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MEF: ammontare di BTP in emissione

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Il MEF, facendo seguito al comunicato stampa del 7 aprile 2010, comunica l’ammontare dei BTP che verranno offerti nell’asta del prossimo 14 aprile.
– Buoni del Tesoro Poliennali:
decorrenza – scadenza: 15 gennaio 2010/15 aprile 2015; settima tranche
ammontare nominale dell’emissione:
da un minimo di 2.500 milioni di euro a un massimo di 3.500 milioni di euro
decorrenza – scadenza: 1º marzo 2009/2025; ottava tranche
ammontare nominale dell’emissione:
da un minimo di 1.500 milioni di euro a un massimo di 2.500 milioni di euro
Fonte: http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/?idc=24185

Una sentenza su cartelle viziate è impugnabile dalla sola Agenzia

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Non è ipotizzabile un litisconsorzio necessario tra Amministrazione e agente della riscossione
L’ufficio finanziario, che è stato parte nel giudizio di primo grado, può impugnare la sentenza sotto ogni aspetto e, quindi, anche in relazione ai vizi della cartella di pagamento e/o dell’avviso di mora non essendo necessario che, in ordine ai motivi relativi alla fase della riscossione, abbia proposto gravame anche l’agente della riscossione.
Questo l’interessante principio affermato dalla Cassazione nella pronuncia n. 6756 del 19 marzo.

I fatti di causa
Un contribuente impugna un avviso di mora, in quanto non preceduto da regolare notifica della cartella di pagamento, a seguito dell’iscrizione a ruolo di un debito Irpef rinveniente da un controllo effettuato ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973.
In seguito, lo stesso contribuente impugna due cartelle di pagamento (anni 1993-1994) eccependo, oltre alla nullità delle stesse per mancata sottoscrizione, l’intervenuta decadenza del potere di riscossione nonché la mancanza della preventiva notifica dell’avviso bonario.
Nei giudizi così instaurati, si costituiscono l’Agenzia delle Entrate, chiedendone l’inammissibilità, e il competente agente della riscossione che sostiene, in via pregiudiziale, la propria carenza di legittimazione passiva e, in subordine, l’infondatezza dei ricorsi.

I giudici di primo grado accolgono i ricorsi, previa riunione degli stessi, nella convinzione dell’intervenuta decadenza, da parte dell’Amministrazione convenuta, dal potere di riscossione, rilevando, inoltre, la decadenza dei termini per le attività di liquidazione delle dichiarazione dei redditi, relative agli anni di imposta in contestazione.
Avverso tale pronuncia, l’ufficio finanziario propone appello e ribadisce la legittimità del proprio operato, anche con riferimento alla successiva attività di riscossione.

I giudici di appello, nel distinguere tra le censure attinenti al potere di liquidazione – in relazione alle quali ritiene pienamente legittimata la sola Agenzia delle Entrate – e quelle concernenti la successiva attività di riscossione, per le quali afferma invece la legittimazione passiva del solo agente della riscossione, accoglie le doglianze dell’ufficio finanziario e conferma la legittimità dell’attività di liquidazione di cui all’articolo 36-bis del Dpr 600/1973.
Tuttavia, i giudici del gravame ritengono che l’appello proposto dall’Agenzia, quantunque fondato su questioni di merito, non merita accoglimento in quanto – in mancanza dell’appello proposto dall’agente della riscossione, in ordine ai punti della decisione di primo grado relativi alla fase di riscossione – il giudicato interno si è formato su questioni inerenti ai vizi propri degli atti impugnati e, sotto tale aspetto, sono inammissibili i motivi di appello proposti dall’unica parte appellante (ovvero l’Agenzia), a tanto non legittimata.
L’Agenzia propone allora ricorso per cassazione.
In particolare, contesta la sentenza di appello laddove la stessa, nell’esaminare i motivi del gravame relativi ai vizi delle cartelle, ritiene, illegittimamente, che sul punto si sia formato il giudicato, stante l’assenza di impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell’agente della riscossione.
Sempre l’Agenzia, ritiene sussistere la propria legittimazione passiva nel giudizio di appello, anche con riferimento all’impugnazione degli atti di riscossione e, in generale, a impugnare autonomamente la sentenza sfavorevole, avendo partecipato al giudizio di primo grado.

La Cassazione accoglie il ricorso e cassa, con rinvio, la sentenza di appello.
Innanzitutto, i giudici della Corte suprema – in linea con l’interpretazione fornita al riguardo in altre precedenti pronunce – rilevano l’erroneità della dicotomia operata dalla Commissione tributaria regionale in merito alla legittimazione dell’ufficio finanziario rispetto a quella dell’agente della riscossione.
Per la Cassazione, infatti, deve ritenersi oramai consolidato “…il principio secondo cui la posizione del concessionario nei confronti del contribuente, esaurendosi nella funzione di mero destinatario del pagamento, non comporta una situazione di litisconsorzio necessario, nè sostanziale, nè processuale, tra l’ente impositore ed il concessionario stesso, atteso che quest’ultimo (a parte l’esercizio dei poteri propri, volti alla riscossione delle imposte iscritte nel ruolo), nell’operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come formato dall’ente (Cass., 26 gennaio 2010, n. 1372; Cass., 16 gennaio 2009 n. 933)”.

I giudici di piazza Cavour, poi, richiamano anche i principi contenuti nella nota sentenza 14612/2007, emessa dalle sezioni unite.
Infatti, in quella occasione, il Supremo collegio ha avuto modo di precisare che l’impugnazione di un avviso di mora emesso dall’agente della riscossione, laddove si eccepisce l’omessa notifica della cartella di pagamento, può “…essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore”.
Pertanto, nel caso in cui l’impugnazione riguardi il merito della pretesa impositiva, la legittimazione passiva resta in capo all’ente titolare del diritto di credito e non all’agente della riscossione che, qualora venga fatto destinatario dell’impugnazione, dovrà chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi dell’articolo 39 del Dlgs 112/1999, “…se non vuole rispondere dell’esito della lite, non trattandosi nella specie di vizi che riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi: l’enunciato principio di responsabilità esclude, come già detto, che il giudice debba ordinare ex officio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell’estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l’esattore e l’ente impositore” (Cassazione, sezioni unite, sentenza 14612/2007).

Sulla base di tali principi, la Cassazione ritiene illegittima la sentenza impugnata nel punto in cui ha erroneamente escluso la legittimazione dell’ufficio finanziario, già parte in primo grado, a impugnare sotto ogni aspetto – anche in relazione ai dedotti vizi delle cartelle e dell’avviso di mora – la decisione di primo grado.

Infine, per ulteriori approfondimenti sulle problematiche relative ai rapporti processuali tra agente della riscossione e Agenzia delle entrate, si rimanda alle istruzioni operative fornite con circolare 51/2008 (vedi articolo “Entrate-Concessionario, il giorno del giudizio nelle mani del contribuente”, pubblicato su Fiscooggi il 17 luglio 2008).
Marco Denaro
Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/una-sentenza-su-cartelle-viziate-e-impugnabile-dalla-sola-agenzia

Inpdap: suona la campanella per la scadenza del Red 2009

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Entro il 16 aprile i pensionati ritardatari devono esibire la certificazione reddituale riguardante il 2007 e 2008
Ultima chiamata all’appello per i pensionati Inpdap che non hanno ancora provveduto a comunicare i redditi relativi agli anni 2007 e 2008.

I titolari di trattamenti pensionistici collegati alla situazione reddituale sia del percettore che dei componenti del nucleo familiare, inclusi i pensionati ultrasettantacinquenni che hanno percepito, nel corso degli anni 2007 e 2008, la cosiddetta “quattordicesima”, prevista dalla legge 127/2007, dovranno presentare le dichiarazioni reddituali alle sedi Inpdap di competenza entro il prossimo 16 aprile.

La verifica reddituale riguarda anche i percettori di soli redditi derivanti da pensione, anche se tali redditi siano stati già dichiarati nella precedente “operazione Red 2008″, e i titolari di pensione sia di reversibilità (sorta dopo il 17 agosto 1995) sia diretta, entrambe erogate dall’Inpdap.

Nel caso di mancata presentazione nel termine indicato, con la rata di giugno verrà ridotta o sospesa la prestazione collegata al reddito. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i soli pensionati ultrasettantacinquenni che risultavano, nella precedente operazione Red 2008, non possedere alcun reddito diverso da pensione.

L’Inpdap, ogni anno, svolge l’attività di verifica dei redditi per i pensionati titolari delle seguenti prestazioni:
integrazione della pensione al minimo (articolo 2, comma 13, legge 335/1995)
assegno per il nucleo familiare
pensione al coniuge superstite
incremento di maggiorazione (articolo 38, legge 448/2001)
somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima, legge 127/2007).

L’Istituto di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica ha provveduto a informare i pensionati interessati dall'”operazione Red 2009” di verifica in atto nei loro riguardi.

Infine, una buona notizia: per l’anno 2010 i pensionati non dovranno più provvedere all’adempimento. L’articolo 15 della legge 102/2009 ha infatti stabilito che i dati reddituali, utili per effettuare le verifiche nei confronti dei percettori di prestazioni pensionistiche collegate al reddito, saranno forniti, in via telematica, dall’amministrazione finanziaria che detiene informazioni utili a determinare l’importo delle prestazioni previdenziali, collegate al reddito dei beneficiari.
r.fo.

Fonte: http://www.nuovofiscooggi.it/attualita/articolo/inpdap-suona-la-campanella-la-scadenza-del-red-2009

Formazione gratuita per dirigenti e imprenditori PMI: LUISS Business School e S.F.C.

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LUISS in collaborazione con Sistemi Formativi Confindustria ha organizzato il progetto di formazione in “Management in Crisis Time & Cost Reduction”.
Si tratta di un percorso formativo rivolto a imprenditori e dirigenti di PMI iscritte al fondo FONDIRIGENTI, che vuole analizzare le modalità di gestione aziendale in periodi di crisi come quello trascorso e in parte attuale, con particolare riferimento alle metodologie di contenimento dei costi ed efficientamento dei processi.
Luiss sta portando avanti questo progetto sul territorio e vorrebbe organizzare il corso con un numero minimo di 12 dirigenti anche nel Lazio.
La partecipazione è a titolo gratuito.

Destinatari
Il percorso si rivolge a imprenditori, dirigenti e, più in generale, a quanti, nell’ambito delle proprie responsabilità,
hanno la necessità di accrescere conoscenze e competenze utili a gestire gli effetti prodotti dalla crisi.
Il programma si rivolge inoltre a:
• Dirigenti occupati di piccole e medie imprese aderenti a Fondirigenti;
• Dirigenti occupati delle funzioni operations di piccole e medie imprese manufatturiere e di servizi aderenti a Fondirigenti;
• Dirigenti disoccupati, da non più di 12 mesi dalla pubblicazione dell’Avviso avvenuta l’8 luglio 2009, già occupati presso aziende di qualunque dimensione purché aderenti a Fondirigenti.
Struttura
Il percorso formativo Ma.Cri.T. si articola in:
• 5 moduli di 1,5 gg, per complessive 50 ore di formazione d’aula;
• un project work interno all’azienda con consulenza a distanza;
• 1 giornata di follow up finale di 7 ore.
Le imprese interessate, possono segnalare la propria manifestazione di interesse a partecipare al corso, indicando riferimento telefonico e nome del referente aziendale, al seguente indirizzo e-mail: dta@filas.it
Fonte: http://lazio-side.it/attualita/news/formazione-gratuita-per-dirigenti-imprenditori-pmi-luiss-business-school-sfc.html

Bankitalia, American Express vietata in Italia

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Chiudete gli occhi e pensate a una carta di credito. La prima che viene in mente è la American Express. Un simbolo per molti professionisti. Dal 12 aprile le carte di credito American Express rimarranno solo un bel ricordo perché la Banca d’Italia ne ha bloccato le emissioni. Il provvedimento eccezionale nasce da una indagine degli organi di controllo dell’Istituto di via Nazionale, che hanno riscontrato delle irregolarità sotto i profili dell’usura, del riciclaggio e della trasparenza. Accuse pesantissime emerse durante l’ispezione negli uffici romani della multinazionale statunitense, durata cinque mesi dal settembre 2009 al gennaio 2010.

La Banca d’Italia, in particolare, ha rilevato l’assenza di verifica e registrazione della clientela da parte dell’intermediario finanziario, nonché l’utilizzo di nominativi di comodo. Inoltre è stata riscontrata una totale mancanza di comunicazione riguardo al limite di disponibilità del credito dei possessori della carta. Il risultato è un provvedimento di Bankitalia che vieta alla American Express di emettere nuove carte di credito e dal 2 aprile da tempo dieci giorni alla azienda americana per comunicare alla potenziale clientela, con apposito avviso sul sito internet, lo stop a nuove emissioni.

Un analogo provvedimento, ha riguardato un’altra carta di credito, Diners Club Italia. Di recente la Banca d’Italia ha bloccato l’emissione di carte di credito anche di questa azienda. Diners Club è una azienda un po’ meno conosciuta in Italia rispetto alla American Express, anche a causa della sua diffusione molto minore nelle tasche degli italiani. Le carte di credito Diners nel nostro paese sono circa 300mila. L’azienda è stato acquisita nel 2008 dalla holding Findale Enterprise che fa capo a investitori sloveni. Le motivazioni del blocco sono da ascriversi alle inosservanze sulle verifica della clientela e agli obblighi di registrazione e archivio unico informatico.
Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/bankitalia-american-express-vietata-in-italia/27109/

Trenitalia: elezioni amministrative, sconto ballottaggi

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In linea con quanto avvenuto con l’ultima tornata elettorale relativa alle Elezioni Regionali, anche per i ballottaggi di domenica e lunedì prossimi, 11 e 12 aprile, Trenitalia offre lo sconto del 60% per chi prende il treno per recarsi a votare al seggio del proprio Comune di residenza; tra le città interessate al ballottaggio ci sono centri importanti come Matera, Macerata, Vibo Valentia e Mantova. Ebbene, prendendo un treno regionale, oppure un Espresso con destinazione un Comune dove si vota, l’elettore che, recandosi presso una biglietteria in stazione, presenterà la tessera elettorale ed un documento di riconoscimento, potrà fruire di uno sconto pari a ben il 60% sul prezzo pieno.

Inoltre, per poter fruire anche per il viaggio di ritorno dello sconto, sia in prima, sia in seconda classe, il passeggero di Trenitalia dovrà portare con se sia il documento di riconoscimento, sia la tessera elettorale con il timbro d’avvenuta votazione ai ballottaggi. In questo modo tanti cittadini/elettori potranno viaggiare a costi bassissimi risparmiando ed evitando magari di prendere l’auto privata per andare a votare.

Sconti sono previsti anche per chi prende per andare a votare i treni a media ed a lunga percorrenza, compresi quelli ad alta velocità e le cuccette; in questo caso il passeggero delle FS dovrà pagare la differenza tra tariffa ordinaria a sconto e quella corrispondente al treno avente categoria superiore che è stato scelto.

I biglietti con lo sconto, oltre che presso le biglietterie di stazione, si possono altresì acquistare presso le agenzie di viaggio autorizzate dalle FS. In ogni caso, per il viaggio di ritorno con regionali ed espressi non si potrà scegliere una data che vada oltre quella del 22 aprile 2010. Le Ferrovie dello Stato, inoltre, hanno messo a punto la stessa agevolazione anche a favore degli elettori italiani che si trovano all’estero.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/trenitalia-elezioni-amministrative-sconto-ballottaggi/27127/

Social card da 133 euro al mese, proposta Acli

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Le Acli, Associazioni cristiane dei lavoratori italiani, in concomitanza con la Conferenza organizzativa e programmatica a Milano, hanno lanciato una proposta per quel che riguarda la carta acquisti. Trattasi di una “nuova” social card, di importo mensile più elevato ed estesa a 2,4 milioni di persone, ovverosia a tutte quelle che, in base agli ultimi dati forniti dall’Istat, l’Istituto Nazionale di Statistica, si trovano nel nostro Paese nello stato di povertà assoluta. In particolare, la “nuova” social card proposta dalle Acli dovrebbe avere un importo mensile pari a 133 euro a fronte di una spesa triennale a carico dello stato pari a 665 milioni di euro.

Trattasi di un importo più che triplicato rispetto agli attuali 40 euro mensili; inoltre, l’accesso a questo strumento di sostegno al reddito, senza nessun limite di età in base alla proposta avanzata dalle Acli, non dovrebbe avere preclusioni di accesso per quei cittadini stranieri che in Italia risultano essere stabilmente residenti.

Attualmente, invece, rispettando tutti gli altri requisiti, la social card è in possesso solamente di chi ha più di 65 anni, e di quei nuclei familiari dove ci sono bambini al di sotto dei tre anni. Per allargare la platea dei beneficiari, di conseguenza, le Associazioni cristiane dei lavoratori italiani chiedono alle forze politiche di trovare un accordo bipartisan per contrastare l’esclusione sociale e per combattere nel nostro Paese la povertà alla quale purtroppo molte famiglie a causa della crisi si stanno avvicinando.

Anche il Codacons è intervenuto nelle ultime ore in merito alla situazione difficile delle famiglie italiane chiedendo sia, allo stesso modo, un aumento degli importi della social card, sia misure da parte del Governo finalizzate a combattere la speculazione sui prezzi. Per farlo secondo l’Associazione serve la liberalizzazione del commercio introducendo, tra l’altro, l’obbligatorietà del doppio prezzo, le vendite sottocosto libere e gli orari di apertura e di chiusura dei negozi a discrezione dell’esercente.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/social-card-da-133-euro-al-mese-proposta-acli/27131/

Benzina: prezzi, per un pieno 11 euro in più

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Nell’aprile del 2009 la benzina costava 1,21 euro al litro; a distanza di un anno siamo arrivati a 1,43 euro al litro, ragion per cui in base ad un pieno di cinquanta litri, calcolatrice alla mano, il rincaro è pari a ben 11 euro. A mettere in evidenza questa situazione in data odierna è stata l’Adoc, la quale ha apprezzato le aperture del sottosegretario allo Sviluppo Economico Saglia ad una possibile sterilizzazione dell’imposta sul valore aggiunto (Iva). Ricordiamo che se la benzina sale di prezzo alla pompa a guadagnare di più non sono solamente i petrolieri, ma anche lo Stato in virtù proprio dei maggiori introiti da Iva.

Sterilizzando l’imposta sul valore aggiunto invece, questa potrebbe scendere in concomitanza con i rialzi dei prezzi della benzina, e risalire in termini di prelievo percentuale nel momento in cui i listini scendono. Un provvedimento di questo tipo sarebbe di importanza fondamentale visto che purtroppo in queste ultime settimane, dopo una breve parentesi prima di Pasqua, benzina e diesel non fanno altro che aumentare di prezzo.

Secondo il Presidente dell’Associazione Adoc, Carlo Pileri, la sterilizzazione dell’Iva rappresenta una soluzione a calmierare i prezzi dei carburanti, ma da sola non basta visto che sarebbe necessario attuare un calo strutturale attraverso l’eliminazione in tutto o in parte delle accise, molte delle quali incidono sul prezzo della benzina da decenni.

Un’altra questione urgente da risolvere è quella riguardante la rete distributiva in Italia, che dovrebbe essere più efficiente e soggetta a dinamiche concorrenziali che garantirebbero per gli automobilisti prezzi più bassi. Ad esempio, l’Associazione Adoc ritiene opportuno permettere alle stazioni di servizio di non vendere solamente il carburante, ma anche un’ampia gamma di altri beni e servizi in modo da poter diversificare i ricavi e, quindi, poter vendere benzina e diesel a prezzi più bassi.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/benzina-prezzi-per-un-pieno-11-euro-in-piu/27123/

Incentivi cucine, moto ed elettrodomestici: cosa c’è da sapere

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Cosa si può comprare con gli incentivi del Governo messi a punto il mese scorso? Ebbene, il Ministero dello Sviluppo economico ha predisposto online sul proprio sito una apposita pagina Web, spiegando tra l’altro che con i bonus statali si può comprare quanto segue: cucine componibili complete di elettrodomestici efficienti, elettrodomestici, motocicli, internet veloce per i giovani, gru a torre per edilizia, nautica da diporto, macchine agricole e macchine movimento terra, rimorchi e semirimorchi, componenti elettrici ed elettronici ed immobili ad alta efficienza energetica, ovverosia le cosiddette eco-case.

I cittadini potranno accedere agli incentivi a partire dal prossimo 15 aprile, mentre risulta essere già aperto il canale per la registrazione da parte dei venditori; in particolare il venditore, in accordo con quanto riporta l’MSE sull’apposita pagina Web, deve fornire per potersi registrare il codice REA e la provincia, la località della sede dell’esercizio ed il codice di avviamento postale, nonché il codice fiscale.

Ricordiamo che i consumatori possono accedere agli incentivi statali per l’acquisto dei beni e dei servizi sopra citati solo se il rivenditore avrà effettuato la registrazione, ragion per cui è bene chiedere se questo sia già avvenuto da parte dell’esercente. Il rivenditore per registrarsi deve chiamare il numero verde gratuito 800 556 670, mentre per le richieste di informazioni da parte dei consumatori c’è il numero verde gratuito, da rete fissa, 800 123 450.

In questo modo dal 15 aprile prossimo i consumatori che si recheranno nei negozi per l’acquisto di beni e servizi con il bonus statale nel chiedere lo sconto dovranno ottenere la conferma da parte del rivenditore; è quest’ultimo infatti che nel consultare il call center all’800 556 670 verrà a conoscenza o meno della disponibilità finanziaria per riconoscere l’agevolazione al cliente.

Fonte: http://www.vostrisoldi.it/articolo/incentivi-cucine-moto-ed-elettrodomestici-cosa-c-e-da-sapere/27099/

Rimborsi Iva stati Ue: nuove regole

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Nuove regole per la richiesta di rimborso dell’IVA assolta in uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea da soggetti stabiliti in un altro Stato membro.
Il nuovo sistema che garantisce meno burocrazia e maggiore liquidità per gli operatori economici prende il via dalla direttiva 2008/9/CE, recepita nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 18 del 2010.
A seguito di tali nuove norme, i cittadini europei che richiedono il rimborso non devono più recarsi presso le Amministrazioni finanziarie straniere, ma possono interfacciarsi direttamente con quelle nazionali. I cittadini italiani possono così dialogare direttamente con l’Agenzia delle Entrate.
Gli operatori economici nazionali devono infatti presentare la domanda di rimborso esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Sarà poi cura dell’Agenzia, nei successivi 15 giorni e una volta svolti i controlli previsti, inoltrare la richiesta di rimborso allo Stato membro competente.
Gli operatori economici comunitari non devono più presentare l’istanza di rimborso per le operazioni effettuate in Italia al Centro operativo di Pescara, ma alla propria Amministrazione finanziaria che provvederà ad inoltrare la richiesta all’Agenzia delle Entrate. Gli operatori economici residenti in Svizzera, Norvegia e Israele (con i quali l’Italia ha stipulato accordi specifici), devono invece continuare a presentare le richieste di rimborso in formato cartaceo (modello Iva 79) al Centro operativo di Pescara.
Inoltre, per tutti gli operatori economici, la direttiva fissa al 30 settembre dell’anno successivo a quello per il quale si chiede il rimborso, la data di scadenza per la presentazione delle domande.