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Frigo, congelatori, mobili, Tv e pc. Gli “sconti” Irpef del 20% nel 730

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Debutto assoluto per il bonus riservato agli acquisti finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati

Sostituzione del vecchio frigorifero con uno nuovo a basso consumo. Acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza e di inverter. Arredo delle case per le quali si fruisce del bonus ristrutturazioni.
Sono le spese che la normativa tributaria agevola con una detrazione Irpef del 20%; se sostenute nel 2009, lo “sconto” va richiesto nella prossima dichiarazione dei redditi.

La loro indicazione, nel modello 730/2010, avviene nella sezione IV del quadro E.
L’unico rigo E37 è suddiviso in quattro colonne, riservate, rispettivamente, alle spese per:
1. la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni
2. l’acquisto di motori ad elevata efficienza
3. l’acquisto di variatori di velocità
4. l’acquisto di mobili, elettrodomestici, apparecchi televisivi e computer.

Frigoriferi e congelatori
L’agevolazione, introdotta dalla Finanziaria 2007 per quell’unico periodo d’imposta, è stata successivamente prorogata – dalla legge finanziaria dell’anno successivo – fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010.
Dà diritto alla detrazione del 20% la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. L’importo massimo agevolabile per ciascun elettrodomestico (è possibile tener conto anche delle spese connesse, cioè i costi di trasporto e quelli eventuali sostenuti per smaltire l'”usato”) è 1.000 euro, per una detrazione massima di 200 euro.
La spesa va documentata tramite fattura o scontrino parlante, dal quale, oltre ai dati identificativi dell’acquirente e alla data di acquisto, deve risultare che il nuovo apparecchio è di classe energetica non inferiore ad A+. Il contribuente, inoltre, deve redigere un’autodichiarazione in cui attesta il tipo di elettrodomestico dismesso, le modalità di rottamazione e l’impresa che lo ha ritirato.
Se si sostituisce più di un frigorifero (o congelatore), va compilato un rigo E37, colonna 1, per ciascuno di essi.

Motori ad elevata efficienza e variatori di velocità
Trovano collocazione, rispettivamente nella colonna 2 e nella colonna 3 del rigo E37, le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kw, anche in sostituzione di motori esistenti, e l’acquisto di variatori di velocità (inverter). La detrazione spetta per le spese sostenute fino a tutto l’anno corrente.
Il decreto interministeriale 9/4/2008 indica i limiti massimi di spesa in funzione della potenza nominale degli apparecchi; se la spesa effettivamente sostenuta è superiore ai valori riportati nelle tabelle allegate allo stesso decreto, la detrazione del 20% si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile indicata nella tabella stessa. Comunque, l’importo massimo della detrazione è di 1.500 euro per motore o variatore di velocità, dal momento che la spesa massima agevolabile è di 7.500 euro per apparecchio.
L’onere va documentato tramite la fattura d’acquisto che deve riportare l’indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori, e la copia della certificazione del produttore del motore.
Il diritto alla detrazione è inoltre subordinato all’invio, mediante il sito internet dell’Enea, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, dell’apposita scheda di raccolta dati.
Se si vuole fruire della detrazione per più di un apparecchio, va compilato un distinto rigo E37 per ogni motore o inverter acquistato.

Mobili, elettrodomestici, televisori e computer
L’ultimo arrivato nel “club del 20%” è il bonus arredi, l’agevolazione introdotta dal Dl 5/2009 per incentivare i consumi e che consiste in una detrazione Irpef del 20% delle spese sostenute per l’acquisto di determinati prodotti nel periodo dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009. La detrazione, pertanto, troverà spazio esclusivamente nella prossima dichiarazione dei redditi.
Lo sconto Irpef è riservato all’acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (esclusi frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, per i quali, come abbiamo visto, è già prevista una specifica detrazione), apparecchi televisivi e computer. I beni devono essere destinati all’arredo di immobili per i quali il contribuente fruisce della detrazione del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati non prima del 1° luglio 2008 (rileva la data di inizio lavori indicata nella comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara). Più in particolare, come specificato nella circolare 35/2009, deve trattarsi di lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (non rilevano, pertanto, i lavori di manutenzione ordinaria, quelli su parti comuni condominiali e su pertinenze, la realizzazione di autorimesse o posti auto, l’acquisto di immobili da imprese che hanno provveduto alla ristrutturazione dell’intero edificio).
La detrazione spetta su una spesa massima complessiva di 10.000 euro; se sostenuta da più soggetti, va ripartita tra gli aventi diritto. Il tetto si riferisce alla singola unità immobiliare ristrutturata; pertanto, se vengono eseguiti lavori “premiati” con il bonus del 36% su più abitazioni, la detrazione per l’acquisto degli oggetti finalizzati al loro arredo spetta per ciascuna di esse. In tal caso, è necessario compilare più righi E37, colonna 4 (uno per ogni spesa complessiva di arredi riferita a ciascun immobile ristrutturato).
L’acquisto, inoltre, va perfezionato tramite bonifico bancario o postale, dal quale deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale di chi paga e quello (o la partita Iva) del destinatario delle somme.
Il beneficio non è fruibile in una sola volta, ma deve essere obbligatoriamente ripartito in cinque quote annuali di pari importo. In sede di compilazione del 730, il contribuente indica l’intera spesa sostenuta (fino al tetto di 10.000 euro); è il soggetto che presta l’assistenza fiscale a suddividere la detrazione spettante in cinque rate.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/frigo-congelatori-mobili-tv-e-pc-gli-sconti-irpef-del-20-nel-730

La misura dell’occupazione non regolare nelle stime di contabilità nazionale

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L’Istat elabora correntemente le stime sul volume di lavoro coerenti con gli aggregati economici che contribuiscono alla formazione del prodotto interno lordo e diffuse il 1° marzo 2010.

Le stime riguardano l’occupazione espressa in termini di occupati interni, posizioni lavorative e unità di lavoro. Ciascuna delle suddette misure fornisce una diversa informazione del contributo del fattore lavoro al processo di produzione: gli occupati interni rappresentano il numero delle persone fisiche occupate; le posizioni lavorative stimano il numero delle attività svolte da ciascun occupato; le unità di lavoro (ULA) misurano il numero teorico di lavoratori a tempo pieno. In ciascuna delle diverse misure di occupazione è possibile distinguere la componente regolare da quella non regolare.

Sono definite regolari le posizioni lavorative registrate e osservabili sia dalle istituzioni fiscali-contributive sia da quelle statistiche e amministrative. Si dicono non regolari le posizioni lavorative svolte senza il rispetto della normativa vigente in materia fiscale-contributiva, quindi non osservabili direttamente presso le imprese, le istituzioni e le fonti amministrative.

I dati a livello nazionale fino al 2008 sono disponibili in serie storica (dal 1980 le unità di lavoro, dal 1991 gli occupati interni e le posizioni lavorative), con un dettaglio pari a 30 settori di attività economica (corrispondenti alla classificazione NACE-Rev.1.1) e con informazioni distinte per ciascuna posizione nella professione (dipendente e indipendente). Le stime riferite all’ultimo anno sono fornite, invece, per sei macrobranche in quanto la provvisorietà delle fonti informative di base non consente di spingere l’analisi dell’irregolarità del lavoro ad un livello settoriale più ampio.

Fonte: http://www.istat.it/dati/dataset/20100414_00/

SICAV SIF: cosa sono e a cosa vi possono servire

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SICAV SIF, nascono in Lussemburgo, primaria piazza finanziaria per i fondi d’investimento a livello mondiale, con una legge del 13 febbraio 2007 ha concesso la possibilità di creare i fondi d’investimento specializzati (SIF).
A differenza delle Sicav tradizionali che investono esclusivamente in strumenti finanziari, i SIF, più flessibili, possono investire anche su una pluralità di beni materiali e immateriali, in via esclusiva o mista ed in forma pubblica o riservata.
I SIF, possono investire oltre che in strumenti dei mercati finanziari internazionali (azioni, obbligazioni, titoli di stato, fondi comuni d’investimento, indici, opzioni, hedge funds, ecc.), anche in Forex, materie prime, metalli preziosi, immobili, opere d’arte, quote societarie, energie rinnovabili, vini, auto d’epoca, software, brevetti, ecc.
Le possibilità di utilizzo di questi strumenti, sono molteplici:
Protezione dei beni di famiglia
Passaggio generazionale
Creazione e sviluppo di nuovi business
Raccolta fondi per club deal
Convertire in asset liquido qualsiasi proprietà
Efficienza fiscale
Un unico strumento per molteplici attività sottostanti
Migliorare la gestione e ridurre i costi negli investimenti finanziari
Semplificazione nelle due-diligence con fondi pensione, banche, business angels …
Creare un’organismo di investimento collettivo (UCIs)
Gestione ed ampliamento di collezioni (arte, orologi, gioielli, auto …….)
Professionalizzare ed istituzionalizzare la propria attività o passione
Creare un EU feeder fund dove far confluire fondi offshore esistenti.
Esperti finanziari del settore, Fabrizio Montanari e Walter Panzeri, hanno creato EQUI Sicav Sif, una piattaforma ad architettura aperta per asset manager, commercialisti, avvocati, consulenti finanziari ed altri professionisti interessati a sfruttare le grandi potenzialità di questi strumenti per risolvere o soddisfare bisogni dei loro clienti.
Tra i numerosi vantaggi offerti da questa piattaforma ad architettura aperta ci sono:
• un percorso più rapido per l’autorizzazione in quanto il nuovo fondo farà parte di una Sicav già autorizzata,
• minor costi e maggior efficacia dei servizi offerti come back office, amministrazione e altri servizi necessari per la creazione e gestione del fondo,
• semplicità perchè non deve essere richiesta nessuna licenza, in quanto la Sicav Sif è giò in possesso di tutto quanto serve per poter operare sul mercato,
• passaporto europeo e possibilità di distribuzione internazionale.
Il tutto rende la piattaforma EQUI SICAV SIF uno strumento estremamente pratico al servizio di professionisti interessati ad un efficace veicolo per gli investimenti.
Avventurarsi nella creazione di un fondo d’investimento proprio è sempre stato un percorso difficile da intraprendere, per via delle lungaggini autorizzative e dalla burocrazia degli enti interessati, quello che ieri sembrava una vera chimera oggi grazie a Equi Sicav Sif è realtà.
Fonte: http://www.finanzaediritto.it/articoli/sicav-sif:-cosa-sono-e-a-cosa-vi-possono-servire-5033.html

Indennità di trasferta, trattamento fiscale e previdenziale

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La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro interviene, con la circolare n. 6 del 13 aprile 2010 in merito a quanto affermato dal Ministero del lavoro, con l’interpello n. 14 del 2 aprile 2010, circa il trattamento fiscale e previdenziale dell’indennità di trasferta.
In particolare, è stato chiesto di sapere se un datore di lavoro può erogare ai dipendenti un’indennità di trasferta superiore a quella stabilita in sede di contrattazione collettiva, nazionale o di secondo livello applicando, comunque, l’esenzione ai fini fiscali e contributivi prevista dall’articolo 51, comma 5, del Tuir.
L‘interpretazione che il Ministero ha fornito condiziona la non imponibilità della somma in funzione del tipo di contratto che prevede l’aumento, arrivando a sostenere – come meglio si dirà in seguito – che nei casi in cui l’indennità di trasferta è prevista da accordi individuali, la parte che eccede il minimo stabilito dal contratto collettivo, deve essere considerata “superminimo individuale” e come tale assoggettata a imposte e a contributi.
Indennità riconosciuta da un contratto collettivo.
Il Ministero afferma che un’indennità di trasferta, erogata in base a un accordo collettivo aziendale, di importo superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, costituisce una deroga in melius (pacificamente ammissibile sotto il profilo lavoristico) specificando, tuttavia, che devono essere rispettate alcune condizioni, vale a dire:
– le indennità convenute negli accordi aziendali non devono configurare una sottrazione al fisco di parte della retribuzione spettante al lavoratore;
– si devono applicare le disposizioni contenute nell’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge 318/96 (legge 402/96), tra cui il deposito degli accordi collettivi relativi a tali elementi presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente e presso gli enti previdenziali.
Quanto al secondo punto, si rileva che il Ministero del lavoro chiama in causa una norma del 1996 che, segnatamente all’articolo 3, comma 1, afferma: “La retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi di qualsiasi livello non può essere individuata in difformità dalle obbligazioni, modalità e tempi di adempimento come definiti negli accordi stessi dalle parti stipulanti, in riferimento alle clausole sulla non computabilità nella base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti erogati a vario titolo, diversi da quelli di legge, ovvero sulla quantificazione di tali emolumenti comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti.
Allo stesso fine valgono le clausole per la limitazione di tale incidenza relativamente ad istituti retributivi introdotti da accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Le predette disposizioni operano anche agli effetti delle prestazioni previdenziali“.
E il comma 2 aggiunge: “Ai fini dell’applicazione del comma 1, i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni di cui al comma 1 sono depositati dalle parti stipulanti presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso la competente sede degli enti previdenziali interessati competenti territorialmente. Il deposito degli accordi di cui al comma 1 è effettuato entro trenta giorni dalla loro stipulazione”.
La mera lettura della norma richiamata, evidenzia che la stessa risponde a logiche che non sembrano più conformi con il quadro giuridico vigente. Essa fu introdotta, infatti, per rispondere a una pressante richiesta, proveniente dal mondo del lavoro, tendente a ottenere l’inserimento di compensi, erogati a vario titolo, in istituti diretti o indiretti, quali la tredicesima mensilità, la retribuzione per le ricorrenze festive, per le ferie, ecc.; vale a dire su emolumenti determinati in relazione alla retribuzione corrente e sui quali si era generato un contenzioso. Fu proprio la norma in esame a risolvere la questione dando – alle parti stipulanti – la facoltà di prevedere che un certo elemento retributivo sia già comprensivo dell’incidenza su altri istituti diretti o indiretti e di stabilire che un determinato componente della retribuzione, introdotto in più – rispetto a quelli stabiliti dal CCNL – non incida su altri elementi retributivi, compresi quelli definiti dalla legge (INPS circ. n. 195/96). Proprio per questo, la legge del 1996 ha previsto il deposito degli accordi.
Ciò posto, dal punto di vista normativo l’interpello in esame sembrerebbe ignorare quanto disposto dall’articolo 9, del decreto legislativo 314/97 che, a partire dal 1 gennaio 1998, abroga espressamente “le disposizioni concernenti la determinazione dei redditi di lavoro dipendente, diverse da quelle considerate nel testo unico delle imposte sui redditi”. Per questo motivo, il collegamento all’articolo 3, del decreto legge n. 318/96 e alle procedure dallo stesso individuate, parrebbe riprodurre uno scenario non più coerente con l’attuale, mutato contesto legislativo.
Indennità riconosciuta da un contratto individuale.
Nella seconda parte della risposta, il Ministero precisa che se l’indennità di trasferta – superiore a quella contrattualmente prevista – è “riconosciuta non a livello di contrattazione collettiva bensì in un accordo individuale con singoli lavoratori, si ritiene che, in tale ipotesi, debba applicarsi la disciplina concernente l’istituto del c.d. “superminimo individuale” (eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari). L’eccedenza rispetto all’importo di natura collettiva viene infatti considerata alla stregua del c.d. “superminimo individuale” e quindi soggetta all’imponibilità fiscale e contributiva”.
In verità, può essere genericamente definito “superminimo”, un’erogazione aggiuntiva prevista dal contratto individuale soltanto se essa è concessa senza un titolo specifico, cioè come semplice gratificazione per il lavoratore. Qualora, invece, il trattamento aggiuntivo – rispetto alla contrattazione collettiva – è erogato per un titolo (ragione) specifico, esso deve essere più correttamente definito in base alla propria funzione.
Conseguentemente se un datore di lavoro concede, ad esempio, una somma a titolo di indennità di trasferta in misura superiore a quanto stabilito dagli accordi collettivi, tale somma conserva la natura di indennità di trasferta e deve essere regolato secondo la disciplina che il contratto collettivo o la legge stabiliscono per tale erogazione, escludendosi, dunque, la regola dell’assorbibilità, tipica del superminimo “generico”. (Cass. civ. Sez. lavoro, 9 luglio 2004, n. 12788; ;Cass. Civ.,7 agosto 1999, n. 8498; Cass. Civ., 13 marzo 1996, n. 2058; Cass. Civ., 25 febbraio 1994, n. 1899; Cass. Civ., 11 ottobre 1989, n. 4064; Cass. Civ., 7 gennaio 1988, n. 3; Cass. Civ., 22 luglio 1987, n. 6379; App., Milano, 18 ottobre 2000; Cass. Civ., 9 luglio 2004, n. 12788; Trib. Torino, 6 maggio 2000;)
Peraltro, come affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza 8075/09) anche se la natura dell’indennità di trasferta non fosse stata espressamente connotata, sarebbe agevole individuarne tale natura qualora – dalla documentazione prodotta – emergesse che l’erogazione è tesa a remunerare i giorni svolti al di fuori della sede normale di lavoro.
La logica conclusione a cui si perviene é che le somme erogate al lavoratore a titolo di trasferta, anche se in misura superiore a quanto stabilito dal CCNL, restano, ontologicamente, retribuzione corrisposta a tale titolo e non può, in alcun modo, essere considerata superminimo la misura che, eventualmente, eccede il limite fissato dal CCNL.
Il CCNL non prevede importi massimi di retribuzione e/o indennità, ma solo importi minimi che possono essere migliorati anche da un accordo individuale – sulla scorta del principio di favor rei – in base alle dinamiche del rapporto di lavoro, conservando la natura originaria della somma.
Una diversa interpretazione porterebbe ad un’illegittima violazione dell’autonomia contrattuale, laddove le parti abbiano rispettato i minimi del CCNL.
Una consolidata giurisprudenza afferma che il datore di lavoro ha la facoltà di accordare ai propri dipendenti un trattamento di miglior favore, rispetto a quello stabilito dai contratti collettivi, specificando che tale principio è desumibile dall’art. 2077 c.c.(Cass. Civ., 17 maggio 1996, n. 4570).
Secondo un altro orientamento, anche quando il datore di lavoro accorda ai propri dipendenti un trattamento di miglior favore, rispetto a quello stabilito dai contratti collettivi, resta comunque vincolato alle proprie determinazioni che definiscono il trattamento retributivo relativo alle varie qualifiche (Cass. Civ., 16 dicembre 1985, n. 6392).
È di ausilio, per i fini che qui interessano, ricordare quanto statuito dalla Cassazione, seppure in materia di imponibilità, circa la natura degli emolumenti erogati a titolo di indennità di trasferta in misura superiore a quanto previsto dal CCNL. La previsione dell’art. 12, secondo comma, della legge n. 153 del 1969 (nel testo vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 314 del 1997), secondo cui le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità di trasferta in cifra fissa sono imponibili ai fini contributivi nella misura ridotta del 50% del loro ammontare, trova applicazione anche in relazione agli importi di tale indennità pattuiti in misura superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva, atteso che la citata disposizione non contiene alcun riferimento, neanche implicito, a tale contrattazione, che possa far considerare come interamente retributivo l’importo eccedente la misura fissata in sede collettiva (cfr Cass. Sez. Lav., sent. n. 18869 del 10-11-2003).
L’analisi sin qui effettuata porta, dunque, a ritenere che nel nostro ordinamento giuridico non esiste alcuna norma che trasformi in superminimo ciò che le parti hanno pattuito essere indennità di trasferta.
Fonte: http://www.finanzaediritto.it/articoli/indennita-di-trasferta:-trattamento-fiscale-e-previdenziale-5074.html

Continua “il tango dei bond argentini”: nuova condanna per una banca

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La banca è responsabile per inadempimento contrattuale in relazione alla violazione degli obblighi informativi.
E’, quindi, tenuta al risarcimento del conseguente danno.
Continua “il tango dei bond argentini” con la serie di “innumerevoli risarcimenti in favore dei consumatori”, da ultimo con la sentenza in commento del Tribunale di Milano del 22 febbraio scorso, con cui è stato, appunto, precisato che “l’obbligo di informativa non può ritenersi adempiuto in forza della sottoscrizione apposta sul contratto quadro in relazione alla ricezione del documento sui rischi generali degli investimenti, che ha carattere generale e che non prova il tipo di informazione data e se la stessa nella specie sia stata adeguata in concreto”.
Nella sentenza in commento si legge testualmente che “In ordine agli obblighi informativi, deve, infatti, rilevarsi che non è stato provato dalla banca che gli acquisti in esame siano stati preceduti dall’informativa sulle caratteristiche dei titoli, dovute all’investitore in ossequio ai principi di diligenza e trasparenza, di cui agli arti. 21 TUF e 26 Reg. Consob 11522/98, né che siano state acquisite informazioni sugli obiettivi di investimento del cliente, laddove tali informative, di carattere sia attivo che passivo, sono necessarie al fine di assolvere all’obbligo ineludibile di fornire all’investitore una informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (cosi Cass. n. 17340/08).
Secondo quanto precisato nelle motivazioni della sentenza de qua la banca non ha provato di aver assolto all’obbligo informativo, fondamentale nelle operazioni in questione, e soprattutto nella fattispecie in esame, trattandosi di titoli emessi all’estero, e considerando anche il fatto che l’investimento impegnava quasi un terzo del patrimonio della parte ricorrente, così come risultava anche dalla prospettazione della banca stessa.
Ancora il giudice precisa che il menzionato obbligo di acquisire informazioni sull’esperienza in materia di strumenti finanziari, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio delle investitrici non può ritenersi assolto mediante il questionario prodotto in cui non sono state fornite le informazioni sulla situazione finanziaria e sull’esperienza in materia di investimenti ed è indicata la propensione al rischio “media” e quale obiettivo di investimento la “prevalenza della rivalutabilità rapportata al rischio dell’oscillazione dei corsi”.
Questo in quanto tale documento è un modulo predisposto dalla banca, compilato mediante l’apposizione di crocette, e che, quindi, non può provare il tipo di informazione fornita nel caso di specie e la sua adeguatezza in concreto.
Precedenti giurisprudenziali
Bond argentini: violazione degli obblighi di informazione e risoluzione del contratto.
Senza informazioni idonee circa i rischi a cui potrebbe andar incontro il cliente, per investimenti in titoli di natura speculativa, la banca ha l’obbligo del risarcimento del danno, in quanto la vendita non è trasparente.
In capo all’istituto di credito può configurarsi, infatti, un grave inadempimento contrattuale: per l’ordine di acquisto delle obbligazioni, autonomo dal contratto quadro, può scattare l’obbligo della restituzione (Tribunale Piacenza, sentenza 28.07.2009, n. 546).
Bond Argentini: condanna della Banca per responsabilità precontrattuale.
Con riferimento alla vendita di Bonds Argentini, sussiste la responsabilità precontrattuale della Banca per violazione degli obblighi informativi previsti ex lege – i quali costituiscono espressione e concretizzazione del più generale dovere di correttezza indicato nell’art. 1337 c.c. – tutte le volte in cui, “dalla tipologia e quantità degli investimenti in precedenza compiuti e dall’importanza delle informazioni che sono state taciute all’investitore”, debba ritenersi che quest’ultimo, “se posto in condizioni di conoscere l’effettiva situazione dei bond argentini o, comunque, senza l’interferenza del comportamento carente o negligente della Banca, avrebbe orientato la sua determinazione in maniera difforme” (Tribunale Lecco, sentenza 14.06.2007, n. 657).
Dalla CTU espletata in corso di causa, ed in particolare dall’interpello delle agenzie di rating più importanti al mondo (Fitch, Moody’s, Standard & Poor) è risultato altresì che esse hanno iniziato ad apprezzare il reale stato di difficoltà della Repubblica Argentina solo pochi mesi prima del definitivo tracollo (lo stato di default risale a novembre del 2001) e, tuttavia, “già consideravano non altamente affidabile il suo debito sin dal 1997; in particolare dai rating assegnati al momento degli acquisti da parte degli attori emerge chiaramente come il mantenimento delle condizioni di solvibilità della Repubblica Argentina fosse incerto e che l’investimento in strumenti finanziari presentasse medio-alti livelli di rischiosità associati ad altrettanto medio-alti livelli di redditività” (pag. 13).
Da quanto sopra consegue < Bond argentini: nullo il contratto se la banca non ha informato con diligenza.
Con la sentenza 18.03.04 il Tribunale di Mantova dichiara la nullità del contratto di borsa volto all’acquisto di bond argentini per violazione degli artt. 21 t.u.l.f., 28 e 29 reg. Consob da considerarsi come norme imperative ex art. 1418, condannando l’istituto di credito contraente alla restituzione della somma investita.
Nel caso di specie, due coniugi avevano investito una considerevole somma in bond argentini, il cui valore si era poi azzerato in seguito alla crisi finanziaria del paese; l’acquisto delle azioni era avvenuto in un momento in cui gli istituti finanziari avrebbero già dovuto essere a conoscenza dell’alto rischio di insolvenza, sia per gli articoli già comparsi sulla stampa specializzata, che per il basso rating attribuito ai titoli dai più rinomati istituti specializzati.
Il giudice ha stabilito che la banca avrebbe dovuto “fornire una completa informazione circa i rischi connessi a quella specifica operazione che il cliente intendeva porre in essere (obbligo imposto dall’art. 28 co. II del regolamento Consob n. 11522), informazione che, trattandosi di soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell’operatore particolarmente qualificato (cfr. artt. 21 lett. a) d.lgs. 58/98, 26 lett. e) reg. Consob cit. e 1176 II co. c.c.) nell’ambito di un rapporto in cui gli è imposto di tutelare l’interesse dei clienti (v. artt. 5 e 21 lett. a) del d.lgs. 58/98, non senza dimenticare che la tutela del risparmio è addirittura imposta dall’art. 47 della Costituzione), necessariamente comprendeva l’indicazione, non generica, della natura altamente rischiosa dell’investimento operata dalle maggiori agenzie specializzate in materia, dovendosi ritenere, sotto tale profilo, che la banca sia obbligata a conoscere tali dati e, conseguentemente, a riferirli al cliente” (Tribunale di Mantova, sentenza 18.03.2004).
Altalex, 16 aprile 2010. Nota di Manuela Rinaldi. Si ringrazia per la segnalazione Luciana De Filippo
Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idu=143290&cmd5=ac265b1bc42e01dbe234216e9f6c78ee&idnot=49906

Crescono utenti del Mobile Money Transfer, i servizi per trasferire denaro attraverso il cellulare

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La diffusione della telefonia mobile nei paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa, ha portato alla nascita di un importante fenomeno, il Mobile Money Transfer, ovvero il trasferimento di denaro fra persone attraverso il cellulare. Il servizio attecchisce in particolare laddove la moneta elettronica e i conti bancari hanno scarsa diffusione e include sia i Mobile Remittance – trasferimento di denaro da un immigrato verso la propria famiglia che si trova nel Paese o nella città di origine – sia i trasferimenti P2p – semplici trasferimenti di denaro “person to person” per ricaricare Carte Prepagate o trasferire Credito telefonico. Su questo tema è molto attiva la GSMA,che ha avviato un programma dedicato.

Le dimensioni potenziali del fenomeno si comprendono se si considera che nel mondo ci sono oggi più di 200 milioni di migranti lavoratori e che nel 2006 il denaro trasferito in modo tracciabile è stato stimato dalla Banca Mondiale in 270 miliardi di dollari, cui vanno sommati i trasferimenti non misurabili, pari al 50% di quelli “ufficiali”.
Nel mercato tradizionale, il Money Transfer viene gestito da Istituti finanziari come Western Union e MoneyGram, ma grazie al telefono cellulare possono entrare in questo mercato altri player come Operatori di telefonia mobile o Service provider. Fra i più interessanti esempi di Mobile Money Transfer c’è Obopay, recentemente acquisito da Nokia, un servizio attivo negli Stati Uniti dal 2006 ed in India dal 2008 che consente il trasferimento di denaro tramite Sms e Mobile Internet. M-Pesa, invece, è il servizio supportato da Safaricom – Operatore di telefonia mobile locale, 40% di proprietà di Vodafone – partito in Kenya nel 2007 con il Money Transfer, ma che viene anche utilizzato come strumento di pagamento per piccoli esercenti, con oltre 6,5 milioni di utenti registrati al servizio e circa 215 milioni di euro transati (marzo 2009). Citiamo inoltre G-Cash, servizio attivo nelle Filippine dal 2004, con il supporto tecnologico di Paybox, che si basa su Sms e permette il Money Transfer e l’acquisto di beni presso i circa 6.000 esercenti convenzionati, con oltre 1 milione di utenti registrati, e Wizzit, servizio attivo in Sud Africa dal 2004.
Fonte: http://lazio-side.it/attualita/news/crescono-utenti-del-mobile-money-transfer-servizi-per-trasferire-denaro-attraverso-il-cellulare.html

Evasione fiscale: in 10 città Anci e Ifel formeranno i dipendenti comunali

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E’ partita oggi da Torino, e coinvolgera’ altre dieci citta’ metropolitane, la formazione dei dipendenti dei Comuni italiani addetti all’area tributi per contrastare l’evasione del fisco. L’iniziativa, presentata oggi dal Comune di Torino, prende spunto dal protocollo d’intesa siglato lo scorso novembre da Anci, Ifel e Agenzia delle Entrate. All’iniziativa partecipa anche la Scuola Superiore di Economia e Finanza.
La formazione avverrà attraverso seminari specialistici in materia di partecipazione dei Comuni all’accertamento dei tributi erariali. Il corso e’ composto da tre giornate di lezioni in aula, di sette ore ciascuna, e vi prenderanno parte 25 dipendenti per ogni citta’ metropolitana.
I corsi, focalizzati sulla struttura dei contributi erariali e sull’interscambio dei dati tra i soggetti coinvolti, dopo la tappa torinese proseguiranno il 20 aprile a Roma, il 6 maggio a
Venezia e nei primi giorni di giugno a Genova. Napoli e Bari i prossimi Comuni che saranno probabilmente coinvolti
Fonte: http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=808285&IdDett=23010

Crisi, contribuenti.it: – 37% fatturato studi professionali

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In Italia, Veterinari, avvocati, sociologi, giornalisti, medici, dottori commercialisti e biologi sono le professioni stanno risentendo maggiormente della crisi con un calo del fatturato del 37% e con la chiusura del 19% degli studi professionali.
La crisi degli studi professionali in Italia è particolarmente significativa se messa a confronto con quella europea. L’indagine presentata oggi a Capri da Contribuenti.it durante la seconda giornata del terzo simposio internazionale, al quale hanno partecipato i massimi rappresentanti delle associazioni dei contribuenti dei principali paesi europei, mette in evidenza che nei primi tre mesi del 2010 in tutti i principali paesi europei si registra una ripresa: in Francia, + 4,1% del fatturato, +3,2% in Inghilterra, + 2,9% in Germania, + 2,2% in Spagna, + 2,1% in Olanda e + 1,7% in Svezia.
Secondo l’indagine di Contribuenti.it – Associazione Contribuenti Italiani, che ha preso in esame alcuni indicatori economici riferiti al primo trimestre 2010. incrociando i dati del fatturato, delle prenotazioni, dell’occupazione e delle forniture professionali emerge un quadro preoccupante. Le professioni che fanno da trainano e supporto all’economia sono in forte difficoltà.
Il settore giuridico–economico (avvocati e dottori commercialisti) è uno dei comparti più colpiti dalla crisi. Nel primo trimestre del 2010, il fatturato globale è diminuito del 44% rispetto al periodo precedente, segnando un -35% nelle prenotazioni, un -20% nell’occupazione ed un –59% nelle forniture professionali.
Il settore medico (veterinari, medici e biologi), altro comparto di punta nelle professioni, presenta anch’esso tutti gli indicatori negativi: il fatturato globale, nei primi tre mesi del 2010, ha segnato un -35% rispetto all’anno precedente, il – 41% nelle prenotazioni, il -24% nell’occupazione ed il – 51% nelle forniture professionali.
Male anche il settore della comunicazione (sociologi e giornalisti). Del 34% la contrazione del fatturato, dell’ 29% le prenotazioni, del 26% l’occupazione e del 52% le forniture professionali.
“Di fronte alla chiusura del 19% degli studi professionali, costituiti prevalentemente da piccoli studi ed al crollo del fatturato” – commenta Vittorio Carlomagno presidente di Contribuenti.it Associazione Contribuenti Italiani a conclusione del terzo simposio internazionale – ”è impensabile che il governo non intervenga inserendo anche il comparto delle professioni tra quelli in crisi, prevedendo l’estensione ai lavoratori autonomi degli ammortizzatori sociali e di tutte le misure straordinarie, come il credito c’imposta sugli acquisti e il bonus occupazione per chi assume”.

Fonte: http://www.contribuenti.it/

Mef. Emnissione di un nuovo BTP a 10 anni

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica di aver affidato a Barclays Bank PLC, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese Spa, Société Générale Inv. Banking e UBS Ltd il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark a 10 anni BTP€i – indicizzato all’inflazione dell’area euro – con esclusione dei prodotti a base di tabacco. La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato.
Il presente comunicato stampa non costituisce offerta di titoli negli Stati Uniti d’America. I BTP non sono stati né saranno registrati ai sensi dello US Securities Act del 1933, come modificato (di seguito lo “US Securities Act”), e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d’America in mancanza di registrazione ai sensi dello US Securities Act o di altra applicabile esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi dello US Securities Act.
Fonte: http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/?idc=24266

Premio ICMT 2010

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Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici lancia quest’anno per la prima volta il Premio per l’Innovazione nell’ICMT- Information, Communication e Media Technology: pre-adesioni fino al 23 aprile 2010.
Il Premio è un’iniziativa attivata nell’ambito del Premio IxI=Imprese x Innovazione di Confindustria e intende offrire un significativo contributo al processo di diffusione della cultura dell’innovazione e rafforzamento della visibilità dei processi di convergenza in atto.Il Premio per l’Innovazione nell’ICMT è inserito tra le competizioni che partecipano al conferimento del “Premio dei Premi” organizzato nell’ambito della Giornata Nazionale dell’Innovazione.Tutti i dettagli sul Premio e sulle modalità di partecipazione sono disponibili nella pagina dedicata: premioicmt.confindustriasi.it