Home Blog Page 3652

Lavoro e carriera, capo donna o boss con i pantaloni?

0

Da chi è meglio ricevere ordini e direttive sul posto di lavoro? Dal “classico” boss con i pantaloni oppure da un capo donna? Ebbene, in Lombardia quindici uomini su cento preferiscono avere a che fare, come responsabile sul posto di lavoro, con una donna. Il dato emerge da “Donna e impresa“, un’indagine realizzata dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza su un campione di 850 lombardi. Questo risultato, in particolare, emerge da un contesto che è comunque difficile a livello lavorativo per la donna, la quale per il lavoro e per la carriera iniziano ad affiorare, in particolare in Brianza ed a Milano, grossi problemi quando si ha a che fare con la maternità.

L’Ente camerale rivela come nella Regione Lombardia il peso della donna sul bilancio familiare sia non indifferente, visto che “copre” in media il 40% delle entrate; ma nello stesso tempo c’è nella Regione un 9% di donne che lavorano e che appartengono alla cosiddetta fascia delle “non garantite”, ovverosia a tempo determinato o con un contratto di lavoro flessibile.

Secondo quanto dichiarato dal Presidente del Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di commercio di Monza e Brianza, Mina Pirovano, è necessario che venga data più fiducia alle donne, a partire dal fornire maggiori opportunità per poter conciliare il lavoro con la famiglia; questo perché, tra l’altro, grossi passi avanti sono stati fatti, ma in ogni caso il processo di integrazione dell’imprenditoria e del lavoro femminile nel nostro Paese non si è ancora concluso.

E se il 15% dei lombardi preferisce il capo donna, il 65% dichiara che il sesso del capo non è importante. Il fatto che il processo di integrazione delle donne non si sia ancora concluso lo dimostrano i dati relativi alla presenza di donne nelle imprese lombarde: se infatti il 20% di queste hanno al loro interno il 60% di dipendenti donne, in generale la presenza femminile nel personale di tutte le imprese della Regione si attesta, con una percentuale pari al 30%, ben lontano da quel 50% “rappresentativo” della parità tra uomo e donna.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/lavoro-e-carriera-capo-donna-o-boss-con-i-pantaloni/26055/

730 2010 online, dove e quando presentarlo

0

E’ disponibile online, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, cliccando qui, il 730 2010, ovverosia il modello di dichiarazione dei redditi percepiti lo scorso anno che, tra l’altro, deve essere presentato dai lavoratori dipendenti. Sempre sul sito dell’Amministrazione finanziaria oltre al modello è possibile scaricare anche le relative istruzioni che permettono di compilare il modello passo passo sfruttando, tra l’altro, la possibilità di fruire delle deduzioni e delle detrazioni fiscali ammesse ed ammissibili per quest’anno.

Il 730 2010 può essere presentato al sostituto d’imposta entro e non oltre il 30 aprile 2010, oppure entro e non oltre il 31 maggio 2010 nel caso in cui il contribuente, invece, lo presenti attraverso un Caf oppure un professionista abilitato.

E’ fondamentale che il contribuente, nel momento in cui avrà presentato la dichiarazione nei termini, provveda a conservare tutta la documentazione che, in caso di controlli da parte del Fisco, dovrà essere esibita. In particolare, per quel che riguarda la documentazione associata alla presentazione del 730 2010, il contribuente ha l’obbligo di conservare i documenti fino al 31 dicembre del 2014.

I contribuenti che per la presentazione della dichiarazione dei redditi, pur potendola presentare con il 730 2010, optano per Unico 2010, allora in questo caso le modalità di presentazione cambiano. Il 730 2010, infatti, è possibile consegnarlo e presentarlo in forma cartacea presso gli uffici di Poste Italiane, mentre per il modello Unico, e Unico 2010 non sfugge a questa regola, la trasmissione della dichiarazione può avvenire solo ed esclusivamente per via telematica.

Presentando il modello 730 2010 attraverso i Caf o i professionisti abilitati, questi sono chiamati a verificare la conformità della dichiarazione, ovverosia che nel modello siano correttamente indicate, tra l’altro, le ritenute e le detrazioni di imposta in base alla documentazione esibita dal contribuente.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/730-2010-online-dove-e-quando-presentarlo/26067/

Bando RIDITT – Progetti di diffusione e trasferimento tecnologico e creazione di imprese hi-tech

0

2,5 milioni di euro per promuovere progetti di trasferimento tecnologico e di creazione di nuove imprese hi-tech: questo lo stanziamento messo a disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico per le aree sottoutilizzate (FAS) 2005. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 25 gennaio 2010.

L’obiettivo è agevolare attività di diffusione e trasferimento di tecnologie al sistema produttivo e la creazione di imprese ad alta tecnologia.
Al bando del Ministero dello Sviluppo Economico possono partecipare raggruppamenti composti da Università, Centri di ricerca pubblici, Associazioni imprenditoriali ed altre strutture no-profit attive nel settore della promozione dell’innovazione e della creazione di impresa hi-tech.
Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010.

Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected] o rivolgersi ai punti di contatto presso il Ministero dello Sviluppo Economico e l’IPI (Istituto per la Promozione Industriale).
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Programma RIDITT – Rete Italiana per la Diffusione dell’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico alle imprese, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito dall’IPI (Istituto per la Promozione Industriale).
Fonte: http://lazio-side.it/attualita/news/bando-riditt-progetti-di-diffusione-trasferimento-tecnologico-creazione-di-imprese-hi-tech.html

Collegato lavoro: il testo definitivamente approvato dal Senato

0

I dipendenti pubblici potranno essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di 12 mesi, anche per l’avvio di attività professionali e imprenditoriali.
Confermata la possibilità di assolvere agli obblighi scolastici con il contratto di apprendistato.
Queste alcune delle tante novità previste dal Collegato Lavoro (DDL 1167 B) approvato definitivamente il 3 marzo scorso e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
Nel provvedimento in oggetto sono, infatti, molte le novità nell’ambito della riforma del lavoro (e, già il passaggio dai “vecchi 9 articoli” del 2008 agli attuali 50 ne è una dimostrazione; tra di esse si possono segnalare:
la revisione del sistema sanzionatorio contro il lavoro sommerso;
la modifica delle sanzioni relative alle violazioni della disciplina dell’orario di lavoro;
i nuovi termini di impugnazione del licenziamento;
le nuove procedure di conciliazione e arbitrato;
le novità in materia di accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica;
le modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità;
le novità in materia di certificazione dei contratti di lavoro;
la delega per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi;
la delega per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti.
Vediamo, pertanto, nello specifico tutto quanto contenuto nel testo.
Conciliazione e arbitrato – Licenziamento
L’apertura del commento dice già tutto…..Il tentativo di conciliazione nel processo del lavoro non costituirà più condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Viene ridisegnata la sezione del nostro codice di procedura civile recante disposizioni in tema di controversie individuali di lavoro, con la trasformazione del tentativo di conciliazione in una fase meramente eventuale.
Nel processo del lavoro, quindi, si è reso facoltativo il tentativo di conciliazione nelle controversie individuali e in particolare quelle relative all’arbitrato; infatti, avvalendosi di questo istituto (solo se previsto dai contratti collettivi nazionali), le parti contrattuali potranno definire clausole compromissorie al fine di affidare la risoluzione delle controversie ad un collegio arbitrale
L’art. 31 della legge in commento contiene le disposizioni che hanno dato spazio (e sicuramente ne daranno in seguito) a vivaci dibattiti.
Il comma 5 prevede la possibilità di inserire nei contratti di lavoro delle clausole con cui il lavoratore e il datore di lavoro decidono di devolvere le eventuali future controversie a un arbitrato, invece che al Giudice del lavoro.
Simili clausole saranno valide a patto e condizione che siano consentite dalla contrattazione collettiva (anche se la legge prevede che, dopo diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, si potranno comunque sottoscrivere) e che siano, in ogni caso, certificate da una delle Commissioni di certificazione previste dalla legge Biagi.
Impugnazione del licenziamento:perde di efficacia se il ricorso non è depositato in tribunale o non è comunicata alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato entro180 giorni dalla data del deposito del ricorso nella cancelleria o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione.
Pertanto, secondo quanto stabilito dall’art. 34, resta fermo l’obbligo per il lavoratore licenziato di impugnazione il licenziamento entro 60 giorni dalla sua comunicazione, ma nei successivi 180 giorni il lavoratore ha l’onere (a pena di inefficacia dell’impugnazione e, quindi, di decadenza dall’azione) di proporre ricorso avanti al Giudice del lavoro.
La stessa procedura viene prevista per una serie di situazioni diverse dal licenziamento, quali ad esempio l’impugnazione del termine apposto al contratto di lavoro, trasferimenti, somministrazione irregolare.
Pubblica Amministrazione
Esecuzione forzata P.A. Nell’articolo 44 del provvedimento si prevede l’estensione della normativa ex l. 30/1997 anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti c.p.c. promossi nei confronti di enti e istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale.
Per quanto concerne l’aspettativa per l’avvio di attività professionali e imprenditoriali già citati all’inizio del commento, è opportuno precisare che trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici facendo salva la disciplina speciale in materia di aspettativa relativa agli appartenenti a carriera diplomatica e prefettizia, magistrati ordinari, amministrativi e contabili e avvocati e procuratori dello stato.
Le pubbliche amministrazioni saranno tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l’assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.
Ammortizzatori sociali
Ancora uno slittamento. Il Governo, entro il termine di 36 mesi dalla entrata in vigore della legge in commento, dovrà aver cura di revisionare la disciplina degli ammortizzatori sociali, riordinare la normativa in materia di servizi per l’impiego, incentivi alla occupazione e apprendistato e in materia di occupazione femminile
Lavoro nero e sommerso
La nuova misura della sanzione amministrativa torna ad essere prevista solo in caso di rapporto di lavoro subordinato.
In caso di impiego di lavoratori subordinati in nero si applica una sanzione amministrativa che va da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
L’importo della sanzione diminuisce ad 1.000 a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore venga regolarmente impiegato successivamente dallo stesso datore.
Per quanto riguarda le sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare è aumentato del 50%.
Con l’emanazione di tale legge è stata, pertanto, prevista una riduzione delle sanzioni per i soggetti che, dopo aver utilizzato lavoro irregolare, abbiano successivamente regolarizzato il lavoratore in tal modo impiegato.
Viene esclusa l’applicazione delle sanzioni amministrative e civili relative all’impiego di lavoro sommerso nella ipotesi in cui, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti trovi evidenza la volontà di non occultare il rapporto, anche se si tratta di una diversa qualificazione del rapporto stesso (il caso tipico è quello in cui è stato utilizzato il lavoro a progetto in luogo del lavoro subordinato).
Certificazione del contratto
Assume valenza anche in giudizio. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle relative clausole, il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro, salvo i seguenti casi:
– erronea qualificazione del contratto;
– vizi del consenso;
– difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
La disciplina sulla certificazione dei contratti è stata, quindi, ampliata sia per il campo di applicazione sia rafforzando il suo valore vincolante.
Passaggio significativo della nuova disposizione è, poi, quello della certificazione per via telematica delle assenze dal lavoro per malattia: viene abbandonato il certificato cartaceo, per lasciare il posto a quello on line che il medico dovrà inviare all’INPS.
Ispezioni
Alla conclusione delle attività di verifica, deve essere rilasciato al datore di lavoro (o alla persona presente all’ispezione, con l’obbligo di tempestiva consegna al datore) il verbale di primo accesso con contenuti obbligatori per le ispezioni che durano più di un giorno.
Permessi
Diverse modalità di fruizione dei tre giorni di permesso per l’assistenza di familiari disabili gravi.
Contratti di lavoro
Novità anche per le tipologie contrattuali di lavoro: torna in vita lo staff leasing, ovvero il contratto di somministrazione.
Apprendisti all’età di 15 anni: sarà possibile assolvere all’ultimo anno di obbligo di istruzione mediante il contratto di apprendistato (in azienda), a condizione della necessaria intesa tra Regioni, Ministero del Lavoro e Ministero dell’istruzione, sentite le parti sociali.
In particolare, la norma prevede che l’obbligo di istruzione, fissato a sedici anni, potrà essere assolto all’interno dei percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.
Per quanto concerne il contratto a termine si prevede che il datore di lavoro, nei casi in cui sia disposta la trasformazione del contratto da determinato a indeterminato, è obbligato a risarcire il lavoratore con una indennità onnicomprensiva da 2,5 a 12 mensilità, ridotta alla metà nel caso di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a termine nell’ambito di specifiche graduatorie.
Ancora novità per il lavoro a progetto; la legge interviene nei casi in cui venga accertata la natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e non.
In tali casi, il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità di retribuzione, nel caso in cui abbia offerto entro il 30 settembre 2008, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi della disciplina transitoria sulla stabilizzazione dell’occupazione.
In questo modo, si introduce una “penalizzazione” per quei collaboratori che, pur potendo accettare l’adesione alle misure di emersione previste dalla normativa del 2007, hanno rinunciato all’assunzione.
Lavori usuranti
L’art. 1 prevede delle norme di favore per i lavoratori che hanno svolto lavori usuranti. Nei confronti di tali soggetti, viene anticipato il momento di maturazione della pensione di anzianità: si potrà, infatti, smettere di lavorare 3 anni prima della soglia vigente.
La norma introduce una clausola di salvaguardia in base alla quale ha la priorità il lavoratore che, a parità di tempi di presentazione della domanda, ha trascorso più tempo in attività usurante. Si tratta di una norma di delega che dovrà essere specificata con apposito provvedimento.
Borsa continua nazionale del lavoro
Viene previsto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di conferire ai nodi regionali e interregionali della Borsa continua nazionale del lavoro tutte le informazioni relative alle procedure comparative effettuate per il conferimento degli incarichi di collaborazione, oltre che alle procedure selettive e di avviamento effettuate per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e con contratti di lavoro flessibile, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione del bando di concorso.
Viene, altresì, previsto l’obbligo per le università pubbliche e private di conferire alla Borsa continua nazionale del lavoro i curricula dei propri laureati.
(Altalex, 9 marzo 2010. Nota di Manuela Rinaldi)
Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idu=143290&cmd5=ac265b1bc42e01dbe234216e9f6c78ee&idnot=10761

La cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione della società

0

Le Sezioni unite civili della Cassazione con la pronuncia 22 febbraio 2010, n. 4062 sono intervenute per definire una situazione d’incertezza venuta a determinarsi nella giurisprudenza di legittimità a seguito della modifica apportata all’articolo 2495, Codice civile, dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, articolo 4, che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ha dettato la nuova disciplina in tema di cancellazione delle società (di capitali e cooperative) dal registro delle imprese.
Così recita l’Ordinanza di remissione (Cass. civ., sez. I, ordinanza 15 settembre 2009, n. 19804) degli atti al primo presidente per assegnazione della risoluzione del contrasto alle SS.UU.: “Premesso che la disposizione dell’art. 2495 c.c., che, nella recente riforma societaria stabilisce la definitiva estinzione della società dopo la sua cancellazione dal Registro delle imprese, è stata diversamente interpretata dalle Sezioni semplici della Corte, nel senso che alcune hanno affermato ed altre negato che la nuova disposizione abbia efficacia interpretativa del vecchio articolo 2456 c.c., che il nuovo art. 2495 c.c. ha sostituito, si rimettono gli atti al primo presidente per l’eventuale assegnazione della risoluzione del contrasto alle SS.UU.”.
Orientamento giurisprudenziale prima della riforma
Occorre premettere che prima dell’introduzione della riforma, sulla base della concorde giurisprudenza di legittimità, costituiva ius receptum che l’atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese aveva funzione di pubblicità e non ne determinava l’estinzione, ove non fossero ancora esauriti tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa.
Conseguentemente, fino a tale momento, permaneva la legittimazione processuale in capo alla società e doveva escludersi, anche con riferimento alle successive fasi d’impugnazione, che, intervenuta la cancellazione, il processo già iniziato dovesse proseguire nei confronti o su iniziativa delle persone fisiche che la rappresentavano in giudizio o dei soci.
L’orientamento giurisprudenziale, in sintesi, era favorevole ad un’interpretazione del Codice che disponeva per la prosecuzione della capacità giuridica e della soggettività delle società commerciali anche dopo la cancellazione dell’iscrizione nel registro delle imprese e dopo il loro scioglimento e la successiva liquidazione del patrimonio sociale.
Tale orientamento garantiva soprattutto i creditori con l’affermazione del permanere di una soggettività ridotta e di una limitata prosecuzione della capacità processuale della società la cui iscrizione era stata cancellata.
A decorrere dal 1° gennaio 2004, la norma di riferimento (già contenuta nell’articolo 2456 del codice civile) è costituita dall’articolo 2495 che contiene la nuova disciplina in tema di cancellazione delle società (di capitali e cooperative) dal registro delle imprese.
In particolare, il secondo comma dell’articolo citato, antepone al vecchio testo, che prevede le azioni dei creditori insoddisfatti nei confronti di soci e liquidatori, la locuzione “ferma restando l’estinzione della società”.
Sull’interpretazione di tale disposizione, con particolare riguardo all’ambito soggettivo d’applicabilità e alla retroattività o meno della previsione normativa, si sono formati nel tempo due orientamenti ben definiti, cui fa riferimento l’Ordinanza di remissione alle SS.UU..
Primo indirizzo interpretativo
Secondo un primo filone interpretativo post riforma, alcune sentenze, nella scia del precedente orientamento (Cass. civ. Sez. I, 09-09-2004, n. 18191; Cass. civ. Sez. V, 10-10-2005, n. 19732; Cass. civ. Sez. III, 02-03-2006, n. 4652; Cass. civ. Sez. III, 23-05-2006, n. 12114), hanno stabilito, con riguardo sia alle società di persone sia alle società di capitali, che l’atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese, così come il suo scioglimento, con instaurazione della fase di liquidazione, non determina l’estinzione della persona giuridica ove non siano esauriti tutti i relativi rapporti giuridici a seguito della procedura di liquidazione, in altre parole non siano definite tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi.
Seguendo questa prima linea interpretativa, per i rapporti giuridici rimasti in sospeso e non definiti, non accadrebbe la perdita della legittimazione processuale della società e un mutamento nella rappresentanza sostanziale e processuale della stessa, che permarrebbe in capo ai medesimi organi che la rappresentavano prima della cancellazione.
Secondo indirizzo interpretativo
In senso contrario, altre numerose pronunce (Cass. civ. Sez. I, 28-08-2006, n. 8618; Cass. civ. Sez. I, 28-08-2006, n. 18618; Cass. civ. Sez. lavoro, 18-09-2007, n. 19347; Cass. civ. Sez. II Sent., 15-10-2008, n. 25192; Cass. civ. Sez. II Sent., 15-10-2008, n. 25192; Cass. civ. Sez. I Sent., 12-12-2008, n. 29242; Cass. civ. Sez. III Sent., 13-11-2009, n. 24037) secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese produce estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti.
Peraltro, la modifica dell’articolo 2495 del Codice civile, è stata applicata anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperative.
Inoltre, alla norma è stata riconosciuta una funzione “ricognitiva” e quindi portata retroattiva, con applicazione anche alle cancellazioni avvenute prima della riforma del diritto societario, con la sola esclusione dei rapporti esauriti e degli effetti già irreversibilmente verificatisi.
Stando a tale interpretazione della norma, sarebbe inammissibile qualsiasi azione giudiziaria proposta nei confronti di un soggetto cancellato dal registro delle imprese, in quanto entità inesistente.
Per inesistenza del soggetto proponente e conseguente difetto di rappresentanza processuale, dovrebbe ritenersi inammissibile, ad esempio, un ricorso per Cassazione proposto da una società cancellata dal registro delle imprese dopo la notifica dell’atto d’appello.
Decisione delle Sezioni Unite
Per dirimere il contrasto tra i due richiamati orientamenti si è ravvisata l’opportunità di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.
Il collegio “allargato” della Suprema Corte ha in sintesi stabilito che “l’iscrizione della cancellazione della società di capitali nel Registro delle Imprese, determina, dal 1° gennaio 2004, data d’entrata in vigore della modifica normativa apportata all’art. 2495 c.c., l’estinzione della società”.
Per le Sezioni Unite “l’art. 2495, comma secondo, c.c. come modificato dall’art. 4, D.Lgs. n. 6 del 2003 è norma innovativa e ultrattiva che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza della indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci, dopo l’entrata in vigore della norma, con le novità previste agli effetti processuali per le notifiche intraannuali di dette citazioni, in applicazione degli artt. 10 e 11 delle Preleggi e dell’art. 73, ultimo comma, Costituzione”.
La modifica dell’articolo 2495 del Codice civile deve essere interpretata nel senso che “l’iscrizione nel Registro delle Imprese delle società di persone, come la fine della loro legittimazione e soggettività è soggetta a pubblicità di natura dichiarativa”.
Dal 1° gennaio 2004, “per le società di persone, esclusa la efficacia costitutiva della cancellazione iscritta nel registro, può affermarsi la efficacia dichiarativa della pubblicità della cessazione dell’attività di impresa collettiva, opponibile dal 1° luglio 2004 ai creditori che agiscano contro i soci, ex artt. 2312 e 2324 c.c., norme in base alle quali si giunge ad una presunzione del venir meno della capacità e legittimazione di esse anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti”.
Precisano, inoltre, le Sezioni Unite, che “la natura costitutiva riconosciuta per legge a decorrere dal 1° gennaio 2004 degli effetti delle cancellazioni già iscritte e di quelle future per le società di capitali che con esse si estinguono, comporta, anche per quelle di persone, che, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società, si abbia una vicenda estintiva analoga con la fine della vita di queste contestuale alla pubblicità, la quale resta dichiarativa degli effetti da desumere dall’insieme delle norme pregresse e di quelle novellate che, per analogia juris determinano una interpretazione nuova della disciplina pregressa della società di persone”.
Quanto alla questione sottoposta al Collegio unito, nello specifico trattatasi di decidere se una Cooperativa (ricorrente in Cassazione) cancellata dal registro delle imprese nel settembre 2004 doveva ritenersi estinta già alle date di due opposizioni, proposte entrambe del 2007.
La società cooperativa cancellata il 17 settembre 2004 è stata considerata “da tale data estinta e, pertanto, priva di legittimazione sostanziale e processuale”.
Per tale motivo “ad essa è stata dal Giudice del merito negata la legittimazione al procedimento esecutivo”.
Ovviamente il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile ”stante la inesistenza come soggetto di diritto della ricorrente cooperativa allorché ha resistito alle opposizioni proposte sin dal settembre 2004, già carente di legittimazione in quella sede, tale era anche al momento della proposizione del presente ricorso”.
Le Sezioni unite civili della Cassazione, in conclusione, hanno quindi deciso che le società, anche quelle di persone, si estinguono definitivamente con la cancellazione dal registro delle imprese, per effetto della riforma del diritto societario, introdotta dal D.Lgs. n. 6/2003.
(Altalex, 11 marzo 2010. Nota di Giuseppe Mommo)
Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idnot=49410

Vino italiano, sei bottiglie su dieci hanno la denominazione

0

Nel nostro Paese il 60% della raccolta di uva è destinato a vini con la denominazione tra IGT, DOC e DOCG; a farlo presente è la Coldiretti dopo l’approvazione in via definitiva, da parte del Consiglio dei Ministri, di un Decreto legislativo finalizzato a tutelare sia i prodotti ad Indicazione Geografica (IG), sia quelli a Denominazione d’Origine (DO); nel dettaglio, l’Organizzazione degli agricoltori ricorda come il nostro Paese possa vantare su ben 137 vini “IGT”, ovverosia ad Indicazione Geografica Tipica, 320 vini “DOC“, a Denominazione d’Origine Controllata, ed altri 41 che sono “DOCG“, ovverosia a Denominazione d’Origine Controllata e Garantita.

Ne consegue che secondo la Coldiretti per queste produzioni made in Italy di qualità si deve fare in modo sia di garantire la riconoscibilità, sia il loro elevato livello qualitativo anche a fronte di una minore burocrazia. L’Organizzazione degli agricoltori, non a caso, sottolinea come sia necessaria in materia una semplificazione amministrativa che allenti la presa sui produttori che sono letteralmente assillati dagli adempimenti.

In tal senso la Coldiretti, tra l’altro, caldeggia, riguardo alla riforma della Legge numero 164 del 1992, la messa a punto dei decreti attuativi. Per quanto riguarda l’approvazione del decreto legislativo sulla tutela delle Denominazioni e delle Indicazioni, l’Organizzazione degli agricoltori ha ben accolto la norma che prevede l’obbligo di indicare per il vino l’annata relativa alla produzione; in questo modo, infatti, si forniscono maggiori garanzie per il consumatore, ma anche una maggiore qualifica del prodotto nel momento in cui viene esportato.

E proprio in materia di esportazioni, a conferma del ruolo strategico della produzione vinicola in agricoltura e per l’agricoltura, la Coldiretti ricorda che siamo, quando si parla di vino, i primi produttori mondiali con un fatturato complessivo 2009 su valori record, e pari a circa 10 miliardi di euro, a fronte di un contributo all’export agroalimentare made in Italy pari a ben 3,6 miliardi di euro.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/vino-italiano-sei-bottiglie-su-dieci-hanno-la-denominazione/26025/

Telecom: Asati plaude a nuovo regolamento Consob

0

Per quel che riguarda Telecom Italia, nel passato ci sono stati numerosi conflitti di interesse che da un lato hanno danneggiato sempre i piccoli azionisti, e dall’altro hanno provocato all’operatore ex monopolista sia danni gravi alla propria immagine, sia un indebolimento della struttura economica e patrimoniale della società. Questo, in estrema sintesi, è quanto sostiene l’Ing. Franco Lombardi, Presidente di Asati, Associazione Azionisti Telecom Italia, in concomitanza con l’approvazione, da parte della Consob, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, di un nuovo regolamento sulle operazioni con parti correlate.

Al riguardo, infatti, Asati plaude al nuovo regolamento visto che in questo modo ci si spinge verso una maggiore tutela per quello che di norma è l’anello debole dell’azionariato, ovverosia gli azionisti di minoranza. A fronte di questa novità, ben gradita dall’Associazione, Asati auspica di conseguenza che nel nostro Paese venga messa la parola fine e venga superato ogni guasto prodotto da quello che in gergo viene definito come il “capitalismo di relazione“.

L’Ing. Franco Lombardi, in merito, pone infatti l’accento sul fatto che con il nuovo regolamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa si contribuisce ad incrementare il livello di trasparenza tra quelle parti che presentano potenzialmente dei conflitti di interesse, con la conseguenza che, nel caso di un contrasto, in sede di Consiglio di Amministrazione, con gli Amministratori indipendenti, si può anche coinvolgere l’Assemblea degli Azionisti.

E riguardo alla vicenda che ha coinvolto Telecom Sparkle, l’Ing. Franco Lombardi per Asati nei giorni scorsi aveva sottolineato proprio la necessità di una nuova etica in Telecom Italia al fine di ribaltare tra i dipendenti e gli azionisti quella percezione negativa in merito alle aspettative di crescita e di sviluppo del colosso italiano delle telecomunicazioni.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/telecom-asati-plaude-a-nuovo-regolamento-consob/26011/

Ricerca industriale: 565 milioni per progetti di innovazione

0

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca promuove progetti di ricerca industriale su specifici ambiti e settori prioritari nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Le proposte vanno presentate entro il 9 aprile 2010. Le risorse a disposizione, a valere sul PON Ricerca e competitività 2007-2013, sono pari a 465 milioni di euro, così suddivise: – Regione Calabria: 80 milioni – Regione Campania: 145 milioni – Regione Puglia: 150 milioni – Regione Siciliana: 90 milioni I progetti possono prevedere, oltre alla ricerca industriale, anche attività non preponderanti di sviluppo sperimentale e iniziative di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca. Possono presentare domanda di cofinanziamento le piccole e medie imprese, le imprese artigiane, le grandi imprese, i consorzi e le società consortili, i centri di ricerca e i parchi scientifici e tecnologici. Inoltre, tutti i soggetti ammissibili (esclusi i parchi scientifici e tecnologici) possono presentare progetti congiunti con le Università, l’ENEA, l’Asi ed altri organismi di ricerca. Sarà premiata la collaborazione delle piccole e medie imprese – in qualità di partner tecnologici – con le Grandi imprese, laddove la PMI partecipi alle attività di ricerca (per almeno il 35% dei costi preventivati e ritenuti ammissibili). Risorse aggiuntive a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) pari a complessivi 100 milioni di euro saranno utilizzate per cofinanziare interventi che prevedono la realizzazione di una quota di attività al di fuori delle Regioni della Convergenza per un importo non superiore al 25% del costo complessivo del progetto di ricerca.

Fonte: http://lazio-side.it/attualita/news/ricerca-industriale-565-milioni-per-progetti-di-innovazione.html

Incentivi e crisi, per Codacons troppo pochi 300 milioni

0

Il Governo italiano a quanto pare, ed in base a quanto appreso nelle ultime ore, intende mettere a punto un pacchetto di incentivi avente un ammontare pari a circa 300 milioni di euro; ebbene, a fronte degli svariati milioni di famiglie italiane che fanno i salti mortali ogni mese per sbarcare il lunario, secondo il Codacons 300 milioni di euro rappresentano una cifra irrisoria che non potrà dare quella scossa necessaria al rilancio dell’economia. Inoltre, secondo l’Associazione l’Esecutivo non può pensare di destinare i 300 milioni attraverso il sistema degli interventi e dei finanziamenti a pioggia che vadano ad includere diversi settori dell’economia.

In questo modo, infatti, si rischia la dispersione ed un effetto nullo sul rilancio del ciclo. A conti fatti, quindi, servirebbero misure ma soprattutto una “dote” superiore a 300 milioni di euro specie se si legge l’ultimissimo Rapporto sui consumi della Confcommercio, da cui è emerso come il nostro Paese ci metterà anni per acquisire un livello di crescita degno di questo nome, e per recuperare i livelli del prodotto interno lordo del periodo pre-crisi.

Al riguardo il Codacons ricorda come il 2009 sia stato per l’Italia un anno eccezionalmente negativo con un crollo del prodotto interno lordo certificato dall’Istat pari a -5,1%; trattasi di numeri che non si vedevano dai tempi dei bombardamenti del 1943-1945, ovverosia quelli della seconda guerra mondiale, ragion per cui per l’Associazione a fronte di tale eccezionalità servono e sarebbero serviti interventi altrettanto eccezionali.

Che la situazione non sia delle più rosee lo dimostrano anche gli ultimi dati relativi agli incassi del Fisco sull’IVA, che sono scesi del 7% e che, secondo quanto messo in evidenza dalla Federconsumatori, certificano il fatto che sarebbero necessari interventi per il rilancio della domanda di mercato piuttosto che spingersi verso annunci di una ripresa dell’economia che ancora non c’è.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/incentivi-e-crisi-per-il-codacons-troppo-pochi-300-milioni/26015/

Trenitalia: alta velocità, record passeggeri

0

Nel periodo gennaio – febbraio 2010, sui treni Frecciarossa e su quelli Frecciargento, sono saliti a bordo ben tre milioni di passeggeri; a darne notizia sono le Ferrovie dello Stato nel sottolineare come ci sia stato un forte incremento sulle tratte AV più trafficate, a partire dalla Milano – Napoli con un +27% e la Roma – Milano con un +20% di incremento dei passeggeri rispetto ai primi due mesi del 2009. A spingere in alto il traffico contribuiscono anche le varie promozioni che Trenitalia ha messo a punto per permettere ai passeggeri, rispettando le condizioni di acquisto, di acquistare il biglietto con un forte sconto rispetto al prezzo pieno.

Nel dettaglio, sempre nel primo bimestre 2010, le FS hanno venduto oltre 300 mila biglietti acquistati con le “promo -15%” e “promo -30% che permettono di salire con lo sconto sulla rete AV prenotando in anticipo. Ben 190 mila sono stati i biglietti venduti con la “Speciale 48“, una promozione con limitazione di posti che permette prenotando entro la mezzanotte del giorno prima della partenza di salire sui treni AV pagando sempre e solo 48 euro indipendentemente dalla lunghezza della tratta.

Nei primi sessanta giorni del nuovo anno, inoltre, le FS hanno venduto ben cinquemila carnet contenenti dieci viaggi al prezzo di otto, quindi con lo sconto del 20%, così come sono andate forti le vendite relative alle nuove promozioni in seconda classe sulla Roma – Napoli con prezzo del biglietto che parte da 25 euro, e sulla Roma – Milano per la quale le tariffe partono da 39 euro a viaggio.

Sempre sulle due tratte citate, si può viaggiare in promozione anche in prima classe, a partire da 35 euro sulla Roma – Napoli e 69 euro a viaggio sulla Roma – Milano; per fruire della promozione, con limitazione di posti mensili, occorre prenotare in modalità ticketless con un anticipo di almeno trenta giorni per acquisti che possono essere effettuati presso le agenzie di viaggio convenzionate con Trenitalia, sul sito Internet delle FS, oppure chiamando il call center di Trenitalia.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/trenitalia-alta-velocita-record-passeggeri/26043/