Offerta di lavoro (Codice Offerta: 20130909-631) – Scadenza offerta: 31/01/2014
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Offerta di lavoro (Codice Offerta: 20130909-628) – Scadenza offerta: 31/01/2014
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Una nuova misura, più immediata e diretta, a favore della famiglia è quella contenuta nel Fondo per i nuovi nati previsto, per tutto l’anno 2014, dalla Legge di stabilità (legge 27 dicembre 2013, n. 147- articolo 1 comma 201) Il Fondo suddetto annulla, con effetto dal 1 gennaio 2014, il precedente Fondo per il credito per i nuovi nati istituito con D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati disponibili alla data del 1 gennaio 2014 confluiranno in un Fondo per i nuovi nati istituito, nell’occasione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il nuovo Fondo sarà attivo grazie ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, all’interno del quale saranno stabiliti e chiariti i criteri per l’erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità. Le richieste relative al vecchio Fondo di credito per i nuovi nati, già presentate alle banche aderenti dai genitori dei bambini nati entro il 31 dicembre 2013, saranno vagliate secondo le procedure previste dalla precedente legge.
Le famiglie che desiderano ottenere il finanziamento possono rivolgersi ad una delle banche o degli intermediari finanziari che hanno aderito all’iniziativa, il cui elenco, continuamente aggiornato, è pubblicato su questo sito e sul sito www.abi.it. II finanziamento concesso, nella misura massima di 5.000 euro, può essere utilizzato per qualunque tipo di spesa e deve essere restituito in un periodo massimo di cinque anni.
A chi è rivolto
Possono accedere al finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo gli esercenti la potestà genitoriale su bambini nati a adottati negli anni 2012, 2013 e 2014.
In caso di esercizio della potestà su più di un minore può essere richiesto più di un finanziamento, mentre è ammesso un solo finanziamento per ogni bambino nato o adottato, anche in caso di potestà o affido condiviso.
La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla nascita o all’adozione.
Per le adozioni nazionali si fa riferimento alla sentenza di affidamento preadottivo o di adozione definitiva. Per le adozioni internazionali si fa riferimento al provvedimento di autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore rilasciato dalla Commissione per le adozioni internazionali, sia per le adozioni pronunciate all’estero che per quelle pronunciate in Italia a conclusione del periodo di affidamento preadottivo.
Come si ottiene
La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di nascita o di adozione, compilando direttamente presso le banche l’apposito modulo, nel quale viene autocertificato il possesso dei requisiti richiesti e dichiarando:
le proprie generalità e quelle del minore nato a adottato (specificando in tal caso gli estremi del provvedimento): Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Codice fiscale;
l’esercizio della potestà genitoriale sul minore, specificando se si esercita tale potestà da solo a insieme ad altro soggetto;
in caso di esercizio della potestà condiviso, generalità dell’altro soggetto e dichiarazione che è richiesto un solo prestito per ogni minore.
La Banca/Intermediario finanziario, accertata l’ammissione alla garanzia del Fondo, delibera autonomamente sull’erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare al beneficiario l’importo corrispondente in base alle modalità concordate con il beneficiario.
È possibile estinguere il debito in un’unica soluzione o con rate da concordarsi al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. L’arco temporale di restituzione del finanziamento deve essere concordato con la Banca/Intermediario finanziario.
In caso di insolvenza, si è soggetti alle ordinarie procedure esecutive per il recupero del credito.
Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazione e stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni, si provvede alla revoca del finanziamento.
Contatti
Per maggiori informazioni sull’iniziativa Fondo di credito per i nuovi nati è possibile raggiungere il contact center che il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha realizzato in convenzione con l’INPS.
Per accedere al contact center:
telefonando al Contact Center al numero gratuito 803.164 potrai parlare con un operatore (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14), o utilizzare il servizio automatico (in funzione 24 ore al giorno, compresi i festivi; per la provincia di Bolzano in lingua tedesca). Il Contact Center fornisce informazioni anche in 7 lingue straniere (tedesco, inglese, francese, arabo, polacco, spagnolo e russo), utilizzando operatori bilingue, per i lavoratori stranieri, per gli extracomunitari e per cittadini residenti in Paesi diversi dall’Italia;
avendo un Personal Computer, dotato di cuffia e microfono, cliccando su “Chiama Ora”, potrai attivare una chiamata telefonica via internet;
Potrai inviare una e-mail utilizzando il servizio InpsRisponde.
Nessuna imposta di bollo per chi usufruisce delle prestazioni ambulatoriali erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, anche se l’importo del ticket supera i 77,47 euro. È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 9/E pubblicata oggi.
Prestazioni sanitarie a imposta zero – Come precisato dalla risoluzione, infatti, il pagamento del ticket, che il cittadino versa per ottenere l’assistenza sanitaria, rientra tra i contributi obbligatori per i quali è prevista l’esenzione dal bollo (art. 9 della Tabella B del DPR n. 642/1972).
Il testo della risoluzione è disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it, nella sezione “Normativa e prassi”.
La cancellazione dell’Imu si sta rivelando più fittizia che reale. L’imposta sugli immobili è stata ripristinata sotto un’altra forma (Iuc), mentre per tutte le abitazioni diverse dalla prima non è stata affatto rimossa. Ma non è tutto. Nei Comuni in cui è stato deliberato l’aumento dell’aliquota base del 4 per mille (aumentabile fino a un massimo del 6 per mille), i contribuenti proprietari di prime abitazioni dovranno farsi carico del 40% di tale incremento. Il governo, infatti, nell’abolire l’Imposta municipale unica non aveva tenuto conto della necessità di reperire le risorse per garantire i bilanci di quelle amministrazioni che avevano messo la maggiorazione in preventivo.
Ora, circa 10 milioni di cittadini interessati avranno tempo fino al 24 gennaio per effettuare il conguaglio. Come era prevedibile, i Caf sono presi d’assalto. Non solo per la difficoltà di calcolare l’importo esatto, ma anche, semplicemente, per sapere se nel proprio Comune l’aliquota base è stata aumentata o no.
Per scoprirlo, il metodo più semplice ed efficace consiste nel consultare il sito internet della propria città. Quanto vi è indicato in materia di aliquote Imu ha valore legale. Complessivamente, in ogni caso, sono 2.377 su circa 8mila i Comuni in cui l’imposta è stata maggiorata. Secondo l’Anci, quelli in cui l’aliquota è stata portata al massimo (6 per mille) sono 338, quelli dove è stata collocata tra il 5 e il 6 per mille sono 1.329.
Tra capoluoghi di Provincia, l’aliquota è stata portata al 6 per mille nei Comuni di Agrigento, Alessandria, Ancona, Andria, Benevento, Brescia, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Cremona, Crotone, Frosinone, Messina, Milano, Napoli, Parma, Perugia, Piacenza, Potenza, Rieti, Rovigo, Siena, Vibo Valentia; Genova, Torino e Livorno sono tra il 5,6 e il 6,8 per mille; Avellino, Foggia, Forlì, Terni e Verbania verseranno il 5,50 per mille; la percentuale è compresa tra il 5 e il 5,2 per mille a Belluno, Bologna, Campobasso, Modena, Novara, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Roma e Verona; a Pavia siamo al 4,90, a Fermo e a Palermo al 4,8 per mille; Grosseto, Salerno, Teramo e Varese hanno l’aliquota compresa, infine, tra il 4,4 e il 4,6 per mille.
| mansione: 621 | Agenzia per il lavoro | del 12/12/2013 | Data fine: 15/01/2014 | |
| Openjobmetis Spa – Agenzia per il Lavoro – seleziona ADDETTO IMPIANTO DI LAMINAZIONE Si richiedono le seguenti cognizioni tecniche: utilizzo carroponte (patentino) utilizzo muletto (patentino) utilizzo calibro e micrometro utilizzo cannello conoscenza di base in campo elettrico/meccanico e oleodinamica piccoli interventi di manutenzione Luogo di lavoro : Sirone Si offre contratto in somministrazione di 1mese +proroghe. Tel.0341/287924 Fax 0341/287900; e-mail:[email protected] | ||||
| mansione: 621 | Agenzia per il lavoro | del 12/12/2013 | Data fine: 15/01/2014 | |
| During Spa, filiale di Lecco, ricerca per una nostra azienda cliente sita nel Meratese un/a TORNITORE CNC Si richiede: Disponibilita’ immediata, esperienza maturata nella mansione, buona conoscenza del disegno meccanico, autonomia nella programmazione bordo macchina a partire da zero (no solo modifica misure). Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. Lavoro a giornata. Zona di lavoro: Meratese I candidati interessati possono inviare un curriculum via e-mail a [email protected] o via fax al n. 0362.1916275, specificando nell’oggetto ” TORNIO MER “. Inserire nel CV il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. Informativa privacy consultabile sul sito www.during.it. Aut. Min. del Lavoro Prot. n.1180 SG del 13/12/2004. La ricerca è rivolta ad ambosessi (L. 903/77 e 125/91), e a tutte le nazionalità ai sensi dei D.Lgs. 215/03 e 216/03 | ||||
| mansione: 613 | Interno – RIF.INT. 1964 | del 20/12/2013 | Data fine: 31/01/2014 | |
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Azienda del meratese cerca FRIGORISTA/IDRAULICO con esperienza almeno biennale. Il/la candidato/a si occuperà di assemblaggio lamiere, costruzione e brasatura tubi rame, costruzione circuito idraulico. Si offre contratto a tempo determinato full-time. Gli interessati che visionano l’annuncio dal sito www.leccolavoro.it possono effettuare direttamente la propria autocandidatura allegando c.v. La presente candidatura è indirizzata direttamente all’azienda. L’annuncio potrà essere tolto anticipatamente in caso d raggiungimento di un numero considerevole di autocandidature. RIF. INT.1964 |
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Anche le Piccole e Medie Imprese agricole possono far parte dei Consorzi per l’internazionalizzazione. La novità è stata introdotta dal Decreto Legge 23.12.2013, n.145.
L’art.5, comma 3, del citato Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23/12/2013, infatti, ha previsto che anche le Piccole e Medie Imprese agricole possano far parte della compagine consortile e, quindi, aderire ai progetti per l’internazionalizzazione (ferma restando l’applicazione del de minimis per le imprese agricole secondo il Regolamento CE n. 1535/2007 e successive modificazioni).
Si evidenzia, tuttavia, che il D.L. n.145/2013, deve essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero entro il 20 febbraio 2014, come specificato nell’art.2, comma 2, Decreto Direttoriale 10.01.2014; in caso contrario esso decade perdendo efficacia sin dalla sua entrata in vigore.
In considerazione di ciò, si invitano i Consorzi per l’internazionalizzazione costituiti anche da imprese agricole a valutare l’opportunità di presentare domanda di contributo successivamente all’avvenuta conversione in legge del predetto Decreto.
Vedi la scheda relativa:”Contributi ai Consorzi per l’internazionalizzazione“
Il 31 gennaio andrà fatta la comunicazione del Redditometro ma ci sono già all’attivo diverse sentenze che mettono il contribuente al riparo da eventuali disallineamenti. L’ultima arriva dal Ctp di Reggio Emilia (sent. 203/03/13 del 15 novembre 2013) che mette nel “paniere” anche eventuali apporti da parte di conviventi non appartenenti al classico nucleo familiare. Il principio a favore del contribuente sta nella natura di presunzione dello strumento per cui tutti i calcoli effettuati per determinare un maggiore reddito si basano su coefficienti di stima che possono non rispecchiare affatto la realtà dei fatti.
Detto questo, è facile che un soggetto possa aver disposto di particolari somme grazie al finanziamento sia di familiari che di persone terze. A tal proposito, è intervenuto anche il Ctr di Trieste con la sentenza del 1 novembre 2013 che ha ritenuto più che naturale e plausibile che in caso di necessità siano i familiari a sostenere economicamente il contribuente per cui il loro intervento diventa automaticamente una prova a favore dello stesso.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, ampliato il concetto con la pronuncia n.7707/2013 stabilendo che come gli agenti del fisco possono avvalersi di dichiarazioni e prove provenienti da terzi così può fare anche il soggetto accertato adducendo a proprio favore tutti gli elementi che dimostrino la maggiore disponibilità economica.
In vista di tutte queste sentenze e di molte altre che sono state già pronunciate (Cass. n.13289/2011 – Ctr Torino n.76/14/11 – Ctp Bergamo n.102/10/12 – Cass. 23554/2012 – Ctp Milano, sez. Brescia n.209/63/13 – Cass. n.415/2013 – Cass.n.453/2013 – Ctp Reggio Emilia n.57/3/13 – Ctp Milano n.271/1/2012 – Ctr Trieste n.1/11/13 – Ctp Torino n.90/1/12 – Ctr Roma n.456/1/11 – Ctp Alessandria n.38/1/12- Ctr Firenze n.44/9/13 – Ctp Lodi n. 23/2/13 – Ctr Trieste n.50/10/13 – Ctr Roma n.59/38/13 – Ctp Bergamo n.115/2013 – Ctp Milano 261/47/12 – Ctp Massa Carrara n.64/1/12 – Ctp Torino n.136/2/11 – Ctr Trieste n.1/11/13 – Ctp Torino n.39/4/13 – Ctp Treviso n.43/4/13 – Ctp Rimini n.41/2/13 – Ctp Reggio Emilia 74/2/13 – Ctp Reggio Emilia n.272/1/12) tutte a favore del contribuente, resta da capire l’utilità di uno strumento le cui modalità operative vengono sistematicamente contestate perché ritenute del tutto presunte e spesso in contrasto con le situazioni reali.
Reclusione da sei mesi a due anni. Questa è la pena che rischiano tutti quei contribuenti che hanno dichiarato un’Iva superiore ai 50.000 euro ma che non hanno provveduto a versarla. In vista della prossima scadenza per l’acconto dell’Imposta sul valore aggiunto prevista per il 27 dicembre, è bene conoscere i rischi in cui ci si potrebbe imbattere in caso di maturazione del reato di omesso versamento.
Di recente, infatti, alcune sentenze della Cassazione si sono dimostrate particolarmente punitive nei confronti di quei soggetti che, pur avendo maturato e dichiarato l’Iva per importi che supereranno i 50.000 euro, non hanno provveduto a versarla come impone la legge. La sanzione penale prevista dall’articolo 10-ter del Decreto legislativo 74/2000, secondo quanto sancito dalla sentenza n.37424/2013 della Cassazione appunto, non esclude inoltre l’applicabilità della sanzione tributaria qualora fosse rilevate contestualmente. Questo vuol dire che il contribuente che si macchia del reato di omesso versamento dovrà rispondere ad entrambe le pene.
Non solo. Il Tribunale di Milano (sent. n.2818/2012) ha rincarato la dose non accentando come giustificazione nemmeno lo stato di difficoltà economica. Questo perché, pur portando a proprio discapito una documentazione dettagliata che dimostri l’effettivo stato di crisi, resta fermo il principio “dell’accantonamento” delle somme per cui, una volta emessa fattura e quindi maturato l’obbligo di versamento dell’imposta, il contribuente è tenuto a non disporre della quota Iva ma a metterla da parte per poi versarla.
Resta fermo che il soggetto che ha già provveduto a richiedere un piano di rientro all’Agenzia delle Entrate non sarà imputabile di reato.
C.M.
Tutti i finanziamenti o capitalizzazioni al di sopra dei 3600 euro concessi all’impresa da parte dei familiari devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 gennaio (la scadenza del 31 dicembre, infatti, è stata prorogata). Si tratta di un provvedimento che il fisco ha emanato il 2 agosto 2013 e che pone l’obbligo anche alle ditte individuali e, in generale, a quelle in contabilità semplificata oltre che ordinaria.
Su questo punto è bene fare qualche chiarimento viste le oggettive difficoltà che una piccola impresa in contabilità semplificata (quindi senza la previsione della gestione della cassa a livello contabile) possono avere nel adempiere a questa nuova norma.
Secondo la norma sono obbligati alla comunicazione tutti quei soggetti in contabilità semplificata e gli imprenditori di ditte individuali che aderiscono al regime dei minimi, le nuove imprese ex articolo 13, l.388/2000, le associazioni senza scopo di lucro e dilettantistiche che aderiscono al regime ex l.398/1991. Per tutti questi casi si rende necessario integrare la propria contabilità con tutte quelle informazioni di cassa che permettano di effettuare la comunicazione.
Il problema sorge nel momento in cui il conto corrente (o i conti correnti) utilizzato per la ditta sia lo stesso che il titolare usa per i propri movimenti personali. Conto che potrebbe anche essere cointestato ad una persona diversa dal titolare. In vista della difficoltà oggettiva di distinguere quei versamenti dedicati alla capitalizzazione o al finanziamento dell’impresa, questi casi non dovrebbero essere soggetti all’obbligo di comunicazione, a meno che non sussista una comunicazione o una documentazione scritta per motivi il versamento all’azienda.
Il discorso non vale, invece, per le imprese in contabilità ordinaria la cui gestione obbligatoria della cassa li mette nella naturale condizione di adempiere alla comunicazione.
L’obbligo è esclusivamente a carico dell’impresa e non dei familiari o dei singoli soci per cui sono coinvolte imprese individuali, società, cooperative, trust, enti non commerciali. Esclusi, invece, tutti i professionisti. Dunque, sarà necessario fornire tutte le informazioni tramite l’analisi delle movimentazioni finanziarie computate negli estratti conto anche personali visto che le ditte individuali non sono tenute ad accendere un conto dedicato all’attività. Movimentazioni che dovranno essere state effettuate a titolo di “finanziamenti” o “capitalizzazioni”. Un occhio particolare si dovrà avere anche per tutti quei pagamenti in contanti perché sia i soci che i loro familiari dovranno dichiarare se il denaro proveniva da conti personali.
Qualora i versamenti non siano stati giustificati in qualche modo, allora, in linea generale, tutte le somme versate all’impresa da parte dei soci sono considerate a titolo di muto fruttifero e se i termini relativi agli interessi non sono stati fissati per iscritto, si rimanda a quanto stabilito dal Tuir sia per quantificarli che per incassarli. Di conseguenza, gli interessi stessi saranno soggetti a ritenuta d’acconto del 20%.
L’unico modo per far si che il finanziamento sia considerato infruttifero è quello di fornire un documento che ne attesti la natura con data anteriore o contestuale al versamento.
C.M.