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Contribuenti.it: in 3 anni chiuse 52mila botteghe artigiane

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In tre anni hanno abbassato la saracinesca quasi 52mila botteghe artigianali, con una perdita di 108mila posti di lavoro. A fare i conti della crisi è Contribuenti.it – Associazione Contribuenti Italiani che con Lo Sportello del Contribuente monitora costantemente i riflessi della crisi economica sul mondo produttivo.. Per quanto riguarda il settore artigianato, nel periodo 2007- 2009 le iscrizioni sono state 187.460, mentre le cancellazioni sono state 239.990: 52.440 botteghe artigianali in meno, con una perdita di oltre 100mila posti di lavoro.
Al primo posto tra regioni dove si è registrato il maggiore decremento troviamo il Friuli V-Giulia, seguito dalla Campania, Valle d’Aosta, Molise, Sicilia, Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Veneto, Lazio, Puglia, Calabria, Liguria, Umbria, Trentino-A.Adige, Sardegna, Basilicata, Piemonte e Marche.
Per Contribuentii t – Associazione Contribuenti Italiani, occorre operare per una rapida inversione di tendenza agendo soprattutto sulla leva fiscale, sull’accesso al credito, sugli ammortizzatori sociali e soprattutto sui piani commerciali che debbono valorizzare e premiare l’artigianato, lustro del made in Italy nel mondo.
“Di fronte alla chiusura di 52 mila botteghe artigianali” – commenta Vittorio Carlomagno presidente di Contribuenti.it Associazione Contribuenti Italiani – ”è impensabile che il governo non intervenga con una moratoria fiscale per gli artigiani, inserendo anche il comparto artigianale tra quelli in crisi, prevedendo inoltre l’estensione al settore delle arti e delle professioni degli ammortizzatori sociali e di tutte le misure straordinarie”.

Fonte: www.contribuenti.it

Excelsior 2010: Unioncamere, le aziende assumono?

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di Noemi Ricci

Le voci sul mercato del lavoro sono spesso discordanti, alternandosi tra ipotesi di blocco totale delle assunzioni e forti speranze per chi cerca un nuovo lavoro. Questa volta una buona notizia arriva da Unioncamere e in particolare dall’analisi dei dati realizzata attraverso il sistema informativo Excelsior.

La presentazione dell’indagine, questa mattina presso la sede Unioncamere, alla presenza del Ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi.

Il sistema informativo congiunto – Unioncamere e Ministero del Lavoro – elabora annualmente uno studio previsionale sul mercato del lavoro dipendente italiano, coinvolgendo oltre 100mila imprese operanti in tutti i settori economici e di tutte le dimensioni.

In base ai dati Excelsior 2010, almeno fino a fine anno le aziende italiane sembrano pronte ad assumere nuova forza lavoro, soprattutto tra i giovani ai quali sono riservati il 54,7% delle possibilità di inserimento. Non a caso, i contratti a tempo determinato crescono del 10% (42,3% del totale), puntando su personale tecnico e specializzato.

In tutto saranno circa 20mila le assunzioni in più previste, ma il saldo occupazionale complessivo resta però negativo (-178mila addetti) a -1,5%.

Una situazione in chiaro scuro quella evidenziata, più positiva per la fascia di età molto giovane o per le persone appena uscite da un percorso scolastico e universitario, che potrà essere verificata solamente alla chiusura dell’annualità.

Fonte: http://www.pmi.it/lavoro-e-imprenditoria/news/7503/unioncamere-le-aziende-assumono.html

Bilanci, ottimi risultati per l’XBRL in azienda

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di Alessandro Vinciarelli

Le società di capitale con sede sul territorio nazionale hanno l’obbligo di depositare il bilancio presso il Registro delle Imprese utilizzando, per la redazione del prospetto contabile, il nuovo formato XBRL (eXtensible Business Reporting Language).

In tutto, circa 730mila bilanci arrivati al 27 luglio presso il Registro Imprese, dei quali addirittura il 98% era pienamente conforme allo standard di nuova introduzione.

In questo modo, ha spiegato Valerio Zappalà, direttore generale di InfoCamere – che supporta gli aspetti tecnologici delle camere di commercio – sarà possibile «velocizzare ed automatizzare i controlli da parte del Sistema Camerale, e la messa a disposizione dei bilanci stessi diviene molto più tempestiva».

Di certo, è stato necessario un piccolo impegno da parte delle aziende, che hanno dovuto familiarizzare con lo strumento e aggiornare le procedure per la redazione dei bilanci. Impegno che, tuttavia, sembra essere stato più che tollerabile, anche in considerazione del bassissimo numero di comunicazioni errate pervenute al Registro delle Imprese (2%).

Da questo momento, ha proseguito Zappalà, sarà disponibile «un formidabile strumento, prima inesistente, per le aziende stesse, i professionisti e le Pubbliche Amministrazioni, che consente di acquisire informazioni per successive analisi di carattere economico e statistico».

Ricordiamo che è possibile redigere in maniera automatica il bilancio d’esercizio in XBRL con il software gratuito di Infocamere integrato ed Excel (consulta i tutorial di PMI.it su come realizzare il piano dei costi e inoltrare l’istanza)

Fonte: http://www.pmi.it/contabilita-e-fisco/news/7502/bilanci-ottimi-risultati-per-lxbrl.html

Pmi Sud: 250 mln per Rinnovabili e Innovazione

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di Noemi Ricci

n arrivo 250 milioni di euro per le imprese delle regioni del Mezzogiorno a obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) che investano in energie rinnovabili, risparmio energetico e innovazione. In più, per chi investe in ricerca e competitività, sono previste altre importanti agevolazioni.

Sono infatti in arrivo due bandi: il primo in ambito POI (Programma Operativo Interregionale), su energia rinnovabile e risparmio energetico 2007-2013; il secondo in ambito PON ricerca e competitività 2007-2013, già approvati dal legislatore.

L’obiettivo dei due bandi è di incentivare la realizzazione di nuove unità produttive e l’ampliamento di quelle esistenti; diversificare la produzione di un’unità produttiva con nuovi prodotti e servizi aggiuntivi; rinnovare il processo di produzione delle singole unità produttive esistenti.

Warrant Group, società di consulenza strategica, spiega come si tratti di una buona opportunità per le imprese che hanno un’unità produttiva nelle regioni a obiettivo convergenza, soprattutto perché il finanziamento non riguarda solo progetti nuovi ma anche e soprattutto programmi di investimento produttivo altamente innovativi.

Un occhio di riguardo verrà prestato alle forme di aggregazione tra più imprese, prevedendo una riserva dedicata a quelle che abbiano sottoscritto un contratto di rete. Questo, per incentivarle ad unirsi per accrescere le reciproche capacità innovative, accedendo più facilmente al credito.

Fonte: http://www.pmi.it/green-economy/news/7483/pmi-sud-250-mln-per-rinnovabili.html

Tesoro: proposta di comissariamento del Credito Cooperativo Fiorentino

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La proposta di commissariamento del Credito Cooperativo Fiorentino, formulata dalla Banca d’Italia, è arrivata ed è stata protocollata nella giornata di mercoledì 21 luglio 2010 presso la segreteria del CICR – Ministero Economia e Finanze.

La pratica è stata immediatamente istruita dagli uffici ed è stata siglata dal Direttore generale del Tesoro – Segretario del CICR – nella giornata di venerdì.

Lunedì 26 luglio è stata ritrasmessa al Gabinetto del Ministro per la firma.

Martedì il Ministro ha firmato il relativo Decreto.

Fonte: http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/?idc=24948

Ue: su aiuti temporanei anticrisi tempo sei mesi poi stop

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A ricordarlo è l’esecutivo Ue che indica in una comunicazione il 31 dicembre come deadline salvo alcune deroghe

Ancora sei mesi di tempo, e cioè fino al 31 dicembre 2010, per fruire delle misure di aiuti temporanei “anticrisi”. In particolare, la Commissione europea, con la Comunicazione 2009/C 83/01, rubricata “Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato destinati a favorire l’accesso al finanziamento nel contesto della crisi economica e finanziaria attuale”, ha concesso ai 27 Stati membri dell’Unione la possibilità di adottare aiuti di Stato temporanei per contrastare la crisi.
Il testo segue, cronologicamente, quelli adottati per gli aiuti a favore degli istituti finanziari e completa il quadro delle regole anticrisi in materia di aiuti di Stato.
Nel dettaglio, l’esecutivo europeo ha previsto alcune deroghe (di tipo temporaneo e quindi non a regime) alla normativa sugli aiuti di Stato di cui all’articolo 107 e seguenti del Tfue, applicabili fino al 31 dicembre 2010, a favore delle imprese che dimostrino che al 1° luglio 2008 non erano in difficoltà (a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale).

Il decreto di attuazione
L’Italia ha dato attuazione alla Comunicazione della Commissione dettando le modalità e i criteri, omogenei sul territorio nazionale, nel rispetto dei quali potranno essere concesse le misure di aiuto con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2009, adottato su proposta del ministro delle Politiche europee, d’intesa con le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Sul piano normativo, il Dpcm costituisce il provvedimento che già è stato notificato a Bruxelles per la necessaria previa autorizzazione della Ce, e le decisioni di autorizzazione adottate coprono tutti gli aiuti previsti dal Dpcm conformi alla normativa comunitaria e alle decisioni della Ce, senza che vengano notificati ex ante e di volta in volta alla Commissione.
Gli aiuti, tuttavia, dovranno essere comunicati ex post, nell’ambito del monitoraggio previsto che gli Stati membri dovranno svolgere per fornire alla Commissione europea gli elementi che dimostrino l’eventuale necessità di mantenere le misure coperte dalla Comunicazione oltre il 31 dicembre 2009 e per tutto il 2010.

Le decisioni delle Commissione
Le decisioni approvate della Commissione europea che riguardano le varie tipologie di aiuto contenute nel Dpcm, sono:
1) aiuti per la produzione di prodotti eco-compatibili (verdi) – Decisione 26 ottobre 2009, C(2009)8406, ai sensi dell’articolo 6 del DPCM 3 giugno 2009 anche in Italia possono essere concessi gli aiuti per la produzione di prodotti “green” destinati a favorire il rispetto anticipato dello standard ambientale Euro 6 nel comparto auto e in quelli collegati;
2) aiuti di Stato sotto forma di garanzie – Decisione 28 maggio 2009, C(2009)4289, AIUTO n. 266/2009, il cui oggetto può riguardare sia i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio;
3) aiuti di stato sotto forma di prestiti pubblici o privati a tasso di interesse agevolato – Decisione 29 maggio 2009, C(2009)4376, AIUTO n. 268/2009, con la quale possono essere coperte le riduzioni dei tassi di interesse;
4) aiuti di Stato a favore degli investimenti in capitale di rischio di piccole e medie imprese – Decisione 25 maggio 2009, C(2009)4117, AIUTO n. 279/2009, dove la tranche massima di investimento non supera i 2,5 milioni di euro l’anno e almeno il 30% del finanziamento deve provenire da investitori privati;
5) aiuti “di importo limitato” – Decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, AIUTO n. 248/2009, con la quale sono concessi aiuti nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 (a tal fine lo Stato membro, prima di concedere l’aiuto, deve ottenere un’apposita dichiarazione dall’impresa interessata). Questa tipologia di aiuto può essere concessa sotto qualsiasi forma (come le sovvenzioni dirette, contributi in conto interessi, prestiti, aiuti concessi nell’ambito di regimi di garanzia, aiuti concessi sotto forma di misure fiscali e via dicendo).
La misura, inoltre, può coprire sia spese per investimenti che spese di funzionamento mentre sono escluse le imprese attive nel settore della pesca, della produzione primaria di prodotti agricoli.
Non possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” per i medesimi costi ammissibili e, in ogni caso, hanno efficacia subordinata all’approvazione della Commissione europea, a cui le Amministrazioni statali devono trasmettere (entro il 15 luglio di ogni anno) l’elenco dei regimi di aiuto e degli aiuti ad hoc dalle stesse istituiti.

Aiuti fiscali italiani
Relativamente agli aiuti fiscali temporanei, il legislatore domestico ha concesso la possibilità di fruire delle misure nel limite dell’importo di 500 mila euro con riferimento al credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa automobilistica anno 2009 (di cui all’articolo 15, comma 8-septies, del decreto legge n. 78/2009), al credito d’imposta digitale a favore delle imprese di esercizio cinematografico (di cui all’articolo 1, comma 327, lett. c), n. 1, della legge n. 244/2007) e relativamente alla detassazione dal reddito d’impresa del valore degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo finalizzati alla realizzazione di campionari effettuati dalle imprese operanti nel settore tessile, dell’abbigliamento e della moda (di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 40/2010 convertito in legge n. 73/2010).

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/dal-mondo/articolo/ue-su-aiuti-temporanei-anticrisi-tempo-sei-mesi-poi-stop

Reti d’impresa, agevolazioni fiscali con il maxi-emendamento

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Il maxi-emendamento 78/2010 favorisce l’aggregazione delle imprese: gli utili investiti in un programma di rete con altre aziende non parteciperà al reddito della singola impresa fino al 2012. Ancora devono essere definiti i dettagli, ma il maxi-emendamento al dl 78/2010, appena approvato in Senato, definisce le agevolazioni fiscali per le imprese che si aggregheranno per rafforzare la propria competitività e la capacità innovativa sul mercato. La norma prevede infatti che gli utili che l’imprenditore destinerà agli investimenti in un contratto di rete stipulato con altre aziende non faranno parte del reddito complessivo dell’impresa. La misura, valida per i prossimi tre anni, indica comunque un tetto massimo per gli investimenti di un milione di euro e prevede un limite complessivo per tutto il territorio di 20 milioni nel 2011 e di 14 milioni per il 2012 e il 2013. L’iniziativa ha l’obiettivo di stabilire un percorso di crescita per le aziende italiane in questo periodo di chiusura della crisi economica, evitando la caratteristica frammentazione che in molti ambiti penalizza le attività d’impresa. Con lo stesso emendamento è stato infatti prevista la possibilità di delegare i poteri di gestione ad uno specifico soggetto che rappresenterà la rete nelle sue attività imprenditoriali e burocratiche. Per conoscere completamente i criteri e le modalità di attuazione si dovrà attendere il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

di Alessandro Vinciarelli

Dal MSE le linee guida per i capitali di rischio

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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con atto del Direttore Generale per la politica industriale e la competitività, pubblica le linee guida per l’attuazione del regime di aiuti a favore del capitale di rischio. Il Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico, con atto del 22/7/2010 a firma del Direttore Generale della Direzione Generale per la politica industriale e la competitività, ha emanato le linee guida per l’attuazione (da parte di Amministrazioni e altri soggetti diversi dal MSE), del regime di aiuti a favore del capitale di rischio.Le linee Guida MSE definiscono i criteri e le modalità con cui trasmettere la comunicazione per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto n. 101 del 21 aprile 2010 del MSE.Obiettivo, assicurare gli adempimenti in termini di monitoraggio degli interventi, nonchè l’omogenea applicazione sull’intero territorio nazionale. Il ministero definisce negli allegati 1 e 2, citati nell’articolo 3, i contenuti della dichiarazione obbligatoria che i soggetti attuatori dovranno comunicare per adottare provvedimenti attuativi del regime di aiuto.L’articolo 4, contiene invece le prescrizioni circa le comunicazioni annuali successive alla concessione degli aiuti da trasmettere sempre al MSE. Tali comunicazioni risultano indispensabili per gli adempimenti di monitoraggio e di presentazione alla Commissione europea delle relazioni annuali sull’attuazione del regime di aiuto.Tali comunicazioni dovranno avvenire entro il 30 aprile, mentre le registrazioni relative alla concessione di agevolazioni a titolo del regime di aiuto dovranno essere conservate per un periodo di dieci anni e dovranno contenere, tra l’altro: l’entità delle tranche di investimento, le dimensioni delle imprese destinatarie (piccole o medie), la fase dello sviluppo delle imprese destinatarie (seed, start-up, expansion), il settore di attività.

di Alessandro Vinciarelli

La “sparizione” di beni in leasing è reato di bancarotta fraudolenta

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Una tale condotta crea un pregiudizio non solo nei confronti dei creditori, ma anche in capo alla società locatrice. Integra la fattispecie delittuosa della bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione del bene oggetto del contratto di leasing, in quanto tale condotta pregiudica gli interessi dei creditori fallimentari. Questo il principio contenuto nella sentenza n. 27650 del 15 luglio, emessa dalla sezione penale della Cassazione, che si sofferma anche sul caso della bancarotta fraudolenta documentale.

I fatti di causa
Il tribunale di Benevento condanna un soggetto per il reato di bancarotta fraudolenta impropria, patrimoniale e documentale, a seguito del fallimento di una società. Secondo i giudici campani, la condotta penalmente rilevante del reo si era concretizzata nella sottrazione di macchinari che la società fallita aveva acquistato in leasing e che non erano stati rinvenuti in sede di inventario. Inoltre, sempre durante l’inventario, non era stata trovata essenziale documentazione contabile.

L’appello proposto dal condannato viene rigettato dalla Corte d’appello campana. Il successivo ricorso in Cassazione si fonda su due motivi:

1. erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Secondo la difesa del ricorrente, infatti, la fattispecie delittuosa del caso in esame presuppone la titolarità dei beni sottratti mentre, com’è noto, nel contratto di leasing la proprietà dei beni resta in capo alla società locatrice. Né, peraltro, era ipotizzabile un diritto al riscatto dei beni, in quanto l’irregolare pagamento dei ratei, escludeva di fatto tale possibile beneficio.
2. erronea applicazione della legge penale quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo, non essendo stato provato che il comportamento posto in essere dal reo fosse dolosamente diretto a creare un danno ai creditori societari.

Cos’è la bancarotta fraudolenta?
La bancarotta fraudolenta – disciplinata dall’articolo 216 del regio decreto 267/1942 (cosiddetta legge fallimentare) – è, senza dubbio, la figura delittuosa più rappresentativa e rilevante all’interno del diritto penale fallimentare. È un reato proprio – quella impropria invece è disciplinata dall’articolo 223 dello stesso regio decreto – e di pericolo, nel senso che è commesso nell’ambito della procedura fallimentare e solamente da quei soggetti, quale l’amministratore, che occupano la particolare qualifica o posizione indicata espressamente dalle norme incriminatici, e si sostanzia in una serie di condotte illecite idonee ad arrecare un grave pregiudizio sia ai creditori sia alla collettività in generale, in quanto vengono commesse in un contesto economico caratterizzato dal dissesto dell’impresa commerciale. La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che, in tale ipotesi, il fondamento della penale responsabilità dell’amministratore di diritto vada rintracciato in quella particolare posizione di garanzia, di cui egli diviene titolare nel momento in cui ha acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore, che trova la sua base giuridica nelle disposizioni civilistiche di cui agli articoli 2392 e 2394 del codice civile. Tale fattispecie delittuosa comprende, al suo interno, tipologie tra loro molto diverse – a seconda del momento in cui la condotta delittuosa si verifica rispetto alla dichiarazione di fallimento, del tipo di condotta stesso e del soggetto che la compie – ma tutte accomunate dal fatto di collegarsi a una procedura concorsuale. In estrema sintesi, si possono distinguere le seguenti fattispecie di bancarotta fraudolenta: pre-fallimentare, se la condotta delittuosa precede la dichiarazione di fallimento (articolo 216, comma 1); post-fallimentare, se la condotta è successiva (articolo 216, comma 2); patrimoniale e/o documentale (articolo 216, comma 1, nn. 1 e 2); preferenziale (articolo 216, comma 3); propria (se a fallire è l’imprenditore individuale); impropria (se a fallire è una società, ovvero un institore).

La decisione della Corte
I giudici di legittimità sono di diverso avviso e ritengono manifestamente infondate le doglianze del ricorrente.
Infatti, in conformità a un precedente orientamento giurisprudenziale (cfr Cassazione, sentenza n. 33380/2008), i giudici di piazza Cavour ribadiscono che “…integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o la dissipazione del bene oggetto di contratto di leasing, in quanto siffatte condotte comportano un pregiudizio per la massa fallimentare che viene privata del valore del medesimo bene ed, allo stesso tempo, è gravata da un ulteriore onere economico scaturente dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione alla società locatrice…”. In altre parole, per la Cassazione, non si può non rilevare come la condotta qui esaminata abbia creato un pregiudizio ai creditori, quantomeno in capo alla società locatrice la cui obbligazione è rimasta insoluta e priva di garanzia di ristoro.

Infine, la Corte si sofferma sull’elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione al quale i giudici di legittimità ritengono sufficiente il solo dolo generico e non anche quello specifico.
Al riguardo, la Cassazione precisa che la conservazione in modo assolutamente carente della documentazione contabile dell’impresa – salva la presenza di una idonea causa giustificativa, assente nel caso di specie – costituisce “…una dimostrazione di sistematica condotta di violazione del primario obbligo annotativo imposto all’imprenditore dall’ordinamento…”, atteso che “…non è logicamente concepibile che chi conduce un’impresa, anche di piccole dimensioni, possa privarsi di completa traccia contabile essenziale, come quella del libro giornale o del libro degli inventari…”. Né vale, a escludere la responsabilità penale in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza dell’inattività della società, in quanto gli obblighi documentali “…sopravvivono alla cessazione dell’attività, venendo meno soltanto quando la cessazione dell’attività sociale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese…”.

Marco Denaro ( http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/la-sparizione-di-beni-leasing-e-reato-di-bancarotta-fraudolenta)

Scadenze Unico 2010: studi di settore e macchinari

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Tra una settimana scadono i termini per i versameti relativi all’Unico 2010, che coinvolge quest’anno anche gli studi di settore e la detassazione degli investimenti in macchinari. Il 5 agosto è il termine previsto dal Dpcm del 10 giugno 2010 per i versamenti di Unico 2010 con la mora dello 0,4% per i soggetti a cui si applicano gli Studi di settore. Nello stesso tempo, potranno essere indicati gli investimenti in macchinari secondo quanto previsto dall’articolo 5 del Dl 78/09, la cosiddetta Tremonti-Ter, per poter usufruire della deduzione dal reddito imponibile il 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. Nello specifico il rigo che dovrà ospitare l’importo dell’agevolazione per le società di capitali sarà RF82 del modello Unico SC 2010, senza dimenticare il rigo RS141 del quadro RS, dove si deve indicare l’ammontare complessivo degli investimenti effettuati dal 1° luglio 2009 fino alla chiusura del periodo d’imposta. Gli importi dovranno tenere conto delle numerose indicazioni fornite dal fisco per la compilazione del modello, come la circolare 44/E/09, relativa alle acquisizioni mediante locazione finanziaria, che per essere agevolabile deve prevedere l’opzione di acquisto finale del bene a favore dell’utilizzatore. Le agevolazioni della Tremonti ter potranno inoltre essere cumulate con il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati in aree svantaggiate, secondo quanto ribadito dalla circolare 44/09 dell’Agenzia delle Entrate, che ricorda come “la detassazione per gli investimenti in macchinari e apparecchiature non reca una previsione generale di non cumulabilità con altre agevolazioni, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente”.

di Noemi Ricci