Rilancio economico e sociale, manovra bis e contenimento della spesa pubblica, disposizioni in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.
Questi gli ambiti di intervento del c.d. ”pacchetto Bersani” sulle liberalizzazioni approvato con il decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 e definitivamente convertito dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006.
Queste le principali misure del provvedimento:
Alimentari: liberalizzazione della produzione del pane. Da oggi sarà sufficiente una dichiarazione di inizio attività al Comune, aboliti i limiti quantitativi alla produzione ed il numero dei panifici in ciascun comune.
Assicurazioni: abolita la vendita in esclusiva delle polizze assicurative, con possibilità di agenti plurimandatari. I risarcimenti arriveranno inoltre dalla propria compagnia, riducendo i tempi di attesa.
Authority: multe tra il 3% e il 10% del fatturato per violazione delle norme sulla concorrenza.
Banche: obbligo per la banca di comunicare al cliente per iscritto le variazioni al contratto del conto corrente con possibiltà per il correntista di recedere dal contratto senza costi ulteriori. Ogni banca che modificherà inoltre i propri tassi di interesse a seguito delle variazioni stabilite dalla Banca Centrale Europea dovrà adeguare contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori.
Casa: abolizione dell’obbligo della dichiarazione Ici con la possibilità per i proprietari di case di liquidare l’imposta sulla dichiarazione dei redditi (Unico o 730).
Farmaci: via libera alla loro vendita – se non soggetti a prescrizione medica – nei supermercati e in tutti gli esercizi commerciali (esclusi gli alimentari). Unico vincolo: la presenza di un laureato in farmacia.
Notai: abolito l’obbligo dell’atto notarile nel caso di passaggio di proprietà di automobili, moto e barche. Da oggi sarà necessario solo un atto, gratuito, da effettuare in Comune.
Professionisti: abolita la tariffa minima per i professionisti, con possibilità del cliente di negoziare la parcella. Da oggi i liberi professionisti – ad eccezione dei medici nell’esercizio della professione reso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso – potranno pubblicizzare la propria attività.
Pubblici esercizi: prevista l’abolizione delle commissioni comunali e provinciali per il rilascio della licenza necessaria all’apertura di un esercizio pubblico.
Taxi: nuova disciplina del servizio ed aumento dei mezzi in circolazione attraverso la programmazione a livello locale. Possibilità per i tassisti di ampliare i turni di lavoro, avvalendosi di dipendenti o familiari, e per i consorzi di utilizzare veicoli aggiuntivi.
Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idnot=34368
Decreto Bersani: manovra bis e liberalizzazioni. Professioni, banche, farmaci
Legge Finanziaria 2010 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
E’ composta di soli due articoli, ma ben 247 commi, il testo della Finanziaria per il 2010 approvato con la legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009.
Con la manovra varata l’azione del Governo prosegue nel percorso avviato per stimolare la crescita mantenendo al contempo la stabilità dei conti pubblici.
Sono previsti in particolare i seguenti stanziamenti:
adeguamento antisismico delle scuole: 300 milioni di euro;
sostegno al settore dell’autotrasporto: 400 milioni di euro;
costruzione di nuove strutture carcerarie e/o ampliamento di vecchie strutture: 500 milioni di euro;
incremento del fondo 2010 per il finanziamento dell’università: 400 milioni di euro;
incremento del fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio: 50 milioni di euro;
stabilizzazione di lavoratori Asu: 370 milioni di euro;
finanziamento di emittenti radiotelevisive locali: 50 milioni di euro;
scuole private: 130 milioni di euro.
Tra le principali novità in arrivo:
creazione della c.d. Banca del Mezzogiorno S.p.a.;
proroga della detassazione dei contratti di produttività per tutto il 2010;
assessori e consiglieri comunali: taglio del 20%;
norme di attuazione del Patto per la Salute (triennio 2010-2012);
invalidità civile: incremento di 100 mila verifiche Inps al fine di prevenire le frodi;
acconto Irpef 2009: riduzione del 20%.
Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idnot=47454
Licenziamento per superamento del comporto: impugnazione e decadenza
L’impugnazione del licenziamento per il superamento del periodo di comporto non è soggetto al termine di decadenza di sessanta giorni, di cui alla disciplina generale dei licenziamenti individuali dettata dalla legge n. 604 del 1966, ma al termine di prescrizione lungo dieci anni.
Così ha statuito la Corte di Cassazione nella sentenza 28 gennaio 2010, n. 1861.
Il caso ha riguardato una dipendente della società Poste Italiane s.p.a. che avendo impugnato il licenziamento per il superamento del periodo di comporto di assenza per malattia, si è vista respingere la domanda in primo e in secondo grado di giudizio, per il fatto che, tra l’altro, non aveva dimostrato che l’impugnazione fosse stata tempestiva.
La suprema Corte, interessata della questione, ha fatto rilevare che, il recesso del datore di lavoro per superamento del periodo di comporto da parte del lavoratore costituisce un’ipotesi particolare di cessazione del rapporto di lavoro, che fin dalla normativa originaria del codice civile è stata regolamentata dall’art. 2110 c.c., dunque separatamente rispetto la generale disciplina sull’estinzione del rapporto di lavoro di cui agli artt. 2118 e 2125 c.c. e a quella delle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970.
In altre parole, la previsione di cui all’art. 2110, 2° c.c., come ammesso in altre pronunce[1], rappresenta una deroga alle disposizioni previste dalla legge n. 604/1966, n. 108/1990 e dall’art. 18 della legge n. 300/1970, per quanto riguarda la normativa di natura sostanziale per le ragioni ed i motivi del licenziamento.
Tuttavia, fino alla sentenza in commento, questo carattere di specialità non si riteneva adottabile agli aspetti formali e procedurali che riguardavano il licenziamento, per il quale continuavano ad applicarsi le regole stabilite dalla legge n. 604 del 1966, anche in tema di impugnazione dello stesso, la quale doveva essere prodotta, a pena di decadenza, entro 60 gg.
La Corte, al riguardo, ha fatto però rilevare che vi sono altri casi di recesso da parte del datore in cui il termine di decadenza poco prima citato non si applica, in quanto sono disciplinati da norme speciali, tra cui, i licenziamenti previsti dalla legge n. 7/1963, art. 1 (sul divieto di licenziamento delle lavorataci per causa di matrimonio), dalla legge n. 1204/1971, art. 2 (sulla tutela delle lavorataci madri) per i quali, salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e l’azione per farla dichiarare non è soggetta a prescrizione.
Continuando su questo iter logico-giuridico, la Corte, dunque, per coerenza sistematica, ha ritenuto di estendere il medesimo principio anche al recesso per superamento del periodo di comporto, costituendo anch’esso una forma speciale di cessazione del rapporto di lavoro, come tale non rientrante nella disciplina di cui alla legge n. 604/1966.
La sentenza in esame è sicuramente innovativa, che appare convincente nella motivazione proposta; si tratta ora di constatare se vi saranno in futuro altre pronunce omogenee che permetteranno il consolidarsi di questo indirizzo.
(Altalex, 1° marzo 2010. Nota di Gesuele Bellini)
Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idu=143290&cmd5=ac265b1bc42e01dbe234216e9f6c78ee&idnot=49328
Debiti per tasse e tributi? Niente ipoteca se il debito non supera gli 8.000 euro
Storico intervento delle Sezioni Unite della Cassazione in materia di riscossione coattiva dei crediti dello Stato.
Con la sentenza n. 4077/2010 qui in commento, la Suprema Corte specifica che l’ipoteca immobiliare, quale garanzia reale al soddisfacimento del creditore, è atto prodromico alla promozione di esecuzione immobiliare e, pertanto, soggetta agli stessi limiti di valore previsti per l’instaurazione di detta procedura, cioè euro 8.000,00.
Questa interpretazione si pone in contrasto con la tesi dell’ente creditore che riteneva l’iscrizione legittima in forza dell’interpretazione letterale degli articoli 76 e 77 drp 602/73 prevedono un importo limite per l’instaurazione di esecuzione immobiliare e non per l’iscrizione di ipoteca.
La Corte boccia questa tesi affermando che, così come non è consentito agire in via coattiva tramite espropriazione immobiliare per la tutela di crediti per importi inferiori agli euro 8.000,00, allo stesso modo, non è legittimo iscrivere ipoteca su beni immobili laddove l’importo iscritto nel ruolo di riscossione sia inferiore al medesimo importo e ciò perché l’ipoteca è di atto funzionale e strumentale alla tutela del credito da realizzarsi, appunto, in via espropriativa.
La Corte si dimostra, così, in disaccordo con prospettazione della questione offerta dai giudici di merito (Tribunale di Nola, sez. I, sentenza n. 408 del 17/03/2008; Tribunale di Bologna sentenza n. 1015/07 del 02 maggio 2007; Tribunale di Napoli, sez. dist. Casoria, sentenza n. 149/2006; Tribunale di Napoli, sez. X, sentenza n. 12785/2006) secondo cui l’iscrizione ipotecaria godrebbe di autonomina ed indipendenza rispetto al procedimento esecutivo., nonchè dal legislatore che, nel riformare l’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992, riconducendo alla competenza delle Commissioni tributarie le impugnazioni delle ipoteche di cui all’articolo 77, DPR 602/73, oltre che dei fermi dei beni mobili registrati di cui all’articolo 86, DPR 602/73, ha escluso la natura esecutiva degli stessi.
Diversamente le Sezioni Unite ritengono che l’ipoteca, quale peso imposto al bene con finalità i garantire il creditore, svolge la funzione sua propria in sede di giudizio di esecuzione, garantendo al creditore c.d. “iscritto” il soddisfacimento in via preferenziale sul ricavato della vendita.
questo collegamento funzionale tra ipoteca e procedura espropriativa, dunque, autorizza ad estendere all’ipoteca la disciplina prevista per l’esecuzione, in virtù di un’interpretazione logica della medesima.
Quindi, che fine fa l’ipoteca eventualmente iscritta per importi inferiori?
La Cassazione nulla dice in proposito, né precisa chi ed in quanto tempo debba procedere alla cancellazione, né chi deve accollarsi i costi di dette operazioni né, tanto meno,quali siano gli effetti dell’eventuale pignoramento immobiliare avente ad oggetto un bene su cui sia stata impropriamente iscritta ipoteca.
La risposta è devoluta alla prassi applicativa che seguirà questa importante pronuncia.
(Altalex, 5 marzo 2010. Nota di Marta Buffoni)
Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idu=143290&cmd5=ac265b1bc42e01dbe234216e9f6c78ee&idnot=49404
Inps: cassa integrazione, dati febbraio 2010
Nello scorso mese di febbraio 2010 le domande per disoccupazione e mobilità hanno fatto registrare una diminuzione, mentre è cresciuto il ricorso alla cassa integrazione straordinaria. E’ questa, in estrema sintesi, la fotografia scattata dall’Inps, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale che, in particolare, ha precisato che le ore di cassa integrazione autorizzate a febbraio sono state complessivamente 95 milioni; di queste, 38 milioni sono state di cassa integrazione straordinaria, che supera la ordinaria con 37,4 milioni, mentre la cassa integrazione in deroga ha fatto registrare un monte ore autorizzate pari a 19,6 milioni.
A fronte dell’aumento della cassa integrazione straordinaria, quella ordinaria a febbraio scende del 5,38% rispetto al mese precedente confermando la fase di raffreddamento a livello congiunturale; il quadro settoriale non è comunque come al solito omogeneo. In edilizia, anche per effetto di fattori stagionali, con la pioggia, la neve ed il maltempo che comportano il blocco dei cantieri, la cassa integrazione ordinaria a febbraio 2010 è infatti balzata nel comparto del 28,04% rispetto al mese precedente.
Di contro, ribassi sotto la media sopra indicata sono stati registrati per l’industria con un calo congiunturale della cassa integrazione ordinaria del 9,22%; segno meno anche per la cassa integrazione in deroga con un calo più contenuto pari a -1%, mentre per la straordinaria, come accennato, c’è stato un netto rialzo pari a +28,07% a febbraio su gennaio 2010.
A completare il quadro di febbraio 2010 ci sono infine i dati sulle domande di disoccupazione e sulle domande di mobilità; a gennaio 2010, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, le domande di disoccupazione sono scese del 2%, mentre quelle di mobilità, riferite e confrontate sullo stesso periodo, gennaio 2010 su gennaio 2009, hanno fatto registrare una caduta del 25%.
Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/inps-cassa-integrazione-dati-febbraio-2010/25715/
Trenitalia: MC, attenzione ai rimborsi
In materia di trasporto ferroviario, lo strumento della conciliazione come soluzione per risolvere in via extragiudiziale le controversie con la clientela, si è rivelato quello più adeguato. A concordare su ciò, in accordo con quanto riferisce il Movimento Consumatori, sono state da un lato le Ferrovie dello Stato, e dall’altro le Associazioni dei Consumatori, tra cui anche MC, le quali hanno firmato un protocollo di intesa finalizzato all’estensione dell’utilizzo dello strumento della conciliazione su tutto il territorio nazionale dopo la sperimentazione effettuata sulla sola tratta che collega Napoli a Milano.
In ogni caso, nell’apprezzare l’estensione dello strumento della conciliazione, il Movimento Consumatori ha posto l’accento sul fatto che, in concomitanza con l’entrata in vigore del nuovo orario di Trenitalia, c’è stata una variazione nelle condizioni di trasporto che hanno comportato una limitazione nella fruizione degli indennizzi in caso di ritardo dei treni.
Nel dettaglio, MC contesta il fatto che il rimborso scatti, nella misura del 25%, solo in caso di ritardo superiore ad un’ora e fino a 119 minuti, mentre oltre le due ore il bonus/indennizzo è pari al 50%. Per questo, in accordo con quanto dichiarato dal responsabile del settore Trasporti del Movimento Consumatori, Monica Multari, giudicando illegittime le nuove condizioni sopra descritte per ottenere i rimborsi, l’Associazione sta preparando sia una diffida nei confronti di Trenitalia, sia un esposto all’AGCM, l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.
Il Responsabile di MC, inoltre, chiede che venga istituita un’Authority dei Trasporti che, tra l’altro, vigili costantemente sull’applicazione dei regolamenti a livello europeo visto che secondo l’Associazione la regolazione ministeriale risulta essere un sostanziale fallimento anche in virtù di un conflitto di interessi visto vede lo Stato essere contemporaneamente l’azionista, il regolatore, il cliente ed il finanziatore.
Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/trenitalia-movimento-consumatori-attenzione-ai-rimborsi/25723/
Ogm: quattro italiani su dieci non conoscono il significato
Nelle ultime settimane il mondo agricolo italiano è in gran fermento in merito al possibile avvio sul nostro territorio di coltivazioni con Ogm, gli organismi geneticamente modificati; il mais prima, e la patata transgenica poi, con la Commissione Europea che, con una decisione storica, ha annunciato il proprio orientamento verso uno stop alla moratoria Ogm nel Vecchio Continente, hanno infatti scatenato un acceso dibattito ma anche timori che il proliferare di queste coltivazioni vada a contaminare le colture tradizionali, e che questi cibi transgenici siano meno sani rispetto a quelli classici e tipici del nostro made in Italy che tutto il mondo ci invidia.
Ebbene, la questione relativa agli Ogm passa anche da una corretta conoscenza ed informazione su cosa siano realmente gli organismi geneticamente modificati; al riguardo, infatti, la Confagricoltura sottolinea come in Italia ci sia un 40% di cittadini che non sa cosa siano gli Ogm, con una percentuale che, addirittura, arriva al 70% trai giovani di età tra i 18 ed i 24 anni.
Per questo, secondo la Confagricoltura, riprendendo i dati da una ricerca Ispo, occorre necessariamente superare nel nostro Paese l’approccio di natura ideologica verso gli organismi geneticamente modificati. Basti pensare che buona parte dei cittadini italiani ignora il fatto che da decenni gli animali da allevamento nel nostro Paese vengono nutriti con farine Ogm provenienti dall’estero.
Quindi, per la Confagricoltura non c’è necessità di indire nel nostro Paese sugli Ogm un referendum, ma occorre superare quell’approccio che punta a demonizzare l’uso delle biotecnologie in agricoltura facendole diventare in tutto e per tutto un argomento tabù. Inoltre, l’Organizzazione degli imprenditori agricoli ricorda come i cittadini economicamente coinvolti nella questione relativa agli Ogm, ovverosia gli agricoltori, abbiano in materia di utilizzo delle sementi Ogm un parere ed un orientamento diverso da quello di chi nelle scelte non risulta essere, invece, economicamente coinvolto.
Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/ogm-quattro-italiani-su-dieci-non-conoscono-il-significato/25731/
Riallineamento valori contabili e fiscali: opzione ancora possibile
La scelta non fatta nella dichiarazione originaria può essere manifestata tramite un modello Unico integrativo
Dal Fisco una carta in più per semplificare la vita alle imprese che applicano i principi contabili internazionali. La scelta del riallineamento dei valori contabili e fiscali, per chi non l’ha espressa nel modello Unico 2009, si può indicare anche nella dichiarazione integrativa. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 4 marzo, tornando a soffermarsi sulle novità introdotte dal decreto anticrisi (Dl 185/2008), che dà la possibilità ai soggetti Ias di liberarsi dei disallineamenti tra valori civilistici e fiscali presenti in bilancio. Le imprese, infatti, secondo il disposto dell'”anticrisi” 2008, possono operare il riallineamento pagando un’imposta sostitutiva ed esercitando una specifica opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008. Oggi il Fisco spiega che c’è una chance in più per “aggiustare il tiro” e recuperare l’opzione inespressa nei termini dettati dalla norma.
Per il riallineamento una carta di riserva
Chi non ha indicato gli elementi utili al riallineamento nella dichiarazione annuale ha dunque una seconda chance attraverso la presentazione di un modello integrativo. Il fatto di non aver espresso l’opzione nella dichiarazione originaria non va interpretato necessariamente come volontà di non aderire alla disciplina speciale, ma può essere piuttosto legato alle oggettive difficoltà di concludere tutti gli adempimenti connessi al riallineamento. Inoltre, spiega la circolare, l’opzione non ha tanto lo scopo di ottenere benefici in termini di tassazione, ma tende piuttosto a una semplificazione contabile e fiscale, dal momento che consente alle imprese di non dover più gestire i disallineamenti tra valori civilistici e fiscali ancora presenti in bilancio.
Proprio per facilitare gli adempimenti alle imprese interessate, il documento di prassi precisa che i contribuenti possono rimediare all’omessa compilazione del quadro RQ di Unico 2009 entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’esercizio successivo. Stessa conclusione, ovviamente, quando l’intenzione del contribuente di optare per il riallineamento risulta indirettamente da altri atti o comportamenti, come ad esempio il versamento dell’imposta sostitutiva già eseguito o le annotazioni in contabilità.
Inoltre, i tecnici delle Entrate precisano che la dichiarazione integrativa può essere presentata anche nel caso in cui l’opzione per il riallineamento sia stata già espressa nella dichiarazione originaria, ma si voglia correggere eventuali errori e omissioni commessi.
Resta fermo che la presentazione della dichiarazione integrativa da cui risulti un’imposta dovuta costituisce titolo per la riscossione, oltre all’applicazione di interessi e della sanzione per omesso, infedele o tardivo versamento del tributo. Ad ogni modo, il contribuente che presenta dichiarazione integrativa prima dell’avvio dei controlli dell’Amministrazione finanziaria può comunque ricorrere al ravvedimento operoso, versando spontaneamente la maggiore imposta, con relativi interessi e sanzione ridotta a un decimo.
Avviamento, asset non trasferibile in caso di conferimento d’azienda
La circolare si sofferma anche sul trattamento fiscale dell’avviamento nell’ipotesi di conferimento del compendio aziendale. A questo proposito, nel caso in cui l’impresa in un primo momento abbia iscritto in bilancio il valore dell’avviamento, riallineandolo fiscalmente, e abbia poi deciso di conferire il ramo d’azienda cui questo asset iscritto e affrancato si riferisce, il valore dell’avviamento non può essere trasferito e deve essere, quindi, escluso ai fini fiscali dal concetto di azienda conferita.
In particolare, il documento di prassi si sofferma sul concetto di azienda conferita, precisando che deve ricondursi al “complesso delle attività e delle passività che il soggetto conferente trasferisce al soggetto conferitario per effetto e a causa dell’operazione straordinaria in esame”. Ne deriva che l’avviamento resta fuori da questa definizione, anche nel caso in cui l’asset sia incluso nel valore delle attività dismesse per quantificare l’utile o la perdita da conferimento.
Sotto il profilo fiscale, quindi, il valore dell’azienda conferita è dato dalla somma dei valori di tutti gli elementi patrimoniali trasferiti, escluso quello dell’asset avviamento riferibile al compendio aziendale trasferito, che resta in capo al conferente. Quest’ultimo assume come valore delle partecipazioni ricevute il valore fiscale dell’azienda conferita, eccetto l’avviamento, mentre il conferitario, in virtù del principio di neutralità fiscale dell’operazione, subentra in tutti i valori fiscali che l’azienda conferita aveva presso il conferente, escluso il valore dell’avviamento.
Di conseguenza, il conferente che ha affrancato il valore dell’avviamento secondo le disposizioni del regime di riallineamento (articolo 15, comma 10, Dl 185/2008), deve continuare a dedurre “per noni” il valore fiscale dell’avviamento “cancellato”. Allo stesso modo, il conferente che, per affrancare il valore dell’avviamento, si è avvalso di altre disposizioni (articolo 176, comma 2-ter, del Tuir ovvero articoli 172, comma 10-bis e 173, comma 15-bis, del Tuir) e successivamente ha effettuato un’operazione di conferimento di azienda ex articolo 176 del Tuir, deve continuare a dedurre “per diciottesimi” il valore fiscale dell’avviamento. Ciò anche nell’ipotesi in cui il valore dell’avviamento fosse fiscalmente riconosciuto in quanto acquisito a titolo oneroso (ad esempio, per un precedente acquisto di azienda).
Giulia Marconi
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/riallineamento-valori-contabili-e-fiscali-opzione-ancora-possibile
Erasmus per giovani imprenditori: presentati i risultati del primo anno dell’iniziativa
Presentati i risultati del primo anno dell’iniziativa “Erasmus for Young Entrepreneurs”: 1800 le domande pervenute, 500 gli stage di giovani imprenditori all’estero che si prevede di completare per il prossimo mese di giugno.
Il programma, lanciato nel febbraio 2009 dalla Commissione Europea, ha lo scopo di supportare i giovani imprenditori dei 27 Stati Membri nel loro percorso di crescita, mediante un progetto della durata media di 2/3 mesi da realizzare in affiancamento ad un imprenditore ospitante in un altro Paese dell’Unione.
Una rete di oltre 100 organizzazioni intermediarie accreditate assiste i partecipanti nella definizione del progetto, nel “matching” fra nuovi imprenditori e imprenditori ospitanti e nella fase realizzativa. Il nuovo imprenditore riceve un contributo dalla Commissione Europea a parziale copertura delle spese di viaggio e alloggio.
Fonte: http://lazio-side.it/attualita/news/erasmus-per-giovani-imprenditori-presentati-risultati-del-primo-anno-delliniziativa.html
Ecoincentivi auto: ammessa cessione credito di imposta
In risposta ad un produttore di automobili che, nello specifico, ha avuto difficoltà a compensare il credito da ecoincentivi auto con un sufficiente ammontare di contributi e di imposte da versare, l’Agenzia delle Entrate con una risoluzione, la numero 15/E emessa in data odierna, 5 marzo 2010, ha fornito importanti chiarimenti. Nel dettaglio, l’Amministrazione finanziaria “apre” al recupero degli ecoincentivi auto attraverso la cessione del credito di imposta che è stato maturato dalle società importatrici o produttrici di auto, a patto però che l’atto di cessione avvenga con data certa e contestuale notifica al Fisco.
In questo modo i player dell’auto possono far fronte al problema della insufficiente capienza di tasse da versare allo Stato per poterle compensare con il credito di imposta maturato dagli ecoincentivi auto. La società che acquisisce il credito, allo stesso modo, può poi procedere all’utilizzo del credito di imposta acquisito per poterlo portare in compensazione al fine di saldare i propri debiti di natura fiscale e/o contributiva.
L’apertura dell’Agenzia delle Entrate a questa procedura deriva dal fatto che il credito di imposta da ecoincentivi auto rappresenta in tutto e per tutto un diritto di credito che l’importatore o il produttore di auto vanta nei confronti dell’Erario, con la conseguenza che questo, sulla base delle ordinarie regole civilistiche, risulta essere cedibile.
Tutto ciò può accadere a patto che il Fisco acquisisca sulla cessione del credito tutti gli elementi utili finalizzati a poter monitorare l’utilizzo e l’applicazione corretta dell’operazione; tra questi elementi deve esserci il codice tributo utilizzato nel modello F24, l’importo del credito ed il periodo di imposta in corrispondenza del quale il credito stesso è venuto a generarsi.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, fa presente che per questa tipologia di crediti non è previsto l’obbligo di registrazione dell’atto di cessione; in ogni caso, se si procede comunque alla registrazione è previsto il pagamento dell’imposta di registro in misura fissa.
Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/ecoincentivi-auto-ammessa-cessione-credito-di-imposta/25711/


