lavorare nei giorni festivi infrasettimanali

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Il palazzo della Corte di Cassazione

Con la sentenza n. 18887/2019 la Cassazione accoglie il ricorso di un dipendente, licenziato per essersi rifiutato di lavorare nella giornata festiva del primo maggio, dichiarando illegittimo il licenziamento del dipendente che rifiuta di prestare la propria prestazione lavorativa in un giorno festivo infrasettimanale, nel caso di specie il primo maggio Per i giudici della suprema Corte di Cassazione le leggi n. 260/ 1949 e n. 54/1977 sono fonti sufficienti a tutelare il diritto del lavoratore a non lavorare in occasione delle festività civili e religiose infrasettimanali.
Il datore non può imporre unilateralmente al dipendente di lavorare in queste giornate, occorre sempre un accordo preventivo con lo stesso. Solo i dipendenti di istituzioni sanitarie, pubbliche e private, sono tenuti a lavorare nelle giornate del primo maggio e del 25 aprile, se le esigenze di servizio non consentono il riposo previsto.
La Cassazione con sentenza la sentenza n. 18887/2019 del 17 luglio accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, rinviando alla corte d’appello per statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità. “La legge n. 260 del 1949 (come modificata dalla legge n. 90 del 1954) è completa e autosufficiente nel riconoscere al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, con esclusione, quindi, di eventuali sue integrazioni analogiche o commistioni con altre discipline.” Come chiarito infatti dalla Cassazione n. 21209/2016 “Il diritto del lavoratore di astenersi dall’attività lavorativa in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno con carattere generale.” Il datore non può quindi negare al dipendente tale diritto se non previo accordo con il lavoratore. La rinuncia è quindi soggetta a un preventivo accordo tra le parti o ad accordi sindacali stipulati dalle organizzazioni sindacali a cui il dipendente ha conferito specifico mandato.
Mentre i presupposti per poter svolgere la prestazione lavorativa nei giorni festivi sono: un accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, oppure un contratto collettivo nel quale le organizzazioni sindacali abbiano avuto un mandato esplicito in tale senso da parte del lavoratore. In mancanza di uno di questi due presupposti non è possibile obbligare il lavoratore a svolgere la prestazione lavorativa nel giorno della festa dei lavoratori. La legge n. 260 del 1949 è esplicita nel concedere il diritto del lavoratore di astenersi dalla prestazione lavorativa il giorno di ricorrenze civili. Esso è un diritto soggettivo pieno a carattere generale. Soltanto i dipendenti del servizio sanitario pubblico o privato per esigenze di servizio, possono essere obbligati a svolgere la prestazione lavorativa in un giorno festivo.
Non è sufficiente la deroga presente in un contratto collettivo il diritto all’astensione del lavoratore in un giorno festivo è un diritto soggettivo pieno
Alfredo Magnifico

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