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Tariffe minime professionisti, stop negoziazione parcella

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Ben presto negoziare la parcella con un libero professionista potrebbe tornare ad essere un miraggio. Il Governo ha infatti intenzione di reintrodurre le tariffe minime, ragion per cui si rischia il ritorno al passato, ovverosia agli anni precedenti l’entrata in vigore dei Decreti Bersani. Ieri sera Antonio Catricalà, Presidente dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (Antitrust), ospite su RaiTre nella puntata di Ballarò condotta da Giovanni Floris, non ha manifestato grande entusiasmo in merito alla reintroduzione di una norma per la quale neanche le Associazioni dei Consumatori stanno facendo salti di gioia.

Il rischio, infatti, è quello che le prestazioni di avvocati, architetti ed ingegneri in futuro siano più salate. L’Adiconsum, ad esempio, è contraria a ripristinare il tariffario minimo per le prestazioni dei liberi professionisti e non solo per ragioni legate ai rincari, che già da sole basterebbero. La reintroduzione delle tariffe minime, infatti, andrebbe solo ad agevolare chi già nel settore ha acquisito una posizione “forte” sul mercato, e rischierebbe di tagliare fuori le nuove leve che invece con l’abolizione delle tariffe minime in questi anni si sono fatte strada ed hanno potuto acquisire clienti.

Secondo il Segretario Generale Adiconsum, Paolo Landi, il superamento dei minimi tariffari non rappresenta una misura punitiva a carico dei liberi professionisti, ma una norma coerente con il libero mercato così come avviene negli altri Paesi europei. Aspettando la riforma, nel caso in cui effettivamente poi vada in porto, c’è anche un’altra questione che dovrebbe essere presa in considerazione.

Il Segretario nazionale Adiconsum, Pietro Giordano, rivolgendosi al Ministro Alfano ha sottolineato come con la riforma debba essere affrontato anche il tema relativo all’evasione fiscale tra i liberi professionisti, ed in particolare tra quelli che vantano sul mercato una posizione di forza.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/tariffe-minime-professionisti-stop-negoziazione-parcella/27025/

Benzina: meno accise e più stazioni di rifornimento

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Sul prezzo della benzina pagato dagli automobilisti alla pompa ci sono la bellezza di 0,30 euro di accise. A ricordarlo è l’Adoc, la quale in concomitanza con l’ennesimo rincaro dei prezzi dei carburanti ha chiesto sia un taglio delle accise, sia l’aumento del numero delle stazioni di rifornimento. Basti pensare che sul carburante grava ancora l’accisa introdotta nel 1935, pari a 1,90 lire, per la guerra di Abissinia; oppure ancora ben 14 lire al litro per la crisi di Suez del 1956 ed altre dieci delle vecchie lire per il disastro del Vajont del 1963.

Ci si chiede di conseguenza se sia ancora il caso di mantenere queste accise sui carburanti a distanza di decenni. Il Presidente dell’Adoc, ha messo in evidenza come le accise incidano con 0,30 euro per ben il 20% sul prezzo dei carburanti, ragion per cui tagliando tale balzello gli automobilisti otterrebbero in media un risparmio pari a ben 360 euro all’anno; d’altronde queste accise sono state introdotte tanti anni fa e non hanno ragione di esistere, ma lo Stato non sembra per nulla interessato a voler rinunciare a questa quota di incassi.

Come soluzione al caro benzina l’Adoc caldeggia nello stesso tempo anche un aumento sulla rete del numero dei distributori; ma secondo il Presidente Pileri occorre anche che le stazioni di servizio amplino la loro offerta attraverso la vendita di prodotti non petroliferi in modo da diversificare il business, avere più fonti d’entrata e quindi più spazio per poter abbassare il prezzo dei carburanti.

Intanto il Codacons, dopo il rialzo dei prezzi dei carburanti scattato al ritorno degli automobilisti dalle vacanze di Pasqua, ha stimato che la nuova stangata ammonta a ben 19 milioni di euro, ed ha nello stesso tempo mosso critiche al Governo ritenendo che sulla questione sia “a secco” di misure per contrastare quello che a carico degli automobilisti è in tutto e per tutto un salasso.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/benzina-meno-accise-e-piu-stazioni-di-rifornimento/26993/

Incentivi cucine, moto ed elettrodomestici: numero verde

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Per gli incentivi legati all’acquisto di cucine, moto, elettrodomestici, gru, case ecologiche e, tra l’altro, anche abbonamenti Internet Adsl, Poste Italiane ha realizzato un Portale che sarà disponibile per le visite nei prossimi giorni, e che permetterà ai cittadini ed alle imprese di ottenere informazioni sulla campagna di sconti statali. A darne notizia è proprio Poste Italiane nel sottolineare come nella giornata di ieri, 6 aprile 2010, sia partita la macchina organizzativa finalizzata all’erogazione dei bonus attraverso l’apertura delle iscrizioni/registrazioni dei rivenditori che a tal fine dovranno chiamare il numero verde 800.556.670.

Per i cittadini e le imprese che vogliono fruire degli incentivi c’è invece a disposizione il numero vede gratuito 800 123450, accessibile da rete fissa, mentre da rete mobile è attivo il numero 199 123450 con costi della chiamata che in questo caso dipendono dall’operatore. Per ottenere l’incentivo occorre rivolgersi al rivenditore, con quest’ultimo che a partire dal 15 aprile controllerà la disponibilità finanziaria attraverso il call center 800 556 670 e fornirà all’acquirente una risposta positiva o negativa.

A questo punto, in accordo con quanto spiega Poste Italiane, a partire dalla data del 17 maggio 2010 il rivenditore potrà dare esecuzione alla richiesta di incentivo prenotandolo direttamente via Internet attraverso un Portale ad hoc gestito da Poste Italiane. Conclusa l’istruttoria con esito positivo, il consumatore o l’impresa che ha richiesto l’acquisto del bene con lo sconto statale potrà saldare il dovuto al netto del bonus; a questo punto sarà poi Poste Italiane a rimborsare il rivenditore in ragione dell’ammontare del bonus concesso attraverso un postagiro oppure con un bonifico.

Su disposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, è proprio Poste Italiane la società incaricata alla gestione di tutto il processo e di tutte le fasi che portano all’erogazione degli incentivi unitamente alla messa a punto di strumenti come il Portale dedicato che, come accennato, sarà in linea a breve.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/incentivi-cucine-moto-ed-elettrodomestici-numero-verde/27001/

Indice Soldi Sette: torna l’interesse per le obbligazioni. Bond greci: rating giù

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Dal prossimo 1° maggio il Conto arancio offrirà l’1% lordo annuo come tasso base. Non è il solo prodotto ad aver abbassato i tassi rasoterra ma visto che è stato il primo a sbarcare sul mercato italiano fa temere che l’Era dei conti di deposito sia al tramonto.
Dato che trova conferma nell’ultima rilevazione dell’indice Soldi Sette sulla fiducia dei risparmiatori: in un contesto di sostanziale ritorno all’ottimismo (rispetto a dicembre 2009 la fiducia è salita da 102,2 a quota 110,9, su una scala da zero, pessimismo più nero, a 200, buonumore massimo) il sottoindice che misura l’interesse a investire in obbligazioni ha avuto un balzo da 106,5 a 112,2, tornando a livelli che non si vedevano da 5 anni.
ll venir meno di promozioni interessanti sui conti di deposito e il progressivo abbassarsi dei tassi base sono stati un incentivo importante per puntare sulle obbligazioni Le banche che propongono conti di deposito poco remunerati da oggi sono avvertite: i risparmiatori non staranno a guardare e puniranno chi abbassa troppo i tassi.
Attualmente i rendimenti in euro più interessanti sono offerti dai titoli di Stato greci. Attenzione però: Soldi Sette ha abbassato il suo giudizio sull’affidabilità della Grecia da discreto al livello minimo, cioè sufficiente. Chi vuole investire in bond greci può ancora farlo ma solo se conscio di tutti i rischi della situazione attuale. E in ogni caso ribadiamo il consiglio di limitare il loro peso in portafoglio.
Perché, infatti, la Grecia non vuole gli aiuti del Fondo monetario internazionale? Teme che il Fondo scovi eventuali scheletri nell’armadio? Del resto qualche avvisaglia su possibili sorprese negative già c’è: secondo alcune voci il deficit potrebbe attestarsi al 14% del Pil e non al 12,7% dichiarato da Atene. Può darsi che Atene sia solo cercando di mostrare i muscoli, così come può darsi che si tratti solo di un ultimo attacco speculativo prima di un periodo di calma relativa (passato lo “scoglio” dei rimborsi da qui a maggio, Atene non avrà altri debiti da rifinanziare prima del 2011). Altroconsumo e Soldi Sette ribadiscono il consiglio di essere prudenti.
Fonte: http://www.altroconsumo.it/investimenti-e-risparmio/indice-soldi-sette-torna-l-interesse-per-le-obbligazioni-bond-greci-rating-giu-s272143.htm

MEF: anticipazione statistiche delle dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta 2008

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Il Dipartimento delle Finanze rende pubbliche le prime statistiche definitive delle dichiarazioni IRPEF presentate nel 2009 (relative al periodo d’imposta 2008) ed i primi dati provvisori delle dichiarazioni IVA per la stessa annualità. Il 2008 è stato caratterizzato, soprattutto nella seconda parte dell’anno, dal diffondersi della crisi economica internazionale. Per effetto della crisi il PIL italiano in termini reali ha subito una flessione in corso d’anno dell’1,3%, mentre l’inflazione si è attestata al 3,3%.
IRPEF
Il numero dei contribuenti è stato pari a 41,8 milioni (+0,3% rispetto all’anno precedente). Di questi circa 506.000 hanno adottato il nuovo regime dei contribuenti minimi, riservato agli esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno conseguito nell’anno solare precedente ricavi in misura non superiore a 30.000 Euro; tali contribuenti sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva in luogo dell’IRPEF con esonero dagli obblighi IVA ed esenzione dall’IRAP. Il reddito complessivo IRPEF sale dell’1,3% (782,6 miliardi di Euro) nonostante la flessione del PIL e l’imposta netta dichiarata aumenta del 2,7% (146,2 miliardi di Euro); quest’ultima è dovuta da poco più di 31 milioni di contribuenti e la sua incidenza sul reddito complessivo (aliquota effettiva) è del 18,7%. Il reddito complessivo medio si attesta ad un valore di 18.873 Euro per un’imposta netta media di 4.700 Euro. Su base regionale, la Lombardia conferma il primato per il reddito complessivo medio (pari a 22.540 Euro); all’estremo opposto troviamo la Calabria con 13.470 Euro. In relazione all’imposta netta, invece, il valore medio maggiore è quello del Lazio (5.740 Euro), il minore della Basilicata (3.370 Euro).
Riguardo alla tipologia di reddito, il reddito medio da lavoro dipendente è pari a 19.640 Euro (+1,9% rispetto all’anno precedente), quello da pensione a 13.940 Euro (+3,7%), quello da partecipazione a 17.350 Euro (-2,4%). I redditi d’impresa e da lavoro autonomo si attestano rispettivamente a 18.140 Euro e a 38.890 Euro; il confronto omogeneo con le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2007 evidenzia per i redditi d’impresa una diminuzione dello 0,5%, che riflette l’andamento negativo dell’economia, e per i redditi da lavoro autonomo un incremento del 2,6%. La crisi economica iniziata nella seconda metà del 2008 mostra quindi i suoi effetti nei confronti delle attività d’impresa, mentre non si evidenzia ancora nei confronti dei lavoratori autonomi.
Riguardo alla composizione del reddito dichiarato, la quota complessiva di redditi da lavoro dipendente e pensione, in crescita, ha raggiunto l’80,3% del totale. Seguono, per importanza, i redditi da partecipazione (5,0% del totale), d’impresa (4,2%) e da lavoro autonomo (4%). L’aumento della quota dei redditi da lavoro dipendente e pensione deriva anche dall’introduzione del regime dei contribuenti minimi, i cui redditi vengono così esclusi dal computo dell’IRPEF.
Rispetto alla distribuzione del reddito complessivo per classi, si nota che circa la metà dei contribuenti dichiara non oltre 15.000 Euro annui e circa due terzi non più di 20.000 Euro. All’estremo superiore della distribuzione si osserva, invece, che circa l’1% dei dichiaranti supera i 100.000 Euro, pagando il 18% del totale dell’imposta. Il 52% del totale dell’imposta è pagato dal 13% dei contribuenti con redditi oltre i 35.000 Euro.
I circa 506.000 “contribuenti minimi” hanno dichiarato un reddito medio di 8.840 Euro per un’imposta sostitutiva netta media di 1.770 Euro. Il nuovo regime ha fatto registrare il maggior numero di adesioni nel settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche (circa 180.000 soggetti) seguito da quello del commercio (circa 63.000) e da quello delle costruzioni (circa 56.000). Su base regionale le maggiori adesioni al regime si registrano in Lombardia (circa 68.000 soggetti) seguita dal Lazio (circa 54.000) e dalla Campania (51.000). Il reddito medio su base regionale varia da un massimo di 10.150 Euro in Lombardia ad un minimo di 7.280 Euro in Calabria.
Sono poco più di un milione le società di persone presenti sul territorio nazionale per le quali – con l’esclusione del circa il 16% che risulta in perdita – il reddito medio è pari a 43.930 Euro.
IVA
L’introduzione del regime dei contribuenti minimi ha comportato un calo del numero delle dichiarazioni IVA in raffronto al 2007 (-7,7%) pari a 5,259 milioni: di queste, il 60,7% proviene da persone fisiche, il resto da società ed enti. Tuttavia, il volume d’affari totale mostra un leggero aumento +0,6% (3.390 miliardi Euro;), mentre l’IVA di competenza cala dell’1,5% (78,675 miliardi Euro). La distribuzione per natura giuridica, conferma che le società di capitali, pur rappresentando solo un quinto dei contribuenti, dichiarano l’83% del volume d’affari ed il 74% dell’imposta. L’analisi settoriale denota il primato del settore del commercio per numero di contribuenti (25%) ed imposta dichiarata (34,8%), mentre il settore manifatturiero primeggia per volume d’affari (30,4%). Nelle regioni settentrionali risiede circa la metà dei contribuenti, che dichiara circa il 62% del volume d’affari e dell’IVA di competenza. Fortissima risulta la concentrazione dell’IVA: poco più dell’1% dei contribuenti dichiara il 70% del volume d’affari ed il 64% dell’imposta.
Tutte le statistiche e le analisi dei dati sono disponibili sul sito internet del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it) sotto la voce “Statistiche fiscali”. Nello stesso sito saranno pubblicati gli ulteriori dati statistici sulle dichiarazioni fiscali che si renderanno disponibili nel corso dell’anno.

Federalismo demaniale: schema di Decreto legislativo

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella riunione del 17 dicembre 2009, lo schema del decreto legislativo recante: “Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, e in particolare l’articolo 19, relativo al patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ..;
Vista l’intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del …;
Visti il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ….;
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Oggetto)
1.    Nel rispetto della Costituzione, con le disposizioni del presente decreto legislativo e con uno o più decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i beni statali che, su richiesta dell’ente territoriale interessato, possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
2.    Gli Enti territoriali cui sono attribuiti i beni sono tenuti a garantirne la massima valorizzazione funzionale.
Art. 2
(Attribuzione del patrimonio)
1.      Lo Stato, previa intesa conclusa in sede di Conferenza Unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, secondo i criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale.
2.      Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni possono chiedere l’attribuzione a titolo non oneroso dei beni già individuati a tal fine dallo Stato. Lo Stato, sulla base delle richieste degli enti territoriali, procede all’attribuzione dei beni.
3.      In applicazione del principio di sussidiarietà lo Stato, qualora un bene non sia attribuito a un ente territoriale di un determinato livello di governo, può comunque procedere, sulla base delle richieste avanzate, all’attribuzione del medesimo bene a un ente territoriale di un diverso livello di governo.
4.L’ente territoriale, a seguito dell’attribuzione, dispone del bene nell’interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della collettività territoriale rappresentata. Ciascun ente assicura l’informazione della collettività circa il processo di valorizzazione anche tramite pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale. I Comuni possono indire forme di consultazione popolare, anche in forma telematica, in base alle norme dei rispettivi Statuti.
5. I beni statali sono attribuiti, a titolo non oneroso, a Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni, anche in quote indivise, sulla base dei seguenti criteri:
a)      sussidiarietà, adeguatezza e territorialità. In applicazione di tali criteri, i beni sono attribuiti, considerando il loro radicamento sul territorio, ai Comuni, salvo che per l’entità o tipologia dei beni trasferiti, esigenze di carattere unitario richiedano l’attribuzione a Province, Città metropolitane o Regioni quali livelli di governo maggiormente idonei a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione;
b)      semplificazione. In applicazione di tale criterio, i beni possono essere inseriti dalle Regioni e dagli Enti locali in processi di alienazione e dismissione secondo le procedure di cui all’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c)       capacità finanziaria, intesa come idoneità finanziaria necessaria a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene. A tal fine, l’attribuzione dei beni immobili appartenenti allo Stato può avvenire, su richiesta dell’ente territoriale interessato e senza ulteriori oneri a carico dello Stato, mediante attribuzione diretta dei beni a fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti, o da costituire, da uno o più enti territoriali, anche ai sensi dell’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d)      correlazione con competenze e funzioni, intesa come connessione tra le competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dall’ente cui è attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene;
e)       valorizzazione ambientale. In applicazione di tale criterio la valorizzazione del bene è realizzata avendo riguardo alle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali, paesaggistiche, culturali e sociali dei beni trasferiti, al fine di assicurare lo sviluppo del territorio e la salvaguardia dei valori ambientali.
Art. 3
(Trasferimento dei beni)
1.      I beni sono individuati e attribuiti ad uno o più livelli di governo territoriale mediante l’inserimento in appositi elenchi adottati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per gli affari regionali e con gli altri Ministri competenti per materia, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo. Con il medesimo procedimento possono essere adottati ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri integrativi o modificativi. Gli elenchi sono corredati da adeguati elementi informativi e producono effetti dalla data della pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale.
2.      Relativamente alle aree e ai fabbricati, le Regioni e gli Enti locali che intendono acquisirli presentano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, un’apposita domanda di attribuzione alla Agenzia del Demanio. Sulla base delle richieste di assegnazione pervenute è adottato, entro i successivi trenta giorni, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, riguardante l’attribuzione dei beni, che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun Ente locale.
Art. 4
(Status dei beni)
1.      I beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, salvo quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile, nonché alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo codice, dal codice della navigazione e dalle leggi regionali, statali e comunitarie di settore. Ove ne ricorrano i presupposti, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attribuzione dei beni demaniali diversi da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, indica motivatamente l’inclusione dei beni nel demanio o nel patrimonio indisponibile.
2.      Il trasferimento dei beni ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 3, comma 2, secondo periodo. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascuna Regione ed Ente locale nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.
Art. 5
(Tipologie dei beni)
1. I beni immobili statali che, a titolo non oneroso, sono trasferiti a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni che li richiedono sono i seguenti:
a)              tutti i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall’articolo 822 del codice civile e dall’articolo 28 del codice della navigazione, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali;
b)            tutti i beni appartenenti al demanio idrico di interesse regionale o provinciale e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore;
c)             tutti gli aeroporti di interesse regionale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, come definiti dall’articolo 698 del codice della navigazione;
d)            tutte le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma;
e)             tutte le aree e i fabbricati di proprietà dello Stato, diversi dalle tipologie di cui alle precedenti lettere, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2.    Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni caso esclusi dal trasferimento: gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli Enti Pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente; i beni oggetto di accordi o intese con gli Enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle energetiche; le strade ferrate in uso.
3.    Ai fini dell’esclusione di cui al comma 2, le amministrazioni statali e gli altri enti di cui al medesimo comma 2 comunicano, in modo adeguatamente motivato, alla Agenzia del Demanio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo gli elenchi dei beni di cui richiedono l’esclusione. Entro i successivi trenta giorni, con provvedimento del direttore dell’Agenzia l’elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento è redatto ed è reso pubblico, a fini notiziali, anche con l’indicazione delle motivazioni pervenute, sul sito internet dell’Agenzia. Con il medesimo procedimento, il predetto elenco può essere integrato o modificato.
4.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per le riforme per il federalismo, sono individuati i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti ai sensi del comma 1, in quanto non ricompresi tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale, non oggetto delle procedure di cui all’articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all’articolo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché non funzionali alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare finalizzati all’efficace ed efficiente esercizio delle citate funzioni, attraverso gli specifici strumenti riconosciuti al Ministero della difesa dalla normativa vigente.
5.    Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1 i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica.
Art. 6
(Semplificazione delle procedure di attuazione del federalismo demaniale)
1. Al fine di favorire l’attuazione del criterio di cui all’articolo 2, comma 5, lettera c), la disciplina dei fondi immobiliari di cui all’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è riordinata e adeguata mediante uno o più regolamenti, da emanare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per gli affari regionali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)      attribuzione ai fondi immobiliari dei beni immobili da parte dello Stato in proporzione al valore fissato al momento del trasferimento dei suddetti beni;
b)     possibilità che le quote dei suddetti fondi immobiliari possano essere sottoscritte anche da persone fisiche, persone giuridiche e altri enti privati, con versamenti in denaro o apporto di beni immobili o di altri diritti reali, condizionati, nel caso di attribuzione a titolo non oneroso di beni statali, a un contestuale ed equivalente apporto a titolo gratuito dei sottoscrittori privati; possibilità di partecipazione di più Regioni ed Enti territoriali ai fondi immobiliari e di attribuzione a titolo non oneroso di beni statali successivamente alla prima emissione di quote con conseguente trasferimento delle stesse tra le Regioni e gli Enti locali in relazione al beneficio derivante pro-quota dall’apporto suddetto, secondo la stima di un esperto indipendente;
possibilità di utilizzare la liquidità per l’acquisto di beni immobili funzionali alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del fondo;
d)   indicazione espressa delle disposizioni che trovano applicazione in materia di quota minima percentuale dell’apporto degli enti territoriali, di facoltatività dell’apporto in denaro da parte degli enti territoriali, di possibilità di utilizzazione della liquidità per l’acquisto di beni immobili funzionali alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del fondo, di dismissione delle quote, nonché di offerta al pubblico qualora il collocamento delle quote dei fondi avvenga presso investitori istituzionali o qualificati;
e)   previsione che, ferma restando l’applicabilità, riguardo agli apporti effettuati dagli enti pubblici, della disciplina fiscale di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, agli apporti dei beni immobili effettuati dai privati ai fondi disciplinati dal presente articolo sia applicabile la normativa già in vigore riguardo agli apporti ai fondi immobiliari di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
f)    possibilità di prevedere contestuali o successivi conferimenti di altri beni dello Stato, delle Regioni o degli Enti locali.
Art. 7
(Disposizioni finali)
1. Tutti gli atti, contratti, formalità e altri adempimenti necessari per l’attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per gli affari regionali, sono determinati criteri e tempi per ridurre le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti locali in funzione della riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 3.

Fonte: http://www.regioni.it/newsletter/newsletter.asp?newsletter_data=2010-04-07&newsletter_numero=1550#art2

Pil: dati Ocse, Isae, Eurostat, Istat

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L’Eurostat, l’ufficio europeo di Statistica, indica che il pil UE è aumentato dell’0,1%. Nel terzo trimestre il Pil dell’Ue-16 era cresciuto dello 0,4% e dello 0,3% nell’Ue-27.
Per l’Italia il Pil ha segnato un calo dello 0,3%, rispetto al dato precedentemente rilasciato da Eurostat di -0,2%.
Su base annua il pil nell’eurozona e’ calato del 2,2% e del 2,3% nell’Ue, rispetto al -4,1% e -4,3% del trimestre precedente.
Per quanto riguarda i settori, la spesa per i consumi delle famiglie e’ rimasta stabile in eurolandia e nell’Ue-27 rispetto ad un -0,1% del trimestre precedente. Gli investimenti sono calati dell’1,3% nella zona euro e dell’1,6% nell’Ue mentre l’export e’ aumentato in entrambe dell’1,9%.
In Italia l’Ocse prevede un rialzo del Pil dell’1,2% su base annua per il primo trimestre 2010 – migliore delle attese di un -0,3% – ma solo dello 0,5% nel secondo trimestre. In calo, dunque, rispetto alla sua ultima previsione (del novembre del 2009) secondo la quale nel 2010 il prodotto interno lordo si attestava sull’1,1% per salire all’1,5% nel 2011.
Per la Francia le stime puntano a +2,3% e +1,7%, per la Gran Bretagna a +2% del primo trimestre a +3,1% nel secondo. La media dei primi tre paesi dell’euro sara’ di 0,9% per gennaio-marzo e di 1,9% per aprile-giugno. Guardando invece al quadro internazionale, l’Ocse vede una ripresa per l’economia mondiale ma prevede un rallentamento della crescita nelle prima meta’ dell’anno. Il Pil Usa crescera’ piu’ in fretta di quello delle prime tre economie dell’area euro (Italia, Francia e Germania): +2,4% nel primo trimestre e +2,3% nel secondo. In Giappone la crescita sara’ dell’1,1% e del 2,3%. Per il complesso dei Paesi G7 le stime trimestrali annualizzate sono di 1,9% e 2,3%, rispettivamente per il primo e per il secondo trimestre dell’anno.
Mentre per la stima contenuta nell'”Euro-Zone Economic Outlook” curato da Isae, Insee e Ifo, a fronte di una domanda interna debole, nell’area dell’euro, l’attivita’ economica sara’ principalmente trainata dal settore estero che tuttavia, nell’ultimo periodo, mostra una certa decelerazione: nel complesso si prevede una crescita del Pil dello 0,2% nel primo trimestre e dello 0,3 e 0,2% nel secondo e nel terzo.
Nell’area dell’euro, spiegano i tre istituti, il Pil reale e’ rimasto stabile nel quarto trimestre dopo avere accelerato (0,4%) nel terzo. La domanda interna ha registrato un incremento molto modesto con consumi privati stagnanti e investimenti in flessione dell’1,3%. Solo le esportazioni nette hanno fornito un contributo positivo alla crescita. Le prospettive per il consumo privato rimangono modeste e le condizioni negative del mercato del lavoro e l’affievolirsi degli stimoli fiscali continueranno a gravare sul reddito disponibile delle famiglie.
Infine l’Istat rileva che il rapporto tra il deficit ed il prodotto interno lordo si e’ attestato nel 2009 in Italia al 5,2% con il risultato peggiore dal 1996 a questa parte. Risultati negativi, secondo i dati Istat, anche per le entrate, scese nel 2009 del 2%. Segno meno, per la prima volta dal ’91 anche per l’avanzo primario che nel 2009 e’ stato di -0,6% contro il +2,5% dell’anno prima. Negativo anche il saldo corrente (risparmio): -2% nel 2009 contro il +0,8% del 2008.

Fonte: http://www.regioni.it/newsletter/newsletter.asp?newsletter_data=2010-04-07&newsletter_numero=1550#art2

Via libera alla detrazione dell’Iva
 solo per fatture emesse dal cedente

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Nei conteggi non vanno presi in considerazione i documenti rilasciati da chi non è stato controparte nel rapporto
In tema di determinazione del reddito d’impresa, commette il reato di dichiarazione fraudolenta il contribuente che si detrae i costi realmente sostenuti per una fattura solo “soggettivamente inesistente”.
L’importante precisazione arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 10394 del 16 marzo, ha trattato il ricorso di un’imputata accusata di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante fatture false.

Il fatto
A seguito dell’adozione nei confronti di un’imputata dei decreti di sequestro probatorio e preventivo perché indagata del delitto di associazione a delinquere (articolo 416, codice penale) per partecipazione a un’associazione criminosa finalizzata alla commissione di reati tributari, nonché per i delitti di cui agli articoli 2 e 8 del Dlgs 74/2000 (contenente la nuova disciplina dei reati fiscali), per avere utilizzato nella dichiarazione Iva 2007 fatture per operazioni soggettivamente inesistenti in concorso nell’emissione di tali documenti da parte di una Srl, il tribunale competente confermava con ordinanza i provvedimenti adottati.

L’indagata ricorre per cassazione, denunciando:
– violazione dell’articolo 2 del Dlgs 74/2000, per la non configurabilità del relativo reato in quanto si tratta di operazioni solo “soggettivamente” inesistenti per le quali l’imputata aveva effettivamente sostenuto i costi indicati in dichiarazione
– violazione dell’articolo 8 dello stesso Dlgs 74/2000, per erroneità della regula iuris utilizzata dal tribunale circa la configurabilità del concorso dell’indagata nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che era invece addebitabile alla società che ha “materialmente” emesso le fatture.

Per completezza espositiva, si aggiunge che l’articolo 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’imposta sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica nelle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi, mentre, a sua volta, l’articolo 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) sanziona penalmente chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Aspetti procedurali
La Cassazione ritiene parzialmente fondato il ricorso proposto, affermando che non è configurabile il concorso morale a titolo di istigazione tra colui che emette le fatture per operazioni inesistenti e colui che le utilizza, e viceversa, per la ragione che non assume più rilevanza – diversamente dal previgente regime punitivo – la fase preparatoria attuata dal contribuente per evadere l’imposta.

In particolar modo, la Corte adombra una differenza fondamentale tra il reato di cui all’articolo 2 e quello di cui all’articolo 8 del Dlgs 74/2000, in quanto mentre il primo configura un “reato di danno”, al pari della dichiarazione fraudolenta (articolo 3), della dichiarazione infedele (articolo 4) e dell’omessa dichiarazione (articolo 5), venendo a ledere direttamente l’interesse dello Stato alla riscossione dei tributi, il secondo invece configura un “reato di pericolo presunto”, con la cui locuzione si indica la punizione tout court della condotta “preparatoria” dell’evasione, consistente nella pura e semplice emissione di documenti fittizi da usare nelle dichiarazioni tributarie di terzi; condotta considerata idonea a mettere in pericolo l’interesse fiscale, anche se poi il terzo destinatario dei documenti non li utilizza concretamente nelle dichiarazioni fiscali.

Continuando nell’esegesi delle disposizioni contenute nel Dlgs 74/2000, la Cassazione aggiunge che, in deroga all’articolo 110 del codice penale (concorso di persone nel reato), il legislatore ha espressamente “escluso il concorso tra l’emissione e la utilizzazione di documenti fittizi, perché consentire che l’emittente sia chiamato a rispondere tanto del delitto di emissione, quanto di concorso nel delitto di utilizzazione tramite dichiarazione fiscale, significherebbe punirlo due volte per la medesima condotta” (è noto che nel sistema processuale penale – articolo 649 – vige il principio del divieto del ne bis in idem).
La deroga al concorso ovviamente opera nelle sole ipotesi previste dall’articolo 9 del Dlgs 74/2000, in quanto soggetti diversi dall’emittente o dall’utilizzatore possono concorrere nei reati ascritti, rispettivamente, all’emittente o all’utilizzatore secondo le regole ordinarie. In tale situazione, quindi, se il beneficiario utilizza poi effettivamente i documenti in una sua dichiarazione fiscale fraudolenta, egli non può essere punito due volte per lo stesso fatto, sia per il reato di cui all’articolo 2 sia a titolo di concorso morale per il reato di cui all’articolo 8. Infatti, secondo la trama argomentativa della motivazione della sentenza in esame, l’articolo 8 incrimina anche la mera emissione di fatture per operazioni inesistenti, punendola con la stessa pena prevista per il delitto di dichiarazione fraudolenta commessa avvalendosi proprio di fatture per operazioni inesistenti di cui all’articolo 2.

Decisione di merito
Nel merito, considerando che nei motivi di impugnazione l’imputata rimarca che nel caso di specie non sarebbe configurabile a suo carico il reato ipotizzato per la ragione che non sarebbero stati esposti in dichiarazione costi non sostenuti in quanto trattasi di fatture solo soggettivamente inesistenti, ossia di semplice simulazione soggettiva, la Suprema corte afferma che la censura, una volta che si è accertato che gli elementi passivi esposti in dichiarazione corrispondevano a costi effettivamente sopportati, potrebbe essere sostenibile soltanto per l’evasione nell’imposizione sui redditi, ma – alla stessa condizione – non potrebbe tuttavia avere alcuna validità nel sistema evasivo nell’imposta sul valore aggiunto, ove può essere configurabile anche in presenza di costi realmente sostenuti.

Va precisato, al riguardo, che la nozione di operazione soggettivamente inesistente risulta elaborata dalla giurisprudenza soprattutto con riguardo all’Iva (Cassazione 735/2010, 17377/2009, 15374/2002), mediante formulazione di principi che, costituendo applicazione di regole generali nell’ambito del contenzioso tributario, possono essere ritenuti comuni anche con riguardo all’applicazione di altri tributi. In particolare, con indirizzo ormai consolidato, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che:
• l’emissione della fattura da parte di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione non é riconducibile alla fattispecie – prevista dall’(abrogato) articolo 41, comma 3, del Dpr 633/1972 – dell’emissione di fattura recante indicazioni incomplete o inesatte, né a quella – prevista dall’articolo 21, comma 2, n. 1), del medesimo Dpr 633, testo vigente ratione temporis – di omissione dell’indicazione dei soggetti tra cui è effettuata l’operazione, ma va qualificata come fatturazione di un’operazione soggettivamente inesistente (Cassazione 5719/2007)
• in particolare, la nozione di fattura soggettivamente inesistente presuppone, da una parte, l’effettività dell’acquisto dei beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell’impresa utilizzatrice delle fatture e, dall’altra, la simulazione soggettiva, ossia la provenienza della merce da ditta diversa da quella che figura sulle fatture medesime (Cassazione 29467/2008)
• in ipotesi di inesistenza soggettiva, nella quale, pur essendo i beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell’impresa cessionaria, risulti che l’emittente della fattura è soggetto diverso dal cedente/prestatore, l’obbligo di corrispondere l’importo corrispondente all’imposta sull’operazione soggettivamente inesistente deriva dal precetto normativo di cui all’articolo 21, comma 7, Dpr 633/1972, mentre risulta evasa l’imposta dovuta, in base al fisiologico funzionamento del meccanismo Iva, per l’operazione effettivamente realizzata (Cassazione 6378/2006)
• nell’ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell’imposta versata in rivalsa al soggetto, diverso dal cedente/prestatore, che ha, tuttavia, emesso la fattura, non sorge immancabilmente, per il solo fatto dell’avvenuta corresponsione di imposta ivi formalmente indicata, ma richiede, altresì, che il committente/cessionario, il quale invochi la detrazione, fornisca, sul proprio stato soggettivo in ordine all’altruità della fatturazione, riscontri precisi, che non si esauriscono nella prova dell’avvenuta consegna della merce e del pagamento della stessa nonché dell’Iva riportata sulla fattura emessa dal terzo, trattandosi di circostanze non decisive, rispetto al thema probandum, in rapporto alle peculiarità del meccanismo dell’Iva e dei relativi, possibili, abusi (Cassazione 1950/2007)
• qualora l’Amministrazione contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture in quanto relative a operazioni inesistenti e fornisca attendibili riscontri indiziari sull’inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indebiti (Cassazione 21953/2007).

Del resto, l’intero meccanismo dell’Iva che poggia sul presupposto che il tributo sia versato a chi ha eseguito prestazioni imponibili (che a sua volta potrà compensarla con l’Iva corrisposta per l’acquisto di beni e di servizi) mentre il versamento dell’Iva a un soggetto non operativo apre la strada al recupero indebito dell’imposta stessa, trova riscontro anche nella giurisprudenza comunitaria. La Corte di giustizia (sentenze n. 78/2003, cause C-78/02 e C-79/02, e n. 566/2009, causa C-566/07) ha sottolineato che l’avvenuta fatturazione di un’operazione con applicazione dell’Iva mediante addebito alla controparte non è elemento assorbente per stabilire che il tributo resti definitivamente dovuto, in quanto tale effetto discende dalla ricorrenza delle condizioni oggettive e soggettive per l’applicazione dell’imposta medesima, rispetto alle quali l’addebito, isolatamente considerato, “non ha che una valenza indicativa del comportamento tenuto dal soggetto passivo”.

Conclusioni
Alla stregua delle considerazioni svolte, la Cassazione afferma l’esclusione, nel caso trattato, del concorso fra il delitto di emissione di documenti fittizi e quello relativo alla dichiarazione fraudolenta in capo al beneficiario dell’attività di produzione di documenti fittizi successivamente utilizzati nella dichiarazione al fine di eludere o evadere le imposte, demandando al giudice del rinvio l’attuazione delle seguenti direttive:
a. escludere il concorso tra emittente e utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti
b. ritenere configurabile nella fattispecie unicamente il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex articolo 2 del Dlgs 74/2000, solamente per l’evasione dell’Iva, configurando altresì la medesima violazione ai fini delle imposte dirette qualora siano stati indicati in dichiarazione costi in tutto o in parte inesistenti relativi a operazioni fittizie.
Il tutto subordinatamente alla prioritaria valutazione nella fattispecie del tempus commissi delicti, poiché la possibilità di adozione del sequestro per equivalente finalizzato alla confisca è stata estesa dal legislatore ai reati tributati per i fatti delittuosi consumati a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Salvatore Servidio
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/libera-alla-detrazione-dell-iva-solo-fatture-emesse-dal-cedente

Contributi per la ripresa produttiva.
 Ecco la mappa degli incentivi 2010

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In Gazzetta il decreto attuativo con la distribuzione per settore dei 300 milioni di euro assegnati al fondo
Fino a mille euro per sostituire la vecchia cucina con un modello componibile dotata di almeno due elettrodomestici ad alta efficienza energetica, contributo massimo di 750 euro per acquistare un motociclo di categoria “euro 3” rottamandone uno più inquinante (“euro 0” o “euro 1”). Sono solo due dei numerosi bonus acquisti illustrati nel decreto attuativo del Dl incentivi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile.

Il decreto legge n. 40 del 25 marzo scorso (Dl incentivi) ha infatti previsto – all’articolo 4, comma 1 – l’istituzione di un fondo per favorire la domanda in determinati settori produttivi, finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e sicurezza sul lavoro. Le risorse finanziarie stanziate sono complessivamente 300 milioni di euro, che il decreto interministeriale (Sviluppo economico, Economia e Finanze, Ambiente e Tutela del territorio e del mare) 26 marzo 2010, apparso sulla G.U. di ieri, distribuisce tra una decina di comparti, indicando gli importi assegnati a ciascuno di essi, il contributo unitario spettante e i requisiti necessari per accedervi.

L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticata dal venditore al momento dell’acquisto. I contributi, tranne quelli per l’acquisto di immobili ad alta efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori benefici previsti da altre norme per gli stessi prodotti.

Le operazioni di vendita “incentivate” sono quelle stipulate tra la data di pubblicazione del decreto (6 aprile 2010) e il 31 dicembre di quest’anno. Sempre che, ovviamente, le risorse non finiscano prima. A tal riguardo, è previsto che il ministero dello Sviluppo economico informerà periodicamente, via Internet, in merito ai fondi ancora disponibili, annunciando altresì il loro eventuale esaurimento.

Cucine componibili: 60 milioni
Sconto del 10%, con un contributo massimo di 1.000 euro, per sostituire la vecchia cucina con una nuova, componibile, dotata di almeno due elettrodomestici ad alta efficienza (frigorifero o congelatore di classe almeno A+, forno di classe A, piano di cottura con dispositivo di sorveglianza della fiamma, lavastoviglie non inferiore alla classe A/A/A; il prezzo di acquisto di eventuali elettrodomestici di classe diversa non rientra nell’importo agevolabile). Inoltre, i nuovi mobili devono essere accompagnati dalla scheda identificativa del prodotto, rispettare le norme sull’emissione di aldeide formica e dotati di appositi contenitori per la raccolta differenziata. Il possesso di tutti i requisiti deve essere attestato dal produttore, mentre il venditore deve dichiarare che l’acquisto è avvenuto in sostituzione di una cucina in uso.

Elettrodomestici e cucine ad alta efficienza: 50 milioni
Sconto del 20% per la sostituzione dei seguenti beni:

•    lavastoviglie con analoghi apparecchi di classe non inferiore alla A/A/A, ossia A di efficienza energetica, A di efficienza di lavaggio, A di efficienza di asciugatura (contributo massimo: 130 euro)
•    forni elettrici con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore alla A (contributo massimo: 80 euro)
•    piani cottura con analoghi apparecchi dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma (contributo massimo: 80 euro)
•    cucine di libera installazione con analoghe cucine provviste di forno elettrico di classe A e piano cottura dotato di valvola di sicurezza (contributo massimo: 100 euro)
•    cappe con analoghe cappe climatizzate (contributo massimo: 500 euro)
•    scaldacqua elettrici con installazione di pompe di calore con coefficiente di prestazione pari almeno a 2,5 dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria (contributo massimo: 400 euro).

Motocicli: 12 milioni
Sconto del 10%, con un contributo massimo di 750 euro, per chi acquista un motociclo “euro 3” fino a 400 cc di cilindrata o con potenza non superiore a 70 kW, provvedendo contestualmente a rottamare un motociclo o un ciclomotore “euro 0” o “euro 1”. Contributo raddoppiato (sconto del 20%, con contributo fino a 1.500 euro) in caso di acquisto di motocicli dotati di alimentazione elettrica, doppia o esclusiva.

Nautica: 20 milioni
Sconto del 20%, con un contributo massimo di 1.000 euro, per chi sostituisce motori fuoribordo di vecchia generazione con motori a basso impatto ambientale fino a 75 kW di potenza.
Sconto del 50%, sino a un massimo di 200mila euro per azienda, per l’acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale.

Rimorchi: 8 milioni
Contributo di 1.500 euro per chi acquista un nuovo rimorchio (3.000 per un semirimorchio) di categoria O4 (con massa superiore a 10 tonnellate) e dotato di dispositivo di frenata “ABS”, e rottama un analogo veicolo con oltre 15 anni di età e non dotato di “ABS”. Il contributo sale, rispettivamente, a 2.000 e 4.000 euro se il nuovo rimorchio o semirimorchio è dotato anche di sistemi di controllo elettronico della stabilità.

Macchine agricole: 20 milioni
Sconto del 10% per chi acquista – rottamando un analogo prodotto fabbricato prima del 31 dicembre 1999 – macchine agricole e movimento terra, comprese quelle operatrici, a motore, con potenza non superiore del 50% all’originale sostituito. La demolizione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo macchinario e va certificata al concessionario o venditore che, a pena di decadenza dal contributo, trasmetterà una copia dell’attestato al soggetto che eroga il bonus. L’incentivo del 10% spetta solo se il concessionario o il venditore pratica uno sconto di pari misura sul prezzo di listino.

Gru per l’edilizia: 40 milioni
Sconto del 20%, con un contributo massimo di 30mila euro, per chi acquista gru a torre per l’edilizia, previa certificata rottamazione di analoga apparecchiatura messa in esercizio prima del 1985.

Efficienza energetica industriale: 10 milioni
Sconto del 20% per l’acquisto dei seguenti beni:
•    variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 0,75 e 7,5 Kw (contributo massimo: 40 euro)
•    motori ad alta efficienza (IE2) di potenza compresa tra 1 e 5 kw (contributo massimo: 50 euro)
•    gruppi statici di continuità (UPS) ad alta efficienza di potenza fino a 10 kVA (contributo massimo: 100 euro)
•    batterie di condensatori per la riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti media e bassa tensione (contributo massimo: 200 euro).

Banda larga: 20 milioni
Contributo di 50 euro a favore di giovani tra i 18 e i 30 anni che attivano una nuova connessione a banda larga.

Immobili ad alta efficienza energetica: 60 milioni
Contributo di 83 euro per metro quadrato di superficie utile, nel limite massimo di 5mila euro, per chi acquista immobili di nuova costruzione, come prima abitazione della famiglia, con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30% rispetto ai valori indicati nell’allegato C, n. 1, della tabella 1.3 del Dlgs 192/2005. Il contributo è di 116 euro per metro quadrato, nel limite massimo di 7mila euro, se il fabbisogno di energia primaria è migliore almeno del 50%.
Nei 20 giorni precedenti la stipula dell’atto definitivo di compravendita, il venditore prenota l’agevolazione, per il cui ottenimento occorre allegare al contratto l’attestato di certificazione energetica rilasciata da un soggetto accreditato. Nei 45 giorni successivi alla stipula, l’acquirente trasmette al soggetto abilitato alla gestione dei bonus copia autentica dell’atto registrato.

Acquisti incentivati: semaforo verde dal 15 aprile

Prima del via libera all’acquisto dei prodotti con gli incentivi, i venditori devono registrarsi in un apposito elenco tramite il call center istituito ad hoc da Poste Italiane (numero verde 800.556.670).
Per gli abbonamenti ad internet veloce, invece, devono registrarsi non i rivenditori ma gli operatori delle telecomunicazioni, utilizzando l’indirizzo email [email protected].
Porte aperte agli acquisti con bonus da giovedì 15 aprile.

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/contributi-la-ripresa-produttiva-ecco-la-mappa-degli-incentivi-2010

Il 14 aprile asta di Btp

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Il MEF comunica che verrà disposta, per il giorno 14 aprile 2010, con regolamento 16 aprile 2010, emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti:

– Buoni del Tesoro Poliennali:

decorrenza : 15 gennaio 2010; settima tranche

scadenza : 15 aprile 2015;

tasso d’interesse annuo lordo : 3%

ISIN : IT0004568272

decorrenza : 1º marzo 2009; ottava tranche

scadenza : 1º marzo 2025;

tasso d’interesse annuo lordo : 5%

ISIN : IT0004513641

Il meccanismo di collocamento utilizzato per tutti i titoli di cui sopra sarà quello dell’asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all’interno di un intervallo di emissione che sarà annunciato con successivo comunicato stampa.

L’ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.

Sono ammesse a partecipare all’asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie indicate nei decreti recanti l’emissione dei suddetti titoli.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto. Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di tre offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all’importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all’importo medesimo.

I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. L’importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.

Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate – nel termine previsto dal sottoindicato calendario – mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d’Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d’Italia medesima e conosciute dagli operatori.

Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.

Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verranno pure indicati gli importi attribuiti agli “specialisti” nelle ultime tre aste.

Gli operatori partecipanti all’asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i titoli assegnati, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d’interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.

Agli operatori medesimi viene riconosciuta, quale compenso dell’impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione – commisurata all’ammontare nominale dei buoni assegnati – pari allo:

– 0,30% per i BTP 3% 15.01.2010/15.04.2015,

– 0,40% per i BTP 5% 1º.03.2009/2025.

Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto dal sottoindicato calendario; gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l’eventuale versamento di un acconto sull’importo nominale prenotato.

Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l’importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nonché ai dietimi d’interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.

Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:

BTP scad. 15.04.2015 BTP scad. 1º.03.2025
Prenotazione da parte del pubblico entro il 13 aprile 2010 13 aprile 2010
Presentazione domande in asta: entro le ore 11,00

del

14 aprile 2010 14 aprile 2010
Regolamento sottoscrizioni 16 aprile 2010 16 aprile 2010
Dietimi d’interesse da corrispondere 1 46

Gli operatori “specialisti in titoli di Stato” hanno facoltà di partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.

L’offerta della tranche supplementare è stabilita per ogni emissione, per un importo non superiore:

– al 10% dell’ammontare nominale massimo offerto per i BTP 15.04.2015,

– al 10% dell’ammontare nominale massimo offerto per i BTP 1º.03.2025.

Gli “specialisti” che non hanno partecipato all’asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

L’assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell’asta della presente emissione.

Le modalità e le condizioni per la partecipazione degli “specialisti” alle assegnazioni supplementari vengono indicate nei rispettivi decreti recanti l’emissione dei titoli suddetti.