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Cassazione: si al processo tributario cumulativo di più annualità fiscali

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La Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile – con l’ordinanza n. 25129/13, depositata venerdì 08 novembre, ha confermato l’ammissibilità nel processo tributario del ricorso cumulativo nonché dell’appello cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima “ratio”, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d’imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto di imposta.

In sostanza, la Suprema Corte ha confermato la legittimità del ricorso cumulativo, che peraltro – ricorda Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” – è stato utilizzato nelle cause relative agli estimi catastali contro l’Agenzia del Territorio di Lecce per tutti i contribuenti che si sono rivolti all’associazione coadiuvati dagli avvocati Maurizio Villani e Francesco D’Agata, nonostante le critiche di altre associazioni di categoria, che probabilmente non erano a conoscenza dell’orientamento giurisprudenziale della Cassazione sul punto della legittimità del ricorso cumulativo nonché dell’appello cumulativo.

REDDITOMETRO: ATTENZIONE ALLA RESPONSABILITA’ PENALE

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Attenzione al redditometro: oltre ai noti problemi legati alla natura “induttiva” di questo tipo di accertamento fiscale – consistente nel ricalcolo sintetico del reddito attraverso il possesso di alcuni beni (vecchio redditometro fino al 2008) o attraverso il sostenimento di alcune spese (nuovo accertamento dal 2009 in poi) – si profilano gravi problemi (forse inaspettati) di tipo penale.

Per comprendere meglio quanto detto, si ritiene opportuno evidenziare la fattispecie di reato denominata “Dichiarazione infedele “.

L’art. 4 del Dlgs n.74/2000, infatti, prevede che “Fuori dai casi previsti dagli articoli 2 e 3 (ossia il reato di dichiarazione fraudolenta) è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relativa a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a) L’imposta evasa è superiore con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila;

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi fittizi, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni “.

In pratica, il superamento dei due limiti previsti dalla norma (ossia cinquantamila euro di imposta evasa e il 10% di ricavi occultati) comporta l’automatica denuncia penale.

Ciò risulta a dir poco sconvolgente e non solo perché, come già anticipato, ci si trova dinanzi ad un tipo di accertamento avente carattere presuntivo (si veda sentenza della Corte di Cassazione n.23554 del 20/12/2012, liberamente visibile su http://www.studiolegalesances.it/2013/12/10/sent-corte-cass-n-23554-del-20122012-rilevanza-penale-redditomentro/ ) ma soprattutto perché in casi analoghi il legislatore ha escluso conseguenze penali.

Si pensi, ad esempio, agli studi di settore dove la legge prevede espressamente che ” I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguenti all’applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell’adeguamento di cui all’articolo 2 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini dell’obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale ” (art. 10, comma 6, legge n.146/98).

Nel caso del redditometro, invece, l’assenza di una disposizione del genere potrebbe portare all’automatica denuncia alla Procura della Repubblica da parte dei funzionari del fisco.

Oggi più che mai, dunque, il contribuente è tenuto a valutare attentamente le spese che sostiene e le opportune giustificazioni onde evitare non solo pesanti accertamenti fiscali ma anche inaspettate responsabilità penali.

Avv. Matteo Sances

info@studiolegalesances.it

www.studiolegalesances.it

Le agenzie di rating e lo sputtanamento certificato

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Uno dei meccanismi con cui si esercita il potere dell’oligarchia finanziaria al governo nel mondo occidentale è quello del giudizio e del potere di giudicare. Rimanendo immuni, però, dal giudizio altrui. Questo è il caso delle agenzie di rating. Che hanno il potere con i loro giudizi con le lettere e i segni matematici (più e meno) di sputtanare o valorizzare soggetti economici di grande spessore, in particolare gli Stati inclusi gli stati più rilevanti che esistono sulla faccia della terra. Perché al di là dei tecnicismi, delle sigle, degli AAA manco fossero annunci erotici quello che fanno le agenzie di rating (Standard&Poor, Moody’S e Fitch le tre grandi che influenzano l’intero mercato) è solo quello: dire al popolo se uno è un buon pagatore o meno. E se ritengono che non sia un buon pagatore, in base a loro articolati ragionamenti, lo sputtanano con l’emissione e successiva diffusione del giudizio di rating. Il concetto quindi è da economia domestica ma gli effetti sono di portata mondiale. Il cambio di rating in negativo ha effetti devastanti perché i mercati seguono quello che dice l’agenzia di rating, in modo irriflesso e continuo. Appena vieni sputtanato, a torto o a ragione, non ottieni più finanziamenti, o se li ottieni a costi molto più alti. Non solo. L’agenzia ti dice anche quello che devi fare per rimediare allo sputtanamento. Suggerisce agli stati la politica economica e, siccome in questo modo li tiene praticamente per le palle, si sostituisce ai parlamenti, ai governi, ai cittadini e agli elettori di quello stato. Ma chi ha autorizzato e chi controlla queste agenzie e il loro immenso potere? Formalmente nessuno. Sono agenzie private, manco fossero agenzie di scommesse ippiche. Sostanzialmente invece queste agenzie sono l’espressione di quella oligarchia finanziaria che detiene il potere e che ha accumulato immense ricchezze per i suoi aderenti nel corso degli anni. Si tratta di un club esclusivo di qualche migliaio di persone che hanno in media patrimoni personali nell’ordine dei centinaia di milioni di euro e in molti casi sono miliardari in euro (o in dollari). Un esempio. Prendiamo forse la più importante di essa, Standard e Poor. Chi sono i proprietari di questa agenzia. Leggiamo da Wikipedia: “Nell’azionariato compaiono in evidenza, a fine 2009, oltre all’azionista di controllo McGraw-Hill, detenuta da Capital World Investors, uno dei primi gestori indipendenti di fondi negli Usa, la società di asset management State Street Corporation; altre come la società d’investimento BlackRock, la società finanziaria Fidelity Investments e Vanguard Group.[5][6] Figurano inoltre numerose altre banche e gruppi finanziari di proporzioni inferiori.”. Bingo! Standard&Poor è controllata dai nomi più importanti e potenti della finanza mondiale. Blackrock, tanto per dirne uno, gestisce un patrimonio di 3.360 miliardi di dollari, ossia all’incirca due volte e mezzo il Pil dell’Italia! E Blackrock è solo uno degli azionisti di Standard e Poor. Capite con chi abbiamo a che fare? Noi non contiamo nulla, mentre il vero potere è in mano a questa decina di persone che, per il tramite di sputtanatori ceritificati, governano dall’alto il mondo e le sorti di noi poveri disgraziati.

Pietro Colagiovanni

Spesometro: proroga al 31 gennaio 2014 per comunicare le operazioni rilevanti Iva

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In considerazione delle difficoltà rappresentate dagli operatori nell’effettuare la comunicazione delle operazioni Iva e quella integrativa all’Archivio dei rapporti finanziari, l’Agenzia delle Entrate ha aperto una finestra temporale che consentirà di inviare i dati fino al 31 gennaio 2014. Entro la stessa data è disposta la proroga, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, della comunicazione da parte degli operatori finanziari dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3600 euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos.

Operazioni rilevanti Iva con Pos con proroga al 31 gennaio 2014 – Più tempo per inviare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3600 euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos. Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia di oggi, viene, infatti, prorogato al 31 gennaio 2014 il termine, prima fissato al 12 novembre 2013, per comunicare all’Anagrafe tributaria i pagamenti effettuati con carte di credito, di debito e prepagate.

Nuovo spesometro via Entratel fino al 31 gennaio 2014 – Gli operatori economici che devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative all’anno 2012 – previste entro il 12 novembre 2013 (per chi effettua la liquidazione mensile) ed entro il 21 novembre 2013 per tutti gli altri – hanno più tempo per effettuare l’invio dei dati attraverso il canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.

Archivio rapporti finanziari: il Sid resta aperto fino a fine gennaio – Tenuto conto delle difficoltà collegate all’interscambio dei flussi e alla nuova procedura di registrazione al Sid (Sistema di Interscambio Dati), viene estesa la validità degli invii dei dati al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine, gli operatori finanziari potranno trasmettere all’Archivio dei rapporti finanziari anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.

Il testo del provvedimento è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Offerte di lavoro dai Centri Per l’Impiego della provincia di Como

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Profilo Ricercato giovane perito tessile per la valtellina
Descrizione Mansione importante azienda tessile comasca organizzata verticalmente, cerca un giovane perito tessile per la propria tessitura sita nelle vicinanze di sondrio che, rispondendo al direttore dello stabilimento, si interfacci con i reparti di preparazione e tessitura nel gestire gli aspetti tecnici di organizzazione, programmazione e consuntivazione dati di produzione. requisiti richiesti: diploma di perito tessile, inglese discreto, buone competenze tecniche, preferibilmente in ambito serico; il candidato ideale è motivato dalla ricerca innovativa, ha volontà di crescita e possiede doti personali di serietà, affidabilità e collaboratività. e’ indispensabile essere domiciliati in zona. contratto: inquadramento a tempo indeterminato nel ccnl dell’industria tessile in seguito a consono periodo di prova. 
Ragione Sociale unimpiego confindustria srl
Qualifica perito tessile
Telefono Riferimento fax: 0312281237
Mail Riferimento como@unimpiego.it
Settore Ditta tessitura
Sede di Lavoro sondrio
Numero Richieste 1
Titolo Studio
Tipo Contratto
Cod.Inserzione: 9643

 

 


Profilo Ricercato operatore di telemarketing
Descrizione Mansione azienda commerciale ricerca un operatore di telemarketing che possa affiancare il responsabile commerciale per supportare e coordinare l”ufficio commerciale. – si richiede esperienza nel ruolo almeno biennale, ottima conoscenza informatica pacchetto office, video scrittura, internet. – si offre contratto di inserimento, orario da lun. e ven 09.00/13.00 14.00/18.00.- – per candidarsi, solo se in possesso dei requisiti richiesti, inviare la propria candidatura e curriculum a: eventi@mercurioambientesicurezza.it o fax 031539160 . – candidature non conformi alla richiesta non saranno prese in considerazione 
Ragione Sociale mercurio ingegneria s.r.l.
Qualifica operatore di telemarketing
Telefono Riferimento fax 031539160
Mail Riferimento eventi@mercurioambientesicurezza.it
Settore Ditta altri servizi di supporto alle imprese nca
Sede di Lavoro fino mornasco
Numero Richieste 1
Titolo Studio
Tipo Contratto
Cod.Inserzione: 9654

 

 


Profilo Ricercato stage/tirocinio per diplomato/a max 29 anni
Descrizione Mansione ricevitoria/lotto/enalotto/edicola/tabacchi,assidua clientela,ricerca per stage/tirocinio diplomato/a che sia portato/a ad eseguire a mente conteggi veloci alla cassa,non timido/a,portato/a al contatto clienti,persona solare sorridente,estroversa-requisiti richiesti:residenza como e limitrofi-diploma-età dai 18 ai 29 anni-informatica e inglese base-dinamicità nella vendita-contratto:stage/tirocinio di 6 mesi con rimborso mensile di 300 euro con possibilità di inserimento-36 ore settimanali a turnazione compreso sabato e domenica-sede di lavoro:montano lucino-per candidarsi,solo se in possesso dei requisiti richiesti,inviare la propria candidatura e curriculum vitae collegandosi al sito http://lavoro.provincia.como.it (homepage, menù a destra:portalino del cittadino,area cittadino accedi alla tua area personale e candidati alle offerte di lavoro dei centri per l’impiego)o inviare il proprio curriculum vitae al n. di fax 031-27 53 396 indicando il numero della ricerca 9655-
Ragione Sociale centro impiego di como
Qualifica commesso di vendita*
Telefono Riferimento fax 031-27 53 396
Mail Riferimento
Settore Ditta commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
Sede di Lavoro montano lucino
Numero Richieste 1
Titolo Studio
Tipo Contratto
Cod.Inserzione: 9655

Offerte di lavoro dai Centri Per l’Impiego della provincia di Modena

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Cod. 1965/2013 valida fino al 05/12/2013
Azienda richiedente JOULE ENGINEERING – – VIA DEI TRAERI 6A 41100 MODENA (MO)
Mansione
Qualifica ISTAT 3342009 procacciatore commerciale
Contenuti e contesto del lavoro Azienda commerciale ricerca n. 10 PROCACCIATORI CON RETRIBUZIONE SOLO PROVVIGIONALE per nuovi clienti su Modena e Provincia. Settore: efficienza energetica con relamping led, riqualificazione energetica (gas e luce), sistemi di accumulo per fotovoltaico, solare termico, geotermico.
Luogo di lavoro
Per candidarsi Per candidarsi inviare cv a: info@jouleengineering.it

 

 

Cod. 1951/2013 valida fino al 30/11/2013
Azienda richiedente PUNTO LEGNO SNC – Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) – VIA GAZZOTTI, 345 41100 MODENA (MO)
Mansione
Qualifica ISTAT 6522214 falegname
Contenuti e contesto del lavoro ricerca N. 1 FALEGNAME SCORNICIATORE, con esperienza. Orari di lavoro 8-12 / 14-18. Luogo di lavoro: Modena.
Per candidarsi Inviare cv all’indirizzo di posta elettronica puntolegnosnc@alice.it

 

 

Cod. 1987/2013 valida fino al 31/12/2013
Mansione
Qualifica ISTAT 6412012 massaro di vigneti 8311000 Braccianti agricoli
Contenuti e contesto del lavoro Azienda agricola in Modena ricerca n. 1 OPERAIO AGRICOLO PER COLTIVAZIONE VIGNETO BIOLOGICO. Tempo determinato e possibilità di rinnovo. Formazione professionale o diploma di agraria.
Luogo di lavoro
Per candidarsi Per candidarsi inviare cv a: selezioneagricoltura@gmail.com

Imprese: con riduzione tassi meno costi per 2,3 miliardi

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La stima è stata calcolata dalla CGIA che ricorda: le imprese italiane sono indebitate con il sistema bancario per 921,5 miliardi di euro

“Con la decisione della BCE di ridurre il Tasso ufficiale di sconto di altri 0,25 punti, i risparmi complessivi per il mondo delle imprese potrebbero aggirarsi, in linea puramente teorica, attorno ai 2,3 miliardi di euro all’anno“.

A segnalarlo è il segretario della CGIA Giuseppe Bortolussi. L’Ufficio studi dell’Associazione, dopo aver esaminato la situazione debitoria delle imprese italiane, ha quantificato i vantaggi economici derivanti dalla decisione presa dalla BCE: la riduzione del tasso ufficiale di sconto potrebbe comportare, ipotizzando che la riduzione del tasso avvenga in egual misura anche su quelli al dettaglio, un risparmio di 2,3 miliardi di euro all’anno per il mondo imprenditoriale.

Come si è giunti a questo risultato? A fronte di un livello di indebitamento delle nostre aziende nei confronti del sistema bancario italiano pari a 921,5 miliardi di euro (ultimo dato disponibile al 31 agosto 2013), la riduzione del Tasso ufficiale di riferimento (ex Tus) allo 0,25 per cento potrebbe dar luogo ad una contrazione degli interessi annui a carico del sistema imprenditoriale italiano stimata in 2,3 miliardi di euro. Per ciascuna impresa, sottolinea la CGIA, la decisione della BCE potrebbe comportare un beneficio medio annuo pari a 443 euro.

“E’ bene precisare – conclude Giuseppe Bortolussi – che la riduzione del tasso di interesse stabilito dalla Banca centrale europea potrebbe non tramutarsi in una corrispondente contrazione del costo del denaro nel nostro Paese. Pertanto, i risparmi in capo alle nostre aziende da noi calcolati potrebbero essere sovrastimati“.

Se la riduzione del tasso ufficiale di riferimento della BCE allo 0,25 per cento sarà recepita integralmente anche dal sistema bancario italiano, a livello regionale saranno gli imprenditori della Lombardia, del Trentino Alto Adige e dell’Emilia Romagna a “godere” dei maggiori vantaggi. In Lombardia, a fronte di un indebitamento complessivo pari a 247,5 miliardi di euro, ciascuna impresa beneficerebbe di una diminuzione media del costo del denaro pari a 758 euro all’anno. Per le aziende del Trentino Alto Adige (debito complessivo pari a 27,4 mld di euro), i minori costi per impresa potrebbero essere di 674 euro; in Emilia Romagna (con una esposizione bancaria di 101,5 mld di €), il calo del costo del denaro potrebbe consentire di far risparmiare ad ogni singola impresa ben 604 euro all’anno.

Agevolazioni imprese: si rafforza il Fondo di Garanzia che apre le porte a più settori

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Viene rafforzato lo strumento principe delle agevolazioni alle Pmi ovvero il Fondo di Garanzia istituito dalla legge 662/1996 e oggi rispolverato dal Decreto Lavoro. Si tratta sostanzialmente di una garanzia di credito che l’impresa può vantare soprattutto in caso di insolvenza con le banche tale che quest’ultime potranno vedersi restituire il finanziamento concesso o dal Fondo stesso o dallo Stato che provvederanno al risarcimento per conto dell’azienda. Una bella garanzia che mette in sicurezza gli istituti di credito che potranno così prestare somme alle imprese a rischio zero.
I soggetti beneficiari finali, ai quali viene concessa la garanzia pubblica, sono le piccole e medie imprese (così come definite dalla normativa europea), comprese le imprese artigiane, presenti sul territorio nazionale, economicamente sane e appartenenti a qualsiasi settore, ad esclusione dei settori di pesca, agricoltura, industria automobilistica, navale, siderurgica, carboniera e attività finanziarie.
Sono, inoltre, soggetti beneficiari i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5.10.91, n. 317, e le società consortili miste di cui all’articolo 27 della medesima legge.
A seconda della natura del soggetto che si rivolge al Fondo Centrale di Garanzia esistono diverse modalità di intervento:
• Garanzia diretta: indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori. In questo caso, viene concessa una garanzia massimi del 60% dell’ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili e copre un massimo del 60% delle esposizioni bancarie (sia in conto capitale che in conto interessi o mora);
• Controgaranzia: indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi , e degli altri Fondi di Garanzia. In questo caso l’impresa si rivolge a un Confidi o ad altro fondo di garanzia che provvederanno ad inviare la domanda di controgaranzia al Fondo. La percentuale massima di concessione del fondo e di copertura è dell’80%;
• Cogaranzia: indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi, agli altri Fondi di Garanzia ovvero ai Fondi di garanzia istituiti nell’ambito dell’Unione Europea o da essa cofinanziati.
Per ottenere la garanzia, l’impresa dovrà rivolgersi ad una banca, un intermediario finanziario, una Società Finanziaria per l’Innovazione e lo Sviluppo (S.F.I.S.), un consorzio di garanzia collettiva fidi o un altro fondo di garanzia gestito da intermediari finanziari.
Con l’introduzione della riforma dello strumento e la possibilità di intervento del Fondo anche per operazioni sul capitale di rischio, la presentazione della domanda di garanzia può essere fatta anche da una Società di Gestione del Risparmio (SGR) o da una Società di gestione Armonizzata (SGA).

Redditometro: nessun accertamento per le annualità prescritte

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L’applicazione del nuovo e temuto redditometro sta creando, com’era prevedibile, non pochi problemi applicativi. Ecco perché Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti” suggerisce la lettura dell’articolo scritto a due mani dai due tributaristi avvocati Maurizio Villani e Francesca Giorgia Romana Sannicandro di seguito riportato e pubblicato in anteprima sul sito www.sportellodeidiritti.org, in particolare circa la carenza di connessione tra vecchia disciplina e nuova, specie per ciò che concerne gli scostamenti con le annualità prescritte. In particolare, è possibile verificare che in assenza di una norma transitoria, per l’anno 2008 gli uffici fiscali non possono notificare gli accertamenti in base alla vecchia normativa, in quanto l’anno 2007 risulta essere prescritto (salvo l’omessa dichiarazione).

Di seguito l’articolo:
Non era difficile immaginare che le problematiche sottese al redditometro si moltiplicassero alla luce delle nuove disposizioni che non sono mai state connesse con la vecchia disciplina, ancora applicabile per le annualità ante 2009.

La vecchia formulazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/73 (ovvero quella in vigore fino al periodo 2008), prevedeva che:

“L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dell’articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.”.

Il D.L. 31.05.2010, n. 78, art. 22, conv. con modif. con L. 30.07.2010, n. 122, ha modificato la citata norma ai commi 4,5,6,7 ed 8; infatti la nuova formulazione della norma prevede che:

“L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.

La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.”

Dette modifiche entrano in vigore per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010 (cioè per le annualità dal 2009 in poi). Vi è, pertanto, un periodo di necessaria coesistenza delle due discipline. Dal 2005, (annualità in scadenza ai fini accertativi, salvi i casi di raddoppio dei termini e l’ipotesi dell’aumento di un anno in caso di omessa dichiarazione, al 31/12/2010) al 2008 compreso troverà applicazione l`articolo 38 del D.P.R. 600/73 nella versione precedente, dal 2009 in poi invece il redditometro e l’accertamento sintetico verranno disciplinati sulla base delle nuove disposizioni.

Fatta questa necessaria premessa, si vuol prendere spunto dall’articolo riportato sul quotidiano “Il sole24ore” del 03.09.2013, a firma di Dario Deotto, per formulare alcune osservazioni ed eccepire il grossolano errore in cui si incorrerebbe prendendo per effettivo quanto in esso riportato.

Infatti, risulta evidente che, a seconda delle annualità che saranno oggetto di accertamento da parte dell’amministrazione, ci troveremo a dover seguire una diversa disciplina sia in termini di calcolo che in termini di vero e proprio funzionamento dello strumento.

Il problema sollevato nell’articolo in questione riguarda la ricostruzione induttiva del reddito relativamente agli anni d’imposta 2007 – 2008, anni che seguono la vecchia disciplina, sia in termini di calcolo dello scostamento (pari al 25%) sia in relazione alla tempistica che segue questo scostamento (nella vecchia formulazione la norma dice: “quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta”).

E’ importante subito chiarire che, per quanto riguarda il 2007, il periodo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per effettuare un accertamento sulle dichiarazioni presentate si è prescritto nel 2012, mentre per quanto riguarda il 2008 potranno ancora essere esperiti gli accertamenti fino al 31.12.2013.

Quello che lascia perplessi è che nella nota divulgata dal Sole 24 Ore, non si tenga conto del dettato normativo, ovvero della consecutività prevista dalla norma di cui all’art. 38, così come formulata ante 2010; infatti, nell’articolo si paventa l’idea di un legittimo accertamento relativo all’anno 2008, sulla base di presupposti presenti in una dichiarazione presentata nel 2007, anno orami prescritto ai fini dell’accertamento e, pertanto, non più sindacabile fiscalmente.

Questo per tre ordini di motivi:

1. La consecutività richiesta ai fini dell’accertamento effettuato con la vecchia disciplina, prevede, nel caso de quo, il verificarsi, per due o più annualità, di uno scostamento; nel caso di specie ci si riferisce al 2007, che ormai fiscalmente è chiuso;

2. In mancanza di tale consecutività e con riferimento alla vecchia disciplina (applicabile esclusivamente fino al 2008), non vi possono essere accertamenti induttivi il cui presupposto riguardi uno scostamento di un solo anno d’imposta ( perché di questo si tratterebbe, visto che soltanto al 2008 è applicabile la vecchia disciplina);

3. Non da ultimo, non vi è nessuna norma che disciplini il raccordo tra la vecchia e la nuova disciplina, anzi, la circolare 24/E del 31 luglio 2013, ribadisce e scandisce il momento applicativo della nuova formulazione del redditometro: “ai fini dell’applicazione delle nuove regole è sufficiente uno scostamento più ridotto rispetto a quello previsto dalla disciplina applicabile fino agli accertamenti relativi alle annualità precedenti al 2009 (pari al 25%); è, inoltre, sufficiente lo scostamento per un solo periodo d’imposta e non più biennale”.

Risulta, pertanto, oltremodo temerario, da parte dell’autore, dare una interpretazione di questo tenore – in termini di contenuti e di assenza di riferimenti normativi – in relazione alla “non congruità retrodatata”, perché non può essere effettuato un accertamento sulla base di un presupposto relativo ad un anno d’imposta fiscalmente prescritto e che, per di più, non preveda la possibilità per il contribuente di potersi difendere, come previsto dalla normativa.

Infatti, soprattutto nei casi degli accertamenti da redditometro (e lo vediamo con l’introduzione del contraddittorio obbligatorio nella nuova formulazione), il contribuente deve essere sempre messo nella condizione di poter dimostrare la provenienza dei redditi presuntivamente accertati; se l’accertamento sull’anno 2008, si basasse (come scritto nell’articolo in questione) sui presupposti di un annualità prescritta, vi sarebbe una grave lesione del diritto di difesa del contribuente, che non potrebbe usufruire dell’unico potere che ha a disposizione in un sistema impositivo ormai continuamente invasivo e anticostituzionale.

Per completezza, si fa presente che, l’unico caso in cui, il presupposto potrebbe allinearsi con la vecchia disciplina, e quindi nel caso del 2008 risulterebbe accertabile induttivamente unitamente al 2007, riguarda il solo caso di omessa presentazione della dichiarazione, diversamente non sarà esperibile il redditometro sulla base di una normativa che non ha mai espresso nulla in relazione al passaggio tra vecchia e nuova disciplina.

Al fine di non creare ulteriori questioni di incostituzionalità, è importante ribadire che la non congruità per il 2007, in quanto anno prescritto, non potrà e non dovrà consentire l’accertamento anche per il 2008, perché nessuna norma lo prevede e perché sarebbe grossolanamente leso il diritto di difesa del contribuente costituzionalmente garantito.

Avv. Maurizio Villani
Avv. Francesca Giorgia Romana Sannicandro

Offerte di lavoro dai Centri Per l’Impiego della provincia di Piacenza

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Cod. 470/2013 valida fino al 14/11/2013
Azienda richiedente TEMPORARY SPA – VIA LODINO 9/11 26900 LODI (LO)
Mansione
ADDETTO/A CAFFETTERIA-RISTORAZIONE
Qualifica ISTAT 5222200 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, tavole calde, rosticcerie ed esercizi assimilati
Contenuti e contesto del lavoro AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE RICERCA PERSONALE PER ATTIVITA’ DI BARISTA,PREPARAZIONE SNACK, SERVIZIO AI TAVOLI,AIUTO CUCINA IN AREA DI SERVIZIO AUTOSTRADALE
Luogo di lavoro AREA DI SERVIZIO NELLE VICINANZE DI PIACENZA
Formazione LICENZA MEDIA
Caratteristiche candidati AUTOMUNITO/A
INDISPENSABILE ESPERIENZA PREGRESSA NELLA MANSIONE
Contratto SOMMINISTRAZIONE
Orario PART TIME DI 20 ORE SETTIMANALI SU TURNI,E’ RICHIESTA LA DISPONIBILITA’ AL LAVORO IN ORARIO NOTTURNO E DURANTE I FESTIVI
Per candidarsi INVIARE CURRICULUM VITAE CON RIFERIMENTO OFFERTA N°470/13
VIA MAIL:lodi.sel@temporary.it
VIA FAX:0371/940123

 

Cod. 486/2013 valida fino al 10/11/2013
Mansione
ADDETTO/A AL TAGLIO DI LAMIERA
Qualifica ISTAT 6213111 tagliatore di lamiera
Contenuti e contesto del lavoro TAGLIO LASER E PROGRAMMAZIONE MACCHINE CNC
Luogo di lavoro FOMBIO
Formazione DIPLOMA DI MATURITA’
Caratteristiche candidati AUTOMUNITO/A
INDISPENSABILE PLURIENNALE ESPERIENZA NELLA MANSIONE
Contratto TEMPO DETERMINATO CON SUCCESSIVA POSSIBILITA’ DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO
Conoscenze OTTIMA CONOSCENZA PROGRAMMAZIONE CNC
E CAD 2D
Orario TEMPO PIENO
Per candidarsi INVIARE CURRICULUM VITAE CON RIFERIMENTO OFFERTA N°486/13
VIA MAIL:candidatura@provincia.pc.it
VIA FAX:0523/795738
Invia e-mail

 

Cod. 489/2013 valida fino al 10/11/2013
Mansione
OPERATORE MACCHINE PER LAVORAZIONE DELLA LAMIERA
Qualifica ISTAT 7211000 Conduttori di macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali
Contenuti e contesto del lavoro OPERATORE E PROGRAMMATORE TRUMPF TC260 ROTATION
Luogo di lavoro FOMBIO
Formazione DIPLOMA DI MATURITA’
Caratteristiche candidati AUTOMUNITO/A
INDISPENSABILE ESPERIENZA SPECIFICA SU MACCHINE TRUMPF TC260 ROTATION
Contratto TEMPO DETERMINATO CON SUCCESSIVA POSSIBILITA’ DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO
Conoscenze OTTIMA CONOSCENZA PROGRAMMAZIONE CNC E CAD 2D
Orario TEMPO PIENO
Per candidarsi INVIARE CURRICULUM CON RIFERIMENTO OFFERTA N°489/13
VIA MAIL:candidatura@provincia.pc.it
VIA FAX:0523/795738
Invia e-mail