Inps/ Indennità Covid-19 una tantum: i termini di presentazione delle domande

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Il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 ha previsto l’erogazione di un’ulteriore indennità una tantum dell’importo pari a mille euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità Covid-19 prevista dal decreto Ristori (articolo 15, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137).

L’Istituto provvederà a erogare automaticamente l’indennità in favore delle categorie di lavoratori indicate nel messaggio 4 dicembre 2020, 4589, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

Il decreto-legge 157/2020 ha anche previsto una indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie elencate nello stesso messaggio, che non abbiano già beneficiato dell’indennità, disponendo, inoltre, la riapertura dei termini per richiedere le indennità previste dal decreto Ristori (decreto-legge 137/2020) e dal decreto Agosto (decreto-legge n. 104/2020).

In questo caso, i lavoratori interessati dovranno presentare la domanda nei termini seguenti:

  • domande di indennità di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6, decreto-legge 157/2020 entro il 15 dicembre 2020. Per questo servizio l’Istituto renderà noto il rilascio dell’apposita procedura;
  • domande di indennità di cui all’articolo 15, commi 2, 3, 5 e 6, decreto-legge 137/2020 entro il 18 dicembre 2020;
  • domande di indennità di cui all’articolo 9, decreto-legge 104/2020 entro il 15 dicembre 2020.