Cittadinanzattiva chiede ai Deputati di approvare rapidamente il disegno di legge attualmente in discussione alla Camera sulla commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri. Il motivo per cui si condivide e sostiene il provvedimento è molto semplice e riguarda la tutela diritto all’informazione e del diritto alla salute dei consumatori.
“Assicurare la tracciabilità dei prodotti tessili, della calzatura e della pelletteria significa riportare anche in quel comparto una domanda di trasparenza che viene molto forte dai cittadini, a tutti i livelli”, ha dichiarato Antonio Gaudioso, vice segretario generale di Cittadinanza e responsabile delle politiche dei consumatori dell’associazione.
“Inoltre”, ha concluso Gaudioso, “ci pare assai importante il coinvolgimento del Ministero della Salute e della Conferenza delle Regioni per tutte quelle iniziative di controllo che saranno necessarie a garantire gli elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute delle persone”.
Fonte: http://www.cittadinanzattiva.it/comunicati-stampa-comunicazione/3914-consumatori.html
Cittadinanzattiva su ddl “made in Italy”: importante passo in avanti per garantire trasparenza e tracciabilità
Umbria: le Relazioni della Corte dei conti On line i testi di Principato e Chiappiniello
Il 22 febbraio scorso – secondo quanto riportato dalla newsletter della Corte dei conti – in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2010 il Presidente della Sezione giurisdizionale per l’Umbria, Lodovico Principato, si è soffermato sulla diffusione di vicende illecite derivanti da carenze organizzative e mancanza di seri controlli, evidenziando la prevalenza di giudizi tesi all’accertamento di responsabilità insorte per comportamenti personali di singoli operatori preposti all’esercizio di funzioni o servizi pubblici. Sottolinea, il Presidente, il costante impegno di rinnovazione della Regione dove persiste “un alto livello di buon governo rispetto alla media nazionale”. A seguire è intervenuto il Procuratore regionale, Agostino Chiappiniello, il quale ha illustrato l’attività istituzionale svolta: sono state aperte nel 2009 ben 1156 nuove istruttorie e i provvedimenti di archiviazione sono stati 1715, sono stati recuperati 1.337.209 euro dalle amministrazioni pubbliche e 470.181 euro dalle sentenze di condanna. Le denunce più numerose giungono dai cittadini che chiedono una maggiore efficienza e trasparenza nell’utilizzazione delle risorse pubbliche. I reati per i quali sono state aperte istruttorie riguardano, tra l’altro, frodi comunitarie, danno ambientale, danno al patrimonio, incidenti ed infortuni, attività contenziose, opere pubbliche e consulenze.
Fonte: http://www.regioni.it/newsletter/newsletter.asp?newsletter_data=2010-03-18&newsletter_numero=1540#art6
‘Linee guida per i siti web della PA’, aperta la consultazione pubblica
In base alle indicazioni raccolte on line sarà redatto un vademecum su razionalizzazione e sviluppo dei siti internet pubblici
È aperta la consultazione pubblica sulle ‘Linee guida per i siti web della PA’ del ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Renato Brunetta.
Il documento – previsto dalla direttiva del ministro n.8/2009 sulla razionalizzazione dei siti web delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso l’eliminazione di quelli obsoleti – individua criteri finalizzati a garantire livelli omogenei tra tutti i siti pubblici per quel che riguarda la presentazione di informazioni e servizi, l’organizzazione dei contenuti, la loro reperibilità dalle home page, che devono rispondere a caratteristiche di omogeneità e organicità.
Su questi criteri potranno dire la loro, per due mesi, tutti i soggetti interessati, i cosiddetti ‘stakeholders’, attraverso un forum on line dedicato. Al termine della consultazione, sulla base delle indicazioni emerse, sarà realizzata una guida, un ‘Vademecum’, sulla razionalizzazione, dismissione, gestione, sviluppo e diffusione dei siti web pubblici.
L’obiettivo è quello di offrire agli utenti un’informazione pubblica on line il più chiara, aggiornata e riconoscibile da parte dei cittadini, che si trovano a volte a navigare siti web pubblici non immediatamente identificabili come tali o non aggiornati nei contenuti, come nel caso di quelli dedicati a singole iniziative che rimangono on line anche dopo la conclusione degli eventi.
Sia le Linee Guida che il futuro vedemecum nascono con la collaborazione del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica e del Formez.
Fonte: http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/internet/00963_2010_03_12_consultazione_su_linee_guida_siti_pa.html
Nuova Iva europea: niente sanzioni per gli errori in “buona fede”
L’Agenzia risolve alcuni dubbi sull’applicazione delle regole appena recepite e apre un forum di confronto
Nessuna sanzione per l’Iva assolta “vecchia maniera” sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi “transnazionali” territorialmente rilevanti in Italia, effettuate nel periodo 1° gennaio – 19 febbraio 2010, giorno precedente all’entrata in vigore del Dlgs 18/2010.
E’ solo una delle indicazioni contenute nella circolare n. 14/E del 18 marzo, che anticipa il forum aperto da domani sul sito dell’Agenzia delle Entrate, destinato ad accogliere, fino al prossimo 20 aprile, quesiti e richieste di chiarimenti relativi alle modifiche intervenute in materia di territorialità dell’imposta sul valore aggiunto e originate, principalmente, dalla tempistica con cui le direttive europee in materia (di fatto operative dal 1° gennaio di quest’anno) sono state recepite con i provvedimenti normativi interni.
I risultati del forum saranno poi trasfusi, a maggio, in una nuova circolare dell’Amministrazione finanziaria.
Inversione contabile per tutti
Il nuovo articolo 17 del Dpr 633/1972 rende obbligatorio il meccanismo del reverse charge tutte le volte in cui, per operazioni che si considerano effettuate in Italia nei confronti di soggetti passivi Iva, il cedente o prestatore sia un non residente.
La modifica normativa, seppur con valenza retroattiva al 1° gennaio, è intervenuta a opera del Dlgs 18/2010, entrato in vigore lo scorso 20 febbraio.
In relazione a ciò, l’Agenzia, come anticipato, ha chiarito che per le operazioni effettuate fra il 1° gennaio e il 19 febbraio 2010 sono fatti salvi i comportamenti dei cessionari o dei committenti italiani che, in assenza di malafede, non abbiano assolto l’imposta rendendosene debitori attraverso il meccanismo dell’inversione contabile. Per questi, quindi, non scatta la prevista sanzione (compresa fra il 100 e il 200% dell’imposta, con un minimo di 258 euro).
Ciò, in applicazione dell’articolo 10, comma 3, dello Statuto del contribuente che “blocca” le sanzioni nei casi di “obiettive condizioni di incertezza”.
Elenchi intrastat
I cambiamenti hanno interessato anche la periodicità degli “intrastat” (che accolgono da quest’anno, anche le prestazioni di servizi).
Scomparsa dalla scena la periodicità annuale, gli elenchi riepilogativi sono ora presentati con riferimento:
” a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore a 50mila euro
” a periodi mensili, negli altri casi.
I “trimestrali” che, eventualmente, dovessero superare, nel corso di un trimestre, la soglia dei 50mila euro, sono tenuti a presentare sia l’elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato oltrepassato, sia quelli, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi.
Diverse sono le precisazioni, sul tema, arrivate da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Procediamo con ordine.
Per prima cosa, l’Amministrazione ha evidenziato come gli elenchi, delle cessioni e degli acquisti di beni e servizi, possano avere cadenza differente (trimestrale per gli acquisti e mensile per le cessioni, o viceversa).
Per verificare, poi, il superamento dei 50mila euro, le singole categorie di operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi, sia dal lato attivo, come cedente o prestatore, sia da quello passivo, in qualità di cessionario o di committente) non si sommano; tuttavia, il superamento della soglia per una singola categoria comporta l’applicazione della periodicità mensile anche per l’altra.
Esempio tratto dalla circolare: “Ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato cessioni intracomunitarie di beni pari a 60.000 euro e, nel medesimo periodo, ha prestato servizi per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi intracomunitari resi” (non perché a essere superiore alla soglia sia la somma – 70mila – ma perché lo è una delle due categorie di operazioni; in questo caso, le cessioni di beni).
Altro chiarimento: i contribuenti tenuti esclusivamente alla presentazione degli intrastat relativi ai servizi (resi e ricevuti) partono come “trimestrali” e per loro, quindi, la prima scadenza per la presentazione degli elenchi cade in aprile (sempre che non superino – o abbiano superato – a gennaio, febbraio o marzo 2010, la soglia dei 50mila euro).
Per questi soggetti, in sostanza, non si tiene conto delle operazioni, attive e passive, effettuate nel corso del 2009. Un trattamento figlio, soprattutto, della considerazione che la nuova territorialità dei servizi ha effetto dal 1° gennaio di quest’anno; circostanza che potrebbe creare seri problemi ai contribuenti, tenuti, altrimenti, a individuare con esattezza l’ammontare dei servizi resi e ricevuti in ambito intracomunitario nel corso del 2009.
Nella circolare (in cui si legge anche che, in relazione ai servizi intracomunitari ricevuti, il numero e la data della fattura da indicare nel modello intrastat sono quelli “fatti in casa”; attribuiti, cioè, al documento nella propria contabilità, sia in caso di autofattura sia in quello di integrazione dell’invoice ricevuta dal contribuente estero) è, infine, fatta un’ulteriore importante precisazione. Considerato che il primo termine di presentazione degli elenchi, vale a dire il 25 febbraio per gli elenchi di gennaio (20 febbraio, se presentati non telematicamente all’Agenzia delle Dogane, ma in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti), è “caduto” precedentemente alla pubblicazione in G.U. (5 marzo 2010) del Dm 22 febbraio 2010 (che tali termini ha stabilito), l’eventuale ritardata presentazione non sarà sanzionata.
I contribuenti interessati avranno 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del 22 febbraio in Gazzetta Ufficiale (e qui ritorna lo Statuto del contribuente – articolo 3, comma 2) per presentare gli elenchi riepilogativi relativi al mese di gennaio 2010; gli eventuali errori e omissioni potranno comunque essere sanati (senza sanzioni) entro il 20 luglio 2010 (circolare n. 5/E del 17 febbraio).
r.fo.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/nuova-iva-europea-nessuna-sanzione-gli-errori-buona-fede
Iva trimestrale: le compensazioni seguono nuove “istruzioni”
Il modello TR rimane lo stesso ma cambiano le regole di compilazione ad esso allegate. On line la nuova versione
Aggiornate le istruzioni a Iva TR. La versione in rete, approvata con un provvedimento firmato oggi, 18 marzo, dal direttore delle Entrate, è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Nulla cambia, invece, per il modello e le specifiche tecniche che rimangono invariati rispetto a quelli approvati un anno fa, il 19 marzo 2009.
Nessuna correzione, quindi, ai quadri del TR, ma cambiano le modalità da seguire per la compilazione dopo gli interventi legislativi che hanno modificato in modo sostanziale la disciplina Iva: il decreto legislativo 18/2010 e l’anticrisi del luglio 2009 (Dl 78/2009).
Il primo ha adeguato la norma interna a quella comunitaria in materia di territorialità dei servizi. In via generale, si passa dal criterio di tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore a quello di tassazione nel Paese del cliente. Confermata, viceversa, la tassazione nello Stato del prestatore in caso di servizi resi a privati.
Con il decreto legge 78/2009, invece, sono state dettate nuove disposizioni a proposito di rimborsi e di utilizzo in compensazione dei crediti Iva trimestrali superiori a 10mila euro. Dal 16 marzo, infatti, la richiesta di recupero può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui risulta il diritto al credito.
r.fo.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/iva-trimestrale-le-compensazioni-seguono-nuove-istruzioni
Accertamento nuovo o integrativo. La differenza non la fa il nome
Un intervento giurisprudenziale che fa chiarezza su fattispecie diverse e sulle rispettive conseguenze
È sempre possibile per l’Amministrazione finanziaria, in pendenza del termine fissato dall’articolo 43 del Dpr 600/1973, agire in via di autotutela e con ciò, di fronte a un atto di accertamento che appaia illegittimo, annullarlo e sostituirlo con un nuovo atto, questa volta immune dai vizi denunciati. Di contro, il potere di accertamento integrativo presuppone che, al verificarsi della conoscenza di nuovi elementi da parte dell’ufficio, si proceda a emanare un nuovo atto impositivo, che integra e modifica l’avviso di accertamento originariamente adottato senza però annullarlo.
Con la sentenza n. 2424 del 3 febbraio 2010, la Corte di cassazione ha affrontato la tematica del potere di autotutela e dei suoi effetti rispetto all’atto originariamente adottato, precisandone la differenza rispetto al potere di accertamento integrativo. Si tratta di un intervento giurisprudenziale interessante, nella misura in cui pone chiarezza anche concettuale su fattispecie diverse tra loro. Tuttavia, molti dei commenti apparsi sulla sentenza in esame non sembrano avere effettivamente colto il significato delle argomentazioni della Cassazione. Da qui l’opportunità di un approfondimento della questione.
Il fatto
La questione sottoposta all’attenzione della Corte trae origine da un avviso di accertamento emesso a seguito di indagini bancarie per la rettifica di reddito di lavoro autonomo relativo all’anno 1993. Impugnato l’accertamento, il contribuente ne aveva eccepita la nullità per omessa specificazione delle aliquote applicate in violazione dell’articolo 42 del Dpr 600/1973. Come ricordato dalla stessa Cassazione nella motivazione della sentenza in commento, l’ufficio si era limitato a indicare nell’atto le aliquote con riferimento alla misura massima e a quella minima.
Nelle more del giudizio davanti la Commissione tributaria provinciale, l’ufficio aveva emesso un ulteriore avviso di accertamento, definito “integrativo”, nel quale venivano questa volta specificatamente indicate le aliquote applicate. Va detto che il contribuente aveva impugnato anche l’accertamento “integrativo”. La Commissione tributaria provinciale, chiamata a pronunciarsi sull’avviso di accertamento originario, aveva deciso per il rigetto del ricorso.
In appello il contribuente aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado. Di contrario avviso era stata la Ctr, per i cui giudici l’accertamento “integrativo” aveva annullato e sostituito l’originario atto solo ed esclusivamente nella parte relativa all’indicazione delle aliquote.
Così, con ricorso in Cassazione il contribuente ha riproposto la questione della esatta qualificazione del nuovo avviso rispetto all’originario accertamento; chiedendo, cioè, di verificare se si trattava di nuovo accertamento emesso in via di autotutela, e quindi di nuovo atto autonomamente impugnabile, ovvero di una mera integrazione del precedente, come ritenuto dai giudici del merito.
Potere di accertamento integrativo e autotutela
L’autotutela ha ad oggetto un precedente atto di accertamento illegittimo che viene annullato ed, eventualmente, sostituito. L’accertamento integrativo, invece, non annulla né sostituisce il precedente atto emanato, ma in un certo qual modo si aggiunge a questo, anche integrandolo.
Questo è il principio da cui parte la Cassazione, per poi analizzare se nel caso concreto si tratti di accertamento integrativo, come riportato nell’atto, ovvero di un’autotutela.
Ebbene, una volta esaminate le eccezioni addotte dalle parti, la Suprema corte afferma che, nel caso di avviso di accertamento mancante dell’indicazione dell’aliquota applicata, pertanto nullo per violazione dei principi di cui all’articolo 42 del Dpr 600/1973, l’emanazione di un successivo nuovo atto, immune dai vizi indicati, costituisce esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione finanziaria, e non del potere di accertamento integrativo.
Una volta correttamente inquadrato l’atto, la Corte ritiene opportuno sottolineare le conseguenze, sul piano processuale, per il giudizio avente ad oggetto la legittimità dell’atto di accertamento originario. Infatti, l’esercizio del potere di autotutela determina la caducazione dell’avviso originario. Ne consegue che è impossibile per il giudice emanare una pronuncia di nullità di un atto che, nei fatti, è già stato annullato dall’Amministrazione. Di contro, il giudice deve prendere atto del venir meno di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, con ciò dichiarando la cessata materia del contendere.
La Cassazione si preoccupa altresì di chiarire quali siano gli effetti giuridici ricollegabili alla dichiarazione di cessata materia del contendere:
• caducazione della sentenza impugnata, differente della rinuncia al ricorso che ne determina il passaggio in giudicato; questo principio si spiega considerando che, mentre la rinuncia al ricorso proposto avverso la sentenza assume il significato di una rinuncia al giudizio di impugnazione e, quindi, comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, di contro il venir meno dell’interesse ad agire in giudizio determina la caducazione della sentenza perché è l’interesse al processo e non all’impugnazione che è venuto meno
• assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, se non limitatamente al profilo processuale del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio; del resto, si consideri che la sentenza non può che esplicare effetti limitatamente all’oggetto del giudizio; nel caso di specie, l’atto originario è venuto meno ed è stato sostituito (e non integrato) da un nuovo atto, rispetto al quale il precedente giudizio non può produrre effetti.
Federica Ruggiano
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/accertamento-nuovo-o-integrativo-la-differenza-non-la-fa-il-nome
Sei mesi negli Stati Uniti con le borse di studio Fulbright-BEST
C’è tempo fino al 15 aprile 2010 per partecipare al bando per l’assegnazione delle nuove borse di studio Fulbright-BEST (Business Exchange Student Program), un programma che favorisce la crescita imprenditoriale delle nuove generazioni di ricercatori, proponendo un modello basato su innovazione e trasferimento tecnologico. L’iniziativa, presentata a Roma dall’Ambasciatore USA David Thorne, si rivolge a giovani ricercatori italiani nei settori dell’Information & Communication Technology, del Biotech, dell’Energia e delle cosiddette Tecnologie Verdi.
Le borse finanziano interamente un periodo di sei mesi nella Silicon Valley, in California, dove i partecipanti avranno l’opportunità di frequentare corsi di imprenditorialità innovativa, marketing e gestione aziendale presso la Santa Clara University e di lavorare in imprese ad alto tasso tecnologico. Sono inoltre previsti seminari presso le prestigiose università di Stanford e Berkeley, e incontri con comunità di imprenditori e investitori italiani e americani. L’esperienza congiunta di studio e lavoro permetterà ai partecipanti di sperimentare sul campo lo stretto rapporto di collaborazione che esiste tra ricerca e mondo delle imprese negli Stati Uniti. Al loro rientro in Italia, i ricercatori saranno assegnati ad un mentor con esperienza imprenditoriale che li seguirà durante lo sviluppo del loro progetto di business.
Il programma Fulbright-BEST viene realizzato con il contributo di sponsor pubblici e privati. Le borse attualmente disponibili sono nove, ma potrebbero aumentare fino a quindici in base ai finanziamenti dei privati. Nelle passate edizioni il programma è stato sponsorizzato da importanti aziende come Poste Italiane, IBM, Enel Green Power, Amgen Dompé, ALCOA, Mediaset, Booz and Co., Farmindustria, oltre a pubbliche amministrazioni quali il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la Regione Lazio, la Regione Toscana e il Comune di Milano, che ha confermato lo stanziamento di fondi per il programma.
Gli ex-borsisti BEST hanno dato vita ad un’importante associazione, molto attiva nel promuovere il trasferimento tecnologico, l’innovazione e la sinergia tra ricerca e imprese. Luca Ruiu, un ricercatore che ha partecipato al programma BEST, si è aggiudicato il prestigioso Premio Nazionale per l’Innovazione 2009 grazie all’iniziativa imprenditoriale Bioecopest, una start-up che sviluppa pesticidi biologici, senza elementi chimici.
Il bando del programma Fulbright-BEST e le istruzioni per presentare domanda sono disponibili sui siti www.bestprogram.it e www.fulbright.it
Fonte: http://lazio-side.it/attualita/news/sei-mesi-negli-stati-uniti-con-le-borse-di-studio-fulbright-best.html
Trenitalia, avviata la nuova procedura di conciliazione
Un passo avanti nella risoluzione delle controversie per i viaggiatori di Trenitalia: è stata estesa a tutto il territorio nazionale la possibilità di comporre controversie attraverso la procedura di conciliazione e quindi di ottenere eventuali risarcimenti per disservizi subiti dai passeggeri della Società.
La possibilità di chiedere risarcimenti è in vigore dal 1 gennaio 2010 e si applicano quando esiste un evidente divario tra gli impegni presi da TRENITALIA nei documenti ufficiali (Condizioni di Trasporto, informazioni commerciali disponibili sul sito Trenitalia, Carta dei Servizi) ed il servizio effettivamente fornito alla clientela.
Rimane, comunque, irrisolto il problema dei treni più scadenti dal punto di vista della qualità del servizio, come quelli a lunga percorrenza e soprattutto quelli dedicati al trasporto regionale, entrambi esclusi dalle procedure di conciliazione.
L’ADOC – Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori – della Provincia di Campobasso e della Regione Molise, pur manifestando apprezzamento per l’importante passo avanti realizzato con l’estensione della procedura, ribadisce – data la situazione attuale del trasporto ferroviario in regione – la necessità di trovare al più presto una soluzione per tutti i treni regolamentari attualmente da Contratto di Servizio con il Ministero delle Infrastrutture e con le Regioni.
Non possono esserci cittadini di serie A e di serie B.
In particolare la soluzione ai tanti problemi irrisolti dal trasporto pendolare si troverà solo allorquando vi sarà una contemporanea assunzione di responsabilità da parte di Trenitalia e delle Regione da qui l’esigenza di confronto triangolare con le Associazioni dei Consumatori per individuare soluzioni concrete agli innumerevoli disservizi al trasporto ferroviario ragionale.
L’associazione dei consumatori ADOC della Provincia di Campobasso e della Regione Molise, pertanto, invita tutti i cittadini interessati a recarsi in una delle sedi provinciali dell’Associazione, poste presso le sedi dell’organizzazione sindacale UIL- in Campobasso alla via Conte Verde, 3 (tel. 0874.418560) ed in Termoli in Via S. Pertini n.1 (0875.707103) o presso la nuova sede di Bojano in P.zza Roma n. 4 (0874.782973) – per avere chiarimenti sulle nuove procedure di conciliazione e valutare, congiuntamente ai legali dell’Associazione, le possibilità operative di tali procedure.
ADOC dellaProvincia di Campobasso e della Regione Molise
Fondo Equity PMI: domani Tremonti in conferenza stampa a Milano
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che domani, 18 marzo, alle ore 15, presso la Prefettura di Milano, in Corso Monforte 31, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti, parteciperà alla conferenza stampa sull’avvio del Fondo Italiano di Investimento destinato a sostenere la capitalizzazione delle PMI italiane.
Alla conferenza stampa interverranno il Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, il Presidente dell’Abi, Corrado Faissola, e i vertici delle istituzioni finanziarie azioniste della Società di gestione del Fondo: Cdp, Banca Mps, Intesa Sanpaolo e Unicredit.
Fonte: http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/?idc=23791
Europa 20: un sostantivo, tre aggettivi e un progetto
Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva il cui obiettivo è investire il 3% del prodotto interno lordo in ricerca e sviluppo
“Europa 20. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. La comunicazione della Commissione europea del 3 marzo delinea gli obiettivi da raggiungere entro i prossimi 10 anni: dare impulso all’innovazione e alla ricerca, promuovere l’efficienza energetica, migliorare le politiche occupazionali e di inclusione sociale. All’interno di ogni singolo ambito d’azione, la Commissione assegna alla fiscalità un ruolo di primo piano per la realizzazione delle strategie elaborate. Strategie che attendono adesso l’approvazione di Consiglio e Parlamento europeo.
Un’ economia basata sulla ricerca e l’innovazione
”L’Unione dell’innovazione” rappresenta il progetto guida per aumentare gli investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo. Obiettivo, investire il 3% del Pil in ricerca e sviluppo, incrementando gli investimenti da parte delle imprese, grazie ad accessi più facili ai finanziamenti e all’adozione di incentivi fiscali e strumenti finanziari ad hoc.
Altro obiettivo, ridurre il tasso di abbandono scolastico dal 15% attuale al 10% e portare il numero dei laureati tra i 30 e 34 anni dal 31% ad almeno il 40%. “Youth on the move” e “Un’agenda europea del digitale” altre due iniziative finalizzate rispettivamente, a migliorare il sistema scolastico e facilitare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, e a creare, grazie alla diffusione di internet ad alta velocità, una rete unica digitale a uso di aziende e singoli consumatori.
Politiche ambientali in primo piano
“Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse” e “Una politica industriale per l’era della globalizzazione”, le iniziative adottate per raggiungere altri due standard prefissati dalla Commissione: ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20% rispetto al 1990 (o addirittura al 30% se si verificano le condizioni adatte), migliorare del 20% l’efficienza energetica e condurre al 20% la quota di fonti di energia rinnovabili.
In questo campo, un ruolo centrale è assegnato alle politiche fiscali che, attraverso un sistema di incentivi/disincentivi, può condizionare sia i metodi di metodi di produzione sia le abitudini di consumo (come ad esempio, le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici o tasse che colpiscono l’uso di mezzi di trasporto inquinanti).
Lavoro e formazione
Incrementare il tasso di occupazione della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni dall’attuale 69% ad almeno il 75%. Con il progetto “Un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro” la Commissione europea cerca di intervenire con strumenti idonei per migliorare il mercato del lavoro attraverso programmi per la mobilità lavorativa e la formazione permanente.
Per le imprese, invece, in particolare per le Pmi, l’Ue propone di alleggerire il carico amministrativo e fiscale. La Commissione sottolinea che “gli Stati membri dovrebbero piuttosto cercare di trasferire il carico dalle tasse sul lavoro alle tasse energetiche e ambientali, nell’ambito di un sistema fiscale più verde”.
L’iniziativa “Piattaforma europea contro la povertà”, infine, detta le linee guida per adeguate politiche di inclusione sociale. Obiettivo, la riduzione del 25% del numero di persone che in Europea vivono al di sotto delle soglie di povertà.
Alessandra Gambadoro
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/dal-mondo/articolo/europa-20-un-sostantivo-tre-aggettivi-e-un-progetto-la-fiscalita-al-centro