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Inaugurata la “casa” di Rete Imprese Italia

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La sede dell’associazione che riunisce Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna e Casartigiani, è a Roma in Corso Vittorio Emanuele. Presenti il ministro del Lavoro Sacconi e il ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta.

E’ stata inaugurata la nuova sede di Rete Imprese Italia, l’associazione che raggruppa le principali associazioni del commercio e dell’artigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna e Casartigiani. All’inaugurazione erano presenti il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, il presidente di Rete Imprese, Carlo Sangalli e il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso. L’assemblea dell’organizzazione
interassociativa ha ufficializzato il “passaggio del testimone” al presidente di Confartigianato, Giorgio Guerrini, che sostituisce l’attuale presidente di turno, Carlo Sangalli.

Riduzioni di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri

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Il bilancio di previsione per l’anno 2011 della Presidenza del Consiglio, approvato nei giorni scorsi dal Presidente Silvio Berlusconi, sconta una riduzione di circa il 20% delle risorse finanziarie assegnate alla Presidenza del Consiglio dalla legge di bilancio e finalizzate all’attuazione delle varie politiche istituzionali o attribuite per legge, nonché al proprio funzionamento.

Va peraltro sottolineato che già nell’anno in corso la Presidenza del Consiglio ha ridotto le posizioni dirigenziali con un risparmio di 7 milioni, ha contratto di 3 milioni la spesa per le strutture di missione ed ha versato al bilancio dello Stato la somma di 50 milioni, derivante dalla autoriduzione degli stanziamenti per le singole politiche di settore. Inoltre la Presidenza del Consiglio, con i propri risparmi di gestione, ha recentemente provveduto a ripianare presso la Banca d’Italia posizioni debitorie, risalenti nel tempo, per quasi 43 milioni cui si sarebbe dovuto, invece, provvedere con nuove assegnazioni di fondi dal bilancio statale.

Infine dal 1° gennaio prossimo entrerà in vigore il nuovo regolamento sull’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio, che recepisce le recenti riforme legislative in un quadro consolidato di flessibilità gestionale tipica della Presidenza.

Le fiduciarie sotto la lente dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza

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Sono in corso, da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, 12 interventi (6 affidati all’Agenzia e 6 alle Fiamme gialle) presso società fiduciarie dislocate in cinque regioni (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Lazio).
Oggetto dei controlli è il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari dei dati relativi alla clientela e delle operazioni svolte al di fuori di rapporti continuativi.
L’attività, che rientra in più ampio disegno di lotta all’evasione e agli illeciti fiscali internazionali, fa seguito ai controlli avviati, da GdF e Agenzia delle Entrate, a partire dall’ottobre del 2009, nei confronti di filiali di banche svizzere o con sedi territorialmente vicine a San Marino e di filiali di banche austriache e slovene presenti sul territorio (nel complesso, sono 40 gli interventi già eseguiti, relativi a 259 filiali).
La “stretta” nei confronti delle società fiduciarie – società cioè che svolgono attività di amministrazione di beni per conto di terzi, ovvero di gestione di valori a loro affidati dalla clientela – ha lo scopo di evitare che le stesse possano essere utilizzate per scopi di evasione fiscale internazionale. Cosa c’è nell’Archivio dei rapporti finanziari – La banca dati dei rapporti finanziari contiene tutte le comunicazioni relative ai rapporti continuativi intrattenuti con la clientela esistenti, a partire dalla data dell’1 gennaio 2005, alle cosiddette operazioni extra-conto, ossia poste in essere al di fuori di un rapporto continuativo, ad eccezione delle operazioni di versamento effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro, nonché ai rapporti diversi da quelli intrattenuti con i titolari dei rapporti continuativi o delle stesse operazioni extra-conto (procure e deleghe).
Vademecum per le comunicazioni – I dati devono essere comunicati all’Archivio mensilmente in via telematica. Nel database sono registrati, ad oggi, oltre 950 milioni di rapporti e più di 90 milioni di soggetti che hanno effettuato operazioni extra-conto. I soggetti tenuti a inviare i dati sono circa 13 mila e includono le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e ogni altro operatore finanziario. L’obbligo di comunicazione ricade anche sulle filiali estere di operatori italiani e, ovviamente, su quelle italiane di operatori esteri.

Adempimenti fiscali e previdenziali: scadenza al 27 dicembre 2010

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Di seguito si riportano le scadenze degli adempimenti fiscali e previdenziali da rispettare entro e non oltre il 27 dicembre 2010. Si ricorda che gli adempimenti scadenti di sabato o di giorno festivo sono considerati tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo e si ricorda che tutti i versamenti vanno eseguiti tramite il modello F24.

Quando: 27/12/2010

Chi: operatori intracomunitari con obbligo mensile
Cosa: – presentazione elenchi intrastat delle cessioni o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente.
Come: – presentazione in via telematica

Chi: Contribuenti IVA mensili e trimestrali
Cosa:
Versamento dell’acconto IVA relativo all’anno 2010
Come: Modello F24 con modalità telematiche

Chi: Soggetti obbligati al pagamento dell’accisa
Cosa:
-Versamento dell’accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese di dicembre 2010
-Versamento, a titolo di acconto, dell’accisa relativa alle immissioni in consumo degli oli minerali, ad eccezione del gas metano, nel periodo compreso tra il 16 e il 31 dicembre 2010
Come: Direttamente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato

P.A.: risarcito il danno all’immagine solo se con rilevanza penale

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L’esercizio dell’azione per danno all’immagine da parte della Pubblica Amministrazione – nella specie la Procura della Corte dei conti – é limitato ai casi e modi previsti dall’art. 7 della legge n. 97/2001 (rilevanza penale dell’illecito amministrativo).
Lo ha chiarito La Corte Costituzionale nella sentenza n. 355 depositata il 15 dicembre 2010 con cui ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Calabria, Campania, Umbria, Toscana, Sicilia e Lombardia avverso l’articolo 17, comma 30-ter, periodo secondo, terzo e quarto, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 relativamente al provvedimento anticrisi del 2009, secondo cui la Procura della Corte dei conti esercita l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e modi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97.

Spiegano i Giudici delle leggi che il legislatore ha ammesso la proposizione dell’azione risarcitoria per danni all’immagine dell’ente pubblico da parte della procura operante presso il giudice contabile soltanto in presenza di un fatto di reato ascrivibile alla categoria dei «delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione»; ciò per effetto del richiamo, contenuto nella norma censurata, all’art. 7 della legge n. 97 del 2001, che fa, appunto, espresso riferimento ai delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale.

Non vi è dubbio che la formulazione della disposizione non consente di ritenere che, in presenza di fattispecie distinte da quelle espressamente contemplate dalla norma impugnata, la domanda di risarcimento del danno per lesione dell’immagine dell’amministrazione possa essere proposta innanzi ad un organo giurisdizionale diverso dalla Corte dei conti, adita in sede di giudizio per responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 103 Cost. Deve, quindi, ritenersi che il legislatore non abbia inteso prevedere una limitazione della giurisdizione contabile a favore di altra giurisdizione, e segnatamente di quella ordinaria, bensì circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell’immagine dell’amministrazione imputabile a un dipendente di questa. In altri termini, non è condivisibile una interpretazione della normativa censurata nel senso che il legislatore abbia voluto prevedere una responsabilità nei confronti dell’amministrazione diversamente modulata a seconda dell’autorità giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alla domanda risarcitoria. La norma deve essere univocamente interpretata, invece, nel senso che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste di responsabilità per danni all’immagine dell’ente pubblico di appartenenza, non è configurabile siffatto tipo di tutela risarcitoria.

Del resto – sottolinea la Corte – costituisce dato pacifico, come riconosciuto anche da questa Corte con la sentenza n. 371 del 1998, sulla quale si ritornerà nel prosieguo, che la limitazione della responsabilità amministrativa, sul piano soggettivo, al dolo o alla colpa grave, non implica che il dipendente pubblico, qualora la sua condotta si caratterizzi per la presenza di un minore grado di colpa, possa essere evocato in giudizio innanzi ad una autorità giudiziaria diversa dal giudice contabile.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, rientra, infatti, nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà della scelta, conformare le fattispecie di responsabilità amministrativa, valutando le esigenze cui si ritiene di dover fare fronte. Senza volere indagare in questa sede quale sia la effettiva natura della responsabilità derivante dalla lesione del diritto all’immagine di un ente pubblico, è indubbio che la responsabilità amministrativa, in generale, presenti una peculiare connotazione, rispetto alle altre forme di responsabilità previste dall’ordinamento, che deriva dalla accentuazione dei profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori (sentenze n. 453 e n. 371 del 1998). In questa prospettiva, il legislatore ha, tra l’altro, il potere di delimitare l’ambito di rilevanza delle condotte perseguibili, stabilendo, «nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza», quanto «del rischio dell’attività debba restare a carico dell’apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo» (citata sentenza n. 371 del 1998).

Nel caso in esame, il legislatore ha ulteriormente delimitato, sul piano oggettivo, gli ambiti di rilevanza del giudizio di responsabilità, ammettendo la risarcibilità del danno per lesione dell’immagine dell’amministrazione soltanto in presenza di un fatto che integri gli estremi di una particolare categoria di delitti. La scelta di non estendere l’azione risarcitoria anche in presenza di condotte non costituenti reato, ovvero costituenti un reato diverso da quelli espressamente previsti, può essere considerata non manifestamente irragionevole. Il legislatore ha ritenuto, infatti, nell’esercizio della predetta discrezionalità, che soltanto in presenza di condotte illecite, che integrino gli estremi di specifiche fattispecie delittuose, volte a tutelare, tra l’altro, proprio il buon andamento, l’imparzialità e lo stesso prestigio dell’amministrazione, possa essere proposta l’azione di risarcimento del danno per lesione dell’immagine dell’ente pubblico. In altri termini, la circostanza che il legislatore abbia inteso individuare esclusivamente quei reati che contemplano la pubblica amministrazione quale soggetto passivo concorre a rendere non manifestamente irragionevole la scelta legislativa in esame.

In definitiva, pertanto, la particolare struttura e funzione della responsabilità amministrativa, unitamente alla valutazione della specifica natura del bene giuridico protetto dalle norme penali richiamate dalla disposizione impugnata, rende non palesemente arbitraria la scelta con cui è stato delimitato il campo di applicazione dell’azione risarcitoria esercitatile dalla procura operante presso le sezioni della Corte dei conti.

di avv. Marco Martini

Enti bilaterali: il dipendente ha diritto ad un indennizzo se il datore di lavoro non è iscritto

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Il Ministero del Lavoro, con una circolare di ieri, chiarisce i doveri dei datori di lavoro nel caso in cui decidano di non iscriversi agli enti bilaterali. Nel momento in cui i datori di lavoro decidano di non affiliarsi agli enti, il servizio offerto da quest’ultimi deve essere indennizzato al lavoratore con un valore equivalente, come stabilito dalla contrattazione collettiva. In questo modo, il Ministero cerca di ovviare all’annosa questione dell’obbligatorietà dell’iscrizione regolamentata dalla circolare 40/40 che lascia al datore di lavoro la libera scelta senza imposizioni. Obbligatorietà chiesta dai sindacati al fine di dare maggiore rilevanza a agli enti in causa per renderli luoghi di gestione degli isituti di wealfare contrattuale e tutele integrative del lavoro ma, di fatto, non imputabile ai datori di lavoro che possono valersi del diritto di libertà sindacale nagativo garantitogli, ovvero la possibilità di non iscriversi appunto. Per trovare un’accordo tra le parti, dunque, questa potrebbe essere la strada da percorrere. In poche parole, se il lavoratore non può usufruire dei servizi offerti dagli enti bilaterali, avrà comunque diritto ad un risarcimento, da parte del proprio datore di lavoro, il cui valore sarà stabilito dallo stesso contratto collettivo o da una prestazione equivalente.

Ecofin, Reynders: “Vertice Ue trovi accordo, rating Belgio non calerà”

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I capi di Stato e di governo che si riuniscono oggi per il vertice Ue di Bruxelles devono mostrare di disporre delle risorse finanziarie necessarie a trovare un accordo per la creazione di un meccanismo solido per la risoluzione delle crisi. Lo dice il ministro delle Finanze belga Didier Reynders, presidente di turno del consiglio Ecofin fino al termine del semestre belga il 31 dicembre prossimo. Reynders si dichiara inoltre fiducioso che Standard & Poor’s decida di non bocciare l’anno prossimo il rating sovrano del Belgio, messo questa settimana in osservazione con implicazioni negative. “Sono fiducioso perché ho proposto che il consolidamento di bilancio sia organizzato all’inizio dell’anno prossimo, forse già a gennaio” dice sulle prospettive per il Belgio. “Sono anche ottimista sul vertice: spero sia possibile arrivare a un accordo su un meccanismo molto solido… Dobbiamo naturalmente dimostrare di avere i mezzi sufficienti” aggiunge.

Fonte: Reuters

Antitrust: sanzioni a 15 aziende di consmetici per violazine della concorrenza. Multe per 81 mln di euro

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Sanzioni a Unilever Italia Holdings, Colgate-Palmolive, Procter&Gamble, Reckitt-Benckiser Holdings (Italia), Sara Lee Household & Body Care Italy, L’Oreal Italia, Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & Co, Beiersdorf, Johnson & Johnson, Mirato, Paglieri Profumi, Ludovico Martelli, Weruska&Joel, Glaxosmithkline Consumer Healthcare, Sunstar Suisse e all’Associazione Italiana dell’Industria di Marca – Centromarca. Esenzione della sanzione per Henkel, che ha denunciato l’intesa, e riduzione a Colgate-Palmolive e Procter&Gamble, rispettivamente del 50% e del 40%, che hanno aderito al programma di clemenza dopo l’autodenuncia di Henkel con autonomi contributi di prova.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 15 dicembre 2010, ha deliberato che 16 aziende di produzione di cosmetici, tra le quali tutte le ‘big’ del settore, hanno posto in essere un’intesa unica, complessa e continuata nel tempo, finalizzata al coordinamento degli aumenti dei prezzi di listino comunicati annualmente agli operatori della Grande Distribuzione Organizzata. All’intesa ha partecipato anche l’Associazione Italiana dell’Industria di Marca – Centromarca che, assicurando costantemente un’organizzazione di supporto, logistica e informativa ai produttori di cosmetici, ha facilitato significativamente il coordinamento delle strategie commerciali tra questi.
Il ‘cartello’, individuato grazie all’autodenuncia della multinazionale Henkel, che ha così beneficiato dell’esenzione della sanzione, si è realizzato attraverso un costante e pervasivo scambio di informazioni sulle principali variabili concorrenziali: dagli aumenti dei prezzi di listino dei prodotti per la cura personale (quali saponi, detergenti, profumi, creme, dentifrici) alle condizioni di negoziazione con gli operatori della distribuzione. Il risultato è stato un allineamento generalizzato e costante degli aumenti dei prezzi di listino comunicati agli operatori della GDO, normalmente superiore al tasso di inflazione annuale.
L’istruttoria condotta dall’Antitrust ha trovato numerosi riscontri a quanto dichiarato per prima dalla società Henkel e successivamente da Colgate-Palmolive e Procter&Gamble, che hanno chiesto l’ammissione al programma di clemenza, ottenendo al termine del procedimento una riduzione della sanzione rispettivamente del 50 e del 40 per cento.
Secondo quanto ricostruito dall’Antitrust, le riunioni organizzate dal ‘Gruppo Chimico’ di Centromarca prendevano spunto, generalmente, dalla presentazione di uno studio di settore sul generale andamento dei mercati a cui seguiva un vero e proprio “giro di tavolo” nel corso del quale ciascun produttore era chiamato a riferire la percentuale media di aumento di listino comunicato e/o da comunicare agli operatori della Grande Distribuzione e le principali indicazioni commerciali emerse nel corso della negoziazione annuale con gli stessi (soprattutto con riferimento alla percentuale di sconto richiesta).
Il coordinamento costante tra i produttori concorrenti si è realizzato anche al di fuori del contesto associativo con contatti continui diretti riscontrati nel corso dell’istruttoria. L’obiettivo concordato, e realizzato, era un aumento di listino annuale che si collocasse al di sopra del tasso di inflazione annuale e totalmente slegato da corrispondenti aumenti dei costi di produzione. L’intesa durata almeno dal 2000 al 2007 è stata messa in atto da aziende che insieme detengono, per ciascuna categoria merceologica ricompresa nel settore della cura personale, una quota aggregata oscillante tra il 58% e il 92% delle vendite in valore.
Nel determinare la sanzione l’Autorità ha tenuto conto, tra l’altro, sia del ruolo di primo piano nella elaborazione del disegno collusivo svolto da alcune società (oltre a Henkel, Reckitt Benckiser, Beiersdorf, L’Oreal, Unilever, Procter&Gamble, Colgate e Manetti&Roberts) sia, come attenuante, dell’atteggiamento collaborativo avuto dalle società Reckitt, Mirato e dall’Associazione Italiana dell’Industria di Marca.

Di seguito, nella tabella, le sanzioni azienda per azienda:

Bce vara aumento capitale 5 mld da 29 dicembre

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L’istituto centrale di Francoforte ha varato un aumento di capitale da 5 miliardi di euro, innalzando l’ammontare totale a 10,76 miliardi dai precedenti 5,76 miliardi. Lo annuncia una nota al termine della riunione del consiglio, precisando che la misura avrà effetto dal prossimo 29 dicembre. “L’aumento di capitale è stato valutato come adeguato alla luce della maggior volatilità sul mercato dei cambi, dei tassi di interesse e dei prezzi dell’oro, oltre che dei rischi di credito” scrive il comunicato, precisando che si tratta del primo rafforzamento della base patrimoniale nei dodici anni di storia della Banca centrale europea. Il contributo delle singole banche centrali dei paesi euro, spiega la nota, verrà incrementato di complessivi 3.489,6 milioni in tre rate di uguale importo da versare la prima (1.163,2 milioni) il 29 dicembre prossimo, la seconda a fine 2011 e la terza a a fine 2012. La quota a carico di Banca d’Italia è pari a 624,8 milioni, da versare in tre rate da 208,3 milioni l’una. In una tabella del comunicato la Bce spiega che il capitale attualmente sottoscritto e versato da Banca d’Italia è pari a 719,9 milioni di euro, mentre il 29 dicembre prossimo il capitale versato salirà a 928,2 milioni di euro, quello sottoscritto a 1.344,7 milioni di euro. Il 29 dicembre 2010 alle banche centrali dei Paesi Ue non appartenenti alla zona euro, i cui versamenti sono di minore entità e legati ai costi operativi della Bce, non verrà chiesto alcun contributo, salvo piccoli aggiustamenti. La loro quota complessiva nel capitale Bce scenderà a 3,75% da 7%. I versamenti di una banca centrale salgono di entità, quando il relativo Paese – sarà il caso dell’Estonia a gennaio 2011 – entra a far parte della zona euro. Le banche centrali dei paesi non appartenenti alla zona euro non partecipano alla distribuzione degli utili da parte della Bce.

Fonte: Reuters

Basilea III: nuove regole sulla liquidità delle banche

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Il Comitato di Basilea sulla Vigilanza Bancaria ha pubblicato oggi le nuove regole sul capitale e sulla liquidità delle banche (www.bis.org), in linea con le richieste dei Leaders del G20 e con le indicazioni del Financial Stability Board. I Governatori e i Capi della Vigilanza dei paesi membri del Comitato di Basilea avevano approvato le linee portanti della riforma il 26 luglio e il 12 settembre 2010 (http://www.bis.org/press/p100726.htm e http://www.bis.org/press/p100912.htm), poi ratificate dai Capi di Stato e di Governo lo scorso novembre al G20 a Seoul. La nuova regolamentazione persegue il rafforzamento della qualità e della quantità del capitale bancario; il contenimento della leva finanziaria del sistema; l’attenuazione dei possibili effetti prociclici delle regole prudenziali; un più attento controllo del rischio di liquidità. I nuovi standard entreranno in vigore con gradualità a partire dal 1° gennaio del 2013. Rispetto alla proposta emanata per consultazione nel dicembre del 2009, le nuove regole riducono l’assorbimento patrimoniale a fronte delle attività per imposte anticipate e delle partecipazioni rilevanti in banche e società finanziarie e assicurative. Viene inoltre parzialmente riconosciuto il contributo patrimoniale alla copertura dei rischi a livello consolidato degli interessi di minoranza detenuti in banche e altre società appartenenti al gruppo soggette a regolamentazione equivalente a quella bancaria. L’effetto della riforma sulle banche è stato stimato attraverso un articolato studio d’impatto quantitativo (Quantitative Impact Study, QIS) condotto con riferimento a dicembre 2009 e utilizzando i dati su base consolidata forniti da un ampio campione di banche; la Banca d’Italia ha partecipato all’indagine coinvolgendo un elevato numero di intermediari, che rappresentano circa il 75 per cento del totale attivo del sistema bancario. I risultati aggregati per le banche dei paesi del G20 e quelle europee sono stati resi noti, rispettivamente, dal Comitato di Basilea (www.bis.org) e dal Comitato europeo dei supervisori bancari (www.c-ebs.org). Se la riforma fosse stata interamente in vigore a fine 2009, le banche dei paesi del G20 avrebbero mostrato esigenze di capitalizzazione – considerato un obiettivo di common equity del 7 per cento (pari a un requisito minimo del 4,5 per cento e a un capital conservation buffer del 2,5 per cento) – per circa 600 miliardi di euro. I gruppi bancari italiani avrebbero registrato un fabbisogno di capitale di qualità primaria per raggiungere il livello del 7 per cento pari a 47 miliardi di euro. La medesima simulazione condotta sui dati riferiti a giugno del 2010 – che tiene conto del rafforzamento patrimoniale già realizzato da alcuni gruppi bancari – mostra una contrazione del complessivo fabbisogno a 40 miliardi di euro; la stima non incorpora alcuna previsione circa il contributo che i redditi futuri potranno fornire al rafforzamento patrimoniale né tiene conto delle strategie aziendali che le banche potranno adottare per adeguarsi alla nuova regolamentazione. Tali esigenze di capitalizzazione si confrontano con una capacità di produzione di reddito che, negli ultimi tre anni, è stata in media pari a 14,5 miliardi di euro all’anno per il complesso delle banche italiane coinvolte nel QIS. Ulteriori dati e informazioni relativamente al campione degli intermediari italiani che hanno partecipato al QIS saranno resi noti dalla Banca d’Italia nelle prossime settimane. Prima del recepimento a livello nazionale, le nuove regole formeranno oggetto del processo di revisione legislativa da parte delle istituzioni europee.