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Agricoltura/ Arriva il decreto di tutela dei vigneti ‘eroici’ e storici

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Lo sforzo per estrarre da quelle terre impervie prodotti di altissima qualità finalmente viene premiato. Ora i vigneti ‘difficili’ hanno una vera tutela di legge, con il decreto firmato da Politiche Agricole, Beni Culturali e Ambiente.
La lista è ampia: si va dai vigneti di Pantelleria a quelli delle Cinque Terre e della Valtellina, i muretti a secco, nel Soave o in Valpolicella; quelli che risalgono crinali impervi delle Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, o che si aggrappano a terreni vulcanici, come l’Etna e i Colli Euganei.
e la cosiddetta “viticoltura eroica”; poi ci sono quelli di viticoltura storica, dalle Langhe a Montalcino, dal Collio all’Irpinia, per esempo.
Il giusto premio al duro lavoro dei campi.

Lo studio/ Bici mania: Bolzano, L’Aquila e Terni le città più virtuose d’Italia

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I dati raccolti nei primi 6 mesi del 2020 riferiti agli utenti di Virtuoso (150mila download), l’applicazione gratuita che incentiva e remunera le persone che mantengono uno stile di vita salutare, testimoniano un incremento del 250% dell’attività fisica su due ruote, rispetto ad inizio anno.Sul podio delle città più virtuose spicca Bolzano, i cui abitanti hanno raggiunto una media di 82 minuti di attività quotidiana in bici, seguita da L’Aquila con 66 minuti e Terni con 64 minuti. Tra le città in cui la bici non è ancora diventata un must have per i cittadini vi sono Catanzaro, con 21,5 minuti medi di attività, Macerata con 21,50 e Sassari con 16,75 minuti. Il Capoluogo lombardo invece, nonostante le innumerevoli attività da parte del Comune di riqualifica delle strade con numerose piste ciclabili, si ferma al 49° posto, con una media di 32,5 minuti. La Capitale invece si sposta alla fine della classifica, con appena 26,8 minuti, guadagnandosi il 74esimo posto, complici probabilmente sono le lunghe distanze romane e la scarsa manutenzione delle infrastrutture. Sorpresa tra Nord e Sud il caso di Napoli, che si afferma al 22esimo posto con 40 minuti di attività fisica media quotidiana. Ad avvalorare questa ritrovata voglia di tornare in sella è un’analisi condotta da Virtuoso (https://it.healthyvirtuoso.com/), app con 150mila download che utilizza i meccanismi della gamification per permettere alle persone di competere in divertenti sfide sull’attività fisica. Nello specifico, la ricerca effettuata dall’app ha raccolto e aggregato le sessioni medie di attività motoria su due ruote negli ultimi 6 mesi.
In 6 mesi triplicato il tempo medio delle sessioni su bike
Gli utenti di Virtuoso monitorano attraverso l’app l’attività sportiva svolta, il numero dei passi giornalieri, la qualità del loro sonno e il tempo dedicato alla meditazione. L’app giornalmente premia i comportamenti virtuosi degli utilizzatori con dei crediti utili a richiedere sconti, voucher o buoni Amazon. Basandosi sul tempo trascorso in sella alla bicicletta Virtuoso, ha tracciato una curva della salute che indica quali sono stati i comportamenti degli italiani dall’1 gennaio ad inizio giugno, un mese dopo la fine del lockdown. Dall’1 gennaio all’inizio del periodo di lockdown in Italia, la durata media delle sessioni di bike si attestava sui 25-30 minuti giornalieri. Dato in linea con l’anno precedente in cui, nello stesso periodo (Gennaio-Marzo) i minuti erano 33 minuti, con picchi di 40 minuti e senza mai arrivare ad un’ ora di attività sportiva. Dal 10 marzo la media di attività giornaliera, come immaginabile, si è attestata poco al di sopra dello 0 per poi tornare a salire a ridosso di inizio maggio, fino a toccare il picco di quasi un’ora di attività a partire dalla settimana dopo, in corrispondenza dell’apertura di attività commerciali, bar e ristoranti. Un incremento del tempo di utilizzo della bicicletta, calcolato sui dati riportati ad inizio anno, pari al 250% legato probabilmente al fatto che, se prima del lockdown la bici era sostanzialmente utilizzata per fare attività sportiva, anche se minima, oggi si utilizzano sempre di più le due ruote anche per gli spostamenti per necessità e quindi ad esempio per andare al lavoro, fare le piccole spese quotidiane oppure ritrovarsi con gli amici nei bar o al ristorante.
Boom di acquisti ed incentivi
Complice la bella stagione, così come il bonus bici che ha dato un forte incentivo alla vendita di biciclette, gli italiani hanno riscoperto la voglia di muoversi sulle due ruote anche per andare in ufficio o a fare la spesa. Secondo infatti gli ultimi dati diffusi da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) dalla riapertura dei negozi ad oggi le vendite di bici tradizionali e a pedalata assistita hanno registrato un +60% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso con aumento di circa 200 mila pezzi venduti nel solo mese di maggio rispetto al 2019.
Andrea Severino -CEO & Founder
Lorenzo Asuni- Head of Marketing

Coronavirus, crollo nelle vendite di mascherine

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Le mascherine da oggetto del desiderio a nulla. Prima tutto il mondo le cercava senza trovarle, adesso si trovano ovunque e al prezzo giustamente calmierato. Ma nessuno le compra più. Tracollo delle vendite.
È finito il Covid per nostra decisione, ma fino a ieri l’altro ci pareva incredibile che il governo non avesse provveduto a una seria indagine epidemiologica.
È stato finalmente incaricato l’Istat di provvedere a formare un campione di 150 mila concittadini, rappresentativi dell’intera popolazione, sul quale fare il test. In due mesi non si è riusciti a realizzare l’indagine e a malapena 90mila hanno risposto, poco più della metà.
I reagenti che l’Istituto Superiore della Sanità aveva ottenuto gratis da una casa farmaceutica scadono il prossimo 10 luglio. Indagine azzoppata, test buttati, tempo sprecato, soldi bruciati.

Cina, dopo il coronavirus arriva la peste bubbonica

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Non c’è pace in Cina a causa delle epidemia.
Le autorità sanitarie della Regione cinese della Mongolia interna hanno registrato un nuovo sospetto caso di peste bubbonica. Il paziente, un pastore della città di Bayannur, è in quarantena ed è in condizioni stabili.
In tutto il distretto, il comitato sanitario ha emesso un allarme di terzo livello, in una scala da uno a quattro.
L’allerta vieta la caccia e il consumo di animali selvatici, in particolare marmotte.

foto di repertorio

NAS Pescara: Controlli nel settore della refezione ospedaliera

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I Carabinieri del NAS di Pescara, nell’ambito dell’emergenza pandemica da Covid 19, hanno svolto verifiche ed accertamenti all’interno di tutte le mense ospedaliere presenti nella Regione Abruzzo. Al centro dei controlli il rispetto dei protocolli di prevenzione del rischio da contagio, i requisiti igienico – sanitari e strutturali dei locali di preparazione pasti, il rispetto dei requisiti merceologici dei vari capitolati d’appalto che disciplinano i servizi di refezione.
Questi i risultati conseguiti:
In Provincia di L’Aquila sono state eseguite n. 4 ispezioni. Nel corso delle verifiche sono state documentate inadeguatezze igienico – sanitarie e strutturali, oggetto di segnalazione ai competenti servizi del Dipartimento di Prevenzione della ASL. Il responsabile di un’azienda aggiudicataria dell’appalto della refezione ospedaliera è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria, poiché ritenuto responsabile del reato di frode nelle pubbliche forniture: dalle verifiche dei NAS è emerso che gli alcuni ingredienti impiegati per la preparazione dei pasti, erano difformi da quanto previsto nel capitolato di appalto sottoscritto con l’ASL. A fronte di forniture pattuite di prodotto ittico di origine surgelata con data di surgelamento non anteriore a 6 mesi, i Carabinieri hanno accertato che venivano impiegati prodotti ittici surgelati anche 24 mesi prima.
In Provincia di Chieti sono state eseguite n. 4 verifiche ispettive. Nei confronti del responsabile di uno dei centri cottura oggetto di accertamento, è stato ipotizzato il reato di frode nelle pubbliche forniture: a fronte di prodotto lattiero caseario a marchio DOP con stagionatura di mesi 24, veniva impiegato prodotto grattugiato; al posto delle uova fresche, i pasti venivano elaborati con l’impiego di misto d’uovo; nel capitolato era previsto l’utilizzo di frutta fresca di origine italiana, mentre ai degenti veniva servita frutta fresca di origine extra UE.
Nelle Provincie di Pescara e Teramo, complessivamente sono state ispezionate n. 6 mense ospedaliere. Rilevate inadeguatezze igienico – sanitarie, anche in tema di autocontrollo aziendale, che sono state oggetto di segnalazione all’Autorità Sanitaria. Da una verifica delle clausole contenute nelle pieghe del capitolato d’appalto stipulato tra operatore del settore alimentare e ASL di Teramo, relativo alla mensa di un ospedale di quella provincia, è risultato l’obbligo di somministrare, ai degenti, pasti espressi, ossia cotti al momento, sia a pranzo che a cena. Controlli incrociati tra presenze e orari del personale addetto alla refezione e alla preparazione, hanno permesso di accertare che, contrariamente a quanto previsto nel capitolato, i pasti della cena venivano preparati nel corso del turno diurno e passati in consegna al personale del turno serale. Il responsabile dell’attività è stato segnalato alla Procura della Repubblica per il reato di inadempimento dei contratti nelle pubbliche forniture.
Nessuna segnalazione ha riguardato la mensa dell’Ospedale di Pescara ove non è stata riscontrata alcuna inadeguatezza.

Coronavirus, botta e risposta tra OMS ed esperti sulla ‘trasmissione aerea’

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Sulla trasmissione del Covid difformità di opinioni tra OMS ed un gruppo di esperti.
Una lettera aperta è stata firmata da 239 esperti di 32 Paesi per chiedere all’Oms di rivedere le proprie raccomandazioni sul coronavirus, includendo anche la trasmissione aerea del virus.
La missiva dei ricercatori sarà pubblicata la settimana prossima su un giornale scientifico, ma è stata anticipata dal New York Times.
Uno dei responsabili tecnici dell’Oms, Benedetta Allegranzi, ha affermato che l’ipotesi “non è supportata da prove solide”.

Coronavirus in Italia, situazione stabile

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Coronavirus, oggi in Italia si registrano 208 nuovi casi contro i 192 di ieri. Il totale dei casi è di 241.819 dall’inizio dell’epidemia, compresi guariti e deceduti. Il dato emerge dal bollettino giornaliero diffuso dal Ministero dalla Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità. Basso numero di tamponi, 22.166. Sono 8 i decessi contro i 7 di ieri: registrano vittime oggi Lombardia (3 decessi), Piemonte (2), Veneto, Lazio e Sardegna (1 in ciascuna). Il totale delle vittime sale a 34.869.
Le regioni che oggi non riportano nuovi casi sono 10: Marche, Trentino Alto Adige, Puglia, FVG, Abruzzo, Umbria, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.
Per quanto riguarda i guariti, oggi sono 133 (ieri 164), per un totale di 192.241. Sale per il secondo giorno consecutivo il numero delle persone attualmente malate, (+67), per un totale che arriva a 14.709.
Si registra un aumento dei ricoveri ordinari, di appena una unità (ieri +5), per un totale che sale a 946.
Tornano a scendere le terapie intensive, oggi 2 in meno (ieri +3), e sono 72 in tutto. Sono 13.691 sono le persone in isolamento domiciliare.

Coronavirus, in Lombardia bloccati sei nuovi focolai

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Notizie in breve sull’epidemia da coronavirus in Italia.
a) La lombardia sempre al centro delle attenzioni per la sua particolare situazione; ma tanto è stato fatto per arginare un contagio che è apparso grave dall’inizio.
“I protocolli anti-COVID hanno permesso di bloccare 6 nuovi focolai”; lo afferma l’assessore lombardo Gallera;
b) Sono 9 le Regioni italiane dove non sono stati registrati nuovi contagi in 24 ore; lo riporta il ministero della Salute.

Detrazione per l’acquisto di case antisismiche ubicate in zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

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OGGETTO: Detrazione per l’acquisto di case antisismiche ubicate in zone
classificate a rischio sismico 2 e 3. Integrazione del titolo abilitativo
con la prevista asseverazione (comma 1-septies dell’art. 16 del D.L.
n. 63 del 2013).
Con l’interpello in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
L’Istante, tramite delega conferita all’ing. ALFA, rappresenta di aver
stipulato un preliminare di acquisto di un appartamento facente parte di un
fabbricato attualmente in corso di costruzione sito in zona sismica 3.
Precisa che l’impresa costruttrice ha depositato presso il Comune competente
il progetto di intervento antisismico sull’immobile senza l’asseverazione della classe
di rischio del tecnico progettista prevista dall’articolo 3 del decreto ministeriale 28
febbraio 2017, n. 58 e richiesta per poter fruire della detrazione c.d. sisma bonus di
cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013.
Il progetto dei lavori, infatti, è stato presentato nel periodo di vigenza della
precedente formulazione del citato comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto
legge n. 63 del 2013, che ammetteva al beneficio solo gli interventi effettuati su
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edifici ricadenti nelle zone a rischio sismico 1; solo successivamente l’agevolazione
è stata estesa anche agli immobili ubicati in comuni ricadenti in zona sismica 2 e 3.
L’Istante, fa presente che ad eccezione della suddetta asseverazione della
classe di rischio è in possesso di tutte le condizioni sostanziali stabilite dalla
normativa di riferimento quale:

  • avvio della procedura autorizzativa successiva al 1° gennaio 2017;
  • intervento di demolizione e ricostruzione con variazione volumetrica con
    miglioramento di classe sismica rispetto al preesistente;
  • ubicazione del fabbricato in zona sismica 3;
  • cessione dell’unità immobiliare entro 18 mesi dal termine dei lavori e
    comunque dopo il 1° maggio 2019.
    Alla luce di quanto sopra riportato, l’Istante chiede se possa beneficiare della
    detrazione di cui al citato articolo 16, comma 1-septies, anche a seguito della
    redazione e presentazione del documento di asseverazione della classe di rischio
    dell’edificio in un momento successivo rispetto alla richiesta del titolo abilitativo.
    In caso di risposta affermativa chiede di sapere le modalità per la
    presentazione dell’asseverazione della classe di rischio.
    SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
    L’istante non prospetta esplicitamente alcuna soluzione interpretativa.
    PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
    In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o
    presuppone un giudizio in merito alla conformità dell’attività svolta dall’Istante alla
    legge regionale vigente, nonché sulla qualificazione e sulla quantificazione delle
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    spese di ristrutturazione sostenute, su cui rimane fermo ogni potere di controllo
    dell’amministrazione finanziaria.
    Il comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63
    inserito dall’articolo 46-quater del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito,
    con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96), nella versione attualmente
    vigente prevede che «qualora gli interventi di cui al comma 1-quater [del medesimo
    articolo 16] siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio
    sismico 1,2 e 3 (…) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo
    di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio
    preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da
    imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro
    diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione
    dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del
    medesimo comma 1-quater spettano all’acquirente delle unità immobiliari,
    rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della
    singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e
    comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna
    unità immobiliare».
    La disposizione normativa in commento, inserita nel contesto delle
    disposizioni normative che disciplinano il c.d. “sisma bonus” (commi da 1-bis a 1-
    sexies del medesimo articolo 16), si riferisce espressamente agli interventi di cui al
    comma 1-quater che, a sua volta, richiama gli interventi relativi all’adozione di
    misure antisismiche di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, eseguiti
    mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati – anche con variazione
    volumetrica rispetto all’edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni
    normative urbanistiche – e che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori
    di rischio sismico.
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    La disposizione sull’acquisto di case antisismiche, pur avendo alcuni
    elementi di analogia con il “sisma bonus”, si differenzia da quest’ultimo in quanto
    beneficiari dell’agevolazione sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari e la
    detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascuna unità, nella misura del 75
    oppure 85 per cento, entro l’importo massimo di 96.000 euro.
    Tale disposizione normativa prevede per gli acquirenti la possibilità di fruire
    della detrazione anche per gli interventi realizzati «mediante demolizione e
    ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con
    variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente».
    Sono dunque ammessi alla detrazione anche gli interventi di demolizione e
    ricostruzione dell’edificio con un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente,
    sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano tale
    variazione, non rilevando, dunque, la circostanza che il fabbricato ricostruito
    contenga eventualmente un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al
    preesistente.
    Il predetto comma 1-septies) dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013,
    che rientra nel contesto delle disposizioni normative che disciplinano il “sisma
    bonus”, è stato modificato dall’articolo 8 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, che
    ne ha esteso l’ambito applicativo – in origine limitato ai fabbricati ubicati in zona 1 –
    anche agli immobili ubicati in zona sismica 2 e 3.
    Con riferimento alla redazione e presentazione dell’asseverazione prevista
    dall’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
    del 28 febbraio 2017, n. 58 – come modificato dal successivo D.M. del 7 marzo
    2017, n. 65 e, da ultimo dal D.M. del 9 gennaio 2020 n. 24 – posteriormente al
    rilascio del suddetto permesso a costruire da parte del comune, si osserva che con il
    citato decreto sono definite le linee guida per la classificazione del rischio sismico
    delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti
    abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati.
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    L’osservanza delle prescrizioni in esso contenute è, pertanto, funzionale alla
    fruizione delle maggiori detrazioni correlate agli interventi contemplati dalla citata
    disposizione.
    In particolare, l’articolo 3, comma 2, del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58,
    prevede che «Il progettista dell’intervento strutturale, ad integrazione di quanto già
    previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dal (…)
    decreto 14 gennaio 2008, assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la
    classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito
    dell’esecuzione dell’intervento progettato».
    Il successivo comma 3 stabilisce che «conformemente alle disposizioni
    regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e
    l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione
    certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento
    della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato
    decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per i successivi
    adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori».
    Infine il comma 5 del medesimo articolo 3, statuisce, espressamente, che:
    «l’asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono
    depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente,
    per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del
    citato decreto-legge n. 63 del 2013».
    Nella circolare 31 maggio 2019, n. 13/E è stato, al riguardo, precisato che,
    sulla base delle richiamate disposizioni, un’asseverazione tardiva, in quanto non
    conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso alla detrazione.
    Considerato, tuttavia, che al momento dell’inizio dei lavori il Comune, nel
    cui territorio è avvenuto l’intervento di demolizione e ricostruzione con
    miglioramento sismico, non rientrava tra quelli per cui era possibile fruire della
    detrazione di cui al comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del
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    2013, al fine di non escludere dal beneficio i contribuenti che non avevano effettuato
    l’adempimento in parola, in quanto non destinatari dell’agevolazione in base alle
    disposizioni pro tempore vigenti e considerate le implicazioni di carattere tecnico
    della fattispecie rappresentata, la scrivente ha acquisito il parere del Ministero delle
    infrastrutture e dei Trasporti.
    In particolare, in merito alla possibilità per le imprese di costruzione, che
    effettuano interventi su edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 2 e 3 di
    poter integrare i titoli abilitativi con la prevista asseverazione, al fine di consentire la
    fruizione della detrazione da parte dei soggetti acquirenti, con nota del 24 giugno
    2020, il citato Ministero ha trasmesso il parere del Consiglio superiore dei lavori
    pubblici del 5 giugno 2020.
    Con tale parere è stato chiarito che la norma, “tenuto conto della circostanza
    che l’estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al DM n. 58/2017, ha
    inteso concedere la possibilità che i benefici fiscali previsti dal sismabonus, nel caso
    di imprese che, ai fini della successiva alienazione, avessero realizzato, dopo il 1°
    gennaio 2017, delle ristrutturazioni o ricostruzioni, mediante demolizione, di
    immobili – con documentato miglioramento sismico di una o più classi – siano estesi
    agli acquirenti delle predette unità immobiliari”.
    La disposizione agevolativa, a parere del Consiglio superiore dei lavori
    pubblici si applica, nel caso di specie, indipendentemente dall’effettuazione degli
    adempimenti ordinariamente previsti ai fini dell’ottenimento del sismabonus indicati
    nel citato D.M. n. 58 del 2017.
    In conformità al parere ricevuto si ritiene, pertanto, che la detrazione di cui al
    citato comma 1-septies) spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle
    zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono
    iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in
    vigore delle nuove disposizioni, anche se l’asseverazione di cui all’articolo 3 del
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    D.M. n. 58 del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo
    abilitativo.
    Nel caso di specie, tuttavia, ai fini della detrazione è necessario che la
    predetta asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito
    dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.
    Si fa presente, infine, che esulano dall’ambito applicativo dell’interpello, le
    altre questioni tecniche riguardanti le modalità di presentazione dell’asseverazione
    della classe di rischio al Comune competente.
    Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti
    presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel
    presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)

Tutela dei lavoratori, servizi ai cittadini e alle imprese, innovazione tecnologica. l’Inail a Forum Pa 2020 digitale

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 Rinviato a causa dell’emergenza epidemiologica dalla consueta collocazione temporale di maggio, il Forum Pa, il Salone italiano della pubblica amministrazione, marca il 2020 con due edizioni: la prima, tutta in streaming con contenuti liberamente visibili da remoto, si svolgerà da lunedì 6 a sabato 11 luglio, mentre la seconda, nella versione “in presenza”, è stata programmata a Roma dal 4 al 6 novembre.

Al centro di Forum Pa le azioni delle amministrazioni durante la pandemia. Organizzato nel momento di rilancio economico e sociale del Paese all’indomani della fase più acuta della crisi sanitaria da Covid-19, il Forum Pa online prosegue nel percorso d’innovazione e di trasformazione digitale intrapreso e lo rilancia in una settimana di confronto e scambio di esperienze e buone pratiche su lavoro, industria, formazione, sanità, comunicazione, coesione sociale nelle loro connessioni con l’azione quotidiana di amministrazioni pubbliche ed enti territoriali nel tempo della pandemia. Molti gli argomenti che saranno approfonditi nel corso della manifestazione, articolata in webinar formativi, tavole rotonde, conversazioni e interviste, talk su grandi storie di innovazione imprenditoriale. Tra i temi al centro della discussione, la governance e l’uso dei dati, lo smart working pubblico e privato, le competenze digitali per l’occupazione, le politiche per la scuola e l’impresa.

Nella rubrica “Lavoro & Welfare” gli interventi dell’Inail. Anche in questa edizione digitale, l’Inail sarà presente, con la formula che riprende quella già sperimentata nelle edizioni in presenza, in uno spazio web condiviso con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con altri enti e agenzie di sicurezza sociale come Inps, Inapp, Anpal e Inl. In raccordo con tutti i partner, è stato messo a punto il programma giornaliero della rubrica “Lavoro & Welfare”, che durerà complessivamente 55 minuti, dalle 10 alle 11, e in cui si alterneranno singoli interventi della durata di 18 minuti ciascuno. Gli interventi verteranno sul mercato del lavoro nel momento attuale e sulle prospettive occupazionali future, sulle tutele in ambito lavorativo al tempo della pandemia, sui servizi erogati a imprese e cittadini dall’inizio del lockdown, sulla trasformazione digitale degli uffici nel corso dell’emergenza sanitaria.

La tutela assicurativa dei lavoratori colpiti dall’infezione Covid-19. Nei tre interventi promossi dall’Inail nel corso di Forum Pa 2020 digitale saranno presentate alcune delle misure realizzate dall’Istituto nell’emergenza pandemica e le attività di prevenzione sanitaria da rimodulare nella ripresa piena dell’attività produttiva. Nel primo intervento, mercoledì 8 luglio, si parlerà della protezione infortunistica dei lavoratori nei casi accertati di infezione da Coronavirus. A riassumere i principi che regolano l’assicurazione contro gli incidenti sul lavoro e le tecnopatie nei casi di malattie infettive saranno il direttore centrale Rapporto assicurativo, Agatino Cariola, e il responsabile della Direzione regionale Sardegna, Alfredo Nicifero, che si soffermeranno anche su alcune problematiche sollevate sulla tutela infortunistica degli eventi di contagio e sulle responsabilità dei datori di lavoro.

La sorveglianza sanitaria e la manutenzione degli strumenti di lavoro. Della rimodulazione del Documento della valutazione dei rischi (Dvr) all’indomani del riavvio produttivo nella post pandemia, in cui è necessario confrontarsi con nuove modalità di sicurezza lavorativa e sanitaria per contenere il pericolo di contagio, si occuperà il secondo intervento, in programma sempre mercoledì 8 luglio. In particolare, si affronterà il problema delle fasi di manutenzione e pulizia delle parti interne di macchinari di lavoro con la presenza simultanea di più addetti. A intervenire saranno Luciano Di Donato, responsabile del laboratorio “Macchine e attrezzature di lavoro” del Dipartimento innovazione tecnologica per la sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) e Alessandra Ferraro, ricercatrice presso lo stesso Dipartimento.

Le innovazioni tecnologiche per la gestione delle domande di validazione dei dpi. Le soluzioni adottate per la validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (dpi), attribuita all’Inail dall’art. 15 del decreto legge 18/2020, saranno al centro dell’ultimo intervento, giovedì 9 luglio. Il direttore centrale Organizzazione digitale, Stefano Tomasini, illustrerà la procedura tecnologica realizzata per snellire e accelerare il processo di lavorazione delle domande pervenute all’Istituto dalle imprese interessate.