Home Blog Page 3143

Confindustria Lazio: inaccettabili le critiche della Presidenza regionale

0

Per Confindustria Lazio le recenti critiche alle imprese del Presidente della Regione Lazio – riportate ieri da organi di stampa – sono inaccettabili.
Non può essere addebitato alle imprese un mancato sostegno alla azione della Regione in assenza di un percorso condiviso di rientro dal disavanzo sanitario.
In particolare non può essere chiesto un sostegno acritico al Sistema confindustriale regionale in mancanza di un suo effettivo coinvolgimento, peraltro centrato su un supporto tecnico di alto profilo a “costo zero” per la Regione.
Qualora invece il Piano di contenimento del deficit sanitario presentato dalla Regione al Governo non fosse sufficiente per scongiurare gli incrementi della addizionale IRPEF e dell’aliquota IRAP – costituendo per le imprese laziali un ulteriore fattore di penalizzazione – allora sì che il giudizio di Confindustria Lazio sarebbe irrevocabilmente contrario non solo nel metodo ma anche e soprattutto nel merito.

Ricerca ICT: UE, bando da 770 mln per Pmi innovative

0

L’Unione Europea ha aperto da poco un nuovo bando per il finanziamento di progetti di ricerca nel settore Information and Communication Technology (testo integrale sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n.C261): lo sviluppo di prodotti e sistemi innovativi basati su tecnologie ICT è fondamentale per ottimizzare i costi e rilanciare l’economia soprattutto in un periodo di crisi, momento in cui le aziende dovrebbero continuare a investire in ricerca per costruire un futuro finanziariamente più sostenibile.

Il nuovo bando UE FP7-ICT-2011-7 rientra nell’ambito del Programma Cooperazione (tema ICT) del VII Programma Quadro.

Il plafond di 770 milioni di euro è destinato alle diverse aree applicative nelle quali le imprese potranno presentare proposte progettuali: salute, mobilità, domotica, efficienza energetica. L’invito a presentare proposte si articola in obiettivi:

1.Reti pervasive e sicure e infrastrutture di servizio,
2.Sistemi cognitivi e robotica,
3.Percorsi alternativi di componenti e sistemi,
4.Tecnologie per contenuti digitali e linguistici,
5.ICT per la salute, invecchiare bene, inclusione e governance,
6.ICT per un’economia a bassa emissione di carbonio,
7.Tecnologie future ed emergenti,
8.Cooperazione internazionale,
9.Azioni orizzontali.
Scadenza per la presentazione dei progetti, 18 gennaio 2011. Nei prossimi due anni l’Unione europea lancerà una serie di ulteriori bandi per le aziende, che avranno l’obiettivo di finanziare le attività di ricerca su numerosi temi ICT (ICT Work Programme 2011-12), tra cui Future Internet, ICT for green cars ed Energy efficent buildings.

Alessandro Vinciarelli
Fonte: Pmi.it

Pubblicità, carta e Web: non c’è più tempo per le valutazioni

0

Le idee sono quasi tutte delineate, non c’è più nulla da inventare. Per gli editori è il momento di scegliere come muoversi per salvare un modello di business che comunque vada non manterrà gli stessi tratti

La carta stampata è morta, o quasi.
A dirlo sono in molti e i giornalisti che cavalcano l’onda, scrivendo per il Web e per la carta e pubblicando idee e opinioni su come possa essere il dopo, sono sempre di più. Luca de Biase, ad esempio, giornalista de Il Sole24Ore, ne parla quasi ogni giorno sul proprio spazio in Rete, e continua a farlo ormai da mesi, con idee e proposte che spesso giungono da oltre i confini italiani. La carta stampata – come il Web, d’altra parte – ha però un complice, ed entrambi non si sono ancora arresi per un motivo molto valido: la pubblicità. Sì, gli introiti pubblicitari sono ancora quelli che permettono oggi di continuare a stampare costose riviste settimanali e mensili, a venderle al pubblico ed a cercare di invertire il trend nel numero di copie vendute e soprattutto nell’interesse che gli inserzionisti provano verso i contenuti cartacei.
Vendere offline è più facile, fino ad oggi è stato un gioco per grandissime concessionarie, che si sono poi ricredute nel vedere che online il cliente cambia volto: vuole misurazioni concrete, dati concreti e soprattutto si aspetta che il suo investimento pubblicitario, lo porti ad un obiettivo quasi certo, ad un ROI fatto di numeri. Il 2008 e il 2009 hanno messo in bilico il modello di business pubblicitario, hanno mostrato agli editori quanto fosse debole e li hanno costretti a iniziare a pensare a cosa avrebbero fatto da grandi, dopo la carta stampata. Un 13% in meno per il settore delle pubblicazioni specializzate, derivante da un 16% in meno registrato invece nella raccolta pubblicitaria.

Un’arca chiamata Web: gli editori cercano la salvezza online
La carta stampata continua ad avere i suoi fan, gli stessi che con tutta probabilità non alimenteranno la crescita, seppur interessante, del mondo degli ebook e dei readers digitali. Ma non può permettersi di rimanere in piedi per una mera questione generazionale: i giovani di oggi, in quella fascia di età che va dai 15 ai 40 anni, accolgono con spontaneità l’idea di informarsi online, leggendo un po’ alla volta, e facendolo magari su più dispositivi. La colpa degli editori è di non averlo capito subito, e di essersi mossi in ritardo in moltissimi settori editoriali: per questo quando iPad è stato annunciato al mercato in molti hanno pensato che si trattasse di un secondo treno per la salvezza, e gruppi come RCS, Espresso o il noto NYT, hanno saputo cogliere da subito numeri confortevoli, non certo sufficienti a coprire le perdite della carta, ma sicuramente chiari per capire che la strada da intraprendere non la fa più l’editore ma grandi gruppi internazionali, come Apple appunto.
Eppure iPad è la fine di un viaggio che inizia online per il lettore, perchè per convincerlo ad un abbonamento mensile, anche su una tavola così ben progettata, ci vuole molto di più: gli editori sono andati online. Molti lo hanno fatto subito, cercando di dare un clone digitale alle loro riviste, acquisendo portali specializzati, e popolandoli di news gratuite, cercando di dare sempre un occhio di riguardo alla qualità. Google fa il resto. Porta online i contenuti, li diffonde, e con dispiacere di molti, toglie spesso un po’ di risalto a quegli editori che non vogliono essere posti al livello di altri (Google News ha subito più volte questo genere di attacco, con una argomentazione forse poco comprensibile).
La pubblicità online è fortemente diversa da quella su carta: gli editori hanno scoperto questo aspetto a poco per volta. Se l’online deve essere misurabile, è vero che i risultati per gli inserzionisti si ottengono spesso con progetti editoriali molto ben strutturati ed un connubio di creatività e contenuto che per molti editori non è stato da subito scontato. Ancora più difficile far rendere gli investimenti pubblicitari su dispositivi come iPad, che di fatto riescono a monetizzare molto bene, grazie alle decine di applicazioni, solamente quando il target individuato è corretto e il format scelto adatto a quello che un utente di iPad si aspetta da una applicazione.
Per molti editori non hanno funzionato neanche i contenuti a pagamento, e solo dopo alcuni mesi sembra sia tornato chiaro che non tutti possono permettersi di farlo – il Financial Times lo fa con ottimi risultati – e l’informazione online, che agli italiani piace come dicono i rapporti degli ultimi mesi, sono e devono rimanere online per una percentuale altissima di editori. Nel tessuto italiano c’è chi innova e ha saputo fare online un ottimo lavoro, come la Be-Ma, di proprietà di Gisella Bertini Malgarini, presidente Anes (Associazione nazionale editoria periodica specializzata) che ha voluto per la sua casa editrice una serie di portali con news gratuite, seo-oriented, e ha puntato sulla fidelizzazione dei suoi lettori online tramite newsletter, per poi traghettarli sui contenuti cartacei, a valore aggiunto.

Motori di ricerca, gli editori impareranno a conviverci
Se offline è difficile pubblicizzare le proprie pubblicazioni, online i contenuti gratuiti hanno come spinta naturale quella dei motori di ricerca, ma l’investimento si sposta solamente di livello: i contenuti che scalano le SERP dei motori sono quelli di qualità, prodotti da redazioni che hanno esperienza nel web e sanno come cambia l’approccio di lettura online. Oltre oceano, AOL, un colosso del web 1.0, ha rivoluzionato la sua struttura per iniziare a produrre migliaia di contenuti ogni giorno, assumendo giornalisti e divenendo in poco tempo uno dei primi nella raccolta pubblicitaria online per determinati settori. Poche settimane fa ha acquisito TechCrunch, un blog di tecnologia con quasi 10 milioni di contatti mensili da tutto il mondo.

Nessuno di questi gruppi vede i motori di ricerca come un ostacolo, sono consapevoli che molto del loro traffico giunge da li e stanno imparando a monetizzarlo. Certo, il confronto con il web italiano è distante, ma fornisce alcune indicazioni di spessore, su come ad esempio debba essere un portale, o come ci si debba porre nei confronti di utenti che ora, online, possono anche commentare i contenuti. Se è vero che questo genere di iniziative non hanno conosciuto la carta stampata e hanno quindi una “mentalità” diversa, è anche vero che chi ha la carta stampata può ancora sfruttarne il risalto per affiancarla a quello che fa online e costruire così un piano di passaggio più solido.
Il problema di fondo rimane il tempo, gli editori di oggi non hanno ulteriore tempo per le valutazioni e per l’ascolto di numeri in picchiata, devono scegliere una strategia e applicarla.

Fonte: LazioSide

Il Fisco ri-unisce gli ex coniugi se la dichiarazione è congiunta

0

La moglie rimane solidale anche se dall’accertamento emergono maggiori redditi frutto di reati del marito
La Corte di cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 20856 dell’8 ottobre, che la dichiarazione dei redditi congiunta vincola sempre entrambi i coniugi, che rispondono al Fisco, sia se è intervenuta la separazione legale sia se il reddito è il provento di attività illecite di uno dei due.

La decisione della Suprema corte si inserisce nella giurisprudenza formatasi in tema di responsabilità per le obbligazioni giuridiche d’imposta derivanti dall’utilizzo della dichiarazione dei redditi congiunta.

Il fatto
Il caso riguarda una coppia di coniugi che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in forma congiunta per gli anni 1995 e il 1996. Essendo emerse dal successivo controllo irregolarità sostanziali, l’ente impositore ha emesso la relativa cartella di pagamento, notificata a entrambi i soggetti, recuperando la maggiore Irpef e gli accessori dovuti.

L’iscrizione a ruolo è stata contestata, con ricorso alla Commissione tributaria provinciale, dalla moglie separata, la quale ha affermato di essere imputabile soltanto per i redditi di natura fondiaria, ma non per quelli di capitale, derivanti dalla gestione di una cooperativa agricola condotta, a sua insaputa, esclusivamente dall’ex marito, senza mai avere percepito da quell’attività alcun reddito.

L’esito favorevole al contribuente è stato confermato dal giudice di appello nella considerazione dell’effettiva “estraneità” dell’appellante alla diversa gestione dell’impresa da parte dell’ex coniuge, poiché, nel caso di riconosciuta responsabilità, verrebbero a essere violati i principi di equità fiscale, di uguaglianza e di capacità contributiva, non potendo la contribuente essere chiamata a rispondere dei redditi che non ha percepito, peraltro di provenienza illecita.
Per il giudice d’appello – disattendendo completamente i principi che regolano questa materia – è quindi decisivo che “se nell’ipotesi di dichiarazione congiunta entrambi i coniugi sono solidalmente obbligati per le maggiori imposte accertate in riferimento ai redditi denunciati, non può invece sussistere solidarietà in riferimento a quelli omessi in conseguenza di attività che fanno capo esclusivo ad uno dei coniugi, come nella fattispecie”.

Nel ricorso per Cassazione, l’Agenzia delle Entrate sottolinea invece che, proprio in base al violato articolo 17 della legge 114/1997, è espressamente prevista la responsabilità in solido dei coniugi per il pagamento dei cespiti “iscritti a ruolo a nome del marito”, nel senso che l’“attrazione” a tassazione riguarda non soltanto i redditi dichiarati, ma anche quelli accertati e che tale principio opera anche in caso di provenienza illecita dei redditi.

La dichiarazione congiunta
Si premette, per compiutezza, che nel sistema dell’imposizione diretta la dichiarazione “congiunta” era presentabile fino al periodo di imposta 1996 mentre, successivamente, con l’introduzione del modello Unico, ciascun contribuente ha dovuto dichiarare i propri redditi in via del tutto autonoma, senza alcun riferimento alla propria famiglia.
Il legislatore è infatti intervenuto, con l’articolo 7 del Dpr 435/2001, abrogando l’articolo 6 del Dpr. 322/1998, che riguardava proprio la “dichiarazione congiunta in materia di imposte sui redditi”, mentre, l’articolo 9, comma 6, dello stesso decreto 322, ha abrogato definitivamente, dal 22 settembre 1998, l’articolo 17, comma 1, della legge 114/1977, relativo alla facoltà, appunto, dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati di presentare su un unico modello la dichiarazione dei redditi di ciascuno di essi.
In virtù dell’abrogazione, la disciplina recata dall’articolo 6 del Dpr 322/1998 è stata trasfusa nel Dm 164/1999; tuttavia, l’eliminazione della norma non ha inciso sulla possibilità per i coniugi di presentare – ancora – congiuntamente, dal 1° gennaio 1999, sussistendo le condizioni per almeno uno dei due di utilizzare il modello 730, facoltà espressamente prevista dall’articolo 13, comma 4, del Dm 164/1999, in base al quale iconiugi non legalmente ed effettivamente separati, non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d’impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51, del Dpr 917/1986, possono adempiere gli obblighi di dichiarazione dei redditi anche presentando dichiarazione in forma congiunta, purché uno dei due sia in possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché di redditi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno et similia (cfr circolari 6/2002 e 36/2008).

Le motivazioni della sentenza
Con la pronuncia 20586/2010, la Corte di cassazione, accogliendo il ricorso, ha sostanzialmente affermato che la scelta dei coniugi di presentare dichiarazione dei redditi congiunta ha effetto non solo sui redditi dichiarati, ma anche su quelli accertati; così la responsabilità solidale della moglie si estende alle obbligazioni derivanti dal successivo accertamento di maggior reddito a carico del marito (principio che opera anche quando i redditi accertati costituiscano proventi di reato), peraltro non influenzata dal venir meno della convivenza matrimoniale dovuta a separazione personale.
Infatti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 114/1977 – il quale prevede che, nel caso in cui marito e moglie abbiano presentato dichiarazione dei redditi congiunta, gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi e notificati al marito e che entrambi “sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito” –, la responsabilità solidale della moglie si estende alle obbligazioni derivanti dal successivo accertamento di un maggior reddito a carico del marito, titolare dell’impresa familiare in cui la moglie è collaboratrice.
Pertanto, non è possibile desumere dall’analisi testuale della norma l’esclusione di responsabilità invocata dalla contribuente.

La Corte di legittimità ha più volte chiarito al riguardo che, nel caso di dichiarazione congiunta, a norma dell’articolo 17 della legge 114/1977, gli accertamenti correttivi della stessa sono effettuati a nome di entrambi i coniugi ancorché notificati soltanto al marito. La moglie è dunque solidalmente responsabile per il pagamento dell’imposta, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito, come è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti notificati al(l’ex) coniuge anche a suo nome (sentenze 19896/2006 e 13525/2008).
Il principio affermato riguarda il valore del vincolo di solidarietà, paradossalmente “disconosciuto” dalla sentenza impugnata, intercorrente fra i due codichiaranti, il quale comporta per l’effetto la responsabilità di un coniuge in relazione al maggior reddito accertato nei confronti dell’altro.
La rettifica del reddito imponibile, comunque effettuata e a prescindere dalla metodologia adottata, è riferita, quindi, inevitabilmente, alla posizione giuridica di entrambi e non è limitata o circoscritta al soggetto al quale la somma è direttamente imputata (Cassazioni 4862/2002, 5169/2002 e 2021/2003).

La Corte di legittimità ha anche affermato che la responsabilità solidale dei coniugi, derivante dalla dichiarazione congiunta, opera anche nel caso in cui i redditi accertati nei confronti del marito siano costituiti da introiti derivanti da reato, senza che ciò possa far dubitare della legittimità costituzionale della norma, atteso che il diritto di difesa della moglie (articolo 24 della Costituzione) è garantito dalla possibilità di impugnare autonomamente l’avviso di mora a lei notificato (Cassazione 5202/2003).
Né tale disciplina confligge con altri canoni costituzionali, atteso che la Corte costituzionale (sentenza 184/1989) ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità dell’articolo 17, comma 5, della legge 114/1977, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, in quanto la dichiarata violazione dell’articolo 3 – ossia la disparità di trattamento dei coniugi che si sono avvalsi della facoltà di presentare dichiarazione congiunta rispetto a quelli che hanno presentato una distinta dichiarazione – non sussiste in quanto sono i contribuenti a scegliere liberamente di avvalersi dell’uno o dell’altro sistema stimandone vantaggi od oneri connessi. La valutazione sulle conseguenze che ne discendono e circa la solidarietà o meno fra i dichiaranti spetta esclusivamente al legislatore, e non può ritenersi in sé irragionevole una legge che abbia optato per la prima soluzione.

Per quel che riguarda il profilo relativo alla violazione dell’articolo 53 della Costituzione, il collegamento con la capacità contributiva non esclude che la legge possa stabilire prestazioni tributarie solidali a carico, oltreché del debitore principale, anche di altri soggetti, comunque non estranei alla posizione giuridica cui inerisce il rapporto tributario.
Salvatore Servidio

Ma quando si prescrive la cartella esattoriale?

0

La cartella esattoriale e’ il mezzo con il quale i concessionari riscuotono, come intermediari, cifre relative a tasse, tributi, sanzioni etc. dovute allo Stato, ad enti pubblici, previdenziali, etc.etc.
Per tale motivo non si puo’ dire che esista un termine di prescrizione proprio della cartella. Esso c’e’ ma e’ diverso a seconda del tipo di tributo oggetto dell’iscrizione a ruolo e della riscossione.
Il termine di prescrizione della cartella (ovvero il termine entro il quale la cartella deve essere notificata), segue quello del tributo riscosso.

Esempi utili:
– Multe al codice della strada e sanzioni amministrative in genere: il termine di prescrizione e’ di cinque anni dalla data dell’infrazione. La corretta notifica del verbale (atto precedente la cartella) interrompe il termine facendolo ripartire, pertanto la prescrizione della cartella e’ di cinque anni dalla notifica del verbale (codice della strada art.209 e legge 689/81 art.28);
– Tributi locali (Ici, Tarsu, Tia, Tosap, Imposta comunale sulla pubblicita’ e diritto pubbliche affissioni): cinque anni e’ l’attuale termine -massimo di decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell’anno di riferimento (nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2007);
– Bollo auto: il termine di prescrizione e’ in pratica di quattro anni, perche’ cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.
– Canone RAI: la prescrizione e’ quella ordinaria, 10 anni dalla scadenza.

Per le attivita’ di liquidazione, accertamento e controllo formale delle imposte dirette i termini di prescrizione per la notifica delle cartelle esattoriali sono specificate dall’art.25 del dpr 602/73, cosi’ come modificato dalle leggi 156/2005 e 248/2006.

E’ l’ora del 730 “conveniente” per integrazioni pro contribuente

0

Va consegnato a un professionista o a un Caf anche in caso di modello originario affidato al proprio sostituto
Chi si è accorto di aver commesso degli errori a proprio danno nella dichiarazione dei redditi inviata con il modello 730/2010 ha ancora qualche giorno di tempo per rimediare.

730 integrativo, a chi?
Fino a lunedì 25 ottobre, infatti, il contribuente può presentare il 730 integrativo, obbligatoriamente a un Caf o a un professionista abilitato, anche nel caso in cui, per il modello originario, l’assistenza fiscale sia stata fornita dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, in qualità di sostituto d’imposta.

730 integrativo, per chi?
Il modello 730 integrativo è destinato ai contribuenti che, nel “riprendere in mano” la propria dichiarazione, verificano la presenza di errori od omissioni, la cui correzione determina un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata. Va utilizzato anche nel caso in cui ci si accorga che erano incompleti o imprecisi i dati di identificazione del sostituto d’imposta chiamato a effettuare il conguaglio.

Caso per caso
Il dichiarante accerta di non aver indicato nel modello originario oneri deducibili o detrazioni (di conseguenza, si è determinato il pagamento di un’imposta superiore a quella effettivamente dovuta o la riscossione di un credito inferiore a quello spettante) oppure si accorge di aver trascritto dei dati sbagliati (esclusi quelli relativi al sostituto che eseguirà il conguaglio) che non modificano la liquidazione delle imposte. In questo caso, compila un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
Le “carte” da presentare si limitano alla sola documentazione necessaria all’intermediario per il controllo della conformità dell’integrazione effettuata, nel caso in cui sia lo stesso a cui ci si è rivolti per il 730 originario; se l’assistenza era stata prestata, a suo tempo, dal sostituto d’imposta o da un altro Caf o un altro professionista abilitato, occorre esibire ex novo tutta la documentazione.

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati (o di averli trascritti in modo sbagliato) utili a identificare il sostituto che deve procedere al conguaglio, può avvalersi del 730 integrativo inserendo il codice 2 nella relativa casella. Il nuovo modello, pertanto, dovrà contenere le stesse informazioni di quello originario, tranne i dati ora riportati nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Il codice 3, infine, va utilizzato quando il contribuente si accorge di aver commesso errori od omissioni sia in relazione ai dati identificativi del sostituto d’imposta sia riguardo agli oneri, che, una volta corretti, determinano un maggior credito, un minor debito o una imposta invariata rispetto a quella indicata nel modello originario. In tale ipotesi, la modifica deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza per la dichiarazione originaria.

Cosa deve fare l’intermediario
L’intermediario a cui è stato presentato il 730 integrativo rilascia all’interessato la ricevuta modello “730-2 per il Caf o per il professionista abilitato”, che attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Entro il 10 novembre, poi, dopo aver effettuato il calcolo delle imposte, elabora un nuovo prospetto di liquidazione (modello 730-3), che consegna al contribuente insieme alla copia della dichiarazione integrativa. Provvede inoltre, entro la stessa data, a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni integrative 730/2010 e i relativi modelli 730-4 integrativi, che l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei sostituti d’imposta per effettuare i conguagli dovuti (i modelli 730-4 integrativi sono inviati direttamente ai sostituti d’imposta se non inclusi negli elenchi forniti dall’Agenzia delle Entrate).

Gli effetti dell’integrazione si vedranno a dicembre, mese nel quale il sostituto d’imposta provvederà a conguagliare le somme sulla retribuzione erogata.

Avvocatogratis.com: successo per la pubblicazione delle guide al gratuito patrocinio

0

In ogni ordinamento europeo, il gratuito patrocinio è attuato quale conquista di civiltà giuridica: tuttavia, come sempre accade, gli strumenti di intervento in sostegno delle persone bisognose sono poco conosciuti. Proprio per offrire un aiuto ad accedere all’assistenza legale gratuita è nato www.avvocatogratis.com, un portale gestito da volontari che mette on line gratuitamente una serie di risorse utili: sono così state pubblicate gratis e con licenza “creative common” le “Guide Brevi al Gratuito Patrocinio”.

Gratuito patrocinio e tutela delle fasce deboli, il binomio è spesso una contraddizione di stato. L’affermazione sembra un’iperbole ma è una triste realtà: infatti, l’istituto del gratuito patrocinio è stato sinora scarsamente promosso dalle medesime istituzioni di Stato, che lo hanno reso di difficile attuazione e divulgazione, tanto da essere utilizzato da una percentuale inverosimilmente bassa di cittadini aventi diritto (l’Italia spende per il servizio un terzo di Germania e Francia e persino un decimo della Gran Bretagna).
Proprio per consentire un supporto all’ammissione al gratuito patrocinio per tutti coloro che ne hanno bisogno lo Staff di volontari di www.avvocatogratis.com cura e gestisce l’omonimo blog dove si può trovare tutto quello che serve per orientarsi nella materia (senza perdersi nei meandri della burocrazia e con istruzioni semplici e chiare).
Il blog dal nome provocatorio (ma usato anche dal Ministro Anfelino Alfano per individuare l’istituto del “Patrocinio a spese dello Stato”) è oramai una realtà importante sul territorio nazionale perchè è passato dall’essere una realtà di nicchia ad un fenomeno di massa con svariate centinaia di visitatori al giorno (più di 250.000 visite in 10 mesi) e orami oltre 10.000 fan nella sua pagina Facebook, dove la community è sempre più attiva ed impegnata.
Il sito è qualcosa di dinamico e vivo perché non svolge la funzione di vetrina statica di una realtà legislativa, ma mette a disposizione dell’utenza sia i riferimenti normativi che servizi, recensioni e commenti su singole tematiche processuali di grande diffusione ed interesse: è così possibile reperire sia il testo integrale della legge sul patrocinio a spese dello stato che un fac-simile della domanda di ammissione al patrocinio sia in sede penale sia in sede civile, per procedimenti civili amministrativi e contabili o l’esempio di auto-dichiarazione per l’individuazione del reddito di riferimento.

Per dare poi un servizio che dimostra l’efficienza del volontariato probono della classe forense è predisposto per gli interessati anche un elenco aggiornato di avvocati abilitati al gratuito patrocinio che hanno dato la loro disponibilità ad offrire assistenza con l’ausilio dell’istituto del Patrocinio a Spese dello Stato.

Per garantire la facilità di consultazione gli avvocati sono indicati per provincia di appartenenza con specificata l’abilitazione al processo civile, penale o amministrativo.
Oltre a quanto già sopra descritto vi è poi quello che è diventato il pezzo forte del blog: ovvero la possibilità di scaricare gratuitamente dal sito una serie di utili guide brevi, ovvero dei prontuari in e-book free che illustrano la disciplina di alcune tematiche importanti per decine di migliaia di persone con annesse tutte le istruzioni per fruire anche in quell’ambito del gratuito patrocinio.

Le Guide Brevi sono state redatte da professionisti qualificati con il supporto di avvocati (il team dello studio dell’Avv. Alberto Vigani), notaio, consulenti del lavoro e commercialisti: offrono uno spaccato semplice e sintetico delle singole discipline proprio per consentire ai non addetti ai lavori di non smarrirsi in una babele di commi e sentenze, ma anzi per trovare subito cosa fare e soprattutto cosa non fare. In sostanza, come scritto nell’introduzione di ciascuna Guida Breve, si tratta appunto di una roadmap, un breviario per porre in essere i primi passi senza commettere errori madornali che possano pregiudicare la positiva gestione della vicenda di ciascuno. Il loro successo sta nel fatto che non vogliono, e non possono, essere l’ennesimo “Manuale l’avvocato nel cassetto” ma, invece, sono l’ABC per prepararsi a presentare all’avvocato che verrà incaricato (magari con il Patrocinio a spese dello Stato) la propria situazione gestita al meglio e non compromessa irrimediabilmente.

Violet O’Neil

Premi assicurativi e sesso dell’assicurato, incompatibilità con i diritti fondamentali UE?

0

Premi assicurativi e sesso dell’assicurato. Per l’avvocato generale Juliane Kokott, non sarebbero compatibili con i diritti fondamentali riconosciuti dall’Unione le clausole dei contratti di assicurazione che tengono in conto, a titolo di fattore di rischio, del sesso dell’assicurato poiché violerebbe il divieto di discriminazioni fondate sul sesso.

Un’importante caso arriva a conclusione in una causa intentata da un’associazione di consumatori belga e due soggetti privati che hanno proposto dinanzi alla Corte Costituzionale belga per l’annullamento di una norma nazionale di trasposizione di una direttiva U.E. che prevederebbe una deroga alla direttiva 2004/113/CE che come noto vieta le discriminazioni fondate sul sesso per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
La deroga in questione che prenderebbe spunto dalla direttiva stessa secondo cui gli Stati membri possono consentire differenziazioni legate al sesso nei premi e nelle prestazioni assicurative, qualora il sesso costituisca un fattore di rischio determinante e tale circostanza sia supportata da pertinenti e accurati dati attuariali e statistici.
In seguito a ciò, la Cour constitutionnelle belga ha chiesto alla Corte di Giustizia di verificare la compatibilità della deroga prevista dalla direttiva con norme di rango superiore ed in particolare, con il principio della parità di trattamento tra uomini e donne sancito dal diritto dell’Unione
Nelle conclusioni rassegnate il 30 settembre scorso, l’avvocato generale Kokott ha rilevato anzitutto la grande importanza del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nel diritto dell’Unione.
L’avvocato generale ha ritenuto sottolineare che la disciplina derogatoria in discussione non si riferisca ad evidenti differenze biologiche tra gli assicurati, bensì riguardi piuttosto ipotesi nelle quali sia eventualmente possibile sotto il profilo statistico attribuire un rischio assicurativo differente a seconda del sesso dell’assicurato. Ma come è noto vi sarebbero numerosi altri fattori che giocano un ruolo importante per la valutazione dei rischi assicurativi e tra questi l’aspettativa di vita degli assicurati sarebbe fortemente influenzata da circostanze di natura economica e sociale riguardanti il singolo individuo, quali, ad esempio, natura ed entità dell’attività lavorativa esercitata, contesto familiare e sociale, abitudini alimentari, consumo di generi voluttuari e/o di droghe, attività nel tempo libero, attività sportiva.
L’avvocato generale conclude quindi che non sia giuridicamente appropriato associare i rischi assicurativi al sesso di una persona e perciò eventuali differenze tra persone che possano essere associate al sesso di queste soltanto sotto un profilo statistico non potrebbero portare ad un diverso trattamento degli assicurati di sesso maschile o femminile per quanto riguarda l’offerta di prodotti assicurativi.
In tale contesto, l’avvocato generale evidenzia in particolare che il sesso è una caratteristica che, al pari della razza e dell’origine etnica, è inscindibilmente connessa con la persona dell’assicurato e sulla quale questi non può influire in alcun modo. A differenza ad esempio dell’età, il sesso di una persona non sarebbe inoltre soggetto ad alcuna modifica naturale.
In conclusione, l’avvocato generale ritiene che l’applicazione di fattori di rischio correlati al sesso per quanto riguarda premi e prestazioni assicurative sia incompatibile con il principio della parità di trattamento tra uomini e donne sancito dal diritto dell’Unione e perciò propone alla Corte di dichiarare invalida la corrispondente norma derogatoria contenuta nella direttiva.

Giovanni D’Agata
Componente
del Dipartimento Tematico Nazionale
“Tutela del Consumatore”

Errani: metodo sbagliato su Codice Turismo

0

Errani ha sostenuto che sul turismo bisogna lavorare ad un grande progetto industriale che metta al centro la qualita’ del territorio: ”perche’ il turismo non e’ improvvisazione, richiede una politica, un piano industriale, mentre serve a poco dare 50 mila euro ad un albergatore per ristrutturare il suo hotel”. L’intervento è avvenuto alla Conferenza nazionale sul turismo a Cernobbio.
Il presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani. ha sottolineato come il vero problema sia la reddiditivita’ delle imprese, sempre piu’ bassa: ”per questo bisogna aggredire la rendita fondiaria e immobiliare o i nostri imprenditori moriranno”.
”Purtroppo non possiamo essere soddisfatti di quanto e’ stato fatto per il turismo dalla IV Conferenza nazionale sul turismo, a Riva del Garda, nel 2008, ad oggi”, ha sottolineato Errani, che ha inoltre evidenziato che ”il turismo non e’ uno spot, domanda competenze, non e’ improvvisazione, richiede politiche strutturali, non e’ un settore, e’ una sintesi di economia, societa’ e cultura insieme”. E ha aggiunto: ”bisogna condividere i percorsi, il metodo adottato sul Codice del turismo e’ esattamente cio’ che non bisogna fare; se facciamo l’opposto va bene”.
”Non accontentiamoci dei dati, essi sono ‘ignoranti”’, ha sostenuto Errani: ”in Italia rischiamo di creare un fenomeno di ‘antiturismo’, perche’ ognuno cerca di rubare la scena all’altro, vuole dire all’altro cosa deve fare. Ma la verita’ e’ che l’Italia non puo’ permettersi di non avere una strategia di qui al 2020”.
”La redditivita’ d’impresa e’ il grande problema – ha sottolineato Errani – che abbiamo di fronte: quando un 4 stelle da 400 euro vende le camere a 60 euro, e’ un problema per tutti. Dobbiamo aggredire la rendita fondiaria e immobiliare, altrimenti i nostri operatori muoiono e il turismo senza loro non si fa. Bisogna fare una legge sui suoli, questo potrebbe dare loro molto di piu’ di un incentivo”. Infine, sull’abbassamento dell’Iva ha invitato il governo a dire ”cosa si fa, altrimenti e’ un continuo di annunci e delusione e si fa fatica ad andare avanti cosi”’.
Errani ha nuovamente criticato il metodo di approvazione da parte del Cdm del Codice del Turismo, ”e’ esattamente cio’ che non bisogna fare”. Bisogna mettere da parte gli ‘scontri’ tra istituzioni su chi deve fare cosa, ”basta, che noia” ed a chiarire tutti insieme quali siano le risorse in campo ”senza fare il gioco delle tre carte”.

Biodiversità: intesa su strategia nazionale

0

Le Regioni hanno espresso (nel corso della Conferenza Stato-Regioni del 7 ottobre) l’intesa sulla “strategia nazionale per la biodiversità”, predisposta dal ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’art. 6 della convenzione sulla diversità biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall’Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124. L’intesa è stata però accompagnata da alcune richieste contenute in un documento della conferenza delle regioni che è stato consegnato al governo.
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime l’intesa sul testo concordato con il Ministero dell’Ambiente nel gruppo misto del 4 ottobre 2010 che si allega al presente parere, con le seguenti richieste:
-che si provveda, con il Decreto Ministeriale che istituirà il “Comitato tecnico paritetico” nella sua nuova composizione, che vede rappresentate tutte le Regioni e che si avvarrà di un Comitato ristretto per garantire la massima efficacia operativa nonché dell’Osservatorio nazionale sulla Biodiversità per il necessario apporto scientifico multidisciplinare, alla soppressione del “Comitato Nazionale per la biodiversità” costituito con DM del 5 marzo 2010,
e
-che, acclarata la l’importanza delle “reti ecologiche” quali strutture territoriali essenziali per una pianificazione urbanistica coerente con la Strategia e per ogni programmazione settoriale, si costituisca un tavolo di lavoro nell’ambito dei lavori del suddetto Comitato paritetico, che affronti tale aspetto e al quale dovranno essere riconosciute la stessa dignità e rilevanza attribuite alle “Aree di lavoro” individuate dalla Strategia
Roma, 7 ottobre 2010