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Occhio all’incarico al difensore. Appello a rischio inammissibilità

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“Ogni e più ampia facoltà di legge” non è formula sufficiente a estendere la rappresentanza oltre il primo grado
In applicazione dell’articolo 83 cpc, è inammissibile l’atto di appello sottoscritto dal difensore, qualora la procura speciale, rilasciata dal contribuente allo stesso per il giudizio in Ctp, non contenga alcun elemento o indizio che consenta di ritenere che i poteri conferiti senza limitazioni si estendano anche al successivo grado di giudizio.
Questo, in sintesi, il principio di diritto desumibile dalla sentenza della Cassazione n. 6469, depositata lo scorso 17 marzo.

La vicenda
La controversia trae origine dal ricorso presentato avverso un provvedimento di diniego di rimborso, relativo all’Irap versata dal contribuente nel periodo intercorrente tra il 1998 e il 2001.
La Commissione tributaria provinciale di Mantova respingeva il ricorso.
Successivamente, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, ribaltando l’esito del primo grado, accoglieva l’appello del contribuente.

Contro tale decisione, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione, denunciando, col motivo principale di impugnazione, la violazione dell’articolo 83 del codice di procedura civile, per avere la Ctr, respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla difesa erariale in sede di gravame. In particolare, con riferimento alla procura rilasciata dal contribuente al difensore per il ricorso di primo grado, si eccepiva l’assenza di qualsiasi elemento che potesse estenderla anche al giudizio d’appello.

La pronuncia della Cassazione
La Suprema corte, accogliendo il principale motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza della Ctp.

Per i giudici di legittimità, in virtù dell’articolo 83 cpc, la procura speciale si presume conferita per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa.
Non è, però, necessario che la volontà della parte conferente di estendere la delega oltre il primo grado del giudizio debba essere specificamente espressa con la procura, ma essa “può essere desunta da qualsiasi elemento ricavabile dal contenuto complessivo dell’atto…”.

Nel caso all’esame della Cassazione, va in ogni caso esclusa la validità della procura posta a margine del ricorso di primo grado che conferisce al difensore “ogni e più ampia facoltà di legge”, in quanto essa non contiene alcun elemento o indizio che possa fare ritenere un conferimento di poteri anche ai gradi del processo successivi al primo.

Osservazioni
La sentenza conferma l’orientamento quasi unanime della Cassazione (conforme, sentenze 21436/2009, 20520/2006, 15025/2002, 3537/2002; contra 13089/2000), per il quale, in virtù del richiamo operato dall’articolo 1, comma 2, del Dpr 546/1992, risulta applicabile al processo tributario la norma contenuta nell’articolo 83 cpc.
Ciò comporta che, ai sensi del comma 3 del predetto articolo, ogniqualvolta il conferente non esprima esplicitamente nella procura speciale la volontà di estendere il potere di rappresentanza ai successivi gradi del processo, la procura dovrà intendersi inevitabilmente conferita per un solo grado di giudizio.

Va puntualizzato che, per superare la presunzione di conferimento per il singolo grado di giudizio, la volontà contraria potrà essere manifestata con delle espressioni che, pur essendo generiche, siano idonee a far intendere la riconducibilità delle stesse alle successive fasi del giudizio.
Dal punto di vista pratico, secondo la Cassazione, può bastare l’utilizzo di formule quali “per il presente giudizio” (o in alternativa l’utilizzo di altri sinonimi quali “processo”, “procedimento”, “procedura” “causa”, “controversia” o “lite”) che, in ogni caso, dovranno essere prive di specifiche e ulteriori espressioni delimitative.

In nessun caso, per vincere la presunzione di cui all’articolo 83 cpc, potrà bastare il mero conferimento della rappresentanza processuale senza alcuna indicazione (ad esempio, con l’utilizzo dell’espressione “ogni e più ampia facoltà di legge”, come nel caso in esame).
Stefano Scorcia

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/occhio-allincarico-al-difensore-appello-a-rischio-inammissibilita

“Premio amico della famiglia 2009”, bando di partecipazione in Gazzetta

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Il dipartimento per le Politiche della famiglia a favore di progetti sociali. Entro il 24 maggio le domande
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile il bando di partecipazione al concorso “Premio amico della famiglia 2009” rivolto a enti locali, imprese e associazioni e altri soggetti pubblici e privati, per sviluppare diffondere e valorizzare iniziative di particolare valore in tema di politiche familiari.
Il premio consiste in una targa recante l’indicazione del conferimento del titolo di “Amico della famiglia” con facoltà di fare riferimento ad esso nel proprio logo o marchio aziendale e in una somma di denaro. Quest’anno i primi classificati riceveranno 120mila euro, i secondi 100mila euro i terzi 80mila euro. Altri premi di 30mila euro saranno attribuiti a quei progetti giudicati meritevoli di menzione speciale.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 24 maggio 2010.
Le iniziative premiate
Istituito con decreto del sottosegretario alle Politiche per la famiglia del 14 dicembre 2009, il premio è assegnato a:
– enti locali con popolazione fino a 15mila abitanti
– enti locali con popolazione superiore ai 15mila abitanti
– imprese
– altri soggetti pubblici e privati.
Ciascuna categoria partecipa con un singolo progetto, che può riguardare, ad esempio, iniziative di adattamento degli spazi pubblici e dei luoghi di lavoro (spazi esterni o interni nelle aree sanitarie da dedicare ai bambini, servizio di baby sitting, scuola-bus, centri estivi, eccetera), iniziative di tipo culturale (come attività di informazione per le famiglie su temi educativi e relazionali o per la preparazione al matrimonio) o iniziative imprenditoriali che dimostrino una particolare attenzione ai servizi o prodotti per la famiglia (riferibili, ad esempio, a tariffe o prezzi di beni e servizi, all’accoglienza turistica, eccetera).
Un’apposita commissione valuterà le iniziative separatamente, per ciascuna categoria.
I meritevoli del 2008
“Il premio amico della Famiglia 2008” per la sezione “imprese” è stato vinto dalla cooperativa di solidarietà sociale Irene 95 di Napoli, con un centro per le famiglie; dalla cooperativa sociale Madre Teresa di Reggio Emilia, che sostiene donne in gravidanza in difficoltà e da Agrisocialcoop che lavora con i disabili nel settore agricolo.Per la categoria “altri soggetti pubblici e privati”, invece, il primo posto è andato alla associazione Il ponte, centro di solidarietà di don Egidio; è stata premiata inoltre la onlus Peter Pan di Roma per il progetto di una casa accoglienza e, infine, l’Anfass di Lanciano, per la costruzione di una struttura polifunzionale a favore dei disabili.
Patrizia De Juliis

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/premio-amico-della-famiglia-2009-bando-di-partecipazione-gazzetta

Dal Forum Ue sul transfer pricing una guida ai servizi intercompany

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Nel documento attenzione puntata su tutte quelle particolari tipologie di servizi che non generano valore aggiunto
I servizi intercompany possono variare notevolmente nell’ambito dei gruppi multinazionali: tuttavia, l’European Joint Transfer Pricing Forum (JTPF), nel documento intitolato “Guidelines on low value adding intra-group services” (consultabile al sito), ha posto la sua attenzione sul trattamento di quei servizi che nella pratica possono essere considerati come “the glue that holds the corporale structure together to support its main functions” o “of an administrative nature, auxiliary to the business of the recipient”. In sostanza, trattasi di quei servizi che hanno natura routinaria ovvero non generano valore aggiunto per i soggetti coinvolti. A questo proposito occorre rilevare che il concetto di valore aggiunto deve essere interpretato in relazione alla natura dei servizi resi, al fornitore e al beneficiario.
La tipologia dei servizi
I servizi previsti sono i seguenti: information technology, human resources; marketing services; legal services; accounting and administration services; technical services; quality control; other services. Secondo il Jtpf per questa tipologia di servizi è prevista l’applicazione di un mark-up (cioè la differenza tra il costo di un bene o servizio e il suo prezzo di vendita) contenuto, compreso in un range del 3-10% ma solitamente vicino a una percentuale del 5%. L’individuazione di tali valori non consente di escludere a priori l’applicazione di percentuali più elevate qualora queste siano giustificate dal caso di specie.
La documentazione da predisporre
In ogni caso il contribuente è tenuto a predisporre la documentazione a supporto dei servizi resi/ricevuti in coerenza con i principi espressi dall’Ocse nelle Transfer Pricing Guidelines (cfr. capitolo V) in tema di documentazione relativa ai prezzi di trasferimento. Un adeguato set documentale dovrebbe includere le seguenti informazioni:
service agreements;
una riconciliazione della transfer pricing policy adottata con i servizi resi a livello centralizzato;
descrizione dei servizi resi e delle società beneficiarie;
dettagli dei benefici o dei benefici attesi dalle società recipient. A tale riguardo per alcune tipologie di servizi occorre considerare che il beneficio è self-evident; in altre circostanze occorre considerare che non tutti i servizi si traducono in un vantaggio immediato per il beneficiario;
descrizione della struttura attraverso la quale i servizi sono resi: è questo il caso in cui i servizi sono resi della capogruppo o da altre società del gruppo o ancora da un centro servizi;
descrizione delle modalità di determinazione della remunerazione (ovvero descrizione della metodologia applicata) at arm’s length;
modalità di determinazione del cost pool;
descrizione delle allocation keys utilizzate (nel caso in cui si sia fatto ricorso a modalità di imputazione indiretta);
verifica del rispetto dell’arm’s length principle in relazione al mark-up applicato o in alternativa giustificazione sulla mancata applicazione del plus;
modalità di fatturazione, termini di pagamento, aggiustamenti derivanti dal confronto tra consuntivo e budget;
modalità di prestazione dei servizi in presenza di operazioni straordinarie (M&A);
trattamento dei servizi “on call”.
In questo modo l’Amministrazione finanziaria dovrebbe essere in grado di verificare il criterio di determinazione del compenso pattuito per i servizi contenuti nel service agreement, il vantaggio ottenuto dalla società beneficiaria del servizio, la congruità del corrispettivo e l’effettività dei servizi.
Diletta Fuxa
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/dal-mondo/articolo/dal-forum-ue-sul-transfer-pricing-una-guida-ai-servizi-intercompany

Entrate: accordo per Irap e addizionale Irpef

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Le Entrate del Veneto rinnovano il protocollo d’intesa per la gestione congiunta dei tributi
E’ stata rinnovata la convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e la Regione Veneto per la gestione dell’Irap e dell’Addizionale regionale all’Irpef. L’intesa prevede che l’Agenzia delle Entrate curerà, per conto della Regione, l’assistenza e l’informazione al contribuente per gli adempimenti necessari alla dichiarazione ed al pagamento delle due imposte.
Le Entrate gestiranno le attività di liquidazione, accertamento, riscossione spontanea e coattiva e le controversie davanti agli organi giurisdizionali.
Inoltre l’Agenzia in base all’accordo si occuperà dei rimborsi delle imposte indebitamente versate dai contribuenti nonché della gestione delle attività di interpello e consulenza giuridica.
I funzionari della Regione Veneto parteciperanno a corsi di formazione sulle due imposte organizzati dall’Agenzia delle Entrate per i propri dipendenti.
Si ricorda che i proventi derivanti dal controllo fiscale in materia di IRAP sono riversati direttamente nelle casse della Regione.
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/dalle-regioni/veneto/articolo/entrate-accordo-irap-e-addizionale-irpef

Equo compenso e Decreto Bondi. Associazioni di consumatori al Tar

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Il sovrapprezzo imposto ai consumatori dal Decreto Bondi per il famigerato equo compenso per copia privata su cellulari, decoder, console per videogiochi, oltre che su cd, dvd, vergini e masterizzatori è iniquo e poco trasparente. Contro il decreto le associazioni di consumatori Altroconsumo, Cittadinanzattiva, Adiconsum, Movimento Difesa del Cittadino e Assoutenti intervengono al Tar Lazio. Domani la prima udienza.
Gli effetti nefasti del decreto sono quelli di pesare sulle tasche dei consumatori, fornire alla SIAE il beneficio gratuito di somme complessive notevoli e essere un freno concreto allo sviluppo delle tecnologie e del mercato dei contenuti digitali nel nostro Paese.
Il consumatore, ignaro, acquistando un cellulare paga 90 centesimi in più; per un decoder da 6,44 a 28,98 euro in più a seconda dell’ampiezza della memoria e così via per tutti gli altri devices, anche se non saranno mai utilizzati per fare copie private di opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore.
La misura, fortemente voluta dal ministero delle Attività culturali e approvata in violazione della riserva di legge in materia tributaria, è un vero e proprio aiuto di Stato, una tassa iniqua che vessa ancora una volta l’anello debole della catena, i consumatori.
Fonte: http://www.altroconsumo.it/prezzi/equo-compenso-e-decreto-bondi-associazioni-di-consumatori-al-tar-s272233.htm

MIUR, predisposto il bando per i progetti di ricerca di interesse nazionale riferito all’anno 2009

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Il bando, che è finalizzato al finanziamento di progetti che per complessità e natura richiedono di norma la collaborazione di più studiosi o le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni, prevede una scadenza al 16 aprile 2010 (per i Responsabili di unità) e una scadenza al 23 aprile 2010 (per i Coordinatori scientifici).
Le domande di finanziamento, redatte sia in italiano che in inglese, dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica. Entro i dieci giorni successivi gli interessati dovranno consegnarne anche una copia cartacea, debitamente sottoscritta dai proponenti, ai rettori degli Atenei di appartenenza e nel caso di responsabili di unità degli enti di ricerca ai rispettivi presidenti.
Le domande dovranno essere redatte attenendosi strettamente ai modelli appositamente predisposti dal Ministero, disponibili in rete sul MIUR.
Fonte: http://lazio-side.it/attualita/news/miur-predisposto-il-bando-per-progetti-di-ricerca-di-interesse-nazionale-riferito-allanno-2009.html

DDL Lavoro: CGIL chiede audizione alla Camera

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Dopo aver espresso nei giorni scorsi “soddisfazione” e “apprezzamento” per la decisione del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, di rinviare alle camere il ddl lavoro, la CGIL chiede un incontro ai presidenti dei gruppi parlamentari e un’audizione al presidente della XI Commissione della Camera dei Deputati per esprimere le proprie opinioni sulle materie trattate dal disegno di legge. “A seguito – scrive la CGIL in una lettera inviata ai presidenti dei gruppi parlamentari – del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica del
disegno di legge ‘Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro’, siamo con la presente a chiederle di predisporre un incontro con la scrivente Organizzazione, al fine di esporre a Lei e alla Commissione le nostre opinioni sulle materie trattate dal disegno di legge”. La stessa lettera per la richiesta di un’audizione è stata inviata anche al presidente della XI Commissione della Camera dei Deputati.

Crisi fa crollare i redditi e il risparmio delle famiglie

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Gli effetti della crisi economica si pesano drammaticamente sui redditi delle famiglie italiane. Nel corso del 2009 il reddito disponibile delle famiglie è diminuito del 2,8% rispetto all’anno precedente, segnando così la riduzione più significativa a partire dagli anni ’90. E’ l’ISTAT a certificarlo con l’indagine diffusa oggi ‘Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società’. Sempre per quanto riguarda lo scorso anno la propensione al risparmio delle famiglie italiane si è attestata al 14%, anche qui toccando il livello più basso dal 1990. L’Istituto di statistica precisa che la propensione al risparmio si è ridotta dello 0,7% rispetto al 2008, mentre è rimasta ferma nel quarto trimestre 2009 rispetto al trimestre precedente. Dati ‘ufficiali’ e inequivocabili che per il Segretario Generale della CGIL, Guglielmo Epifani, mostrano che “non siamo fuori dalla crisi”.

MEF: ammontare di BTP in emissione

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Il MEF, facendo seguito al comunicato stampa del 7 aprile 2010, comunica l’ammontare dei BTP che verranno offerti nell’asta del prossimo 14 aprile.
– Buoni del Tesoro Poliennali:
decorrenza – scadenza: 15 gennaio 2010/15 aprile 2015; settima tranche
ammontare nominale dell’emissione:
da un minimo di 2.500 milioni di euro a un massimo di 3.500 milioni di euro
decorrenza – scadenza: 1º marzo 2009/2025; ottava tranche
ammontare nominale dell’emissione:
da un minimo di 1.500 milioni di euro a un massimo di 2.500 milioni di euro
Fonte: http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/?idc=24185

Una sentenza su cartelle viziate è impugnabile dalla sola Agenzia

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Non è ipotizzabile un litisconsorzio necessario tra Amministrazione e agente della riscossione
L’ufficio finanziario, che è stato parte nel giudizio di primo grado, può impugnare la sentenza sotto ogni aspetto e, quindi, anche in relazione ai vizi della cartella di pagamento e/o dell’avviso di mora non essendo necessario che, in ordine ai motivi relativi alla fase della riscossione, abbia proposto gravame anche l’agente della riscossione.
Questo l’interessante principio affermato dalla Cassazione nella pronuncia n. 6756 del 19 marzo.

I fatti di causa
Un contribuente impugna un avviso di mora, in quanto non preceduto da regolare notifica della cartella di pagamento, a seguito dell’iscrizione a ruolo di un debito Irpef rinveniente da un controllo effettuato ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973.
In seguito, lo stesso contribuente impugna due cartelle di pagamento (anni 1993-1994) eccependo, oltre alla nullità delle stesse per mancata sottoscrizione, l’intervenuta decadenza del potere di riscossione nonché la mancanza della preventiva notifica dell’avviso bonario.
Nei giudizi così instaurati, si costituiscono l’Agenzia delle Entrate, chiedendone l’inammissibilità, e il competente agente della riscossione che sostiene, in via pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva e, in subordine, l’infondatezza dei ricorsi.

I giudici di primo grado accolgono i ricorsi, previa riunione degli stessi, nella convinzione dell’intervenuta decadenza, da parte dell’Amministrazione convenuta, dal potere di riscossione, rilevando, inoltre, la decadenza dei termini per le attività di liquidazione delle dichiarazione dei redditi, relative agli anni di imposta in contestazione.
Avverso tale pronuncia, l’ufficio finanziario propone appello e ribadisce la legittimità del proprio operato, anche con riferimento alla successiva attività di riscossione.

I giudici di appello, nel distinguere tra le censure attinenti al potere di liquidazione – in relazione alle quali ritiene pienamente legittimata la sola Agenzia delle Entrate – e quelle concernenti la successiva attività di riscossione, per le quali afferma invece la legittimazione passiva del solo agente della riscossione, accoglie le doglianze dell’ufficio finanziario e conferma la legittimità dell’attività di liquidazione di cui all’articolo 36-bis del Dpr 600/1973.
Tuttavia, i giudici del gravame ritengono che l’appello proposto dall’Agenzia, quantunque fondato su questioni di merito, non merita accoglimento in quanto – in mancanza dell’appello proposto dall’agente della riscossione, in ordine ai punti della decisione di primo grado relativi alla fase di riscossione – il giudicato interno si è formato su questioni inerenti ai vizi propri degli atti impugnati e, sotto tale aspetto, sono inammissibili i motivi di appello proposti dall’unica parte appellante (ovvero l’Agenzia), a tanto non legittimata.
L’Agenzia propone allora ricorso per cassazione.
In particolare, contesta la sentenza di appello laddove la stessa, nell’esaminare i motivi del gravame relativi ai vizi delle cartelle, ritiene, illegittimamente, che sul punto si sia formato il giudicato, stante l’assenza di impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell’agente della riscossione.
Sempre l’Agenzia, ritiene sussistere la propria legittimazione passiva nel giudizio di appello, anche con riferimento all’impugnazione degli atti di riscossione e, in generale, a impugnare autonomamente la sentenza sfavorevole, avendo partecipato al giudizio di primo grado.

La Cassazione accoglie il ricorso e cassa, con rinvio, la sentenza di appello.
Innanzitutto, i giudici della Corte suprema – in linea con l’interpretazione fornita al riguardo in altre precedenti pronunce – rilevano l’erroneità della dicotomia operata dalla Commissione tributaria regionale in merito alla legittimazione dell’ufficio finanziario rispetto a quella dell’agente della riscossione.
Per la Cassazione, infatti, deve ritenersi oramai consolidato “…il principio secondo cui la posizione del concessionario nei confronti del contribuente, esaurendosi nella funzione di mero destinatario del pagamento, non comporta una situazione di litisconsorzio necessario, nè sostanziale, nè processuale, tra l’ente impositore ed il concessionario stesso, atteso che quest’ultimo (a parte l’esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell’operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come formato dall’ente (Cass., 26 gennaio 2010, n. 1372; Cass., 16 gennaio 2009 n. 933)”.

I giudici di piazza Cavour, poi, richiamano anche i principi contenuti nella nota sentenza 14612/2007, emessa dalle sezioni unite.
Infatti, in quella occasione, il Supremo collegio ha avuto modo di precisare che l’impugnazione di un avviso di mora emesso dall’agente della riscossione, laddove si eccepisce l’omessa notifica della cartella di pagamento, può “…essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore”.
Pertanto, nel caso in cui l’impugnazione riguardi il merito della pretesa impositiva, la legittimazione passiva resta in capo all’ente titolare del diritto di credito e non all’agente della riscossione che, qualora venga fatto destinatario dell’impugnazione, dovrà chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi dell’articolo 39 del Dlgs 112/1999, “…se non vuole rispondere dell’esito della lite, non trattandosi nella specie di vizi che riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi: l’enunciato principio di responsabilità esclude, come già detto, che il giudice debba ordinare ex officio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell’estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l’esattore e l’ente impositore” (Cassazione, sezioni unite, sentenza 14612/2007).

Sulla base di tali principi, la Cassazione ritiene illegittima la sentenza impugnata nel punto in cui ha erroneamente escluso la legittimazione dell’ufficio finanziario, già parte in primo grado, a impugnare sotto ogni aspetto – anche in relazione ai dedotti vizi delle cartelle e dell’avviso di mora – la decisione di primo grado.

Infine, per ulteriori approfondimenti sulle problematiche relative ai rapporti processuali tra agente della riscossione e Agenzia delle entrate, si rimanda alle istruzioni operative fornite con circolare 51/2008 (vedi articolo “Entrate-Concessionario, il giorno del giudizio nelle mani del contribuente”, pubblicato su Fiscooggi il 17 luglio 2008).
Marco Denaro
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/una-sentenza-su-cartelle-viziate-e-impugnabile-dalla-sola-agenzia