Saranno premiate le tre scuole che meglio rappresentano il messaggio della legalità fiscale
Con le ultime visite delle scuole agli uffici dell’Agenzia delle Entrate si concluderà, in Sardegna, la prima fase del progetto “Fisco & Scuola”, che quest’anno ha registrato l’adesione di 50 istituti scolastici di ogni ordine e grado – molti con più sezioni – e il coinvolgimento di oltre 2700 studenti.
Il progetto – nato nel 2004 dall’intesa tra Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, recepita in sede regionale dall’Accordo fra la Direzione Regionale e l’Ufficio Scolastico Regionale – mira a diffondere tra le giovani generazioni il senso della legalità e i principi costituzionali dell’etica contributiva, con incontri nelle scuole da parte dei funzionari dell’Agenzia e con visite degli studenti presso gli uffici operativi.
Anche quest’anno si ripete la formula del concorso a premi: gli istituti che hanno aderito al progetto potranno concorrere con un elaborato secondo le modalità indicate nel regolamento del concorso (scritti, fumetti, video, rappresentazioni grafiche, giochi) che sarà valutato da una Commissione composta da rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Saranno premiate le tre scuole – una per ogni ordine – che meglio rappresenteranno il messaggio di “Fisco & Scuola”.
I lavori dovranno pervenire entro il 30 aprile 2010, in plico postale o via e – mail, ai seguenti indirizzi:
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sardegna – Ufficio del Direttore Regionale, Via Bacaredda n. 27 – 09127 Cagliari.
[email protected]
Per le Entrate è il sesto concorso di Fisco & scuola
Zone montane non metanizzate, bonus gasolio sulla “distanza”
Esclusi dall’agevolazione gli edifici ubicati in aree interne al centro abitato dove ha sede il Municipio
Gasolio e Gpl meno cari soltanto per chi abita “lontano” dal Municipio. Per capire meglio, i residenti nelle aree “non metanizzate” dei Comuni appartenenti alla zona climatica E, che possono quindi accendere il riscaldamento per 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile, godono di una riduzione di prezzo sui combustibili utilizzati.
L’agevolazione, quella a regime dal 1999 grazie alla legge 448/1998, riguarda in particolare le “frazioni di Comuni”, cioè “le porzioni edificate ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori dal centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le case sparse” (articolo 4, comma 2, Dl 268/2000).
Nel 2002, con la Finanziaria per quell’anno, il beneficio è stato esteso anche agli edifici situati in zone parzialmente non metanizzate ricadenti nel centro abitato. L’allargamento dell’agevolazione era però limitato nel tempo, pertanto, di anno in anno si è resa necessaria una conferma “scritta” nelle successive leggi finanziarie. Ciò è avvenuto fino a quella per il 2009, mentre, nell’ultima Finanziaria (legge 191/2009) l’estensione della concessione non è stata convalidata.
Allo stato attuale, dunque, lo sconto si applica alle parti di territorio comunale fuori dal centro abitato, individuate come non metanizzate con delibera consiliare. Nessun risparmio invece per le aree interne al centro, dove ha sede il Municipio, anche se l’amministrazione le ha indicate come “non metanizzate”.
Il dilemma e la soluzione proposta dalle Dogane
Molti dei Comuni in questione hanno un territorio montano caratterizzato da una frammentazione delle porzioni edificate, proprio per l’impossibilità fisica di costruire agglomerati urbani estesi, e spesso non è semplice distinguere le posizioni geografiche di alcuni edifici. Il problema che si pone per gli enti locali è distinguere di volta in volta, quali immobili insistono nel centro abitato e quali fuori, anche in conseguenza di delibere che negli ultimi anni hanno accorpato entrambe le tipologie in un’unica zona “non metanizzata”.
Per questo motivo, l’Agenzia delle Dogane, con la nota del 12 aprile, fa sapere di avere predisposto, in collaborazione con le Associazioni di categoria e l’Anci, un modello dedicato ai Comuni per aiutarli a operare le opportune “separazioni” e individuare chi può e chi non può fruire della riduzione di prezzo.
Sulla scorta dell’attestazione, debitamente compilata dall’amministrazione comunale, i fornitori di gasolio e Gpl che da gennaio hanno fatturato a prezzo pieno, per gli impianti ubicati in tali zone, potranno effettuare, se spettanti, gli sconti e presentare agli uffici delle Dogane competenti domanda di rimborso.
Paola Pullella Lucano
Accertamento Iva e imposte dirette. Sugli immobili, ritorno al passato
L’abrogazione della presunzione legale legata al valore normale ha effetti anche per il periodo ante Dl 223/06
L’abrogazione delle norme attribuenti agli uffici il potere di rettificare la dichiarazione Iva e il reddito d’impresa del contribuente che avesse dichiarato, nella cessione di beni immobili, un corrispettivo inferiore al valore normale degli stessi, produce effetti, con riguardo alle situazioni non ancora definite, anche per il periodo precedente alla loro introduzione (Dl 223/2006).
Questo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E del 14 aprile.
L’intervento dell’Amministrazione fa così chiarezza sugli “effetti temporali” della modifica normativa, operata dalla legge comunitaria 2008.
Dal Dl 223/2006 alla Comunitaria 2008
Il decreto legge 4 luglio 2006 aveva introdotto una presunzione legale relativa a favore degli uffici che, nell’ambito dell’attività di accertamento dell’Iva (articolo 54, terzo comma, Dpr 633/19712) e del reddito d’impresa (articolo 39, primo comma, lettera d), del Dpr 600/1973), collegata alle cessioni di immobili, potevano provare “l’infedeltà” sulla base dello scostamento tra il corrispettivo delle cessioni e il valore normale dei beni. Valore normale, per la cui individuazione era poi arrivato – facendo seguito alla relativa previsione contenuta nella Finanziaria 2007 – il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 27 luglio 2007 (cosiddetto provvedimento “valori OMI”, l’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del Territorio).
Successivamente, considerata l’incompatibilità – in relazione all’Iva – dell’intervento normativo, gli articoli 54 del Dpr 633/1972 e 39 del Dpr 600/1973 sono stati riportati “allo stato originario”, eliminando le disposizioni figlie del “Visco-Bersani” e ripristinando, in sostanza, il quadro normativo esistente prima del 4 luglio 2006.
Ma, con riguardo alle situazioni non ancora definite, cosa accade per il periodo compreso fra l’entrata in vigore del decreto legge 223/2006 (4 luglio 2006) e la decorrenza delle disposizioni contenute nella Comunitaria 2008 (15 luglio 2009 per l’Iva e 29 luglio 2009 per le imposte sui redditi)?
Il chiarimento dell’Agenzia
L’Amministrazione ha, come anticipato, chiarito che l’abrogazione della presunzione legale relativa, a suo tempo introdotta dal Dl 223/2006, produce effetti anche con riferimento al periodo pregresso: “Tanto si desume dalla circolare n. 11 del 16 febbraio 2007, paragrafo 12.4, con la quale è stato affermato che la norma introdotta dal decreto-legge n. 223 del 2006 (e – a maggior ragione – la successiva norma abrogativa) ha natura procedimentale e che, pertanto, ha efficacia anche per le rettifiche relative ai periodi d’imposta ancora accertabili”.
Lo scostamento fra valore normale dell’immobile e corrispettivo dichiarato della cessione ritorna, quindi, ad avere la valenza di elemento presuntivo semplice senza limiti temporali, con gli uffici che sono, di conseguenza, chiamati a esaminare le controversie pendenti, abbandonando quelle derivanti da accertamenti – alla luce del modificato quadro normativo – non adeguatamente provati. Accertamenti, cioè, non basati, su ulteriori elementi idonei a supportare la pretesa di recupero (come, ad esempio, il mutuo richiesto dall’acquirente per un importo che eccede quello della compravendita, prezzi emergenti dalla ricostruzione dei ricavi operata in seguito a indagini finanziarie, oppure da precedenti atti di compravendita aventi a oggetto lo stesso immobile), che si affiancano alla sola e semplice differenza fra il valore normale e il corrispettivo.
r.fo.
Formazione per le PMI del Lazio 2010
Parte il III ciclo dei seminari gratuiti IntFormatevi, una iniziativa realizzata da SprintLazio e ICE – Istituto nazionale per il Commercio Estero, nell’ambito delle attività congiunte a sostegno dell’internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali, che si rivolge alle PMI laziali che intendono dare una dimensione internazionale alla propria attività.
Aperte le iscrizioni ai seminari
Il percorso formativo per il 2010 è organizzato in collaborazione con BIC Lazio e Unioncamere Lazio, in qualità di partner della rete EEN – Enterprise Europe Network, struttura che riunisce a livello europeo 570 organizzazioni di sostegno alle imprese, ed è strutturato in 6 workshop gratuiti della durata di una giornata che si rivolgono ad imprenditori, dirigenti e quadri d’impresa di aziende laziali e che riguardano temi di interesse strategico per affrontare i percorsi di internazionalizzazione. Le giornate formative saranno organizzate a rotazione nelle cinque province regionali con il contributo del sistema delle Camere di Commercio del Lazio.
Questa iniziativa congiunta rientra, inoltre, nell’edizione 2010 della “Settimana delle PMI”, organizzata dalla DG Enterprise che prevede una serie di eventi, decentralizzati in tutta Europa, pensati per offrire alle PMI un’occasione di condivisione delle esperienze consentendo di trarre spunti utili per sviluppare ulteriormente i loro affari.
Le passate edizioni, durante le quali sono stati svolti 11 seminari, hanno registrato la partecipazione di oltre 400 imprenditori (link in basso).
Fonte: http://lazio-side.it/attualita/news/formazione-per-le-pmi-del-lazio-2010.html
Polizze dormienti: le ultime novità
Il decreto legge 40, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 marzo, oltre a definire importo e settori d’interesse degli incentivi al consumo, ha scritto un’ulteriore fase della storia infinita delle polizze dormienti. Nello specifico, il decreto ministeriale ha cancellato la retroattività delle norme contenute nella legge 166/2008, relativa al versamento degli importi non riscossi delle polizze vita nel Fondo per le vittime dei crack finanziari.
La novità
In base a quanto stabilito dal recente decreto incentivi, dunque, quanto previsto dalla precedente normativa si applicherà solo “ai contratti nei quali la prescrizione non era ancora maturata alla data del 28 ottobre 2008, quando cioè era stata introdotta la legge sule polizze dormienti”.
La normativa
Il decreto, insomma, va a intervenire proprio sull’aspetto più critico della normativa già in vigore. La legge 166 del 27 ottobre 2008, altrimenti nota come “decreto Alitalia”, prevede che finiscano al Fondo ministeriale per le vittime delle frodi finanziarie e non ai legittimi beneficiari, i soldi delle polizze vita non riscattate entro due anni dalla morte del contraente. Le critiche dei consumatori e dell’opinione pubblica si sono da subito concentrate sulla retroattività delle disposizioni di legge, simile a un balzello imposto a quanti non fossero al corrente della nuova normativa.
Le critiche non si spengono
Le associazioni dei consumatori incassano le modifiche alla legge come una vittoria parziale. Come spiega il Movimento Consumatori, infatti: “La norma prevede che non debbano essere automaticamente devoluti al Fondo per le vittime degli scandali finanziari (ma utilizzato dal Governo per altri fini: stabilizzazione dei precari, social card, ricerca ecc.) solo gli importi per i quali non era maturata la prescrizione al 28 ottobre 2008. Sono, quindi, salvi solo gli eredi degli assicurati deceduti prima del 27 ottobre 2007 per i quali non sia già avvenuto il trasferimento al Fondo. Pare, anche se non sono al momento disponibili dati ufficiali, che siano stati trasferiti quasi 10 milioni di euro di indennizzi”. Nel caso l’assicurato sia deceduto dopo il 27 ottobre 2007, invece, verrà disposto il trasferimento degli importi per coloro che non abbiano interrotto la prescrizione entro due anni. Per il futuro, infine, dovranno essere trasferiti ai fondi tutti gli importi non reclamati entro due anni.
Fonte: http://www.borsaitaliana.it/notizie/finanzapersonale/assicurazioni/dettaglio/polizzedormienti321.htm
Bollette: sale il gas scende l’elettricità
Dal 1 aprile ulteriori rincari nelle bollette del gas mentre scenderà la spesa per l’elettricità. E’ quanto ha fatto sapere l’Autorità per l’Energia elettrica ed il gas che ha annunciato che a risentirne di più saranno i consumatori che non fanno parte del mercato libero, ma che rientrano ancora nel segmento della “maggior tutela”.
Le nuove bollette del gas
Se l’energia elettrica continua a ribassare in modo consistente, ora del 3,1% , al contrario, il gas cresce del 3,6% dovuto agli andamenti determinati dai forti aumenti del petrolio +60% in un anno e dalle quotazioni cui è agganciato anche il gas.
In seguito alla revisione delle tariffe, dunque, la spesa media per l’elettricità di una famiglia tipo si riduce di circa 13 euro su base annua (da sommare alle riduzioni di 39 euro del 2009 e di 10 euro di inizio 2010). La famiglia italiana tipo, quindi, spenderà 34 euro in più per la bolletta del gas su base annua. Tuttavia, svolgendo questa considerazione, non si può dimenticare che nel corso del 2009 il gas ha subito delle forti riduzioni dei prezzi (-16,4,%) consentono di mantenere la spesa annua ancora inferiore, di 32 euro, rispetto a quella del 1° aprile 2009. In base a tutto ciò, dunque, la spesa totale per gas ed elettricità di una famiglia tipo italiana rimane inferiore del 4% (ovvero di 59 euro più bassa), su scala annuale, in confronto a quella di un anno fa.
Quali soluzioni
Secondo i calcoli di Altroconsumo scegliere un fornitore di energia passando al mercato libero consente di ottenere un risparmio in bolletta di più del 10%. Scegliere l’offerta più conveniente in base alle proprie esigenze ed abitudini può essere un modo per risparmiare sulle spese di luce e gas.
Altro consumo però chiarisce che i consumatori continuano a non capire le offerte proposte sul mercato libero e non si fidano a cambiare fornitore. Diversi i problemi, che vanno dall’attivazione non richiesta dei contratti da parte degli operatori alla scarsa leggibilità delle bollette, elementi sui quali l’Autorità di garanzia deve intervenire. Per far funzionare il mercato aperto alla concorrenza tra gli operatori le offerte devono essere chiare, comprensibili e confrontabili.
Fisco, le novità del decreto incentivi
Approvato venerdì, il decreto legge 40/2010, oltre agli incentivi per il sostegno al consumo in particolari settori, introduce anche rilevanti novità nei settori della lotta alle frodi internazionali e della riduzione del contenzioso.
Incentivi
La somma messa definitivamente a disposizione del Fondo per l’erogazione degli incentivi di sostegno al consumo, alla mobilità sostenibile, all’efficienza energetica, alla sicurezza sul lavoro e all’innovazione (istituito presso il ministero dello Sviluppo economico) è pari a 300 milioni di euro. La versione finale del decreto legge prevede bonus per l’acquisto di motocicli elettrici ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica, ma anche incentivi per la realizzazione di immobili rispondenti ai parametri del risparmio energetico e per l’acquisto di macchine per uso agricolo. Tra le misure predisposte, inoltre, figurano anche scontri per chi compera motori ad alta efficienza e per la nautica da diporto. Nei prossimi giorni, con un decreto del ministero dello Sviluppo economico (in concerto con il Mef e con il ministero dell’Ambiente), saranno rese note le modalità di erogazione dei contributi e i tetti massimi previsti per ciascuna tipologia.
Novità nella lotta al fisco
Dal decreto legge esce rafforzata la lotta all’evasione internazionale. In base al testo della legge, rispondendo alle nuove norme Ue sulla fatturazione elettronica, tutti i possessori di partita Iva saranno tenuti a comunicare per via telematica all’Agenzia delle Entrate qualsiasi cessione di beni e prestazione di servizi effettuata e ricevuta nei confronti di soggetti economici dei Paesi black list (segnalati dai decreti del ministero dell’Economia e delle Finanze del 1999 e del 2001.
Il taglio al contenzioso
Il testo del decreto innova in maniera sostanziale anche le procedure del contenzioso tributario. In particolare, il contribuente – nella conciliazione giudiziale – dovrà fornire una garanzia adeguata per il pagamento delle rate di quanto dovuto solo quando l’importo delle rate successive oltrepassi il valore di 50mila euro.
Fonte: http://www.borsaitaliana.it/notizie/finanzapersonale/fisco/dettaglio/decretoincentivi123.htm
Pensioni. La previdenza complementare cresce
Nel 2009 la previdenza complementare in Italia è cresciuta, ma in misura inferiore di quanto aveva fatto nel corso dell’anno precedente. A rivelarlo sono i numeri raccolti da uno studio del Centre for applied research in finance (Carefin Bocconi), che ha scandagliato nei minimi dettagli il settore delle forme pensionistiche private.
I numeri generali
Interpellando e intervistando operatori del settore, autorità di vigilanza e il legislatore, i ricercatori hanno appurato che, a tutto dicembre 2009, erano più di 5 milioni gli italiani iscritti a forme pensionistiche complementari. Dietro ai numeri assoluti si nasconde una crescita su base annua delle pensioni complementari pari al 4,7%, un tasso di sviluppo inferiore a quello registrato nel 2008. Guardando ad altri aspetti, si sottolinea come il rendimento medio aggregato delle forme pensionistiche complementari nel 2009 è stato dell’8,5% per i fondi negoziali e dell’11% per i fondi aperti, mentre i piani individuali hanno raggiunto un rendimento del 16,5%.
Aspetti critici del sistema
La ricerca si è dedicata anche all’analisi dei passaggi critici del sistema pensionistico complementare in Italia. Tra le principali problematiche, il Carefin ha segnalato: la scarsa attenzione alla fase di erogazione delle rendite, l’asimmetria tra i lavoratori privati e quelli pubblici (di fatto esclusi dai fondi pensione collettivi) e il rischio che a fare ricorso alle pensioni private siano soprattutto i lavoratori più ricchi e più tutelati. Riguardo al primo punto, al Carefin ritengono opportuno che si inizi a “spostare l’attenzione dalla fase di accumulo delle risorse a quella di erogazione delle rendite, ad esempio introducendo maggiori vantaggi fiscali per chi sceglie di percepire una rendita rispetto a chi opta per la liquidazione dell’intero capitale”.
Maggiore informazione tra i lavoratori
Inoltre, si ritiene fondamentale anche un impegno puntuale nell’allargamento dell’educazione previdenziale. Nello specifico, sarebbe opportuno diffondere la conoscenza delle regole introdotte nel 2010 per il calcolo della pensione pubblica, tramite cui si perverrà a una drastica riduzione del tasso di sostituzione (il rapporto tra la pensione e l’ultima retribuzione percepita dal lavoratore). La scarsa familiarità che i lavoratori hanno con lo strumento del fondo pensione, infatti, potrebbe essere alla base di uno squilibrio quasi paradossale nella diffusione di quest’ultimo. A tale proposito, va ricordato che la Covip (che si occupa della vigilanza sui fondi pensione) ha registrato una maggiore adesione a forme di previdenza complementare tra quanti, godendo di stipendi più alti e quindi in futuro di pensioni pubbliche più elevate, avrebbero meno bisogno di farvi ricorso. Sembra utile, dunque, rendere coscienti i lavoratori dell’esiguità delle pensioni pubbliche future e dell’utilità di avvicinarsi, anche se precari e a reddito medio-basso, allo strumento dei fondi pensione.
Fonte: http://www.borsaitaliana.it/notizie/finanzapersonale/pensioni/dettaglio/cresceprevidenzacomplementare218.htm
Gestione del rischio fiscale Ue. In rete l’update alla guida 2010
Sul sito della Taxud, aggiornato il manuale dedicato all’analisi comportamentale del contribuente
Che cosa provoca un comportamento inadempiente sotto il profilo fiscale da parte di cittadini e imprese? Quali sono gli strumenti di trattamento che devono essere utilizzati per incoraggiare la conformità ed evitare gli inadempimenti? Come deve comportarsi una Amministrazione finanziaria se l’inadempimento trova origine da una legislazione complessa o da una scarsa conoscenza della normativa da parte del contribuente? A tutti questi interrogativi risponde l’aggiornamento alla guida alla gestione dei rischi, denominato gestione dei rischi di conformità, redatto da funzionari delle Amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell’Unione europea. Si tratta di un argomento relativamente nuovo e in fase di sviluppo per la maggior parte delle Amministrazioni finanziarie. Deriva dal principio fondamentale che comprendere un comportamento è il primo passo per poterlo influenzare. Le Amministrazioni finanziarie, per definire i modelli di comportamento, si avvalgono di analisi che permettono di evidenziare i fattori che più influiscono sul loro manifestarsi e la loro conoscenza consente di definire i trattamenti più adatti a indirizzarli nella direzione desiderata.
Le caratteristiche della guida
L’aggiornamento, rispetto alla versione di base, si concentra sugli strumenti che ogni Amministrazione deve essere in grado di mettere in campo per favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti. Alcuni anni fa il concetto di gestione del rischio trovava applicazione soltanto con riferimento alle verifiche fiscali. L’idea, presentata nel 2006 in occasione di un seminario organizzato nell’ambito del programma europeo Fiscalis, è stata poi trasformata in una pubblicazione sul sito internet della Commissione. Oggi la guida costituisce un utile vademecum con informazioni di approfondimento e buone prassi a uso e consumo delle Amministrazioni finanziarie.
Il concetto di gestione del rischio di conformità
La gestione del rischio di conformità potrebbe essere descritta come un processo sistematico nell’ambito del quale una Amministrazione finanziaria compie alcune scelte intenzionali per favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari in base alle conoscenze della società, del comportamento dei contribuenti e alle loro reali possibilità. La scienza comportamentale ha infatti dimostrato che la sola applicazione di sanzioni penali non costituisce la risposta giusta (e può anzi avere un effetto negativo) se l’inadempimento è provocato da una legislazione complessa o da una scarsa conoscenza della normativa da parte del contribuente. Ogni Amministrazione finanziaria deve essere nelle condizioni di far coincidere la propria strategia (di conformità) con l’atteggiamento e le motivazioni del contribuente.
L’identificazione e l’analisi del rischio
L’obiettivo della gestione dei rischi di conformità è consentire a ogni Amministrazione finanziaria di raggiungere i propri obiettivi strategici preparando i manager d’azienda affinché siano nelle condizioni di assumere le decisioni più appropriate. La guida, manuale teorico-pratico destinato a un vasto bacino di lettori, dai politici allo staff operativo, presenta una panoramica completa dei fattori che influenzano l’ambiente in cui il rischio di conformità è più marcato e la sequenza di azioni da compiere. In particolare l’identificazione e l’analisi del rischio, le priorità, il trattamento, la valutazione e la contestualizzazione, gli obiettivi e la strategia. Il quadro teorico è poi supportato da alcuni esempi pratici forniti dagli Stati membri dell’Unione europea. In questo modo è possibile utilizzare al meglio le esperienze acquisite e procedere a uno scambio delle informazioni in materia di rischio fiscale.
Gianluca Di Muro
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/dal-mondo/articolo/gestione-del-rischio-fiscale-ue-rete-lupdate-alla-guida-2010
Beni in sospensione di accisa: dalle Dogane arrivano le news
I rappresentanti fiscali potranno acquisire la qualifica di depositario autorizzato o destinatario registrato
Con la nota 49125 del 9 aprile, l’Agenzia delle Dogane interviene per fare chiarezza sulle novità introdotte dal Dlgs 48/2010 che dà attuazione alla direttiva comunitaria 2008/118/Ce sulla libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e apporta sostanziali modifiche al relativo Testo unico.
In particolare, la nota fornisce delucidazioni sul ruolo dei soggetti obbligati nella circolazione in sospensione di accisa.
Il documento precisa che gli operatori registrati al 1° aprile (giorno di entrata in vigore del decreto legislativo) continuano a svolgere la propria attività come destinatari autorizzati. Coloro che, invece, dalla stessa data richiedono la qualifica di destinatario registrato, in attesa dell’adeguamento della procedura “Anagrafica accise”, saranno “immatricolati” seguendo lo stesso iter valido per gli operatori professionali.
I rappresentanti fiscali possono, al ricorrere dei requisiti necessari, acquisire la qualifica di depositario autorizzato o destinatario registrato per la ricezione dei prodotti in regime sospensivo.
Inoltre, il debitore dell’accisa sui prodotti già immessi in consumo in un altro Stato Ue, acquistati da privati e spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal venditore o per suo conto, è il rappresentante fiscale del venditore autorizzato secondo criteri stabiliti da una futura determinazione del direttore delle Dogane.
Infine, la nota invita gli uffici territoriali a non ostacolare la circolazione di beni nell’ambito comunitario e a permettere ai rappresentanti fiscali di continuare a operare, occupandosi anche del pagamento dell’accisa nell’ambito della circolazione sia ad imposta assolta sia in sospensione.
Tutto questo, nell’attesa che vengano esaminate dall’Amministrazione le istanze presentate dagli stessi rappresentanti fiscali per ottenere la qualifica di destinatario registrato o depositario autorizzato in relazione alle movimentazione verso operatori che, esercitando attività economica, potrebbero essere autorizzati a operare come destinatario registrato.
r.fo.
http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/beni-sospensione-di-accisa-dalle-dogane-arrivano-le-news


